AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA. Area Tecnico Autorizzazioni - Funzione Controlli

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AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA Area Tecnico Autorizzazioni - Funzione Controlli Applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di condizionalità e requisiti minimi sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2008. (recepimento Circolare AGEA ACIU.2008.1388 del 17/09/2008 e Addendum ACIU.2008.1485 del 15/10/2008). Revisione. 1

TITOLO DEL DOCUMENTO AREA OPERATIVA Applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di condizionalità e requisiti minimi sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2008 (recepimento Circolare AGEA ACIU.2008.1388 del 17/09/2008 e Addendum ACIU.2008.1485 del 15/10/2008). Revisione. Area Tecnico Autorizzazioni - Funzione Controlli PRIMA APPROVAZIONE DATA DETERMINA NUMERO DETERMINA 4/12/2008 4/12/2008 216 REVISIONE N. DATA DETERMINA NUMERO DETERMINA 1 2/3/2009 44 2

Premessa... 44 ATTO A4 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole... 77 REQUISITI MINIMI relativi all uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO) vale a dire non vulnerabile da nitrati... 1818 NORMA 2.1 - Gestione delle stoppie e dei residui colturali... 2828 Allegato 1 - Schema di classificazione delle aziende zootecniche... 3333 Allegato 2 - Matrice degli elementi di verifica controllabili nella campagna 2008... 3434 Allegato 3 Impegni di stoccaggio e movimentazione effluenti in Zone Ordinarie... 3737 3

Premessa Il presente atto acquisisce la Circolare AGEA n. ACIU.2008.1388 del 17/09/2008, specificando gli Atti recepiti integralmente a livello regionale e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, le deroghe rispetto a quanto previsto dal DM 13286/2007 e dalla normativa piemontese ed i vincoli aziendali corrispondenti. Il Regolamento (CE) n. 1782/03 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Detto regolamento attua una profonda riforma della politica agricola comune, introducendo tra l altro l obbligo per gli agricoltori di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e di mantenere la terra in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA). La Circolare AGEA n. ACIU.2008.1388 del 17/09/2008 e il successivo addendum prot. n. ACIU.2008.1485 del 15/10/08 applica la condizionalità in Italia. L addendum riguarda i Requisiti minimi ai sensi del regolamento (CE) 1698/05 e in coerenza con le norme quadro nazionali previste nel regime di condizionalità della PAC di cui al D.M. 21 dicembre 2006 n. 12541, D.M. 18 ottobre 2007 e D.M. 20 marzo 2008, si applica un quadro comune a livello nazionale per gli ulteriori requisiti minimi obbligatori definiti nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, in particolare per quanto attiene ai requisiti ulteriori relativi ai Pagamenti agro ambientali (misura 214) art. 39, par. 3, Reg (CE) 1698/05. La D.G.R. della Regione Piemonte del 28 dicembre 2007 n. 28-7958, Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541, recante Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 - Attuazione adempimenti previsti dall art. 1 - Revoca della DGR n. 49-5399 del 26.02.2007 acquisisce tutta la condizionalità in Piemonte confermando l applicazione a livello nazionale anche sul Piemonte e specifica a livello regionale la disciplina relativa all atto A4 per i CGO e alla norma 2.1 per le BCAA. I Criteri di Gestione Obbligatori si riferiscono alla sanità pubblica, alla salute delle piante e degli animali, all ambiente e al benessere degli animali, mentre l obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali riguarda tutte le terre agricole, comprese quelle non più utilizzate a fini di produzione. Il mancato rispetto di tali obblighi di condizionalità comporta la riduzione o l esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell agricoltore inadempiente ai sensi dell art. 6 del citato regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di applicazione degli obblighi di condizionalità sono disciplinate dal Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni. In tale contesto normativo il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l Agea è responsabile dell attuazione del sistema dei controlli previsti dal citato Regolamento (CE) n. 796/2004 (Titolo III, Capitolo III). L elenco degli obblighi, applicabili ad ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e delle indennità di cui all articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), del Reg. (CE) 1698/05, è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n 13286, del 18 ottobre 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 253 del 30/10/07, che 4

