COMUNE DI LABICO (CITTA METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) DETERMINAZIONE DEL III DIPARTIMENTO n. 22 del 19 / 01 / 2017 OGGETTO : AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE NUMERO 5 DEL 9 SETTEMBRE 2016 CIG CUP SPESA GLOBALE :. Da imputarsi Al Bilancio 2017 TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO SIOPE ( Ingegner Marco Callori ) Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto li,... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ( Dottor Francesco Laudoni ) SERVIZIO FINANZIARIO Impegno n. del Liquidazione n. del Pubblicata il e per 15 gg. consecutivi
Visto il provvedimento sindacale numero 8 del 14 novembre 2016 relativo alla nomina del Capo del III Dipartimento; Visto l articolo 107 del Testo Unico Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi; Visti il Piano Regolatore Generale ed il piano urbanistico attuativo di Colle Spina ; Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; PREMESSO che Vitale Giuseppe, nato a Pescosolido (Fr) il 5 novembre 1953 e residente in via Carlo Erba 58 Roma, cf VTL GPP 53S05 G500 O, in qualità di Amministratore Unico della ditta Vitale Costruzioni srl, con sede legale in via Salemi 19 Roma, cf e Piva 1173581 100 9, ha presentato una richiesta di permesso di costruire secondo il disposto dell articolo 3 ter, terzo comma, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 21 e smi, per la realizzazione di due fabbricati trifamiliari in contrada Colle Spina, su terreno censito in catasto al foglio 14 e particella 230; che il Dipartimento III Ufficio Edilizia ha ritenuto che il progetto in deroga allo strumento urbanistico fosse conforme alle prescrizioni previste dal citato comma della legge regionale 11 agosto 2009 n. 21, come modificato dall articolo 5, primo comma, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 10, e che testualmente recita Nelle aree edificabili libere, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, vigenti o adottati, con destinazione non residenziale nell ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata nonché di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo dello strumento urbanistico generale adottati alla data del 31 dicembre 2013, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei piani industriali particolareggiati, è consentito il cambio della destinazione d uso della superficie utile lorda non residenziale, prevista dal piano nella stessa area, per la realizzazione di immobili ad uso residenziale, fino ad un massimo di 10.000 metri quadrati di superficie utile lorda SUL. Ove lo strumento urbanistico vigente non indichi l edificabilità delle suddette aree in termini di superficie utile lorda SUL, la stessa viene ricavata, virtualmente, dividendo il volume ammissibile per l altezza teorica di metri 3,2. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 10 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato per l edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma 1 bis. Tale quota può essere insediata anche in altri edifici ad uso residenziale esistenti o da realizzare nel medesimo piano attuativo; nel caso in cui essa venga reperita mediante alloggi realizzati o in corso di realizzazione fuori dal piano attuativo e comunque nello stesso territorio comunale, la quota di superficie da destinare alla locazione con canone calmierato è stabilita nella misura del 20 per cento. Nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantità di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in assenza di questo, con la superficie minima di 45 metri quadrati netti, non deve essere maggiore del 50 per cento. La realizzazione degli interventi di cui al presente comma è subordinata all esistenza, all adeguamento o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all articolo 16 del d.p.r. 380/2001, al rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 nonché alla dotazione di parcheggi di cui all articolo 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso di attuazione di singole proposte ricadenti all interno dello stesso piano attuativo, previa presentazione di un atto d obbligo notarile registrato e trascritto da parte dei titolari delle proposte, è consentito distribuire la superficie utile lorda SUL residenziale nelle aree libere oggetto delle diverse proposte purché complessivamente non venga superata la quantità autorizzata dal cambio di destinazione d uso. Nelle aree di cui al presente comma è altresì consentito il cambiamento della destinazione d uso della superficie utile lorda SUL non residenziale anche oltre il limite dei 10.000 metri quadrati di SUL a condizione che gli immobili ad uso residenziale realizzati siano interamente destinati all edilizia residenziale sociale alle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 1 bis e che una quota non inferiore al 10 per cento della superficie oggetto del cambio di destinazione d uso rimanga destinata a funzioni non residenziali. La disciplina prevista dal presente comma è applicabile anche alle aree ubicate all interno dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata decaduti e ridisciplinati dallo strumento urbanistico generale, purché ne sia stata mantenuta l edificabilità.
