La consulenza tecnica brevettuale nell ambito del processo penale di tutela dei brevetti

Documenti analoghi
Il C.T.U. nel processo penale

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato. Manuale di Estimo Vittorio Gallerani, Giacomo Zanni, Davide Viaggi

Le indagini preliminari, definizione e disciplina giuridica

GLI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

Lotta contro la criminalità informatica. Le fasi e le responsabilità nel repertamento delle prove digitali

Capitolo 11. Consulenza tecnica e arbitrato

La parte civile nel processo penale

Legge 23 luglio 2009, n. 99. "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"

La difesa nelle indagini preliminari.

IL GIUDIZIO IMMEDIATO IN SCHEMI GIUDIZIO IMMEDIATO PROCEDIMENTO SPECIALE CELEBRATO IN ASSENZA DELL UDIENZA PRELIMINARE

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

Individuazione. Casi in cui la Pg è obbligata a disporre l arresto in flagranza ex art.380, 1 cpp

L INGEGNERE. ausiliario scientifico della Giustizia

INDICE. Capitolo I COSTITUZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

L ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO PER IL TRIBUNALE

IUAV -VENEZIA A 500 BIBLIOTECA CENTRALE

La Figura Professionale del Consulente Tecnico d'ufficio

LA CONSULENZA TECNICA CONTABILE TORINO

La violazione dei diritti di proprietà industriale: contraffazione e concorrenza sleale. Torino, 24 novembre 2014

INTRODUZIONE... pag. XI AUTORE...» XII

I nuovi articoli del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale ABUSO D'UFFICIO

INDICE SOMMARIO. REGOLE GENERALI 1. Principi e distinzioni I criteri di computo e di scadenza. I termini liberi Termine a difesa...

STALKING E IPOTESI DI CONFINE

INDICE-SOMMARIO. Capitolo Primo GENERALITÀ. Capitolo Secondo IL PROCEDIMENTO DELINEATO DALL ART. 127 C.P.P.

INDICE-SOMMARIO. Parte I PRINCIPI E SVILUPPI NORMATIVI. Capitolo I PROFILI STORICI E FONDAMENTI COSTITUZIONALI

1: DELLA NOMINA E DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE TECNICO

Introduzione... pag. XIII Autore...» XV

Codice Penale Militare di Pace Titolo V DEL GIUDIZIO. Capo I DEGLI ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO.

La legge sul processo lungo

Obbligo del segreto 329 cpp

Corso di Estimo La Consulenza tecnica

dal titolo IL CONSULENTE TECNICO D UFFICIO I corsi in progetto saranno due e si terranno nei seguenti giorni: data 27 maggio - 7 giugno - 10 Giugno

INDICE. Prefazione...p.

Il dibattimento nel processo penale

La perizia nel processo penale (riferimenti normativi e giurisprudenziali)

TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.

Borgo San Lorenzo, 27 marzo INDAGINI e UTILIZZO degli ACCERTAMENTI TECNICI nel PROCESSO PENALE

INDICE. Schemi. Prefazione... XIII

CODICE DISCIPLINARE NORMATIVA REGOLAMENTARE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE SECONDA LIBRO QUINTO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE. TITOLO VI bis Investigazioni difensive ( 1 )

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

INDICE INDICE. Prefazione...p. XVII

IL DIBATTIMENTO. Sono tutti quegli gli atti che precedono la formale apertura del dibattimento, ovvero, a titolo esemplificativo:

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE

IL SEQUESTRO PROBATORIO

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Diritto processuale penale a.a Dott.ssa Wanda Nocerino

LINEE GUIDA OPERATIVE PER LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA DELL IMPUTATO NEL FORO DI BOLZANO

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

Indice sommario CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE PRIMA. LIBRO PRIMO Soggetti Artt. da TITOLO I - Giudice... 1a 49

CODICE DI PROCEDURA PENALE

INDICE-SOMMARIO LA PROVA TESTIMONIALE: CONTENUTI E LIMITI SOGGETTIVI. (Corrada Di Martino) Capitolo Primo L OGGETTO DELLA TESTIMONIANZA

Sentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELL ORGANIZZAZIONE E METODO E DEL PERSONALE

CONSULENZA TECNICA D UFFICIO

LA CONSULENZA TECNICA D UFFICIO. Relatore: Dott. Carmelo Sigillo Giudice Terza Sezione Civile - Tribunale di Verona Verona, 19 Maggio 2015

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BIANCONI, LAFFRANCO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. CAPO I Della integrazione della Corte costituzionale nei giudizi di accusa. Art. 1

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PRINCIPALI ARTERIE CITTADINE ANNO 2016.

