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Comune di Pozzolengo Provincia di Brescia ORDINANZA del SINDACO in materia di orari di attività dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande Prot. n. 2494 Reg. Ord. n. 12/2005 Premesso: IL SINDACO - che la Regione Lombardia, in attuazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, ha emanato la L.R. 24.12.2003 n. 30 avente ad oggetto disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in vigore dal 13.01.2004; - che l art. 17 della suddetta legge stabilisce che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentita l apposita commissione comunale ed in conformità degli indirizzi generali emanati dalla Regione ai sensi dell art. 8, comma 1; - che la Giunta Regionale con D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004, in attuazione della L.R. n. 30/2003, ha emanato le disposizioni per la fissazione degli orari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; Preso atto che sulla proposta comunale è stata previamente sentita la Commissione di cui all art. 20 della L.R. n. 30/2003; Nel rispetto dei seguenti atti normativi e regolamentari: - Legge Regionale 24.12.2003 N. 30 ; - D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004; - D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; - Statuto Comunale; ORDINA di determinare l orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, come di seguito specificato: 1

Art. 1 Orario giornaliero FASCE ORARIE MASSIME DI APERTURA GIORNALIERA A) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente: fascia di attività compresa tra le ore 5.00 e le ore 2.00 di ciascun giorno della settimana; B) Esercizi nei quali congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande si effettuano attività di intrattenimento musicale e/ di svago, sia all interno che all esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l uso di televisioni, radio-stereo cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all attività principale di somministrazione di alimenti e bevande: fascia di attività compresa tra le ore 7.00 e le ore 3.00 di ciascun giorno della settimana; C) Esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta in locali di pubblico spettacolo autorizzati ai sensi dell articolo 68 del T.U.L.P.S Regio Decreto n 773/1931, dove quindi la somministrazione riveste carattere secondario rispetto all attività principale di pubblico spettacolo comprendente anche balli e danze (a titolo esemplificativo: discoteche, sale da ballo, bowling, locali notturni di cui alla lettera l) del punto 6 dell allegato A alla D.G.R. Lombardia n. VII/17516 del 17.05.2004) : fascia di attività compresa tra le ore 7.00 e le ore 04.00 di ciascun giorno della settimana ; Relativamente agli esercizi individuati alla precedente fascia B), i trattenimenti esercitati complementariamente all attività di somministrazione dovranno cessare alle ore 24.00, mentre l attività di somministrazione può comunque essere effettuata fino alle ore 02.00 di ciascun giorno, come nel caso degli esercizi individuati alla fascia A), purchè in assenza della suddetta attività di intrattenimento e svago. L orario dell attività di somministrazione effettuata negli stabilimenti balneari e negli impianti sportivi, come prevista nell art. 8, comma 4 lett. a) della Legge Regionale n 30/2003, deve corrispondere all orario di apertura e chiusura dell attività prevalente. All interno della fascia oraria corrispondente all attività esercitata, l esercente è libero di determinare il proprio orario, fatto salvo il rispetto dei limiti contenuti nella legge regionale n 30/2003, negli Indirizzi regionali emanati con D.G.R n VII/17516 del 17.05.2004 e nei successivi articoli della presente Ordinanza. L orario stabilito dall esercente, avrà validità per tutto l anno solare, indipendentemente dalla variazione oraria a seguito dell entrata in vigore dell ora legale. FASCIA ORARIA MINIMA DI APERTURA GIORNALIERA Allo scopo di assicurare la fruibilità del servizio da parte degli utenti, nel rispetto del principio dell equa contemperazione degli interessi coinvolti, all interno della Fascia massima dell orario di attività è stabilita una fascia giornaliera MINIMA obbligatoria di ore 4, anche NON continuative, di cui almeno due ore dovranno essere esercitate dopo le ore 20.00 dei giorni di apertura scelti dall esercente ; l obbligo delle due ore di apertura dopo le ore 20.00 è sancito esclusivamente nei confronti delle attività di somministrazione situate all interno della zona 1 Centro Storico (così come individuata nell allegato Grafico all art. 9 del Regolamento recante Criteri Comunali in materia di autorizzazioni per l attività di Somministrazione di alimenti e bevande). 2