che in data 9 settembre 2016 il Dipartimento III Ufficio Edilizia ha rilasciato il permesso di costruire numero 5 del 2016 alla ditta Vitale Costruzioni srl, con sede legale in via Salemi 19 Roma, cf e Piva 1173581 100 9, per la realizzazione di due fabbricati trifamiliari; che, anche a seguito di segnalazione pervenuta a questo ufficio, sono state eseguite delle verifiche sulla legittimità del permesso di costruire rilasciato e della corretta applicazione delle norme vigenti; che dai risultati dell istruttoria è emerso che il titolo abilitativo rilasciato in deroga, ai sensi dell articolo 3 ter, terzo comma, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 21, come modificato dall articolo 5, primo comma, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 10, è conforme al disposto della citata normativa, in quanto l area era gravata da vincolo espropriativo dovuta a piano urbanistico, ai sensi dell articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e smi, e tale vincolo risulta decaduto per il trascorso dei cinque anni di validità secondo il disposto del comma secondo del medesimo articolo; ATTESO che dai risultati della istruttoria risulta comunque che il calcolo della cubatura del piano terra (definito seminterrato) non è conforme alle vigenti normative e regolamenti e che lo stesso prevede la realizzazione di volumi non rispettosi delle distanze dai confini di proprietà; RITENUTO che da quanto descritto sinteticamente nel punto precedente consegua che il permesso di costruire numero 5 del 9 settembre 2016 sia viziato ad eccesso di potere ed emesso in violazione di legge ed è quindi annullabile secondo il disposto dell articolo 21-octies, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241; CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l annullabilità del permesso di costruire ai sensi dell articolo 21-nonies, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi che testualmente recita: Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. DETERMINA di avviare il procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell articolo 21-nonies, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi, del permesso di costruire numero 5 del 9 settembre 2016 rilasciato a Vitale Giuseppe, nato a Pescosolido (Fr) il 5 novembre 1953 e residente in via Carlo Erba 58 Roma, cf VTL GPP 53S05 G500 O, in qualità di Amministratore Unico della ditta Vitale Costruzioni srl, con sede legale in via Salemi 19 Roma, cf e Piva 1173581 100 9, secondo il disposto dell articolo 3 ter, terzo comma, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 21 e smi, per la realizzazione di due fabbricati trifamiliari in contrada Colle Spina, su terreno censito in catasto al foglio 14 e particella 230; di dare notizia al titolare del permesso di costruire, ed ad altri eventuali interessati, dell avvio del procedimento ai sensi dell articolo 7, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; di dare atto che il titolare del permesso di costruire, e qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti, che l amministrazione avrà l obbligo di valutare ove siano pertinenti all oggetto del procedimento; di dare atto che decorsi i termini di legge e valutate le eventuali memorie o documenti prodotti sarà adottato il provvedimento finale; di non trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell Ente, ai sensi e per gli effetti dell articolo numero 183 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 e smi, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
COMUNE DI LABICO (CITTA METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) DETERMINAZIONE DEL III DIPARTIMENTO n. 22 del 19 / 01 / 2017 OGGETTO : AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE NUMERO 5 DEL 9 SETTEMBRE 2016 CIG CUP SPESA GLOBALE :. Da imputarsi Al Bilancio 2017 TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO SIOPE ( Ingegner Marco Callori ) Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto li,... IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ( Dottor Francesco Laudoni ) SERVIZIO FINANZIARIO Impegno n. del Liquidazione n. del Pubblicata il e per 15 gg. consecutivi
Visto il provvedimento sindacale numero 8 del 14 novembre 2016 relativo alla nomina del Capo del III Dipartimento; Visto l articolo 107 del Testo Unico Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi; Visti il Piano Regolatore Generale ed il piano urbanistico attuativo di Colle Spina ; Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; PREMESSO che Vitale Giuseppe, nato a Pescosolido (Fr) il 5 novembre 1953 e residente in via Carlo Erba 58 Roma, cf VTL GPP 53S05 G500 O, in qualità di Amministratore Unico della ditta Vitale Costruzioni srl, con sede legale in via Salemi 19 Roma, cf e Piva 1173581 100 9, ha presentato una richiesta di permesso di costruire secondo il disposto dell articolo 3 ter, terzo comma, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 21 e smi, per la realizzazione di due fabbricati trifamiliari in contrada Colle Spina, su terreno censito in catasto al foglio 14 e particella 230; che il Dipartimento III Ufficio Edilizia ha ritenuto che il progetto in deroga allo strumento urbanistico fosse conforme alle prescrizioni previste dal citato comma della legge regionale 11 agosto 2009 n. 21, come modificato dall articolo 5, primo comma, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 10, e che testualmente recita Nelle aree edificabili libere, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, vigenti o adottati, con destinazione non residenziale nell ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata nonché di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo dello strumento urbanistico generale adottati alla data del 31 dicembre 2013, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei piani industriali particolareggiati, è consentito il cambio della destinazione d uso della superficie utile lorda non residenziale, prevista dal piano nella stessa area, per la realizzazione di immobili ad uso residenziale, fino ad un massimo di 10.000 metri quadrati di superficie utile lorda SUL. Ove lo strumento urbanistico vigente non indichi l edificabilità delle suddette aree in termini di superficie utile lorda SUL, la