integra il DM 12541 del 21 dicembre 2006, Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005. Il Decreto è consultabile sul sito web: http://www.politicheagricole.it/svilupporurale/condizionalita/default.htm ove è anche disponibile una raccolta delle disposizioni legislative nazionali e regionali inerenti la condizionalità. Il D.M. 13286/2007, consta di n. 2 articoli e dei seguenti allegati: a) Allegato A, recante l elenco A dei Criteri di Gestione Obbligatori già applicati nel 2005 e tuttora validi, l elenco B dei Criteri di Gestione Obbligatori già applicati nel 2006 e tuttora validi e l elenco C dei Criteri di Gestione Obbligatori già applicati nel 2007 e tuttora validi (art. 4 Reg. (CE) 1782/03 e allegato III); b) Allegato B, recante l elenco delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e allegato IV). Il Decreto in questione, nel confermare la necessità del rispetto degli obblighi di condizionalità imposti dalla citata normativa comunitaria, stabilisce, all art. 7, che i criteri di gestione obbligatori indicati nell Allegato A, elenchi A (da A1 a A8bis), B (da B9 a B15), C (da C16 a C18) e le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, di cui all Allegato B, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2008. Il D.M. 12541/06 prevede che l Agea, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell art. 13 d. lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, determini con propri provvedimenti, da adottarsi sentite le Regioni, le Province autonome ed il Comitato Paritetico di cui all art. 6 del D.M. stesso, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del D.M., nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità. Con il presente documento si acquisisce interamente la Circolare AGEA n. ACIU.2008.1388 del 17/09/2008 e il successivo addendum ACIU.2008.1485 del 15/10/08 ad eccezione dell Atto A4 GCO e della Norma 2.1 BCAA, specificate nello stesso, al fine di: a) verificare il rispetto degli impegni previsti in capo all agricoltore; b) acquisire, nel corso dei controlli, da parte dell Organismo Pagatore scrivente, le informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti. Gli agricoltori, per non subire riduzioni o esclusioni dei pagamenti, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa comunitaria e nazionale e regionale di riferimento. Al fine di dare riferimenti omogenei sul territorio dell Unione, la Commissione ha stabilito che gli standard minimi che gli agricoltori sono tenuti a rispettare per assolvere agli obblighi nazionali di condizionalità, non possono essere più vincolanti di quelli già previsti nella normativa comunitaria di riferimento. La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei seguenti criteri, previsti dall art. 41 del citato Reg. (CE) n. 796/2004 e dettagliati con la presente circolare: - portata dell infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell impatto dell infrazione stessa, che può essere limitato all azienda oppure più ampio; - gravità dell infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell infrazione medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione; 5

- durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l effetto e dalla possibilità di eliminarne l effetto con mezzi ragionevoli. Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più infrazioni agli obblighi di condizionalità, inserito nella presente circolare, è coerente con quanto disciplinato dal Decreto MiPAAF n. 1205 del 20 marzo 2008. Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente documento verrà pubblicato sul sito web dell ARPEA all URL: http:// www.arpea.piemonte.it 6

ATTO A4 - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole Base giuridica Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo alle norme comuni per i regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune, che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005, Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14-4- 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e ss.mm.ii. D.M. del 19 aprile 1999, Approvazione del codice di buona pratica agricola (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999) Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006) Decreto del Mi.P.A.F. del 18 ottobre 2007 n. 13286 Modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541, recante Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 D.P.G.R. della Regione Piemonte del 18 ottobre 2002, n. 9/R, Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d azione D.P.G.R. della Regione Piemonte del 15 marzo 2004, n. 2/R, Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R D.P.G.R. della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007, n. 10/R, Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) D.P.G.R. della Regione Piemonte del 28 dicembre 2007, n. 12/R, Regolamento regionale recante: Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) D.G.R. della Regione Piemonte del 28 dicembre 2007 n. 28-7958, Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541, recante Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 - Attuazione adempimenti previsti dall art. 1 - Revoca della DGR n. 49-5399 del 26.02.2007 D.P.G.R. della Regione Piemonte del 19 maggio 2008, n. 8/R, Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)) D.G.R. della Regione Piemonte del 9 settembre 2008, n. 24-9575, Disciplina del regime di condizionalità 2008 (Politica Agricola Comune) - Adeguamento dei criteri di 7

