Cendon / Book PROCEDURA CIVILE PROFESSIONAL GLI ARBITRATI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Angelo Buonfrate
Edizione FEBBRAIO 2015 Copyright MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601 ISBN 978-88-6959-087-0 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.
Cendon / Book PROCEDURA CIVILE Professional GLI ARBITRATI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Angelo Buonfrate
L'autore Angelo Buonfrate, avvocato cassazionista, è autore di numerose pubblicazioni in materia di arbitrato. Ha curato unitamente a Chiara Giovannucci Orlandi per UTET WKI il Codice degli arbitrati, conciliazioni e altre ADR. Ha pubblicato recentemente per la stessa Casa editrice il Formulario commentato dell'arbitrato L Opera Offre una disamina completa di tutti i profili e gli aspetti pratici della disciplina, con riferimento ai più recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina
INDICE Capitolo Primo LA CONVENZIONE D ARBITRATO 1. La convenzione d arbitrato -1.2 Le controversie arbitrabili (art. 806 c.p.c.) -1.3 Requisiti soggettivi della convenzione d arbitrato rituale -1.4 Forma della convenzione d arbitrato rituale - 1.5 Criteri uniformi per la redazione della convenzione d arbitrato rituale - 2. Compromesso (art. 807 c.p.c.) - 3. Clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.) - 4. Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale (art. 808 bis c.p.c.) Capitolo Secondo L'ARBITRATO IRRITUALE 1. La distinzione tra arbitrato rituale e irrituale dopo la riforma del 2006-2. La disciplina dell'arbitrato irrituale (art. 808 ter c.p.c.) - 2.1 L arbitrato irrituale prima della riforma del 2006-2.3. L arbitrato irrituale dopo la riforma del 2006 Capitolo Terzo GLI ARBITRI 1. Nomina e funzionamento dell organo arbitrale: principi generali e iter formativo - 2. Numero e nomina degli arbitri nella convenzione di arbitrato (art. 809 c.p.c) - 2.1.nomina degli arbitri ai sensi dell art. 810 c.p.c - 2.2 Capacità degli arbitri e accettazione dell incarico - 2.3 Sostituzione degli arbitri (artt. 811 e 813 bis c.p.c) - 2.4 Responsabilità degli arbitri - 2.5 Diritto degli arbitri al compenso - 2.6 Ricusazione degli arbitri Capitolo Quarto IL PROCEDIMENTO 1. L introduzione del processo arbitrale - 2. La domanda di arbitrato e i suoi effetti - 3. L atto di resistenza - 4. Sede dell arbitrato (art. 816 c.p.c.) - 5. Svolgimento del procedimento (art. 816 bis c.p.c) - 5.1 L istruzione probatoria (art. 816 ter cpc) - 5.2 Pluralità di parti (art. 816 quater). Intervento di terzi e successione nel diritto controverso (art. 816 quinquies cpc) - 5.3 Morte, estinzione o perdita di capacità della parte (art. 816 sexies cpc) - 5.4 Anticipazione delle spese (art. 816 septies cpc) - 5.5 Eccezione d incompetenza (art. 817 cpc) - 5.6 Cognizione e
poteri degli arbitri: l eccezione di compensazione (art. 817 bis cpc) - 5.7 I provvedimenti cautelari (art. 818 cpc) - 5.8 Le questioni pregiudiziali di merito (art. 819 cpc) - 5.9 La sospensione del procedimento (art. 819 bis cpc) - 5.10 Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria (art. 819 ter cpc) Capitolo Quinto IL LODO E LE IMPUGNAZIONI 1. Il lodo per arbitrato rituale - 1.1termine per la decisione (art. 820 c.p.c.). Rilevanza del decorso del termine (art. 821 c.p.c.) - 1.2. Norme per la deliberazione, requisiti e comunicazione del lodo (artt. 822, 823, 824 c.p.c.) - 1.3. Efficacia, omologazione e correzione del lodo (artt. 824 bis, 825 e 826 c.p.c.) - 2. Mezzi di impugnazione del lodo (art. 827 cpc) - 2.1. L impugnazione per nullità (art. 828, 829 c.p.c.) - 2.2. Il procedimento di impugnazione dinanzi alla corte d appello (art.830 c.p.c.) - 3. Altri rimedi esperibili contro il lodo rituale: revocazione e pposizione di terzo (art. 831 cpc) Capitolo Sesto L ARBITRATO SECONDO REGOLAMENTI PRECOSTITUITI 1. L arbitrato amministrato: disciplina generale - 2. L arbitrato secondo regolamenti arbitrali precostituiti disciplinato dal codice di rito - 3. Il rapporto contrattuale tra parti, istituzione e arbitri Capitolo Settimo I LODI STRANIERI 1. Arbitrato internazionale, arbitrato estero e arbitrato nazionale - 2. Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri (art. 839 c.p.c.) -3. L opposizione avverso il decreto che accorda o nega l efficacia del lodo straniero (art. 840 c.p.c.)
