INFORMATIVA N. 039 11 FEBBRAIO 2014 IMPOSTE DIRETTE LE DETRAZIONI 50% E 65% PER IL 2014 Artt. 14 e 16, DL n. 63/2013 Art. 1, comma 139, lett. b), c) e d), Legge n. 147/2013 Circolare Agenzia Entrate 18.9.2013, n. 29/E Risposta interrogazione parlamentare 22.1.2014, n. 5-01866 La Finanziaria 2014 ha prorogato per il 2014 le detrazioni 50% - 65%. In particolare le proroghe riguardano: - la detrazione IRPEF del 50% prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio; - la detrazione IRPEF del 50% prevista per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici; - la detrazione del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica. Recentemente l Agenzia delle Entrate ha specificato che gli interventi per l adozione delle misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti non consentono di fruire di per sé dell ulteriore detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, mentre il MEF, in risposta ad una specifica interrogazione parlamentare, ha evidenziato che l agevolazione del 50% spetta anche nel caso di demolizione e ricostruzione con spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario.
IF 11.02.2014 n. 039 - pagina 2 di 9 Come noto, nell ambito del DL n. 63/2013, Decreto c.d. Energia, sono contenute una serie di disposizioni in materia di detrazioni previste per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica (art. 14) e per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (art. 16). Con l art. 1, comma 139, lett. b), c) e d), Finanziaria 2014, il Legislatore modificando il citato Decreto, ha prorogato le detrazioni IRPEF / IRES per i lavori di riqualificazione energetica (65%), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (50%), nonché per l acquisto di mobili / elettrodomestici. Le suddette disposizioni, di seguito esaminate, sono state recentemente oggetto di uno specifico chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate nonché di un interrogazione parlamentare. DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Con la modifica dell art. 14, DL n. 63/2013 è stata disposta un ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella seguente misura. detrazione 65% dal 6.6.2013 al 31.12.2014 detrazione 50% dall 1.1.2015 al 31.12.2015 Il comma 3 del citato art. 14, prevede l applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 24, Legge n. 244/2007 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 e pertanto, per le spese in esame, rimane invariata la soglia massima di detrazione spettante. La modifica della percentuale agevolabile si riflette sull ammontare massimo di spesa agevolata a seconda della tipologia di intervento effettuato. COMMA 344 INTERVENTO AGEVOLABILE Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori individuati dalle Tabelle allegate al Provvedimento 19.2.2007 e, dal 2008, al Decreto 11.3.2008. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E detti interventi sono definiti sulla base del risultato conseguito in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell intero fabbricato, non rilevando le opere / impianti che occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. Di conseguenza, la stessa precisa che sono ammessi al beneficio fiscale qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi, che incidendo sulla prestazione energetica dell edificio, realizzano la maggior efficienza energetica richiesta. DETRAZIONE MASSIMA DALL 1.1.2012 AL 5.6.2013 Spesa massima DETRAZIONE 55% DAL 6.6.2013 AL 31.12.2014 (*) Spesa massima DETRAZIONE 65% DALL 1.1.2015 AL 31.12.2015 (**) Spesa massima DETRAZIONE 50% 100.000 181.818,18 153.846,15 200.000
IF 11.02.2014 n. 039 - pagina 3 di 9 COMMA 345 COMMA 346 COMMA 347 Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l esterno e verso vani non riscaldati, purché siano rispettati determinati requisiti di trasmittanza termica. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università. È esclusa l installazione di pannelli solari per la produzione di energia (pannelli fotovoltaici). Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con: - impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; - impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, dal 2008. Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel rispetto dei valori di prestazione ed efficienza energetica fissati dalle apposite Tabelle. 60.000 109.090,91 92.307,69 120.000 60.000 109.090,91 92.307,69 120.000 30.000 54.545,45 46.153,85 60.000 (*) al 30.6.2015 per gli interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio (**) dall 1.7.2015 al 30.6.2016 per gli interventi su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio APPLICAZIONE ALIQUOTA 65% L aliquota del 65% è riservata alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 31.12.2014. A tal fine va fatto riferimento: - per le persone fisiche / lavoratori autonomi / enti non commerciali al criterio di cassa, ossia, alla data di effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio dell intervento. Esempio Intervento iniziato a maggio 2013, per il quale sono stati effettuati pagamenti a maggio, luglio e settembre. In tal caso si beneficia dell aliquota pari al 55% per le spese pagate a maggio, del 65% per quelle pagate a luglio e settembre; - per le imprese individuali / società / enti commerciali al criterio di competenza, ossia alla data di ultimazione della prestazione, a prescindere dalla data di avvio dell intervento cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti. Tali principi vanno applicati anche per la verifica del sostenimento delle spese per gli interventi su edifici condominiali.
