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CASA DI RIPOSO n.d. M. Tomitano e N.Boccassin Via G. Cigana, 6 31045 Motta di Livenza (TV) REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI OSPITI E/O DEI LORO FAMIGLIARI PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI MOTTA DI LIVENZA approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 20.09.2004

Art. 1 (preambolo) Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina e di funzionamento delle rappresentanze degli ospiti e/o dei loro famigliari. La Casa di Riposo n. d. M. Tomitano e N. Boccassin (nata dalla fusione nel 1976 tra la Fondazione Boccassin e l I.P.A.B. Casa di Ricovero ) svolge la propria attività istituzionale di assistenza ed accoglienza di anziani auto, semi-auto e non autosufficienti in un unica sede suddivisa in due reparti C.d.R. (Casa di Riposo) e R.S.A.( Residenza Sanitaria Assistenziale). L Ente ha adottato il sistema organizzativo incentrato sul principio base del reparto a tipologia tendenzialmente omogenea. La tipologia di ogni reparto è correlata alle caratteristiche degli anziani ospitati in modo tale che a condizioni di bisogno maggiori o diverse possano corrispondere risorse maggiori o diversamente organizzate secondo programmi di lavoro differenziati. Nei due reparti sono ospitati 120 anziani di cui 112 non autosufficienti accreditati dalla Regione Veneto e 9 autosufficienti e semi-autosufficienti. 2

Art.2 (attribuzioni) Gli organismi rappresentativi degli ospiti e dei famigliari presso l Ente svolgono i seguenti compiti: a) assicurano agli ospiti e alle loro famiglie la completa e tempestiva diffusione delle informazioni ricevute dall Ente o delle informazioni di carattere generale sulla vita interna dell Ente o in materia di politiche locali, regionali o nazionali in favore degli ospiti. b) forniscono al Consiglio di Amministrazione dell Ente suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione del programma di assistenza. c) collaborano sempre con il Consiglio di Amministrazione dell Ente per migliorare la qualità dei servizi. d) collaborano, inoltre, con il Consiglio di Amministrazione e con gli ospiti al fine di rafforzare rapporti di solidarietà, di amicizia e di reciproca comprensione. 3

Art.3 (organi di rappresentanza e loro durata) 1) Gli organismi rappresentativi degli ospiti e/o dei loro famigliari sono : - L Assemblea Generale degli ospiti e/o dei loro famigliari - Il Comitato degli ospiti e/o dei famigliari - Il Presidente del Comitato degli ospiti e/o dei famigliari 2) L Assemblea Generale degli ospiti e/o dei loro famigliari è composta da : a) gli ospiti della struttura b) i famigliari degli ospiti della struttura. Per la definizione di famigliari si fa riferimento a quanto previsto dall art.433 del Codice Civile. 3) Il Comitato degli Ospiti e/o dei loro famigliari è composto da cinque membri. Esso rimane in carica tre anni. 4) Il Presidente del Comitato dei famigliari degli ospiti viene eletto, in seno al medesimo, nella sua prima seduta. 4

Esso rimane in carica fino alla durata in carica del Comitato e decade con lo stesso, o prima in assenza dei requisiti di ospite o famigliare di ospite à sensi del successivo art.4. 5) Alla scadenza, le procedure elettorali per il rinnovo delle rappresentanze sono avviate con delibera del Consiglio di Amministrazione. 6) Il Comitato degli ospiti e/o dei loro famigliari è insediato entro 30 giorni dalla data dell ultima elezione, con delibera del Consiglio di Amministrazione. Art.4 (dimissioni decadenza scioglimento) La qualità di componente del Comitato degli Ospiti e/o dei loro famigliari si perde per decesso, per dimissioni dalla carica o dall istituto e per decadenza (assenza ingiustificata a tre convocazioni esecutive della conferenza). I famigliari degli ospiti decadono in caso di decesso o dimissioni del loro famigliare ospite della struttura. 5