Richiesta di revoca dell'ordinanza di sequestro preventivo proposta dal difensore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

Decreto rettorale, 7 febbraio 2014, n prot. n

La responsabilita disciplinare del Ctu

INDICE SOMMARIO TOMO I

LIBRO PRIMO Soggetti

SERVIZIO LEGALE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO

REGOLAMENTO ARBITRATI

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte Costituzionale.

PRESENTA. Corso di formazione

Le figure dell imputato e della persona offesa nel processo penale

CORSO SEZIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE E STIME IMMOBILIARI

SOMMARIO CAPITOLO I IL PROCESSO PENALE 1

TRIBUNALE DI CATANZARO

Relatore: Dr. Nicola Mezzina Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania

TARIFFA PENALE NORME GENERALI

28 maggio Ulteriori appigli per l esame di Diritto di Procedura Penale. Ancora By NEGRISOLO Omero.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

ESAMI E CONCORSI. I COMPENDI D AUTORE editio minor. diretti da Roberto GAROFOLI

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE APPLICATE AI LABORATORI ACCREDITATI Roma, novembre 2011

DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale

(GIAMPAOLO DI MARCO-MARIA SICHETTI)

PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE ARTT. 702-bis/quater c.p.c.

Città di Cinisello Balsamo

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

DOCUMENTO DELL UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE PER LA COMMISSIONE GIUSTIZIA SENATO

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta

CONSULENTE TECNICO FORENSE CERTIFICATO. Settore Edile-Immobiliare

CORSO SEZIONE EDILE. Costo per i 5 Moduli e esame interno : 290,00 + Iva.

INDICE SOMMARIO. Parte prima CASISTICA. Capitolo 1 NOZIONE, FONDAMENTO E CASI DI CUI ALL ART. 392 C.P.P.

REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO

Presentazione...» XIII PARTE I TUTELA IN SEDE CIVILE. Paolo Russo CAPITOLO I LA RESPONSABILITÀ

LA RIFORMA ORLANDO SULLA GIUSTIZIA PENALE MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

DECRETO LEGGE N. 78/13 (SVUOTACARCERI) CONVERTITO CON L. N. 94/13.

La prima udienza ex art 183 cpc nel nuovo ordinamento processuale (verifica costituzione e comparizione)

Transcript:

La consulenza tecnica brevettuale nell ambito del processo penale di tutela dei brevetti

Processo penale BREVETTI basi legali principali Art. 127 CPI Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro. Art. 473 CCP Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,1. Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Art. 517 ter CCP Salva l applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 2

Titolo di proprietà industriale azionabile Art. 473(comma 3) e art. 517 ter (comma 3) la tutela è condizionata all osservazione delle norme e leggi interne ed alle convenzioni internazionali relative alla proprietà industriale. CPI Codice Proprietà Industriale EPC European Patent Convention PCT Patent Cooperation Treaty 3

Titolo di proprietà industriale azionabile CPI Codice Proprietà Industriale EPC European Patent Convention PCT Patent Cooperation Treaty Art. 53 CPI Diritti alla concessione. Effetti dalla Pubblicazione. Art. 67(1) EPC Protezione provvisoria dalla pubblicazione europea. Art. 29 PCT Effetti della domanda internazionale pubblicata. 4

Titolo di proprietà industriale azionabile Il titolo azionabile nel processo penale è: Brevetto concesso (IT o EP validato in Italia). Domanda di brevetto pubblicata (IT)???. Domanda di brevetto pubblicata (EP, WO) con rivendicazioni depositate (protezione provvisoria)???. Domande di brevetto segrete? 5

