Sent. n. 73/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

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Sent. n. 73/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Gennaro Di Cecilia, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 29810 del registro di Segreteria, proposto con ricorso, depositato in data 16/6/2014, da IANNOTTA Raffaele, residente a Portogruaro (VE), Via Veneto n. 21/B, codice fiscale NNTRFL49D14D843A rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Tibald (c.f. TBLMHL72E12G284R) e Diego Modesti (c.f. MDSDG166H09L144M) del foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Pietro Mario (C.F. MRAPTR74B15B563O), con studio sito in Cittadella (PD), via Porta Bassanese, 9, il quale ha indicato per le successive comunicazioni e notificazioni da effettuate a mezzo pec l'indirizzo mail pec michele.tibald@avvocatiudine.it e diego.modesti@avvocatiudine.it o a mezzo fax al n. 0431/372086 contro MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro pro tempore, con sede in Roma, via XX settembre, 8 e, in particolare, COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO ITALIANO, CENTRO AMMINISTRATIVO DELL'ESERCITO ITALIANO, in persona del direttore pro tempore, con sede in Roma, via Sforza, 17, rappresentato ex lege dall'avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede in Venezia, piazza San Marco n. 63 sono domiciliati; 1

per l'annullamento del decreto n. 1596 emesso in data 24.10.2007 dal direttore del Centro Amministrativo dell'esercito Italiano del Comando Logistico dell'esercito del Ministero della Difesa ; Letto l atto introduttivo del giudizio e la relazione del Comado di Stato Maggiore dell E.I.; Visti gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale d ufficio; Udito, all udienza del 17/4/2015, celebrata con l assistenza del Segretario Sig. Nicoletta Niero, l Avv. Michele Tibald per la ricorrente, e il Ten.Col. Marini Fabrizio per l Amministrazione della Difesa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il presente ricorso, notificato ritualmente al Ministero della Difesa, il Sig. Iannotta Raffaele, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe invocandone l annullamento nella parte in cui liquida l'indennità di ausiliaria, chiedendo di accertare il suo diritto a vedersi computare nel calcolo dell'indennità di ausiliaria, anche in sede di transito nella distinta posizione della riserva, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna di cui all'art. 3 della legge n. 78/1983, anziché l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 2 della legge n. 78/1983, condannando l'amministrazione a riliquidare detta indennità di ausiliaria, a versare le somme arretrate maturate e alla rifusione delle spese di giudizio. Il ricorrente, già sottufficiale dell'esercito Italiano, ha riferito che durante il periodo di servizio, svolto dal 10.01.1966 al 31.12.1995, ha prestato servizio presso comandi, enti, reparti e unità di campagna per oltre 29 anni percependo la relativa indennità d'impiego operativo per i reparti di campagna di cui all'art. 3 della legge 78/1983. In data 31.12.1995 il ricorrente veniva collocato in ausiliaria, posizione nella quale permaneva fino al 30.12.2001, per transitare poi nella riserva dal 31.12.2001. 2

Precisava, inoltre che in data 24.10.2007, il direttore del Centro Amministrativo dell'esercito Italiano del Comando Logistico dell'esercito del Ministero della Difesa emetteva il decreto n. 1596 (doc. 1 all. al ricorso) con il quale: a) a decorrere dalla cessazione del servizio attivo, conferiva al ricorrente la pensione ordinaria annua lorda che liquidava, b) dalla data del passaggio alla posizione dell'ausiliaria, attribuiva, in aggiunta alla pensione, l'indennità di ausiliaria annua lorda che liquidava, c) dalla data del transito alla riserva riliquidava, la pensione annua lorda. Nel liquidare l'indennità di ausiliaria e, di conseguenza, nel riliquidare la pensione annua lorda dal momento del collocamento nella riserva, il Ministero ha commesso però un errore, non considerando l'indennità d'impiego operativo per reparti di campagna, per cui la somma liquidata a titolo di indennità di ausiliaria, sia quella riliquidata a titolo di pensione annua lorda al momento del collocamento nella riserva, risultano inferiori rispetto a quelle effettivamente dovute. Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento della materia controversa, in estrema sintesi ha ricordato come al sottufficiale in ausiliaria, ai sensi dell'art. 46 delle legge 212/1983 spetti, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un indennità annua lorda pari all'80% della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il "trattamento economico omnicomprensivo spettante nel tempo" al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Ha ricordato che l'interpretazione autentica dell'art..46 della legge offerta dall'art. 6 comma 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404 comporta il riconoscimento dell indennità 3

