Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione

Documenti analoghi
Allegato 4. Fondazione collettiva Istituto clinico terapeutico, Arlesheim. Regolamento per la liquidazione parziale

PKS CPS. Regolamento sulla liquidazione parziale. 1 giugno della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse. Pensionskasse. SRG SSR idée suisse

Liquidazione. Approvato il In vigore dal EGOLAMENTO

Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o di Casse di previdenza della

Regolamento sulla liquidazione parziale

Berna, 22 settembre Previs Previdenza. Peter Flück Presidente del consiglio di fondazione. Stefan Muri Direttore

Regolamento sulla liquidazione parziale 2012

Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) Regolamento di liquidazione parziale Aprile 2016

Regolamento per la liquidazione parziale della Fondazione o degli istituti di previdenza della cassa pensione pro

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento sulla liquidazione parziale. Cassa pensione della Società svizzera di Farmacia

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

Regolamento di liquidazione parziale.

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE D ISTITUTI DI PREVIDENZA

A Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Convenzione di affiliazione

Regolamento sui costi

Regolamento sulla costituzione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione

Allianz Pension Invest - Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale

Regolamento per le disposizioni tecniche e sull utilizzo delle eccedenze

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Codice civile (Compensazione della previdenza in caso di divorzio)

Regolamento di previdenza dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 19 gennaio 2017)

Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro

LPP REGOLAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE PARZIALE

Regolamento accantonamenti e riserve Vita Invest. Fondazione collettiva Vita Invest della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo

Condizioni di generali

2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

2.05 Contributi Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro

Regolamento sulle riserve tecniche

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Di principio la documentazione deve essere presentata in originale.

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali

Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Previdenza del personale Swiss Life Fondazione collettiva LPP HOVAL SA. Regolamento breve. Piano previdenziale e regolamento. (valido dal 1.1.

Condizioni generali della Tellco Pensinvest

Regolamento delle spese della ASGA Pensionskasse Genossenschaft. valido dal 1 gennaio 2017

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Atto di fondazione del 24 ottobre 1984

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

La previdenza professionale in Svizzera

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Informazioni essenziali

La previdenza professionale in Svizzera

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

FONDAZIONE DI PREVIDENZA DELL'ASG, ZURIGO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI ACCANTONAMENTI E RISERVE

Rapporto dell Ufficio del Consiglio degli Stati. del 18 novembre Onorevoli colleghi,

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

DFF Documentazione. Revisione totale della legge su PUBLICA: I provvedimenti in dettaglio

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Regolamento elettorale della Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale extraobbligatoria. Edizione gennaio 2016

Ordinanza sui fondi d investimento

Situazione finanziaria della cassa pensioni delle FFS

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

La previdenza professionale in Svizzera

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Regolamento sull organizzazione

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Ordinanza del DEFR sulle cooperative di costruzione di alloggi per il personale della Confederazione

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico: procedura di consultazione

Istruzioni concernenti le misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento di affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale delle Fondazioni colle ve Vita e della Zurich Assicurazioni

Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere.

Codice civile svizzero

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

del 2 dicembre 2016 (Stato 1 febbraio 2017)

Aggiunta n. 1 al regolamento di previdenza edta

Transcript:

Allegato IV Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA del 15 giugno 2007 (Stato il 1 gennaio 2010) Sezione 1: Oggetto Art. 1 Scopo 1 Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di liquidazione parziale della Cassa di previdenza della Confederazione secondo l articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 2000 1 sul personale della Confederazione (LPers). 2 Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007 alla Cassa di previdenza della Confederazione. Sezione 2: Definizioni Art. 2 Destinatari I destinatari sono gli assicurati e i beneficiari di rendite interessati dalla liquidazione parziale. Art. 3 Effettivo È considerato effettivo l insieme degli assicurati e dei beneficiari di rendite interessati dalla liquidazione parziale. Art. 4 Uscita individuale in caso di liquidazione parziale Vi è uscita individuale se nell ambito di una liquidazione parziale assicurati escono dalla cassa di previdenza e sono trasferiti individualmente in un altra cassa di previdenza di PUBLICA o in un altro istituto di previdenza. Art. 5 Uscita collettiva in caso di liquidazione parziale Vi è uscita collettiva se nell ambito di una liquidazione parziale destinatari escono dalla cassa di previdenza e sono trasferiti come gruppo in un altra cassa di previdenza di PUBLICA o in un altro istituto di previdenza. 1 RS 172.220.1 1