Consulenza tecnica brevettuale FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE INDAGINI PRELIMINARI UDIENZA PRELIMINARE GIUDIZIO Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) Decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) Richiesta di archiviazione (artt. 408-411 c.p.p.; 125 disp. att.) SENTENZA DI PROSCIOGLIMENT O (artt. 529-531 c.p.p.) ARCHIVIAZIONE (artt. 409-411 c.p.p.) SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE (art. 425 c.p.p.) SENTENZA DI CONDANNA (art. 533 c.p.p.) 6

Consulenza tecnica brevettuale RUOLO NEL PROCEDIMENTO PENALE DEL CONSULENTE IN PROPRIETA INDUSTRIALE. PERITI: (nominati ai sensi dell'art. 221 c.p.c.) rappresentano i consulenti del giudice. CONSULENTI TECNICI: sono i consulenti delle parti sia private sia del Pubblico Ministero. 7

Perizia nel processo penale La perizia nel processo penale è regolamentata negli articoli da 220 a 232 e 508 c.p.p. La perizia diviene obbligatoria non appena il giudice accerti la esistenza di un determinato tema di prova per il quale occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Esempio calzante: perizia sulla violazione di un brevetto. 8

Nomina del Perito tutela penale brevetti Chi. Quando. Perché. 9

Nomina del Perito tutela penale brevetti Chi Scelta del perito. (art 221 CPP) Perito scelto tra l albo dei periti o tra persone fornite di particolare competenza nella disciplina scientifica. N.B. Possono essere nominati più periti congiuntamente. Conflitti e motivi di esclusione. Interessi nel procedimento. Tutore ovvero difensore di una delle parti. Già espresso pareri sul oggetto del procedimento. Inimicizia grave nei confronti di una delle parti. Se uno dei congiunti del perito sia offeso o danneggiato dal reato. Se uno dei congiunti del perito abbia svolto funzioni di PM. Se esistono gravi ragioni di convenienza. 10

Consulenza tecnica brevettuale PERITO Il perito acquisisce la veste di Pubblico Ufficiale (art 357c.p.),in quanto con essa si dà vita al primo atto della pubblica funzione. Il pubblico ufficiale è, per il diritto italiano, colui che esercita una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa. 11

Nomina del Perito tutela penale brevetti Quando Disposta dal giudice Nell'udienza preliminare. Nel corso del dibattimento. Su istanza di parte. Nel corso delle indagini preliminari (nomina del perito da parte del G.I.P. nelle forme dell'incidente probatorio). 12

Nomina del Perito tutela penale brevetti Perchè La perizia viene accolta non appena il giudice accerti la esistenza di un determinato tema di prova, per il quale occorra svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni, che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. La perizia è un mezzo di prova per sua natura neutro, non classificabile né a carico né a discarico dell imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice. 13

Nomina del Perito tutela penale brevetti Disposizione della perizia con ordinanza del giudice contenente: nomina; oggetto delle indagini; data della comparizione. 14

Responsabilità del Perito - tutela penale brevetti Responsabilità disciplinare il perito ha l'obbligo di presentarsi dinanzi al giudice nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di citazione e di dichiarare se si trova in una condizione di incapacità, incompatibilità o di astensione (artt. 222 e 223 c.p.p.). Lo stesso perito deve adempiere al suo ufficio al solo scopo di far conoscere la verità e ha l'obbligo di rispettare il segreto nello svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che la violazione, da parte del perito, dei doveri previsti dalla legge da luogo a responsabilità disciplinare. Ricusazione Le parti possono chiedere la ricusazione del perito per: incapacità (naturale e legale). Incompatibilità. Inidoneità. 15

Nomina del Perito tutela penale brevetti Udienza di formulazione dell incarico - Quesito. Nomina dei consulenti tecnici delle parti Il P.M. e le parti private possono nominare i propri C.T., in numero NON superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Formulazione del Quesito (relativo alla violazione del titolo ed eventualmente alla valutazione del tiolo). 16