stessa viene ricavata, virtualmente, dividendo il volume ammissibile per l altezza teorica di metri 3,2. La realizzazione di tali interventi rimane subordinata alla riserva di una quota di superficie, stabilita nella misura minima del 10 per cento, destinata alla locazione con canone calmierato per l edilizia sociale secondo quanto definito dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui al comma 1 bis. Tale quota può essere insediata anche in altri edifici ad uso residenziale esistenti o da realizzare nel medesimo piano attuativo; nel caso in cui essa venga reperita mediante alloggi realizzati o in corso di realizzazione fuori dal piano attuativo e comunque nello stesso territorio comunale, la quota di superficie da destinare alla locazione con canone calmierato è stabilita nella misura del 20 per cento. Nelle percentuali riservate alla locazione a canone calmierato la quantità di alloggi con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio, ovvero, in assenza di questo, con la superficie minima di 45 metri quadrati netti, non deve essere maggiore del 50 per cento. La realizzazione degli interventi di cui al presente comma è subordinata all esistenza, all adeguamento o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all articolo 16 del d.p.r. 380/2001, al rispetto delle altezze e delle distanze previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 nonché alla dotazione di parcheggi di cui all articolo 41 sexies della l. 1150/1942 e successive modifiche. Nel caso di attuazione di singole proposte ricadenti all interno dello stesso piano attuativo, previa presentazione di un atto d obbligo notarile registrato e trascritto da parte dei titolari delle proposte, è consentito distribuire la superficie utile lorda SUL residenziale nelle aree libere oggetto delle diverse proposte purché complessivamente non venga superata la quantità autorizzata dal cambio di destinazione d uso. Nelle aree di cui al presente comma è altresì consentito il cambiamento della destinazione d uso della superficie utile lorda SUL non residenziale anche oltre il limite dei 10.000 metri quadrati di SUL a condizione che gli immobili ad uso residenziale realizzati siano interamente destinati all edilizia residenziale sociale alle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 1 bis e che una quota non inferiore al 10 per cento della superficie oggetto del cambio di destinazione d uso rimanga destinata a funzioni non residenziali. La disciplina prevista dal presente comma è applicabile anche alle aree ubicate all interno dei piani attuativi di iniziativa pubblica o privata decaduti e ridisciplinati dallo strumento urbanistico generale, purché ne sia stata mantenuta l edificabilità.
che in data 9 settembre 2016 il Dipartimento III Ufficio Edilizia ha rilasciato il permesso di costruire numero 5 del 2016 alla ditta Vitale Costruzioni srl, con sede legale in via Salemi 19 Roma, cf e Piva 1173581 100 9, per la realizzazione di due fabbricati trifamiliari; che, anche a seguito di segnalazione pervenuta a questo ufficio, sono state eseguite delle verifiche sulla legittimità del permesso di costruire rilasciato e della corretta applicazione delle norme vigenti; che dai risultati dell istruttoria è emerso che il titolo abilitativo rilasciato in deroga, ai sensi dell articolo 3 ter, terzo comma, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 21, come modificato dall articolo 5, primo comma, della legge regionale 13 agosto 2011 n. 10, è conforme al disposto della citata normativa, in quanto l area era gravata da vincolo espropriativo dovuta a piano urbanistico, ai sensi dell articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e smi, e tale vincolo risulta decaduto per il trascorso dei cinque anni di validità secondo il disposto del comma secondo del medesimo articolo; ATTESO che dai risultati della istruttoria risulta comunque che il calcolo della cubatura del piano terra (definito seminterrato) non è conforme alle vigenti normative e regolamenti e che lo stesso prevede la realizzazione di volumi non rispettosi delle distanze dai confini di proprietà; RITENUTO che da quanto descritto sinteticamente nel punto precedente consegua che il permesso di costruire numero 5 del 9 settembre 2016 sia viziato ad eccesso di potere ed emesso in violazione di legge ed è quindi annullabile secondo il disposto dell articolo 21-octies, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241; CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l annullabilità del permesso di costruire ai sensi dell articolo 21-nonies, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi che testualmente recita: Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. DETERMINA di avviare il procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell articolo 21-nonies, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi, del permesso di costruire numero 5 del 9 settembre 2016 rilasciato a Vitale Giuseppe, nato a Pescosolido (Fr) il 5 novembre 1953 e residente in via Carlo Erba 58 Roma, cf VTL GPP 53S05 G500 O, in qualità di Amministratore Unico della ditta Vitale Costruzioni srl, con sede legale in via Salemi 19 Roma, cf e Piva 1173581 100 9, secondo il disposto dell articolo 3 ter, terzo comma, della legge regionale 11 agosto 2009 n. 21 e smi, per la realizzazione di due fabbricati trifamiliari in contrada Colle Spina, su terreno censito in catasto al foglio 14 e particella 230; di dare notizia al titolare del permesso di costruire, ed ad altri eventuali interessati, dell avvio del procedimento ai sensi dell articolo 7, primo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; di dare atto che il titolare del permesso di costruire, e qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti, che l amministrazione avrà l obbligo di valutare ove siano pertinenti all oggetto del procedimento; di dare atto che decorsi i termini di legge e valutate le eventuali memorie o documenti prodotti sarà adottato il provvedimento finale; di non trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell Ente, ai sensi e per gli effetti dell articolo numero 183 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 Agosto 2000 e smi, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.