d'impiego operativo per reparti di campagna come indennità completamente autonoma e sganciata o alternativa a quella di "impiego operativo". Circostanza che si ricava sia dall interpretazione della norma che non solo non parla di una maggiorazione della seconda, ma fa riferimento alla indennità di base solo per quanto riguarda l'indicazione della cifra spettante, sia per effetto della sua formulazione "nella misura del 115 per cento", anziché "aumentata del 15 per cento"; con conseguente esclusione che essa possa ritenersi semplice maggiorazione della indennità operativa "di base" e, in quanto tale, da prendere in considerazione nella sua interezza per quanto concerne il calcolo dell'indennità di ausiliaria commisurato al trattamento economico spettante ad un sottufficiale avente pari grado e pari anzianità di servizio, causando all'odierno ricorrente un danno patrimoniale visto che, riducendo il trattamento economico da prendere in considerazione, l'indennità di ausiliaria liquidata con il decreto impugnato è inferiore rispetto a quella che sarebbe legittimamente spettata. Inoltre, l'errata liquidazione dell'indennità di ausiliaria, riducendone l entità, comporta conseguenze anche sulla liquidazione del trattamento di pensione al momento del transito in nella riserva. Il MINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELL' ESERCITO CENTRO UNICO STIPENDIALE ESERCITO - Ufficio Relazioni con il Pubblico ed Assistenza Fiscale, Sezione Staccata di TORINO, costituitosi in giudizio in data 27/8/2014, come richiesto ha prodotto ampia documentazione amministrativa concernente la posizione pensionistica del sottufficiale, deducendo, nella relazione del 22/8/2014 allegata, l infondatezza dell assunto avversario tendente al computo, nel calcolo della pensione, dell indennità di ausiliaria tenendo conto dell indennità di impiego operativo per reparti di campagna la cui esclusione è dettata proprio dall interpretazione autentica della norma 4

richiamata dalla difesa del ricorrente che fonda la domanda giudiziale proposta (art. 6, co. 2, L. 27/1271990, n. 404, attesa la chiara natura di maggiorazione di tale indennità rispetto a quella di base, costituente trattamento economico accessorio o aggiuntivo, concludendo per il rigetto del ricorso. All odierna pubblica udienza, dopo una breve relazione del processo illustrata dal giudicante, l avv. Tibald, per il ricorrente, ha richiamato integralmente il ricorso proposto, insistendo per il suo accoglimento e precisando, su espressa richiesta del giudice, che l indennità d impiego operativo per i reparti di campagna deve intendersi richiesta come maggiorazione da computarsi ai fini della base di calcolo dell indennità di ausiliaria e della pensione. Il rappresentante del Ministero della Difesa ha, ex adverso, confermato le argomentazioni addotte nella relazione o memoria di costituzione, concludendo in conformità. La causa, ritenuta ormai matura, è stata quindi trattenuta per la decisione dando pubblica lettura del dispositivo, al termine della camera di consiglio in cui è stato deliberato, riservando il deposito della sentenza integrale nel termine di sessanta giorni (art. 5, co. 2, L. n. 205/2000 e 429, co. 1, c.p.c. ivi richiamato, come sostituito dall art. 53, co. 2, del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6/8/2008, n. 133). MOTIVI DELLA DECISIONE L esatta delimitazione del thema decidendum oggetto dell odierno giudizio e risultante dall esame degli atti difensivi e dalle precisazioni espresse dalle parti, appositamente interpellate nell udienza di trattazione, riguarda la questione di diritto dell accertamento della spettanza dell inclusione nella base pensionabile dell indennità di ausiliaria - e della conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico percepito dal ricorrente comprensivo dei relativi incrementi o benefici - della maggiorazione percentuale 5