Nomina del Perito tutela penale brevetti Udienza di formulazione dell incarico - Quesito. Il giudice formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il Pubblico Ministero e i difensori presenti. Il Perito deve procedere immediatamente ai necessari accertamenti e rispondere ai quesiti con parere messo a verbale (art. 227 c.p.p.). Tuttavia nella prassi giudiziaria qualora il perito non ritenga di poter dare una risposta immediata (art. 227, comma 2, c.p.p.), viene di regola concesso un termine (del quale devono essere avvertiti le parti e i consulenti tecnici) che non può superare i novanta giorni e può essere prorogato dal giudice, ove siano necessari accertamenti di particolare complessità, su richiesta motivata del perito. Il termine assegnato per l'espletamento della perizia cessa solo con l'esposizione orale dell'esito degli accertamenti o, in mancanza, con l'udienza all'uopo fissata (e non con il deposito in cancelleria dell'elaborato). 17

Consulenza tecnica brevettuale CONSULENTI TECNICI. Nella perizia Attività Possono assistere al conferimento dell incarico al Perito. Formulare osservazioni e riserve. Prendono parte agli accertamenti tecnici svolti dal CT del P.M. Redigono note a difesa o memorie tecniche. Partecipano al dibattimento. 18

Attività del Perito - tutela penale brevetti Apertura operazioni peritali. I consulenti tecnici delle parti, possono assistere alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione (art. 230 e.p.p.). Si stabilisce la modalità del contraddittorio con le parti. 19

Attività del Perito - tutela penale brevetti ADEMPIMENTI E POTERI DEL PERITO Il perito può essere autorizzato a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti, dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento. Lo stesso perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove non Il perito può servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni (art. 228 c.p.p). Quando nel corso delle operazioni intervengano questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò comporti sospensione delle operazioni stesse (art. 228, comma 4, c.p.p.). 20

Attività del Perito - tutela penale brevetti ADEMPIMENTI E POTERI DEL PERITO II perito può richiedere a chiunque notizie fermo restando che occorrerà in ogni caso redigere un verbale sulle dichiarazioni e informazioni raccolte, mentre nel caso in cui le informazioni vengano chieste direttamente all'imputato occorre che venga previamente e ritualmente informato il difensore. II perito può assistere solo agli atti tipici che devono essere assunti dal giudice, mentre non può assistere agli atti di indagine del Pubblico Ministero. 21

Attività del Perito - tutela penale brevetti DEPOSITO DELLA PERIZIA Deposito della relazione peritale scritta. Esame orale del perito in udienza. 22

Attività del Perito - tutela penale brevetti DEPOSITO DELLA PERIZIA La relazione peritale risponde al quesito formulato dal giudice. Può contenere informazioni ulteriori e fornire spunti addizionali di indagine. 23

Attività del Perito - tutela penale brevetti ESAME DEL PERITO L esame costituisce il veicolo attraverso cui si realizza la dialettica del procedimento probatorio, in quanto con esso il perito si sottopone alle domande delle parti e del giudice, di chiarimento o di integrazione rispetto alla risposta ai quesiti. 24

Attività del Perito - tutela penale brevetti ESAME DEL PERITO Modalità di introduzione dell esame del perito e del consulente tecnico. Ordine dei soggetti legittimati a proporre le domande. Regole per l esame, oggetto delle domande, dirette e suggestive. 25

Attività del Perito - tutela penale brevetti ESAME DEL PERITO modalità No controesame da parte dei consulenti di parte. Domande da PM e difensori. Possibile confronto tra i consulenti disposto dal giudice. L oggetto delle domande stesse esse devono vertere su fatti specifici, pertinenti sui fatti che costituiscono oggetto di prova, non devono ledere il rispetto della persona dell esaminato. 26