gestione obbligatori riguardanti l Atto A4 (Direttiva nitrati), individuati all Allegato 2 della D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 28-7958 Circolare AGEA ACIU.2008.1388 del 17/09/2008, Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Anno 2008 Addendum AGEA ACIU.2008.1485 del 15/10/2008, Addendum alla circolare ACIU.2008.1388 del 17/09/2008 in materia di condizionalità (relativa ai Requisiti minimi) Descrizione degli impegni In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate le seguenti disposizioni, in relazione alle tipologie d impegno a carico delle aziende agricole piemontesi: A. Obblighi amministrativi; B. Obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. Obblighi relativi al rispetto dei massimali di apporto azotato; D. Obblighi agronomici rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all utilizzazione degli effluenti. I controlli relativi alla campagna 2008 interesseranno due gruppi di aziende agricole, in base alla loro epoca di individuazione come ricadenti in Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola: Aziende agricole TIPO 1: aziende ricadenti in ZVN per 9/R del 2002 che non hanno avuto un ampliamento dell allevamento dopo il 1.1.2008 (variazione del carico zootecnico in UBA < 20%); Aziende agricole TIPO 2: aziende ricadenti in ZVN per 9/R del 2002 che hanno avuto un ampliamento dell allevamento dopo il 1.1.2008 (variazione del carico zootecnico in UBA > 20%); aziende ricadenti in ZVN per 12/R del 2007; aziende ricadenti in ZVN di nuova costituzione create dopo il 1/1/2008. A maggiore chiarezza di quanto indicato, si specifica che vale la seguente definizione, come da DGR regionale: Azienda ricadente in ZVN: l azienda con più del 25% della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Al fine di poter valutare l eventuale ampliamento aziendale (variazione del carico zootecnico in UBA) occorrerà acquisire i dati relativi al numero di capi in azienda dai registri zootecnici in tre momenti dell anno 2008 (gennaio, giugno, dicembre), ricavarne un valore medio e convertire il numero medio di capi in UBA facendo riferimento all Allegato V del Reg. CE 1974/2006. 8

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende agricole, esse sono inoltre suddivise in classi in funzione della produzione di azoto al campo, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell allevamento (cfr. Allegato 1 Schema di classificazione delle aziende zootecniche ). Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione. Elementi di verifica Per quanto attiene all evidenza delle violazioni ed al calcolo dell eventuale riduzione, deve essere rilevato l adempimento degli impegni di seguito elencati. Gli obblighi controllabili nel corso della campagna 2008 sono indicati nell Allegato 2 Matrice degli elementi di verifica controllabili nella campagna 2008. A Obblighi amministrativi Gli impegni cui devono adempiere le aziende agricole sono dipendenti dall epoca di individuazione come ricadenti in ZVN e dalla classe di appartenenza definitiva in base all azoto al campo prodotto (Kg/anno) (Allegato 1). Aziende agricole TIPO 1 e Aziende agricole TIPO 2: a. Le aziende zootecniche ricadenti in ZVN, che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno superiore a 1.000 kg sono tenute a redigere: la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici in formato cartaceo, depositata presso il fascicolo aziendale cartaceo, entro il 30 giugno 2008; la stessa Comunicazione deve essere inserita, a carico del CAA, nel fascicolo aziendale informatico, nell ambito dell Anagrafe agricola piemontese, entro il 30 luglio 2008; la Comunicazione completa degli eventuali restanti contenuti (es: elenco delle particelle sottoposte ad asservimento) deve essere inserita nel fascicolo aziendale informatico, nell ambito dell Anagrafe agricola piemontese, entro il 31 dicembre 2008. b. Le aziende non zootecniche e le piccole aziende agroalimentari sono tenute a redigere: la Comunicazione completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte: entro il 31 dicembre 2008. Di conseguenza, i controlli sulla Comunicazione completa non sono applicabili nel corso della campagna 2008. Aziende agricole TIPO 1: Premesso che: in base al Regolamento n. 9/R del 2002, le aziende con più del 30% delle superfici aziendali in ZVN e con una produzione di 2.000-6.000 kg N/anno erano tenute a presentare il PUAs (Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato). 9