Sezione 3: Condizioni della liquidazione parziale Art. 6 Liquidazione parziale Quando una parte dei destinatari deve lasciare la cassa di previdenza in seguito a una decisione del datore di lavoro e si verifica una delle situazioni di cui all articolo 7 o 8, si effettua una liquidazione parziale della cassa di previdenza. Art. 7 Notevole riduzione dell effettivo Una riduzione dell effettivo è considerata notevole se entro due anni l effettivo totale degli assicurati della cassa di previdenza diminuisce di oltre il 15 per cento. Art. 8 Scioglimento del contratto e ristrutturazione 1 Si ha scioglimento del contratto di affiliazione o ristrutturazione se un datore di lavoro, un unità amministrativa o un servizio: a. ottiene una propria personalità giuridica e una propria contabilità e in base a una legge speciale in deroga alla LPers riceve uno statuto personale (di diritto pubblico o privato) o secondo l articolo 3 capoverso 2 e l articolo 37 capoverso 3 LPers dispone delle competenze proprie di un datore di lavoro e pertanto esce dalla Cassa di previdenza della Confederazione; oppure b. è uscito dall Amministrazione federale ai sensi dell articolo 32 f LPers. 2 I beneficiari di rendite interessati dallo scioglimento del contratto o dalla ristrutturazione sono inclusi nella liquidazione parziale anche se ai sensi dell articolo 32f capoverso 2 LPers sono eccezionalmente lasciati presso PUBLICA e presso la loro precedente cassa di previdenza (uscita e nuova entrata). La competenza di finanziare gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei beneficiari di rendite lasciati nella cassa precedente è disciplinata dall articolo 32f capoverso 3 o capoverso 4 LPers. 3... 2 2 Abrogato dalla decisione dell organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPCPC) del 2 e 15 settembre e del 20 ottobre 2009, approvato dal Consiglio federale il 11 novembre 2009, con effetto dal 1 gennaio 2010 (FF 2009 7381). 2

Sezione 4: Situazioni di liquidazione parziale Art. 9 Delimitazione della cerchia dei destinatari uscenti in seguito alla riduzione notevole dell effettivo 1 La cerchia dei destinatari uscenti è limitata nel tempo mediante la determinazione dell inizio e della fine dell evento che ha cagionato la liquidazione parziale secondo l articolo 8. 2 La cerchia dei destinatari uscenti può anche essere limitata mediante la definizione esplicita dell effettivo interessato, sulla base di criteri oggettivi. Art. 10 Data di chiusura del bilancio La data di allestimento del bilancio di liquidazione parziale e quindi di determinazione dei fondi liberi, degli accantonamenti e delle riserve assicurativi e attuariali o della copertura insufficiente (= disavanzo) è di regola fissata al 31 dicembre successivo all ultimo giorno dell evento determinante. Art. 11 Parità di trattamento finanziario e interesse alla continuità Il bilancio è allestito in modo che, sotto il profilo finanziario, l effettivo dei destinatari uscenti non sia né privilegiato né svantaggiato rispetto all effettivo dei destinatari restanti; nella fattispecie si tiene adeguatamente conto dell interesse alla continuità della precedente cassa di previdenza. Art. 12 Allestimento del bilancio Il bilancio di liquidazione parziale è allestito secondo i principi del regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. Art. 13 Trattamento dei sinistri pendenti 1 I sinistri pendenti (invalidità e decesso) che possono essere definitivamente regolati solo dopo la data di chiusura del bilancio di liquidazione parziale, sono trattati secondo una delle due seguenti procedure: a. Trasferimento degli accantonamenti per i sinistri pendenti (IBNR) Se la maggioranza degli uscenti è ritrasferita collettivamente in una cassa di previdenza di PUBLICA e una disposizione legislativa o un accordo contrattuale prevede che la cassa di previdenza subentrante si assume l obbligo finanziario di regolare i sinistri pendenti, a tale cassa sono trasferiti anche i corrispondenti accantonamenti proporzionalmente al rischio sostenuto. La cassa di previdenza trasferente mette a disposizione le informazioni necessarie per la liquidazione dei sinistri. 3