IF 11.02.2014 n. 039 - pagina 4 di 9 INTERVENTI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI Con la modifica del comma 2 del citato art. 14, è stato disposto che per gli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella seguente misura. detrazione 65% dal 6.6.2013 al 30.6.2015 detrazione 50% dall 1.7.2015 al 30.6.2016 Al fine di individuare le parti comuni va fatto riferimento all art. 1117, C. c., in base al quale sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1. tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (suolo su cui sorge l edificio, fondazioni, muri maestri, pilastri e travi portanti, tetti e lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e facciate); 2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (portineria, incluso l alloggio del portiere, lavanderia, stenditoi e sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune); 3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (ascensori, pozzi, cisterne, impianti idrici e fognari, sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche). L art. 1117-bis, C.c., estende l applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi del citato art. 1117. DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO Con la modifica dell art. 16, DL n. 63/2013 è stata disposta un ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1, TUIR. In particolare la detrazione è riconosciuta nella seguente misura. detrazione 50% dal 26.6.2012 al 31.12.2014 detrazione 40% dall 1.1.2015 al 31.12.2015 Dal 2016 la detrazione ritornerà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di 48.000). DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE Come specificato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2007, n. 36/E e ribadito dalla stessa, relativamente alla detrazione per i lavori di riqualificazione energetica nella Circolare 1.7.2010, n. 39/E, l agevolazione in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione spetta solo in presenza di una fedele ricostruzione. In assenza di tale condizione si ravvisa infatti una nuova costruzione, esclusa dalla detrazione. In particolare, l Agenzia ha evidenziato che: in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento, non spetta la detrazione in quanto l intervento è qualificabile nuova costruzione;
IF 11.02.2014 n. 039 - pagina 5 di 9 in caso di ristrutturazione senza demolizione dell esistente e con ampliamento, la detrazione spetta solamente alle spese sostenute per la parte pre-esistente. Il medesimo orientamento è stato espresso dall Agenzia nella Risoluzione 4.1.2011, n. 4/E con riferimento alla spettanza della detrazione del 36% per lavori di ampliamento effettuati ai sensi dell art. 11, DL n. 112/2008 (Piano casa). In tale occasione è stato precisato che detta detrazione spetta per tutti i lavori eseguiti riferibili alla volumetria ed alla sagoma degli edifici già esistenti, restando la fruibilità strettamente condizionata alla fedele ricostruzione degli stessi. L art. 30, comma 1, lett. a), DL n. 69/2013 (c.d. Decreto Fare ) è intervenuto sull art. 3, DPR n. 380/2001, contenente il Testo Unico in materia edilizia, eliminando, relativamente alla ristrutturazione edilizia, il riferimento al mantenimento della sagoma originaria, nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio. Sono quindi considerati detraibili i lavori relativi a interventi di demolizione e ricostruzione in cui sia rispettata la volumetria (ma non necessariamente la sagoma) dell edificio preesistente. Recentemente, in risposta all Interrogazione parlamentare 22.1.2014, n. 5-01866, dopo aver precisato che la nozione di sagoma edilizia è intimamente legata anche all area di sedime del fabbricato, il MEF ha evidenziato che, negli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, possa consentirsi lo spostamento di lieve entità rispetto al sedime originario. DETRAZIONE ACQUISTO MOBILI / ELETTRODOMESTICI Con la modifica del comma 2 dell art. 16 è stata prorogata al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50% calcolata su un importo non superiore a 10.000, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni). L art.1, comma 2, lett. a), DL n. 151/2013 ha soppresso la previsione contenuta nella Finanziaria 2014 in base alla quale l ammontare della spesa agevolabile non poteva essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa è collegata. BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE Al fine di individuare i soggetti che possono usufruire dell agevolazione in commento si rammenta che il citato comma 2 fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1. Pertanto, come precisato dall Agenzia nella citata Circolare n. 29/E, tali soggetti sono quelli che: fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16- bis del TUIR con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili. PRESUPPOSTO PER LA DETRAZIONE detrazione 50% dal 6.6.2013 al 31.12.2014 Nella citata Circolare n. 29/E l Agenzia rammenta che tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (presupposto del beneficio) rientrano sia la ristrutturazioni edilizia in senso tecnico sia la manutenzione straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo di singole unità immobiliari residenziali (Informativa SEAC 24.9.2013, n. 233). La detrazione per l acquisto di mobili / elettrodomestici spetta non solo in relazione ad interventi edilizi effettuati su singole unità immobiliari residenziali ma anche su parti comuni di edifici residenziali ex art. 1117, C.c..