le aziende con più del 10% in ZVN e con una produzione di 6.000 kg N/anno erano tenute a presentare il PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica). le aziende che avevano verificato di non essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento 9/R in merito allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e/o di superare il limite di apporto azotato al terreno hanno potuto presentare un Piano di Adeguamento, finalizzato al raggiungimento dei nuovi requisiti, entro il 30 giugno 2004. Tutto ciò premesso, tali aziende sono oggetto di controllo nell ambito della campagna 2008 relativamente alla presenza del PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) o del PUAs (Piano di Utilizzazione Agronomica semplificato) e del Programma di Adeguamento, qualora tenute. Aziende agricole TIPO 2: Il Piano di utilizzazione agronomica, previsto dall Allegato V del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, è escluso dai controlli relativi a tali aziende per la campagna 2008, in conformità con quanto stabilito all art. 4 dell Allegato 2 della D.G.R. della Regione Piemonte del 9/9/2008, n.24-9575 Disciplina del regime di condizionalità 2008 (Politica Agricola Comune) - Adeguamento dei criteri di gestione obbligatori riguardanti l Atto A4 (Direttiva nitrati), individuati all Allegato 2 della D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 28-7958, di seguito riportato: Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica esclusivamente alle aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati tenendo conto di quanto disposto dall art. 32, così come modificato dal regolamento regionale 8/R 2008, e cioè che le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all articolo 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. Ai fini del regime di condizionalità 2009, si deve inoltre tenere conto dei contenuti tecnici di dettaglio al Piano di Utilizzazione Agronomica, stabiliti dall Allegato alla DGR 20 8320 del 3 marzo 2008. Di conseguenza, per questa tipologia di aziende, i controlli sul Piano di utilizzazione agronomica non sono applicabili nel corso della campagna 2008. B Obblighi relativi agli stoccaggi Tutte le aziende agricole ( Aziende agricole TIPO 1 e TIPO 2 ) sono oggetto di controllo relativamente ai seguenti elementi: 1. presenza del o degli impianti necessari allo stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti; 2. stato di funzionalità dell impianto: a. stato di manutenzione; b. impermeabilità dell impianto e assenza di perdite. Le sole Aziende agricole TIPO 1 ricadenti nelle seguenti tipologie: aziende che non erano tenute a realizzare adeguamenti, aziende che hanno realizzato gli adeguamenti entro 1/1/2008, 10

possono essere oggetto di controllo anche relativamente al corretto dimensionamento degli stoccaggi, in relazione alla produzione di effluenti e al periodo di autonomia da garantire, verificato in conformità con i valori riportati nel D.P.G.R. della Regione Piemonte del 18 ottobre 2002, n. 9/R, Regolamento regionale recante: Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d azione. C Obblighi relativi al rispetto dei massimali di apporto azotato Aziende agricole TIPO 1: Gli obblighi relativi al rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti all interno delle ZVN, relativamente al regime di condizionalità per l anno 2008, sono verificabili su base documentale dalla consultazione del PUAs/PUA aziendale. In base all Allegato B della D.P.G.R. della Regione Piemonte del 18 ottobre 2002, n. 9/R, le aziende zootecniche tenute alla presentazione di un Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti zootecnici erano tenute a redigerlo in base alle linee guida di cui al paragrafo 4 del Regolamento stesso. Il piano aveva validità per cinque anni dalla data di presentazione, salvo modifiche sostanziali. Il calcolo della quantità massima applicabile di cui al paragrafo era effettuato sulla base dei valori di azoto al campo contenuti nella Tabella 2 dell Allegato B della D.P.G.R. del 18 ottobre 2002, n. 9/R. I PUAs/PUA sono consultabili, ai fini dei controlli e nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy, sulle pagine web della Regione Piemonte all indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/pua/ Aziende agricole TIPO 2: In conformità con la normativa regionale vigente, la quantità di effluente zootecnico applicato al terreno non deve determinare, in ogni singola azienda, un apporto di azoto superiore a 170 kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l applicazione degli effluenti zootecnici, in terreni ricadenti in ZVN. Premesso che: tale quantitativo viene calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I del D.P.G.R. della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007 n. 10/R o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso. le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e di ammendanti organici sono giustificate nel Piano di utilizzazione agronomica. ai fini dei controlli relativi al regime di condizionalità per l anno 2008, vengono applicate le precisazioni di cui all art. 32 comma 2 dell Allegato 2 della D.G.R. della Regione Piemonte del 9/9/2008 n. 24-9575, di seguito riportato: Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all articolo 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. 11