b. Nessun trasferimento degli accantonamenti per i sinistri pendenti (IBNR) Se la cassa di previdenza di PUBLICA subentrante non assume l obbligo finanziario di regolare i sinistri pendenti, i corrispondenti accantonamenti rimangono presso la cassa di previdenza trasferente. 2 La procedura prevista nel capoverso 1 in caso di trasferimento in un altra cassa di previdenza di PUBLICA è applicata per analogia anche al trasferimento in un altro istituto di previdenza. Art. 14 Trattamento dell effettivo delle rendite Se in seguito alla liquidazione parziale l effettivo delle rendite della cassa di previdenza trasferente raggiunge una quota del patrimonio superiore alla media, nell allestimento del bilancio di liquidazione parziale l esperto in materia di previdenza professionale stabilisce un accantonamento corrispondente al rischio. È fatto salvo l obbligo del datore di lavoro competente di compensare gli svantaggi finanziari ai sensi dell articolo 32f capoverso 3 LPers. Art. 15 Trattamento degli accantonamenti 1 Gli accantonamenti a livello di casse di previdenza sono proporzionalmente attribuiti all effettivo uscente tenendo adeguatamente conto della parità di trattamento e dell interesse alla continuità dell istituzione secondo i principi del regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA sulla base del bilancio di liquidazione parziale allestito dagli esperti in materia di previdenza professionale. 2 A causa dell interesse alla continuità dell istituzione gli accantonamenti a livello di istituto di previdenza PUBLICA, composti degli accantonamenti secondo l articolo 8 capoverso 2 e l articolo 22 della legge del 20 dicembre 2006 3 su PUBLICA, non sono ripartiti. Art. 16 Trattamento delle riserve di fluttuazione comprese le riserve del tasso d interesse tecnico 1 Se dopo la costituzione degli accantonamenti necessari in base al regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA permangono riserve di fluttuazione, esse sono attribuite collettivamente e proporzionalmente all effettivo dei destinatari uscenti collettivamente. L attribuzione non dipende dalla forma del trasferimento del patrimonio. 2 Se le uscite avvengono in modo individuale, le riserve di fluttuazione non più necessarie della cassa di previdenza precedente diventano fondi liberi (art. 18). 3 RS 172.222.1 4

Art. 17 Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione Il diritto collettivo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione non sussiste, se la liquidazione parziale della cassa di previdenza è stata causata dal gruppo uscente. Art. 18 Trattamento dei fondi liberi Se sono stati allestiti i bilanci di liquidazione parziale della precedente cassa di previdenza e dell effettivo dei destinatari uscenti e, conformemente ai principi del regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA, sussistono fondi liberi, questi sono ripartiti proporzionalmente all effettivo uscente come segue: a. Uscita collettiva: in caso di uscita collettiva i fondi liberi sono di regola trasferiti collettivamente alla cassa di previdenza subentrante di PUBLICA o al nuovo istituto di previdenza; b. Uscita individuale: in caso di uscita individuale i fondi liberi sono ripartiti individualmente. Il versamento avviene come prestazione supplementare di uscita all istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro su un conto di libero passaggio, su una polizza di libero passaggio oppure, sempre che siano adempiute le condizioni dell articolo 5 della legge del 17 dicembre 1993 4 sul libero passaggio (LFLP), come pagamento in contanti. Art. 195 Trattamento dei disavanzi 1 Se sono stati allestiti i bilanci di liquidazione parziale della precedente cassa di previdenza e dell effettivo uscente e conformemente ai principi del Regolamento accantonamenti e riserve della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA sussistono disavanzi, questi sono addebitati proporzionalmente all effettivo uscente nel modo seguente, a condizione che l avere di vecchiaia ai sensi dell articolo 15 LPP non ne risulti ridotto: a. Uscita collettiva: in caso di uscita collettiva i disavanzi sono di regola addebitati collettivamente alla cassa di previdenza subentrante di PUBLICA o al nuovo istituto di previdenza. 4 RS 831.42 5 Nuovo testo giusta la decisione dell OPCPC del 2 e 15 settembre e del 20 ottobre 2009, approvato dal Consiglio federale il 11 novembre 2009, in vigore dal 1 gennaio 2010 (FF 2009 7381). 5

b. Uscita individuale: Art. 20 in caso di uscita individuale i disavanzi sono addebitati individualmente alla prestazione di uscita. Se la prestazione di uscita integrale è già stata versata, l assicurato deve restituire l importo eccedente versato. Piano di ripartizione 1 L organo paritetico della precedente cassa di previdenza stabilisce un piano di ripartizione sulla base delle raccomandazioni dell esperto in materia di previdenza professionale. 2 Nella determinazione della chiave di ripartizione dei disavanzi e dei fondi liberi è necessario tenere particolarmente conto della durata dell appartenenza alla cassa di previdenza e dell avere di vecchiaia esistente dei destinatari interessati. Art. 21 Trasferimento del patrimonio È fatta salva l applicazione della legge del 3 ottobre 2003 6 sulla fusione (LFus). Essa esige la manifestazione espressa della volontà delle parti interessate. Nell adozione della decisione è necessario anche il consenso e l approvazione del datore di lavoro e del Consiglio federale secondo la LPers (art. 94 cpv. 2 e art. 100 cpv. 3 LFus; art. 32a cpv. 2 secondo periodo e art. 32c cpv. 1 e 3 LPers). Art. 22 Adeguamenti 1 In caso di variazioni significative degli attivi o passivi tra la data di chiusura del bilancio di liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi è effettuato un corrispondente adeguamento. 2 Una variazione è considerata significativa se i fondi liberi o quelli mancanti variano di oltre il dieci per cento rispetto agli importi originari. Sezione 5: Questioni procedurali particolari Art. 23 Competenza 1 L organo paritetico della cassa di previdenza interessata constata l esistenza della situazione di liquidazione parziale e decide l applicazione della corrispondente procedura. 2 Esso accerta l evento che ha cagionato la liquidazione parziale, la data esatta del suo inizio e la sua durata determinante ai sensi dell articolo 9 capoverso 1. 3 Se la limitazione della cerchia dei destinatari uscenti in seguito alla liquidazione parziale è effettuata sulla base dell articolo 9 capoverso 2, la definizione compete all organo paritetico. 6 RS 221.301 6