La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Comitato. La procedura di decadenza può essere avviata anche autonomamente dal Presidente dell Ente. Il componente cessato viene surrogato dal primo dei non eletti e resta in carica fino alla scadenza del mandato delle rappresentanze delle quali entra a far parte. Il Comitato viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione quando venga meno la maggioranza dei loro componenti. Art.5 (modalità di funzionamento) Il Comitato degli Ospiti e/o dei loro famigliari è assolutamente autonomo ed indipendente nella gestione delle riunioni, fermo restando per i membri l obbligo di garantire a tutti i componenti il rispetto dei principi di partecipazione, uguaglianza, trasparenza e puntualità nelle informazioni. Esso deve riunirsi almeno due volte all anno. Le riunioni sono convocate dal Presidente dello stesso (per iscritto o telefonicamente) con preavviso di cinque giorni, ridotto in casi urgenti a 48 ore. 6

Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Delle riunioni verrà redatto sintetico verbale. Art.6 (modalità di elezione) Possono partecipare, in qualità di ELETTORI alla nomina del Comitato degli Ospiti e/o loro famigliari: 1. gli ospiti della struttura 2. i famigliari degli ospiti della struttura Il voto dell ospite o del suo famigliare sono alternativi e per ciascun ospite potrà quindi essere espresso un solo voto. Possono essere ELETTI nel Comitato: 1. gli ospiti della struttura 2. i famigliari degli ospiti della struttura. Per la definizione dei famigliari si fa riferimento a quanto previsto dall art.433 del Codice Civile. La data delle elezioni viene fissata, sentiti gli organismi rappresentativi uscenti, dal Presidente dell Ente. La data ed il luogo delle elezioni verranno ampiamente pubblicizzati. Ferma restando l opportunità di ampliare le modalità di informazione 7

(comunicazioni individuali, quando possibile, sensibilizzazione a mezzo del personale dipendente), deve comunque garantire l affissione per un periodo minimo di 30 giorni di un congruo numero di avvisi nei reparti. L originale del manifesto viene affisso all albo dell Ente e da tale data viene calcolata la decorrenza dei termini. Durante lo svolgimento delle elezioni l Ente garantirà, in orari concordati la presenza di personale per lo svolgimento delle operazioni. Il voto deve essere espresso in forma scritta su apposite schede, predisposte dall Amministrazione e consegnate singolarmente ai votanti dopo averne accertata l identità ed il diritto di voto, in conformità a quanto previsto al comma 1). Per ciascun ospite è ammessa la consegna di una sola scheda. Le urne per il voto saranno conservate presso la sede per tutta la durata delle elezioni, in luogo che possa essere chiuso a chiave. Le operazioni di spoglio saranno effettuate dall Amministrazione, alla presenza di quanti ne facciano richiesta. Non saranno ritenute valide le elezioni in cui non abbia votato almeno il 40% degli aventi diritto (ospite o in alternativa un famigliare dell'ospite). 8

Ai fini della determinazione del 40% necessario alla validità delle elezioni, si farà riferimento al numero degli anziani complessivamente ospiti in struttura il giorno delle elezioni. I risultati delle elezioni saranno immediatamente comunicati a cura dell Amministrazione agli eletti per gli adempimenti successivi e sottoposti al Consiglio per l adozione dei provvedimenti di competenza. Art.8 (candidature) Quanti intendono presentare la propria candidatura debbano in forma scritta entro 15 giorni dalla data di affissione all albo dell Ente dell avviso che fissa la data delle elezioni con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, condizione di famigliare o ospite. I nominativi dei candidati saranno resi pubblici ai votanti con le modalità ritenute più congrue in relazione al loro numero: affissione nei luoghi di voto o inserimento nelle schede di voto. 9

Art.9 (notifica all U.L.S.S.) La nomina dell organismo di partecipazione (Comitato Ospiti e/o famigliari) verrà notificato dall Ente, in conformità a quanto previsto dall art.3 del regolamento approvato con deliberazione regionale n.850 del 06.04.2000, alla U.L.S.S. n.9 di Treviso. ******* Z:\generale\ospiti\comitato degli ospiti\regolamento.doc 10