Tutto ciò premesso, gli obblighi relativi al rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti all interno delle ZVN non sono verificabili e risultano quindi esclusi dai controlli relativi al regime di condizionalità per l anno 2008. D Obblighi agronomici rispetto dei divieti spaziali e temporali di utilizzazione degli effluenti Tutte le aziende agricole ( Aziende agricole TIPO 1 e TIPO 2 ) sono sottoposte a controllo relativamente ai divieti di utilizzazione spaziali e temporali per le sole superfici ricadenti in ZVN di cui agli articoli 22 e 23 del Regolamento della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dalla D.G.R. del 9 settembre 2008, n. 24-9575, di seguito riportati. NB: La Regione Piemonte ha comunicato con lettera (prot. n 23925/DA10.00 del 29/10/2008) alle Province piemontesi i criteri per la temporanea sospensione dei periodi di divieto di applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, specificando che, fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 gennaio, le Province possono eventualmente disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui all articolo 25, comma 1 del regolamento regionale 10/R del 2007, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. Divieti di utilizzazione dei letami, degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati: 1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata: a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento; b) nei boschi; c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale; d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d acqua classificati ai sensi del Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque; e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati; h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; i) sui terreni di cui non si ha titolo d uso. 12

2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate. 3. Distribuzione di concimi chimici azotati in zone con pendenza (DGR 20 8320 del 3/3/2008): al fine di contenere i fenomeni di trasporto dei fertilizzanti attraverso il ruscellamento superficiale, nelle zone vulnerabili da nitrati, la distribuzione di concimi chimici azotati su terreni privi di coltura e con pendenza superiore al 20% è vietata, fatta eccezione per il caso in cui si verifichino in modo simultaneo le seguenti condizioni: nel terreno interessato siano presenti sistemazioni idraulico-agrarie; nei tre giorni successivi la distribuzione in campo non vengano effettuate irrigazioni e non siano previsti, dal servizio agrometeorologico della Regione Piemonte, fenomeni piovosi di una certa rilevanza: http://www.regione.piemonte.it/agri/ita/agrometeo/agroboll.htm venga effettuata una tempestiva incorporazione dei concimi, comunque entro la giornata seguente. Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi: 1. L utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata: a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento; b) nei boschi; c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale; d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada: 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione; 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati. f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell insediamento abitativo: 1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione; 2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interramento; g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; 13

i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico; k) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento; l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; m) sui terreni di cui non si ha titolo d uso. 2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all articolo 22, comma 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate. 3. L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento; tale limite può essere incrementato, comunque non oltre il 20 per cento, in presenza di sistemazioni idraulicoagrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e almeno nel rispetto delle seguenti prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione: a) dosi di liquami e di fanghi frazionate in più applicazioni; b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le dodici ore sui seminativi in prearatura; c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative; d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto. 4. Nel caso di aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le province possono individuare i territori per i quali i limiti di pendenza stabiliti al comma 3 possono essere superati, fino ad un massimo del 25 per cento; tale possibilità è ammessa solo in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e purché siano garantiti: a) il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3; b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 chilogrammi per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti zootecnici, comunque non superiori a 170 di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici. Determinazione dell infrazione Si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli obblighi amministrativi (A), di stoccaggio (B), di rispetto dei massimali di apporto azotato (C) oppure il non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D). 14

Indici di verifica Portata dell infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione dell influenza diretta sull estensione degli effetti che hanno le infrazioni, rilevate a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, ai diversi elementi d impegno. Sarà inoltre oggetto di valutazione l influenza delle infrazioni rispetto al complesso della Zona vulnerabile. modalità di rilevazione: classi di violazione: risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione. livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie inferiore al 10% della superficie soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari; livello medio: si verifica nei seguenti casi: o o non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della superficie soggetta a vincolo o uguale o superiore a 2 ettari, oppure infrazione agli impegni sullo stato di funzionalità del o degli impianti di stoccaggio (B2a o B2b); livello alto: si verifica nei seguenti casi: o o presenza di entrambi i parametri d infrazione previsti per il livello medio, oppure mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C);, oppure o infrazione agli impegni B1. Gravità dell infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto e del livello di appartenenza alle ZVN, in termini % ed in valore assoluto. modalità di rilevazione: parametri di valutazione: analisi della documentazione e verifica in azienda. quantità di effluenti prodotte (classificazione come da Tabella 1); appartenenza dell azienda alle ZVN (in % e valore assoluto). Classificazione delle aziende suddivise per Categoria dimensionale: Superficie catastale in ZVN = Y (ha) Y < 10% e Y < 1 ha 10% <= Y < 30% e 1 ha <= Y < 3 ha 30% <= Y e 3 ha <= Y Azoto zootecnico al campo = X (kg) 0 <= X <= 1.000 Categoria dimensionale: 1 A B C 1 1 2 15