Durante la sopraccitata fascia oraria minima l esercente è tenuto allo svolgimento dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nell interesse generale della collettività. Art. 2 Deroghe agli orari In deroga a quanto stabilito al precedente articolo 1, l orario delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere protratto dall esercente fino alle ore 05.00 di ciascun giorno, nei seguenti periodi: - dal 23 dicembre al 6 gennaio successivo compreso (periodo natalizio) - in occasione della festa patronale, dell ultimo giorno di carnevale e di tutte le manifestazioni locali. In ogni caso l attività di intrattenimento eventualmente svolta, congiuntamente alla somministrazione in forma complementare nei pubblici esercizi, ed in forma principale durante le manifestazioni temporanee, dovrà cessare alle ore 24.00. Relativamente alla sola giornata del 31 dicembre, l attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all interno del pubblico esercizio potrà avvenire fino alla mattina del giorno successivo (I gennaio), così pure come l eventuale attività di trattenimento. Art. 3 Obblighi degli esercenti sugli orari I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l obbligo di comunicare al Comune, prima dell inizio dell attività, l orario adottato che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell anno, nel rispetto dei limiti fissati nella presente ordinanza; la comunicazione relativa và presentata sia nel caso di nuova apertura che di subingresso o trasferimento in altra sede del pubblico esercizio. L esercente è tenuto ad osservare l orario prescelto e deve obbligatoriamente renderlo noto al pubblico con l esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all interno che all esterno dell esercizio; in quest ultimo caso, dovrà pertanto essere ben visibile anche a battenti chiusi, negli orari e periodi di chiusura temporanea dell esercizio. Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 2 l orario scelto dall esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. E obbligatorio comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, l eventuale modifica, non occasionale, dell orario di apertura e chiusura, fermo restando che le fattispecie di occasionalità sono considerate esclusivamente le seguenti: 1. lutto,malattia/malessere improvvisi del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare; 2. eventi calamitosi atmosferici o socio politici, dai quali possa derivare pregiudizio alle strutture o al regolare svolgimento dell attività; 3. improvvise necessità socio sanitarie, non programmabili e/o previste, del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare; 4. lutti nazionali ufficialmente decretati. Art. 4 Chiusura temporanea degli esercizi 3

Il titolare dell esercizio di somministrazione al pubblico d alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell esercizio solo se superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi. Al fine di assicurare all utenza idonei livelli di servizio, e sentita la commissione comunale consultiva, è predisposto il seguente programma di apertura per TURNO dei pubblici esercizi : durante il mese di AGOSTO dovrà essere assicurata sull intero territorio comunale l attività di somministrazione di alimenti e bevande. La determinazione dell esercizio o degli esercizi che assicurino il rispetto del suddetto turno del mese di AGOSTO, è rimessa al libero accordo dei titolari dei pubblici esercizi in attività, tenuto conto che per il turno individuato deve essere garantita l apertura di almeno 1 (uno ) bar e di almeno 1 (uno ) ristoranti/trattorie/pizzerie, in ciascuna delle due zone del territorio così come suddiviso dal Regolamento comunale recante criteri per le autorizzazioni ; la determinazione finale raggiunta con il libero accordo tra gli esercenti dovrà essere comunicata al comune entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui non sia possibile addivenire liberamente ad un accordo tra gli esercenti, il Sindaco provvederà, sentite le organizzazioni di categoria, ad individuare l esercizio o gli esercizi tenuti al rispetto del turno di apertura. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all interno che all esterno dell esercizio. Fatto salvo l obbligo di comunicazione al comune, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale. Art. 5 Orari degli esercizi a carattere misto Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l orario di apertura e di chiusura previsto per l attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato facendo riferimento alla superficie destinata a ciascuna attività. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all interno degli impianti di distribuzione carburanti situati su strada urbana, osservano l orario di apertura e chiusura dell impianto medesimo. Gli esercizi situati all interno di aree di servizio autostradali e dei mezzi di trasporto pubblico hanno facoltà di osservare l orario di apertura per 24 ore giornaliere. Art. 6 Esercizi di somministrazione ubicati in centri commerciali Gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali polifunzionali hanno la facoltà di osservare l orario di apertura e chiusura della struttura polifunzionale in cui si trovano; in nessun caso è consentito derogare alle fasce orarie massime e minime di cui agli articoli 1 e 2 della presente Ordinanza. Art. 7 Orari di svolgimento dei trattenimenti musicali Fermo restando quanto previsto dall articolo 1, fascia B) della presente Ordinanza, e nel rispetto delle modalità di effettuazione stabilite dagli indirizzi comunali individuanti i criteri di 4

