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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2188 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BARBARESCHI Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell ingegno e delega al Governo per la disciplina dell istituzione di piattaforme telematiche nazionali Presentata l 11 febbraio 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! La cultura rappresenta uno dei più preziosi tra i beni comuni, che necessita di un adeguata tutela contro ogni forma di diffusione abusiva e illegale. Lo sviluppo di nuove tecnologie e l avvento della multimedialità se da un lato costituiscono elementi di grande valore in una società moderna la cui economia è basata anche sul progresso e sull innovazione tecnologica, dall altro lato presentano numerose problematiche legate soprattutto alla difficoltà di delimitare il campo d azione dell utilizzo dei nuovi sistemi di veicolazione del prodotto culturale, in primis le reti internet. Infatti, se da un lato la rete internet favorisce la circolazione di dati, notizie e immagini tra i milioni di internauti, dall altro lato il bacino di utenza è talmente ampio e indefinito che sfugge molto spesso a ogni tipo di controllo. Tale situazione ha contribuito a scatenare un preoccupante fenomeno quale è quello della pirateria multimediale e, nel caso specifico, di quella digitale. I comuni metodi di pirateria multimediale vanno dall emissione di «smart card» e di «decoder» contraffatti che possono superare tutto o parte del sistema di accesso, alla contraffazione di CD e di DVD musicali e video, alla copia non autorizzata del software. Ma gli illeciti che possono avvenire attraverso la rete sono molti: innanzitutto la violazione delle norme sul diritto d au-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2188 tore, che si realizza quando documenti, immagini e altre opere protette sono riprodotti e pubblicati sulla rete senza la necessaria autorizzazione da parte dell autore o del titolare dei diritti su di esse, poi la diffamazione, che avviene mediante l invio di materiale offensivo su un sito della rete, la violazione delle norme sul buon costume, la violazione del diritto alla riservatezza e la concorrenza sleale. Tra le particolarità del mezzo che rendono estremamente difficile l applicazione della normativa riferita ai mezzi d informazione tradizionali possiamo senz altro citare la delocalizzazione, che pone problemi d identificabilità dei soggetti oltre che di giurisdizione, le grandi possibilità di anonimato concesse agli utenti e le modalità peculiari di pubblicazione dei materiali. La pirateria multimediale in generale vìola la proprietà intellettuale in materia di diritto d autore e dei diritti connessi al suo esercizio e costituisce oggi un fenomeno in forte ascesa, il cui trend negativo deve essere improcrastinabilmente bloccato. I dati ufficiali rivelano infatti una situazione che diviene sempre più allarmante e difficile da arginare: con l avvento della banda larga, ad esempio, è possibile scaricare in maniera rapida e semplice file di ogni genere (con contenuti artistici, informativi e scientifici) e, grazie alle reti «peer-to-peer» (P2P), gli utenti possono condividere gratuitamente file di ogni genere (musica, film, programmi, immagini e testi). La condivisione di file (cosiddetto «file sharing»), consentendo di scaricare liberamente dalla rete internet numerose opere protette dal diritto d autore, configura un attività illegale, mancando l assenso del titolare del diritto. La diffusa pratica della copia abusiva rappresenta un freno allo sviluppo di importanti settori, tra cui l editoria, la discografia, il cinema e il software, e dunque un danno per l intera economia nazionale dal Paese. La Federazione contro la pirateria musicale (FPM) ha annunciato che la contraffazione digitale fattura più dell intero mercato discografico nazionale e adesso punta ai film e ai videogame. La quantità di file musicali scaricati abusivamente dal web si aggira intorno alle 1.300 unità per ogni personal computer che effettua l accesso ai software del P2P, realizzando un fatturato complessivo pari ai 300 milioni di euro rispetto ai 266 milioni stimati per il mercato legale. La stessa FPM si è pronunciata sulla necessità di arginare il fenomeno della contraffazione attraverso l impiego di piattaforme alternative di condivisione musicale. Questa strategia è stata definita «fondamentale per l adeguato sviluppo dell offerta legale che in Italia ha raggiunto, negli ultimi otto mesi del 2008, circa il 10 per cento del mercato complessivo, con un importante sviluppo del social networking e del video streaming». La presente proposta di legge interviene a sostegno della lotta contro la pirateria digitale e contro ogni tipo di abuso relativo alla diffusione telematica delle opere dell ingegno, garantendo al contempo la tutela delle libertà individuali, l interesse pubblico e le esigenze del Paese. Innanzitutto occorre attuare una forte e incisiva sinergia tra le istituzioni e le parti interessate, con un rafforzamento dell attività di repressione svolta dalle Forze dell ordine, già molto presenti sul territorio nazionale nel contrasto alla pirateria multimediale. È necessario, poi, prevedere incisive campagne di sensibilizzazione e di prevenzione dirette agli utenti, attraverso attività di comunicazione, informazione e coordinamento con gli operatori di settore e con il pubblico in generale per evidenziare il fenomeno della pirateria e gli effetti negativi che esso provoca (ad esempio sottolineando il finanziamento illecito e lo sviluppo delle organizzazioni criminali e dell evasione fiscale, con un contestuale e progressivo indebolimento del settore cinematografico). Questo anche sull esempio di quanto già avviene in Francia, dove gli internauti che scaricano file ricevono degli «avvertimenti» che fungono da deterrente. La presente proposta di legge intende disciplinare la diffusione telematica delle