IF 11.02.2014 n. 039 - pagina 6 di 9 In quest ultimo caso la detrazione può essere usufruita per l acquisto di beni agevolabili (mobili / elettrodomestici) destinati all arredamento delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.). I condomini che usufruiscono pro-quota della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni non possono usufruire dell agevolazione per l acquisto di mobili / elettrodomestici destinati all arredo della propria unità immobiliare, a meno che sostengano spese per interventi di recupero edilizio per la propria unità immobiliare. Come evidenziato dall Agenzia gli interventi edilizi che costituiscono presupposto per la detrazione in esame sono così individuati: Detrazione acquisto mobili elettrodomestici Manutenzione ordinaria (lett. a, art. 3, DPR n. 380/2001) parti comuni di edifici residenziali Manutenzione straordinaria (lett. b, art. 3, DPR n. 380/2001) parti comuni di edifici residenziali e singole unità immobiliari residenziali Restauro e risanamento conservativo (lett. c, art. 3, DPR n. 380/2001) parti comuni di edifici residenziali e singole unità immobiliari residenziali Ristrutturazione (lett. d, art. 3, DPR n. 380/2001) parti comuni di edifici residenziali e singole unità immobiliari residenziali Ricostruzione / ripristino per eventi calamitosi sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza Restauro / risanamento conservativo / ristrutturazione (lett. c e d, art. 3, DPR n. 380/2001) interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare / cooperative edilizie, ceduti / assegnati entro 6 mesi dal termine dei lavori BENI AGEVOLABILI Come sopra accennato l agevolazione riguarda l acquisto di mobili (nuovi) e di grandi elettrodomestici (nuovi) di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica. Ad esempio: sono agevolabili, gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Non è necessario che gli stessi siano destinati all arredo dello specifico ambiente dell immobile oggetto di intervento edilizio; non sono agevolabili, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. L Agenzia ha precisato altresì che sono agevolabili le spese sostenute per l acquisto di grandi elettrodomestici purché muniti di etichetta energetica (A+ o superiore, A o superiore per i forni) o quelli per i quali non ne è previsto l obbligo. Per individuare gli elettrodomestici in commento può essere utile l allegato 1B, D.Lgs. n. 151/2005 il quale, ad esempio, ricomprende frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Nell ammontare della spesa agevolabile vanno ricomprese anche le relative spese di trasporto e montaggio.
IF 11.02.2014 n. 039 - pagina 7 di 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO L agevolazione, essendo correlata a quella prevista per il recupero del patrimonio edilizio, richiede il rispetto dei relativi presupposti e adempimenti. Nella citata Circolare n. 29/E l Agenzia specifica che, fermo restando il rispetto delle consuete regole (apposito bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario partita IVA / codice fiscale del fornitore), il pagamento dei beni agevolabili può avvenire anche mediante l utilizzo di carte di credito / debito. MISURE DI PREVENZIONE DEGLI ILLECITI Tra gli interventi che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50%, la lett. f) del comma 1 dell art. 16-bis, TUIR, individua le spese sostenute per la realizzazione di misure finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi. Nella Circolare 6.2.2001, n. 13/E l Agenzia delle Entrate ha precisato che con il termine atti illeciti si intendono gli atti penalmente illeciti, quali ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti ed ha fornito la seguente elencazione (esemplificativa) degli interventi agevolabili: rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici; apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione; porte blindate o rinforzate; apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini; installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; apposizione di saracinesche; tapparelle metalliche con bloccaggi; vetri antisfondamento; casseforti a muro; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline. La stessa Agenzia nel corso del consueto incontro d inizio anno con la stampa specializzata ha innanzitutto affermato che gli interventi per l adozione delle predette misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti sono interventi ammissibili alla detrazione esclusivamente in base alla loro finalità, a prescindere dal loro inquadramento tra gli interventi edilizi ex art. 3, DPR n. 380/2001. Conseguentemente, tali interventi non consentono di fruire di per sé dell ulteriore detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Tuttavia, l Agenzia evidenzia che è possibile beneficiare di tale ulteriore detrazione soltanto se le misure di prevenzione, sono inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui alle citate lett. a), b), c), e d) dell art. 3, DPR n. 380/2001, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria (lett. a) rilevano solo se eseguiti su parti comuni di un edificio. DETRAZIONE ACQUISTO / ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI L agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio trova applicazione anche per le spese sostenute per l acquisto o l assegnazione di immobili facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie ex art. 16-bis, comma 3, TUIR.