autorizzazione dei pubblici esercizi, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento acustico e comunque disturbo alla quiete pubblica, gli intrattenimenti anche musicali effettuati in forma secondaria e complementare rispetto all attività primaria di somministrazione nei pubblici esercizi, dovranno rispettare i limiti di orario massimo di esercizio di seguito stabiliti per le 2 zone in cui si suddivide il territorio comunale: ZONA 1 CENTRO STORICO all interno del pubblico esercizio, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 24.00 ; - all esterno del pubblico esercizio, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 23.30 ; ZONA 2 restante territorio all interno del pubblico esercizio, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 00.30 ; - all esterno del pubblico esercizio, sia su spazi privati che su aree pubbliche o di uso pubblico, il limite orario massimo di svolgimento è fissato nelle ore 23.30 ; Art. 8 Limitazione degli orari per esigenze di pubblico interesse A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all esercizio dell attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, potranno essere adottati, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di fissazione degli orari di attività anche difformi dai principi indicati nella presente Ordinanza, sia per l attività di somministrazione sia per l attività di intrattenimento eventualmente posta in essere. Art. 9 Esclusione dalla disciplina sugli orari Non sono soggette alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento, le attività di somministrazione elencate dall articolo 21 della legge regionale n 30/2003, ed inoltre le attività esercitate: a) nelle aree di servizio lungo le autostrade; b) all interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico; c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; d) nelle attività ricettive (alberghi, pensioni, agriturismo, ecc.) che somministrano alimenti e bevande ai soli alloggiati; e) al domicilio del consumatore; f) in forma temporanea, come previsto dall art. 12 della L.R. n. 30/2003; g) direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell ordine; h) all interno di musei, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche e multisale (purchè gli esercizi di somministrazione siano collocati all interno dei suddetti ambienti, siano al 5

servizio dei soli spettatori e non ci sia possibilità di accesso indiscriminato dall esterno per qualunque soggetto anche non spettatore ). i) nelle sale giochi (in quanto regolamentati con apposita ordinanza sindacale); j) nei circoli privati, autorizzati ai sensi del D.P.R. 04.04.2001 n. 235. Art. 10 Sanzioni L inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154,00 a 1032,00 prevista dall art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931. A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931. Il procedimento per l applicazione delle sanzioni è regolato dalla Legge Regionale 05.12.1983 n. 90 (norme di attuazione della Legge 24.11.1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale). L amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all art. 17 della Legge 24.11.1981 n. 689, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi. Art. 12 Abrogazioni Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, è abrogata l ordinanza sindacale n. 2 del 18/2/1983 approvata con Deliberazione G. C. n. 334/31.1.1983 e qualunque altra disposizione che risulti con essa in contrasto. Art. 13 Validità del provvedimento Salvo modifiche da apportare per esigenze urgenti, la presente ordinanza ha validità di anni 1 dalla data della sua emissione; alla scadenza essa potrà essere anche semplicemente rinnovata. Pozzolengo, 17/5/2005 Il Sindaco Bellini p.i. Paolo 6