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Sent. 582/2014 REPVBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 73482/PC del registro di Segreteria; Udìti - nella pubblica udienza del 3 luglio 2014 per la parte attrice, l avv. Armando Montarsolo, per l INPS l avv. Andrea Botta e per il Ministero degli Affari Esteri la dott.ssa Alessandra Courrier : che hanno concluso come in atti; Visti gli atti di causa; ha pronunciato SENTENZA nel giudizio introdotto con il ricorso in premessa, proposto da GIANNINI Giorgio, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Montarsolo e Bianca Magarò, domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via S. Tommaso d Aquino 116 - avverso l INPS e il Ministero degli Affari Esteri. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in esame e successiva memoria parte attrice ha chiesto l annullamento del provvedimento INPS Sede Territoriale RM 1 del 17.10.2013, avente ad oggetto l applicazione (a decorrere dal 01.11.2013) di ritenute mensili di 267,46 (sulla pensione con iscr. 3207036), al fine del recupero di un indebito pensionistico di 8.558,74 maturato nel periodo 01.07.1999 30.10.2013 in esito ad annullamento del decreto di pensione definitiva n.2850 del 16.08.2001 disposto con successivo decreto n. 2962 del 20.11.2009 in conseguenza delle osservazioni formulate dall Ufficio di controllo della Corte dei conti; deducendosi, alla luce di richiamata giurisprudenza favorevole, l illegittimità della pretesa, l insussistenza del diritto al recupero, la buona fede del percipiente, la gravità e irreparabilità del danno riveniente dalla disposta ritenuta in relazione alle proprie condizioni personali.

Con memoria difensiva l INPS ha dedotto in via preliminare l improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del ricorso amministrativo e, nel merito, il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto della pretesa; in subordine, l accertamento del diritto di rivalsa dell INPS nei confronti del Ministero degli Affari Esteri. Con memoria difensiva il Ministero degli Affari Esteri ha chiesto il rigetto del ricorso, essendosi attenuto alle osservazioni della Corte dei conti in sede di controllo; in particolare rappresentandosi quanto segue; il ricorrente, sig. Giannini Giorgio, 4^ qualifica funzionale presso il Ministero, è cessato dal servizio per dimissioni a decorrere dal 1 luglio 1999; a seguito della domanda di dimissioni, l Amministrazione ha emanato un trattamento provvisorio di pensione con nota prot. 1226 del 7 aprile 1999; con nota prot. 910 del 21 febbraio 2000, il trattamento è stato rettificato ai sensi del CCNL 98/99; il 16 agosto 2001 l'amministrazione ha emanato il decreto di pensione definitiva ( DM 2850 ) che stabiliva a favore del sig. Giannini una pensione annua lorda di L. 24.501.500 (pari a 12.653,96) e lo ha inoltrato ai competenti Organi di controllo per il visto e la registrazione; in data 11 gennaio 2005 la Corte dei conti Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri economico finanziari - pensioni civili, ha restituito con osservazioni il provvedimento; in particolare, il magistrato contabile ha segnalato che all'interessato non potevano essere accordati i 3 aumenti biennali di stipendio previsti dalla legge 336/70, in quanto la qualità di profugo dalla Libia era stata riconosciuta non per gli effetti diretti del trattato di pace ma in conseguenza della situazione generale venuta a determinarsi in Libia dopo l'agosto del 1969, situazione che lo ha costretto a rientrare in Italia il 2 luglio 1970; l Amministrazione, a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte, ha provveduto ad annullare il DM 2850 e ad emanare un nuovo decreto ( DM 2962, in data 20 novembre 2009), con cui si è disconosciuto il beneficio in questione e si è conseguentemente determinata una pensione annua lorda di 12.179,72 a decorrere dal 1/7/1999; della rettifica è stato immediatamente a conoscenza l'interessato con lettera prot. 425715 del 24 novembre 2009; con nota prot. 13485 de1 14 gennaio 2010, si è anche provveduto a informare il sig. Giannini dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti del DM 2962; quanto al ricorso con cui il sig. Giannini chiede l'annullamento della