Capitolo Primo LA CONVENZIONE D ARBITRATO L arbitrato rituale, disciplinato dal codice di procedura civile, consiste in un modo di risoluzione delle controversie affidato dalle parti in conflitto ad un giudice privato, l arbitro (o gli arbitri), affinché pronunci un lodoal quale l ordinamento attribuisce l efficacia (sostitutiva) di una sentenza del giudice statale. La convenzione di arbitrato, nelle forme della clausola compromissoria e del compromesso (e, dopo la novella del 2006, della <<convenzione arbitrale in materia non contrattuale>>), è lo strumento principe attraverso il quale si esplica la scelta arbitrale. APPLICAZIONI- La scelta di devolvere in arbitrato la decisione di controversie civili o commercialiè dettata principalmente dall'esigenza di ottenere una decisione in tempi rapidi rispetto alle lungaggini processuali dei giudizi ordinari. Ma la libertà dei privati di adottare il modello alternativo in esameincontra un limite nell'art 806 c.p.c.a norma del quale le parti possono far decidere da arbitri solo le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Nell'arbitrato rituale la decisione degli arbitri si sostanzia inun lodo che ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria ed è suscettibile di essere reso esecutivo. ASPETTI PROCESSUALI E TRIBUTARI- Caratteristica fondamentale dell'arbitrato è la possibilità, per le parti, di scegliere i soggetti che decideranno la lite tra tecnici ed esperti della materia, escludendo il ricorso al giudice ordinario. La competenza arbitrale tuttavia non è esclusa dalla pendenza della stessa causa dinanzi al giudice togato, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. Le disposizioni transitorie del D.lgs. 2.2.2006 n. 40 (recante modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato), prevedono che la disciplina del nuovo gruppo di norme comprese sotto il capo I (artt. da 806 a 808 quinquies c.p.c.) si applica alle convenzioni di arbitrato stipulate dopo la data di entrata in vigore del decreto, e cioè dopo il 2.3.2006. Ai fini dell imposta di registro il compromesso e la clausola compromissoria per arbitrato rituale sono soggetti a registrazione: a) in termine fisso quando siano redatti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata; b) in «caso d uso» e in misura fissa quando siano portati da scrittura privata non autenticata, o risultano dallo scambio di corrispondenza o da forme telematiche di trasmissione. Quanto all imposta di bollo, la stessa è applicata al compromesso fin dall origine e in misura fissa. Mentre la clausola compromissoria sconta l imposta di bollo in linea con la disciplina applicabile all atto che la contiene. 9
ULTIME - L'arbitrato innovato con il D.lgs. n. 40/2006, è stato disciplinato negli ultimi anni attraverso leggi speciali in determinati settori come quello dei contratti pubblici, delle società, del lavoro etc. La sua valenza deflattiva rispetto al carico dei tribunali ordinari è stata rivalutata recentemente con l'adozione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. Tanto che è proprio il primo articolo del decreto legge a disciplinare il trasferimento, su istanza congiunta delle parti,alla sede arbitrale di procedimenti civili pendenti dinanzi al tribunale o in grado d'appello. In presenza di questa istanza, e se sussistono le condizioni di legge (si deve trattare di controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili, con esclusione di quelle che vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale), il giudice deve trasmettere il fascicolo al presidente del consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale perché sia nominato il collegio arbitrale, il cui lodo avrà gli stessi effetti della sentenza. CASISTICA Cassazione civ., sez. un., ord., 25 ottobre 2013, n. 24153 in Corr. Gir. 2014,1,84 - L attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio1994, n. 5 e dal D.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione. Cass. civ., sez. VI, 1.2.2011, n. 2317, in CED, 2011 - Il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell'art. 696 bis cod. proc. civ., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito; ne consegue che, ove in quest'ultimo il giudice dichiari la propria incompetenza a causa dell'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, la mancata impugnazione della pronuncia sulla competenza resa dal presidente del tribunale in sede di accertamento tecnico preventivo non rende incontestabile la competenza del giudice togato. SOMMARIO: 1. La convenzione d arbitrato 1.2 Le controversie arbitrabili (art. 806 c.p.c.) 1.3Requisiti soggettivi della convenzione d arbitrato rituale 1.4 Forma della convenzione d arbitrato rituale 1.5 Criteri uniformi per la redazione della convenzione d arbitrato rituale 2.Compromesso (art. 807 c.p.c.) 3.Clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.) 4.Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale (art. 808 bis c.p.c.) Legislazione:c.p.c 806, 807, 808, 808-bis, 808-quater, 808-quinquies; D.lgs. n. 40/2006. Bibliografia:ALPA VIGORITI 2013; AZZALI 2010 369;BUONFRATE 2011; CONSOLO 2010; CORSI 2010 1333 SS; COSTANTINO 2006 3 SS.;PUNZI 2012;RUFFINI 2010 5 SS.; ZUCCONI GALLI FONSECA 2007 1 SS. 10