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2188 opere dell ingegno, non attraverso una censura «a 360 gradi» del web, ma mediante una serie di disposizioni che offrano la possibilità di un nuovo sistema rispettoso dei princìpi e degli istituti del diritto d autore, in osservanza dei trattati internazionali e delle direttive comunitarie in materia. A tale fine si rende necessario rendere legittima e gratuita (per l utente) la circolazione delle opere dell ingegno nelle reti telematiche, con la realizzazione di nuove piattaforme telematiche per l immissione e la fruizione legittime e gratuite di opere dell ingegno nonché per la remunerazione adeguata e non simbolica dei titolari dei diritti d autore da parte dei prestatori di servizi (internet provider, società di telecomunicazioni eccetera), che oggi si avvalgono dei contenuti ma non remunerano i titolari dei relativi diritti, attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione realizzati attraverso le piattaforme stesse. È necessario, inoltre, attribuire maggiore responsabilità agli «internet provider» per le attività di gestione e di controllo delle reti telematiche. È opportuno, poi, mantenere e accentuare il ruolo dell ente pubblico Società italiana degli autori ed editori (SIAE) riformata con la legge n. 2 del 2008 preposta proprio alla «regolazione» del mercato dell utilizzazione economica dei diritti d autore. Nel nostro Paese, inoltre, l attuale normativa relativa alla diffusione telematica delle opere dell ingegno è di tipo meramente sanzionatorio e ciò appare del tutto inadeguato. Si rende necessario, pertanto, rivedere l intero sistema con un attenuazione del profilo penale (necessario solo in alcune ipotesi più gravi) e con un accentuazione della responsabilità civile e amministrativa. La presente proposta di legge si compone di tre articoli: l articolo 1 detta i princìpi generali; l articolo 2 prevede la costituzione di nuove piattaforme telematiche per l immissione e per la fruizione legittime e gratuite delle opere dell ingegno; l articolo 3, infine, conferisce la delega al Governo per la realizzazione delle suddette piattaforme.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2188 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Princìpi generali). 1. L immissione e la fruizione delle opere dell ingegno o di loro parti nelle reti telematiche è disciplinata dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalle disposizioni della presente legge. ART. 2. (Costituzione di piattaforme telematiche). 1. Lo Stato incentiva la realizzazione di piattaforme telematiche per l immissione e per la fruizione legittime e gratuite delle opere dell ingegno. I prestatori di servizi della società dell informazione che realizzano le citate piattaforme telematiche compensano i detentori dei diritti d autore relativi alle opere dell ingegno diffuse per il loro tramite attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione realizzati mediante le piattaforme stesse. ART. 3. (Delega al Governo). 1. Per i fini di cui all articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la disciplina dell istituzione di piattaforme telematiche nazionali, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 2 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) inquadramento della normativa nei princìpi generali e negli istituti del diritto d autore vigenti a livello internazionale, comunitario e nazionale;

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2188 b) rispetto delle normative internazionali e comunitarie concernenti il commercio elettronico; c) salvaguardia e incentivazione dell attività produttiva e industriale dei prestatori di servizi della società dell informazione; d) attribuzione di specifici profili di diretta responsabilità civile, amministrativa e penale all operato dei prestatori di servizi della società dell informazione; e) massima diffusione del prodotto intellettuale nazionale e comunitario; f) massima accessibilità delle opere dell ingegno da parte degli utilizzatori delle piattaforme telematiche; g) adeguata remunerazione dei titolari dei diritti d autore sulle opere dell ingegno immesse, circolanti e fruite tramite le piattaforme telematiche, anche attraverso l attribuzione di specifiche funzioni alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in ordine alla gestione dei corrispondenti diritti d autore e dei relativi diritti di utilizzazione economica; h) previsione dell attribuzione di obblighi di controllo e di rendicontazione a carico dei prestatori di servizi della società dell informazione operanti sulle piattaforme telematiche ai fini di una corretta attribuzione delle remunerazioni ai corrispondenti titolari dei diritti d autore sulle opere dell ingegno; i) attribuzione di poteri di controllo alle autorità di Governo e alle Forze di polizia per la salvaguardia del rispetto di norme imperative, dell ordine pubblico e del buon costume, inclusa la tutela dei minori, nelle piattaforme telematiche; l) previsione di sistemi sanzionatori prevalentemente di natura civile e amministrativa, nonché di natura penale per i casi di più gravi violazioni, intendendo per tali non solo quelle di interessi maggiormente rilevanti, ma anche quelle caratterizzate da ripetitività, abitualità e professionalità, con particolare riferimento al settore economico e tributario.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2188 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l applicazione dell articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il medesimo decreto legislativo è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato. 3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

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