Consulenza tecnica brevettuale considerazioni finali Penale Consulente tecnico - attività - Redazioni di pareri pro-veritate in qualunque momento del processo relativi a: contraffazione di brevetti. accertamento negativo. Quesiti tecnico/brevettuali in generale. - Contradditorio con il Perito durante la fase consulenza tecnica. - Presenzia agli accertamenti tecnici. - Partecipa al dibattimento in aula. Perito (pubblico ufficiale) - attività - Analizza la documentazione in atti. - Svolge indagini. - Effettua accertamenti tecnici. - Redige la relazione peritale. - Sostiene in aula l esame orale: replica alle domande precisa aspetti della relazione - Integra la relazione sulla base dell esame orale. (1)Quando nominato dal P.M. il consulente deve aderire all interesse pubblico che muove il P.M. (2)Esprime valutazioni esclusivamente tecniche. 27

Consulenza tecnica brevettuale considerazioni finali Civile CTP - attività - Redazioni di pareri pro-veritate in qualunque momento del processo relativi a: contraffazione di brevetti. Validità di brevetti. Accertamento negativo (non contraffazione). Quesiti tecnico/brevettuali in generale. - Contradditorio con il CTU durante la fase consulenza tecnica. - Presenzia agli accertamenti tecnici insieme al CTU. CTU - attività - Analizza la documentazione in atti. - Svolge indagini. - Effettua accertamenti tecnici. -Redige una bozza di relazione di consulenza tecnica. -Riceve e valuta le osservazioni a tale bozza. -Redige la versione definitiva di tale relazione. -Se chiamato a chiarimenti risponde al giudice ed alle parti in udienza. (1)Esprime valutazioni esclusivamente tecniche. 28

Consulenza tecnica brevettuale - Perito Penale Concessione Brevetto No Azione legittimata da Valutazione sulla nullità brevetto Civile Pubblicazione ovvero notifica della domanda id brevetto Si No Riformulazione ambito di protezione Si No Conciliazione tra le parti Si No? Si Accettazione documentazione in perizia - nuove prove - Contraddittorio scritto tra le parti Si Si Si Risposta immediata al quesito in udienza No 29

Consulenza tecnica brevettuale - Perito Penale Civile Si Poteri di visione documenti Si Si Si Esame delle parti Potere d indagine in autonomia Si No Si Oralità della risposta al quesito No 30

SPUNTI DI RIFLESSIONE Art. 120. CPI Giurisdizione e competenza. 1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o incorso di concessione si propongono dinnanzi l'autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità é proposta quando il titolo non é stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l udienza in cui il processo deve proseguire. 4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (1). ART. 79 CPI In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso (1). (1) Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale 31

SPUNTI DI RIFLESSIONE PER IL CONSULENTE IN PROPRIETA INDUSTRIALE In pratica se un titolo di PI viene annullato, la nullità è retroattiva in diritto penale?, Si suppone che il reato sia commesso mentre il titolo era valido. Quindi, il reato rimane anche se il titolo venisse successivamente annullato in sede civile? Quindi in presenza di un reato di contraffazione, il processo penale continua sino alla condanna anche in caso di annullamento del titolo di PI? DOPPIO BINARIO Nel nostro ordinamento vige il principio della piena autonomia tra il giudizio penale e quello civile. Ne consegue che il processo penale deve proseguire il suo corso, senza essere influenzato dal processo civile, e il giudice penale deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e viceversa. 32

IL PERITO PENALE - spunti di riflessione Quesito Il quesito può assumere forme non convenzionali. Il quesito si riferirà normalmente solo alla verifica della contraffazione. Nullità del brevetto. Caso di evidente nullità del titolo (requisiti formali) Caso di probabile nullità del titolo: brevetti concessi pre-esame Prior-art segnalata dalle parti Caso di nullità parziale del titolo. Riformulazione dell ambito di protezione. 33

IL CONSULENTE TECNICO PENALE - spunti di riflessione Pareri pro-vertiate (in veste di consulente del PM oi parte offesa) linguaggio sintetico, analisi oggettiva, chiarire i concetti di: contraffazione, alterazione, o fare uso, come da art. 473 CCP. Memorie difensive (in veste di consulente dell imputato) linguaggio sintetico, analisi oggettiva, non sollevare nullità del brevetto. 34

GRAZIE PER L ATTENZIONE