1.000 < X <= 3.000 Categoria dimensionale: 2 3.000 < X <= 6.000 Categoria dimensionale: 3 X > 6.000 Categoria dimensionale: 4 Aziende ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/05 Categoria dimensionale: 5 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 classi di violazione: basso: presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle classi 1 o 2; medio: nei seguenti casi: o presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle classi 3, 4, o 5; o presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle classi 1 o 2; alto: nei seguenti casi: o presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle classi 3, 4, o 5; o presenza di infrazioni ed appartenenza alla classe 6. Durata dell infrazione: l incidenza dell indicatore di durata viene stabilita normalmente a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04. Casi particolari 1. nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.) in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all obbligo B1) per le aziende di classe da 1 a 4 (Allegato 1) l infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata; 2. nei casi in cui venga riscontrata l assenza della Comunicazione di utilizzazione agronomica, l infrazioni assumerà valore di portata, gravità e durata: a. medio, per le aziende di classe 2 e 3 (vedi Allegato 1); b. alto, per le aziende di classe 4 e 5 (vedi Allegato 1). Per le stesse aziende, nel caso in cui l unica infrazione rilevata sia quella relativa all impegno relativo agli Obblighi relativi agli stoccaggi, punto 1.b: corretto dimensionamento (degli impianti esistenti) in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire, vale quanto stabilito dal Ministero dell Ambiente nella nota 12049/QdV/I del 6 maggio 16

2007, che stabilisce che le aziende abbiano tempo fino al 31 dicembre 2008 per l adeguamento degli impianti. Alle aziende sulle quali sia riscontrata questa non conformità, sarà inviata una segnalazione, alla quale seguirà una verifica successiva, di tipo amministrativo o in loco, alla scadenza del termine fissato. Inadempienze di importanza minore L inadempienza commessa è considerata di natura minore in caso di infrazioni dovute al non rispetto degli obblighi amministrativi, per le sole aziende di categoria dimensionale 2. Azioni correttive Per questo Atto l azione correttiva prevista è l adeguamento delle aziende di categoria dimensionale 2 agli obblighi amministrativi che le competono. N.B.: nel caso in cui sia prescritta all azienda un azione correttiva e l azienda non la realizzi nei termini previsti, l infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione. Intenzionalità Oltre a quanto già stabilito dall art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive integrazioni, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente: riscontro di un infrazione a tutti gli obblighi applicabili all azienda; impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all obbligo di cui all elemento di verifica B1a), per le aziende di classe 5 (Allegato 1). 17

REQUISITI MINIMI relativi all uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO) vale a dire non vulnerabile da nitrati Base giuridica D.M. 19 aprile 1999, Approvazione del codice di buona pratica agricola (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999) Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006) Decreto legislativo n. 99/92 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo) Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall articolo 94 del decreto legislativo 152/2006 Articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 Circolare AGEA ACIU.2008.1388 del 17/09/2008, Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Anno 2008 Addendum AGEA ACIU.2008.1485 del 15/10/2008, Addendum alla circolare ACIU.2008.1388 del 17/09/2008 in materia di condizionalità (relativa ai Requisiti minimi) D.G.R. della Regione Piemonte del 28 dicembre 2007 n. 28-7958, Decreto 18 ottobre 2007 n. 13286 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Modifica ed integrazione del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541, recante Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2005 - Attuazione adempimenti previsti dall art. 1 - Revoca della DGR n. 49-5399 del 26.02.2007 D.P.G.R. della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007, n. 10/R, Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) D.G.R. della Regione Piemonte del 9 settembre 2008, n. 24-9575, Disciplina del regime di condizionalità 2008 (Politica Agricola Comune) - Adeguamento dei criteri di gestione obbligatori riguardanti l Atto A4 (Direttiva nitrati), individuati all Allegato 2 della D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 28-7958 Descrizione degli impegni I Requisiti minimi si applicano in un quadro comune a livello nazionale, in particolare per quanto attiene ai Pagamenti agro ambientali (misura 214) art. 39, par. 3, Reg. (CE) 1698/05. In sostituzione degli impegni previsti per l Atto A4, per le aziende per le quali siano applicabili i Requisiti minimi, è previsto l obbligo del rispetto delle disposizioni concernenti le zone ordinarie previste dal decreto interministeriale 7 aprile 2006 e dai provvedimenti regionali attuativi a norma dell articolo 1 comma 3 del medesimo decreto (applicabili al di fuori delle ZVN). A maggiore chiarezza di quanto indicato, si specifica che valgono le seguenti definizioni: 18