IF 11.02.2014 n. 039 - pagina 8 di 9 Con riferimento alla proroga della detrazione concessa ad opera del Decreto c.d. Energia, l Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 29/E ha precisato che l agevolazione di cui al comma 1 dell art. 16-bis, TUIR è applicabile in toto anche agli interventi di cui al comma 3 del citato art. 16-bis previsti a favore dell acquirente / assegnatario di unità immobiliari comprese in edifici ristrutturati (beneficio pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell unità immobiliare). Tale assimilazione risulta giustificata dal fatto che i suddetti interventi coincidono con quelli ammissibili alla detrazione in base al comma 1 [art. 16-bis, TUIR]. Considerato che la disposizione contenuta nella Finanziaria 2014 prevede che ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell articolo 16-bis si ritiene che anche per la fattispecie in esame la detrazione IRPEF spetta fino al 31.12.2014 nella misura del 50% e nel 2015 nella misura del 40%. Ciò è confermato nella Guida alle Ristrutturazioni edilizie predisposta dall Agenzia delle Entrate (agg.to gennaio 2014). DETRAZIONE ZONE SISMICHE Con la modifica del comma 1-bis del citato DL n. 63/2013 è stato stabilito che la detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati all adozione di misure antisismiche, ex art. 16 bis, comma 1, lett. i), TUIR, attivate dal 5.8.2013 su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex OPCM 20.3.2003, n. 3274, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta nella seguente misura. detrazione 65% dal 4.8.2013 al 31.12.2014 detrazione 50% dall 1.1.2015 al 31.12.2015 INTERVENTI OGGETTO DEL AGEVOLAZIONE Gli interventi antisismici agevolabili, nel limite massimo di spesa pari a 96.000 per ciascuna unità immobiliare facente parte dell edificio, riguardano l esecuzione di opere per: la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali; la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio; la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Come confermato dall Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 29/E, tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e devono comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Non rileva la categoria catastale dell unità immobiliare. EDIFICI AD USO PROMISCUO Nel caso di un unico edificio localizzato in una delle zone sismiche ad alta pericolosità che comprenda unità immobiliari destinate ad abitazione principale/attività produttive ed abitazioni diverse (escluse dall ambito di applicazione dell agevolazione in esame), va applicata l aliquota: del 65% solo per le spese sostenute fino al 31.12.2014 con riferimento ad unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale; del 50% per le altre unità immobiliari residenziali, anche ad uso promiscuo con riferimento alle spese sostenute dai soggetti beneficiari della detrazione IRPEF ex art. 16-bis, TUIR.
IF 11.02.2014 n. 039 - pagina 9 di 9 TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI AGEVOLABILI PERIODO SOSTENIMENTO SPESE MISURA DETRAZIONE 1.1.2013 5.6.2013 55% Riqualificazione energetica edifici esistenti 6.6.2013 31.12.2014 65% 1.1.2015 31.12.2015 50% dall 1.1.2016 36% 1.1.2013 5.6.2013 55% Riqualificazione energetica parti comuni 6.6.2013 30.6.2015 65% 1.7.2015 30.6.2016 50% dall 1.7.2016 36% 4.8.2013 31.12.2014 65% (*) Misure antisismiche (zone 1 e 2) 1.1.2015 31.12.2015 50% (*) dall 1.1.2016 36% (**) 1.1.2013 31.12.2014 50% (*) Recupero patrimonio edilizio 1.1.2015 31.12.2015 40% (*) dall 1.1.2016 36% (**) Acquisto mobili / elettrodomestici 6.6.2013 31.12.2014 50% (***) 1.1.2013 31.12.2014 50% (****) Acquisto immobili ristrutturati 1.1.2015 31.12.2015 40% (****) dall 1.1.2016 36% (*****) (*) il limite massimo di spesa agevolabile è pari ad 96.000 (**) il limite massimo di spesa agevolabile è pari ad 48.000 (***) il limite massimo di spesa agevolabile è pari ad 10.000 (****) calcolata sul 25% del prezzo di acquisto / assegnazione con il limite massimo di 96.000 (*****) calcolata sul 25% del prezzo di acquisto / assegnazione con il limite massimo di 48.000