comunicazione di debito predisposta dall'inps (Gestione dipendenti pubblici) nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi, con particolare riferimento al DM dell Amministrazione, si solleva l'eccezione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 47, comma 1, DPR 639/1970 in quanto controparte non allega di aver esperito il previo ricorso amministrativo; nel merito, sulla "violazione e falsa applicazione della L 241/90. Difetto assoluto di motivazione", si osserva che il DM con il quale l Amministrazione ha provveduto a rideterminare l'importo della pensione del ricorrente ha una data e un protocollo certi (DM 2962 del 20/11/2009) e in data 24 novembre 2009 con la nota n. 425715, l Amministrazione ha provveduto a comunicare all'interessato la riduzione dell'importo conseguente alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, così come ha provveduto immediatamente con la nota n. 13485 del 14 gennaio 2010 a comunicargli che il DM 2962 era stato registrato dalla Corte dei conti; risulta infondata anche la presunta illegittimità del provvedimento per mancata motivazione; con la nota del 24 novembre 2009, l Amministrazione ha messo a conoscenza il ricorrente del rilievo sollevato dalla Corte in ordine all'attribuzione dei 3 aumenti biennali di stipendio ex art. 2, comma 1, L. 336/70, esplicitando tutte le motivazioni in forza delle quali si procedeva alla riduzione dell'importo annuo lordo della sua pensione; relativamente al quantum, l Amministrazione ha proceduto a rideterminare la pensione del ricorrente in adempimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, dandone prontamente comunicazione; ne consegue che il ricorso è da ritenersi infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In via preliminare va disattesa l eccezione di improcedibilità della domanda ex art. 443 cpc ( non richiamato dall art. 5 della legge n. 205 del 2000 ), ovvero la decadenza di cui all art. 47 del dpr n. 639 del 1970, che invero attengono alle diverse controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, laddove la normativa sostanziale che riguarda la previdenza pubblica fa riferimento al dpr n. 1092/1973, in cui non sono previste norme che sottopongano a termini di decadenza l esercizio dell azione giudiziaria, salva la prescrizione dei ratei pensionistici.

Nel merito, la pretesa del ricorrente può essere accolta nei termini che seguono. Invero, risulta in atti che gli indebiti maturati sul trattamento pensionistico erogato all interessato conseguono a rilievi dell Organo magistratuale di controllo; ne consegue che - ai sensi dell'art. 206 del dpr. n. 1092 del 1973, come interpretato dall'art. 3 della legge n. 428 del 1985 (salvo il dolo dell interessato), non si fa luogo a recupero di somme risultanti non dovute ed erogate con provvedimento definitivo (principio di cui è espressione anche l art. 52 della legge n.88 del 1989); provvedimento definitivo da intendersi nel senso di non più provvisorio e quindi immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 166 della legge n. 312 del 1980, anche se non ancora registrato. Infatti, non può ritenersi che il provvedimento non registrato sia da considerarsi ancora non definitivo in quanto sottoposto a condizione ( id est: l'ammissione a registrazione da parte della Corte dei conti); questo, per motivi letterali (cfr. il richiamato articolo 3 della legge n. 428 del 1985), logicogiuridici (non potendosi postulare, nell'ambito di uno stesso ordinamento, plurime tipologie di provvedimenti definitivi) e di giustizia sostanziale (dovendosi ritenere pieno l'affidamento riposto dal pensionato in presenza di un atto immediatamente esecutivo ed efficace, pur se ancora soggetto a riscontro successivo). Senza comunque pretermettere che, nel caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni resistenti, il trattamento pensionistico del ricorrente ha avuto decorrenza dal 1 aprile 1999, mentre solo nel mese di ottobre 2013 si è provveduto ala comunicazione di debito all interessato in applicazione del decreto n. 2962 del 20.11.2009; circostanza che depone per una valutazione di ragionevole affidamento del pensionato in ordine alla correttezza degli importi indebitamente erogati. Ne consegue il riconoscimento del diritto del sig. GIANNINI Giorgio alla irripetibilità delle somme di cui alla citata nota di recupero dell INPS del 17.10.2013, con conseguente diritto in favore del ricorrente alla restituzione delle somme a tale titolo medio tempore trattenute dall Istituto di previdenza; sulle dette somme da restituire non spettano tuttavia gli accessori di legge, trattandosi di percezione di somme comunque non dovute, la cui irripetibilità consegue a specifica normativa e