Azienda ricadente in ZVN: l azienda con più del 25% della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola. Tale azienda è controllabile relativamente al rispetto dell Atto A4; Azienda non ricadente in ZVN: l azienda con superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola inferiore o uguale al 25%. Tale azienda è controllabile relativamente al rispetto dei Requisiti minimi. In conformità con le determinazioni regionali suddette, gli impegni aggiuntivi sono suddivisi nelle seguenti categorie: A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali; D. obblighi e divieti relativi all utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali). Elementi di verifica Per quanto attiene all evidenza delle violazioni ed al calcolo dell eventuale riduzione, rileva l adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano: A Obblighi amministrativi Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di azoto al campo, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell allevamento vedi tabella seguente: Azoto al campo prodotto (Kg/anno) Minore o uguale a 1000 Da 1001 a 3000 Da 3001 a 6000 Maggiore di 6000 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 59/2005 Obblighi amministrativi esonero dalla Comunicazione (art. 3, com. 5 bis, lett. b, dell Allegato 2 della DGR Regione Piemonte n. 24-9575 del 9/9/2008) esonero dalla Comunicazione (art. 3, com. 5 bis, lett. b, dell Allegato 2 della DGR Regione Piemonte n. 24-9575 del 9/9/2008) Comunicazione (art. 3 e 32 dell Allegato 2 della DGR Regione Piemonte n. 24-9575 del 9/9/2008) Comunicazione (art. 3 e 32 dell Allegato 2 della DGR Regione Piemonte n. 24-9575 del 9/9/2008) Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del d. lgs. 59/2005 e la Comunicazione (art. 3 e 32 dell Allegato 2 della DGR Regione Piemonte n. 24-9575 del 9/9/2008) 19

Per definire la corrispondenza tra azoto al campo prodotto e dimensione e tipologia dell allevamento (presenza media annuale e tipo di capi in stabulazione) si fa riferimento alla Tabella 2 dell Allegato I del Regolamento della Regione Piemonte n. 10/R del 29 ottobre 2007. In relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza, si fa obbligo di presentare: a. Per aziende zootecniche: la Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici in formato cartaceo, depositata presso il fascicolo aziendale cartaceo, entro il 30 giugno 2008; la stessa Comunicazione deve essere inserita nel fascicolo aziendale informatico, nell ambito dell Anagrafe agricola piemontese, entro il 30 luglio 2008; la Comunicazione completa degli eventuali restanti contenuti (es: elenco delle particelle sottoposte ad asservimento) deve essere inserita nel fascicolo aziendale informatico, nell ambito dell Anagrafe agricola piemontese, entro il 31 dicembre 2008. b. Per aziende non zootecniche e piccole aziende agroalimentari: la Comunicazione completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte: entro il 31 dicembre 2008. Di conseguenza, i controlli sulla Comunicazione completa non sono applicabili nel corso della campagna 2008. Il Piano di utilizzazione agronomica, previsto dall Allegato V del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, è escluso dai controlli relativi a tali aziende per la campagna 2008, in conformità con quanto stabilito all art. 4 dell Allegato 2 della D.G.R. della Regione Piemonte del 9/9/2008, n.24-9575 Disciplina del regime di condizionalita 2008 (Politica Agricola Comune) - Adeguamento dei criteri di gestione obbligatori riguardanti l Atto A4 (Direttiva nitrati), individuati all Allegato 2 della D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 28-7958, di seguito riportato: Ai fini del regime di condizionalità tale articolo si applica esclusivamente alle aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati tenendo conto di quanto disposto dall art. 32, così come modificato dal regolamento regionale 8/R 2008, e cioè che le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all articolo 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. Ai fini del regime di condizionalità 2009, si deve inoltre tenere conto dei contenuti tecnici di dettaglio al Piano di Utilizzazione Agronomica, stabiliti dall Allegato alla DGR 20 8320 del 3 marzo 2008. Di conseguenza, per questa tipologia di aziende, i controlli sul Piano di utilizzazione agronomica non sono applicabili nel corso della campagna 2008. Per gli allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 59/2005 (aziende di classe dimensionale 5), viene verificato il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Dlgsl 59/05. 20