Art. 24 Obbligo di informazione principio L organo paritetico dell istituto di previdenza è responsabile: a. del concetto di informazione; b. dell informazione tempestiva e corretta dei destinatari sulla procedura in corso; c. dell esposizione corretta dei possibili rimedi giuridici a disposizione dei destinatari; d. della comunicazione immediata ai datori di lavoro se constata l esistenza della situazione di liquidazione parziale. Art. 25 Informazione e rimedi giuridici 1 Tutti i destinatari sono informati tempestivamente e in modo adeguato. L informazione concerne segnatamente l esistenza della situazione di liquidazione parziale, la procedura e il piano di ripartizione. 2 Di regola l informazione concernente la liquidazione parziale è effettuata tramite pubblicazione nel FUSC. 3 Dal momento del ricevimento dell informazione i destinatari possono consultare il bilancio determinante e la perizia attuariale presso la sede di PUBLICA. 4 Entro 30 giorni dal ricevimento dell informazione i destinatari possono fare opposizione presso l organo paritetico contro le condizioni della liquidazione parziale nonché contro la procedura e il piano di ripartizione. 5 L organo paritetico deve trattare l opposizione e rispondere per scritto dopo aver sentito gli opponenti. Se vengono accolte opposizioni, la procedura e il piano di ripartizione sono adeguati e tutti i destinatari ne sono informati. 6 Nella sua risposta l organo paritetico informa gli opponenti che, entro 30 giorni, possono fare riesaminare dall autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione. 7 La decisione dell autorità di vigilanza può essere impugnata entro 30 giorni presentando ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Il ricorso contro la decisione dell autorità di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se così disposto d ufficio dal presidente della corte del Tribunale amministrativo federale o su richiesta del ricorrente. Se non è concesso l effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale vale unicamente a favore o contro il ricorrente. 8 La decisione del Tribunale amministrativo federale può essere impugnata entro 30 giorni con ricorso presso il Tribunale federale. Il ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto sospensivo soltanto se così disposto d ufficio dal giudice istruttore del Tribunale federale o su richiesta del ricorrente. Se non è concesso un effetto sospensivo, la decisione del Tribunale federale vale unicamente a favore o contro il ricorrente. 7

Art. 26 Esecuzione della liquidazione parziale La liquidazione parziale è eseguita unicamente se: a. nessuno dei destinatari ha presentato entro il termine legalmente stabilito domanda di riesame presso l autorità di vigilanza; b. in caso di riesame da parte dell autorità di vigilanza, quest ultima ha emesso una decisione passata in giudicato; c. in caso di contratto di trasferimento è stata effettuata l iscrizione nel registro di commercio. Art. 27 Interesse 1 Il diritto individuale è rimunerato a partire dalla data di uscita allo stesso tasso d interesse accordato alle prestazioni di libero passaggio. 2 Il diritto collettivo non frutta interessi. Art. 28 Spese della liquidazione parziale 1 Le spese derivanti dall attuazione della procedura di liquidazione parziale sono fatturate da PUBLICA come prestazioni speciali ai datori di lavoro che hanno causato la liquidazione parziale, in funzione dei costi da essi generati. 2 Se è creato un nuovo datore di lavoro in forma di unità amministrativa decentralizzata dotata di contabilità propria, esso assume le spese a meno che queste siano eccezionalmente assunte dalla Confederazione. 3 Se la liquidazione parziale è decisa da diversi datori di lavoro, essi assumono le spese in proporzione al capitale di copertura dell effettivo uscente. Art. 29 Casi non disciplinati I casi non espressamente disciplinati dal presente regolamento sono trattati da PUBLICA nel rispetto delle disposizioni legislative e per analogia. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 30 Modifiche del regolamento Le modifiche del presente regolamento costituiscono una modifica del contratto di affiliazione. Per la loro validità necessitano del consenso delle parti contrattuali del contratto di affiliazione e dell organo paritetico, nonché dell approvazione dell autorità di vigilanza. 8

Art. 31 Disposizioni transitorie Se in base al diritto precedente è accertato un caso di liquidazione parziale anteriore all entrata in vigore del presente regolamento e al momento dell entrata in vigore del presente regolamento la procedura non è ancora conclusa, il caso continua a essere disciplinato dal diritto precedente. Art. 32 Entrata in vigore Approvato che sia dall autorità di vigilanza, il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente al contratto di affiliazione. 9