comunque ad interpretazione giurisprudenziale della medesima, assunta come derogatoria del generale diritto al recupero. Quanto infine alla pretesa dell INPS di riconoscimento di un diritto di rivalsa nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, si rileva che la normativa implicata (art. 8, comma 2 del dpr n. 538 del 1986), concerne i soli trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza; ne consegue che l affermata giurisdizione di questa Corte dei conti in materia (cfr. in ultimo, Cass. civ. Sez. Unite, Ord. n. 5927 del 2011) non trova applicazione al caso in questione. In sostanza, l art. 8, comma 2, del dpr n. 538 del 1986, ha previsto - per gli Enti locali - sia l obbligo dell ente responsabile di errate comunicazioni, di rifondere all ente pagatore le somme indebitamente corrisposte, sia la successiva azione di rivalsa dell ente responsabile nei confronti del proprio dipendente; questioni che, secondo il citato orientamento della Corte di Cassazione, incidono comunque sul contenuto del diritto e sull ammontare del trattamento pensionistico e che quindi rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti. Nella fattispecie invece, trattandosi di amministrazione statale, non è prevista dall ordinamento uno specifico obbligo della medesima di rifusione delle maggiori somme erogate per un proprio errore né una specifica successiva azione di rivalsa nei confronti del pensionato: con la conseguenza che la pretesa dell INPS di accollare all amministrazione di appartenenza del pensionato la responsabilità del conferimento dei maggiori importi, in ipotesi quale quella di specie - di già dichiarata irripetibilità dell indebito, attiene in realtà ad un generico rapporto obbligatorio distinto da quello pensionistico, che non incide né sul contenuto del diritto né sull ammontare del trattamento di quiescenza. Invero, non sussistono nel caso di amministrazioni statali, le due fasi procedimentali postulate dall art. 8, comma 2, del dpr n. 538 del 1986: quella nei confronti dell ente di appartenenza e quella ( solo successiva ) della rivalsa in via esclusiva di questo (l ente di appartenenza ) nei confronti del pensionato, non essendo invero prevista da detta disposizione un azione di ripetizione che si articoli direttamente tra l ente erogatore e l accipiens.

Ne deriva che la relativa azione dell Inps di rivalsa nei confronti del Ministero degli Affari Esteri in esito a declaratoria di irripetibilità dell indebito, debba essere proposta davanti al giudice ordinario. Tenuto conto dei pregressi contrasti giurisprudenziali in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Per Questi Motivi LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ACCOGLIE Il ricorso in epigrafe, con riconoscimento del diritto dell interessato alla irripetibilità delle somme di cui al provvedimento INPS di recupero, e conseguente diritto dello stesso ricorrente alla restituzione delle somme a tale titolo medio tempore trattenute dall Inpdap senza accessori di legge. Dichiara altresì il difetto di giurisdizione di questa Corte, in favore del giudice ordinario, sulla pretesa dell INPS di riconoscimento di un diritto di rivalsa nei confronti del Ministero degli Affari Esteri. Spese compensate. Così deciso in Roma, nell udienza del 3 luglio 2014. IL GIUDICE ( f.to Cons. Enrico Torri ) PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 10/07/2014 PER IL DIRIGENTE F.to Domenica LAGANA