B Obblighi relativi agli stoccaggi Le aziende agricole sono oggetto di controllo relativamente ai seguenti elementi: 1. presenza del o degli impianti necessari allo stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti; 2. stato di funzionalità dell impianto: stato di manutenzione; impermeabilità dell impianto e assenza di perdite. Il corretto dimensionamento degli stoccaggi, in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire, può essere verificato attraverso il confronto con il PUA, che deve essere presentato entro il 31 luglio 2009. Di conseguenza, per questa tipologia di aziende, i controlli sul corretto dimensionamento degli stoccaggi non sono applicabili nel corso della campagna 2008. Gli impegni di stoccaggio e movimentazione di effluenti in Zone Ordinarie sono riassunti all Allegato 3, che riporta i giorni di autonomia di stoccaggio e la possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda, distinti per tipo di effluente. C Obblighi relativi al rispetto dei massimali In conformità con la normativa regionale vigente (art. 14, com. 3 4, Regolamento Regione Piemonte n. 10/R del 29/10/2007), la quantità di azoto al campo apportato da effluenti zootecnici non deve comunque superare il valore di: 340 kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l applicazione degli effluenti zootecnici, in terreni non ricadenti in ZVN; 250 kg/ha/anno, su terreni caratterizzati, sulla base delle informazioni e dei criteri resi disponibili dal sistema informativo collegato all Anagrafe unica, da capacità protettiva bassa o moderatamente bassa, nel caso di nuovi allevamenti o di aumenti della capacità zootecnica degli allevamenti esistenti che comportino un incremento nella quantità di azoto al campo uguale o superiore al 30 per cento. Premesso che: tale quantitativo viene calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'allegato I del D.P.G.R. della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007 n. 10/R o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso. le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e di ammendanti organici sono giustificate nel Piano di utilizzazione agronomica. ai fini dei controlli relativi al regime di condizionalità per l anno 2008, vengono applicate le precisazioni di cui all art. 32 comma 2 dell Allegato 2 della D.G.R. della Regione Piemonte del 9/9/2008 n. 24-9575, di seguito riportato: Le aziende esistenti, qualora tenute, presentano il Piano di utilizzazione agronomica di cui all articolo 4 entro il 31 luglio 2009, tramite il servizio on-line 21

messo a disposizione dalla Regione Piemonte, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento. Tutto ciò premesso, gli obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti di apporto di azoto (media aziendale) dovuti agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti al di fuori delle ZVN non sono verificabili e risultano quindi esclusi dai controlli relativi al regime di condizionalità per l anno 2008. D Obblighi e divieti agronomici Le aziende agricole sono sottoposte a controllo relativamente ai divieti di utilizzazione spaziali e temporali per le superfici non ricadenti in ZVN, di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento della Regione Piemonte del 29 ottobre 2007, n. 10/R, di seguito riportati. NB: La Regione Piemonte ha comunicato con lettera (prot. n 23925/DA10.00 del 29/10/2008) alle Province piemontesi i criteri per la temporanea sospensione dei periodi di divieto di applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue, specificando che, fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 31 gennaio, le Province possono eventualmente disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui all articolo 25, comma 1 del regolamento regionale 10/R del 2007, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo. Divieti di utilizzazione dei letami 1. L utilizzo dei letami è vietato: a) sulle superfici non interessate dall attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento; b) nei boschi; c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale; d) entro 10 metri di distanza dall inizio dell arenile per le acque lacuali; e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; f) in tutte le situazioni in cui l autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l uomo e per la difesa dei corpi idrici; g) sui terreni di cui non si ha titolo d uso. Divieti di utilizzazione dei liquami 1. L utilizzo dei liquami è vietato: 22