dell indennità di impiego operativo per reparti di campagna indicata nell art. 3 della L.23/3/1983, n. 78. Per un avveduta decisione della vicenda giudiziale che ci occupa non può prescindersi dal delineare il contesto normativo di riferimento. La norma contenuta nell art. 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 ha riconosciuto «Al personale militare dell'esercito, della Marina e dell'aeronautica ( ) l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella». L art. 3 della medesima legge ha, poi, riconosciuto che «Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2». La natura indennitaria emerge in modo perspicuo dal disposto di cui all'art. 1, primo comma, secondo alinea, della L. n. 78/1983, che ne prevede l'istituzione quale compenso per il rischio, per i disagi e le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio, per quanto innanzi esposto, ove anche se ne potesse ritenere la natura retributiva, le indennità di impiego operativo non potrebbero, comunque, essere incluse nella base pensionabile (conformi, Sez. Giur. Umbria, 18.12.2000 n 618 e 13.05.2003, n 171; Sez. Giur. Puglia, n. 204/2012; Sez. Centr. III, n. 636 depositata il 26.9.2011; Sez. II Centr., n. 292/2011 e Sez. III Centrale d App., n. 397/2012). Quest ultima, in particolare, ha posto in risalto che la indennità di impiego operativo prevista dall art. 2 della legge n. 78 del 1983 spetta al personale militare delle tre forze armate che non percepisce le altre indennità previste dalla stessa legge e nemmeno le 6

indennità d impiego operativo per reparti di campagna o di imbarco previste agli artt. 3 e 4 della legge medesima. Si tratta, in tutti i casi, di indennità istituite quale specifico compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio (art. 1 della legge n. 78 del 1983), indennità che fanno quindi parte del complessivo trattamento retributivo del militare ma che restano indubbiamente distinte - per finalità e disciplina - dallo stipendio. Ne discende, pertanto, che esse sono insuscettibili di aumento, come nel caso ad esempio dell incremento del 18%, dal momento che l'art. 53 del d.p.r. n. 1092 del 1973, modificato dall art. 16 della legge n. 177 del 1976, stabilisce che la base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili espressamente elencati e aggiunge che agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati, se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.(sez. Giur. Sicilia, 14.10.2011, n. 3321). Giova ricordare, in proposito, che analogo principio di ritenuta non sufficienza della pensionabilità di un assegno o di un indennità per il suo inserimento nella base pensionabile aumentabile - in assenza di una specifica disposizione di legge che ciò espressamente preveda, è stato affermato anche per l assegno funzionale (SS.RR. n. 6/QM del 2006); per l indennità di ausiliaria (Sez. I App., n. 55 del 2007, idem n. 440 del 2007, ecc.); per la retribuzione annua di posizione dirigenziale (Sezione del Controllo, n. 2 del 2004); per l indennità integrativa speciale (Sezione del Controllo n. 24 del 1998; idem n. 2 del 2004 e n. 6 del 2005). Base pensionabile in cui rientrano, invece, le voci stipendiali di cui fa parte eccezionalmente l indennità di aeronavigazione o di volo (artt. 5 e 6 L. n. 78/1983), come 7

riconosciuto da SS.RR. n. 3/2002/QM sulla scorta di quanto espressamente stabilito dalla legge (artt. 19 e 23 della citata L. n. 78/83). Per completezza espositiva, occorre pure precisare che le indennità di impiego operativo, disciplinate, come esplicitato, dalla richiamata L.n. 78/83, disposizione innovativa del previgente regime (L. 5 maggio 1976, n. 187), consistono in un trattamento economico accessorio corrisposto in relazione ad una molteplicità di previsioni normative (artt. 3-16), con riguardo alle specializzazioni ed alle attività dei militari, ferma restando l'attribuzione di un'indennità di impiego operativo di base, consistente, come dianzi precisato, in una maggiorazione mensile spettante a tutti i militari a seconda del grado e dell'anzianità di servizio (art. 2). Tutte le altre indennità - supplementari e le altre ordinarie - sono rapportate, in percentuale, agli importi della predetta indennità di base. Le indennità operative, infatti, si distinguono in ordinarie (o fondamentali) e supplementari. Tre le prime, oltre alla predetta indennità di impiego operativo di base, vanno annoverate l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna e per reparti di campagna di pronto intervento (supercampagna) (art. 3); l'indennità di imbarco (art. 4); l'indennità di aeronavigazione (art. 5), l'indennità di volo (art. 6); l'indennità per il controllo dello spazio aereo (art. 7). La predetta distinzione si riflette sul regime della cumulabilità, poiché le indennità fondamentali sono tra loro incumulabili, fatta salva la possibilità per il militare di optare per quella più favorevole, ai sensi dell'art. 17 (sulla portata generale del divieto, in giurisprudenza amministrativa v.. Cons. St., Sez. IV, 1/3/2006, n. 1006 e TA.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 1/3/2013, n. 560). Costituiscono, invece, indennità supplementari: l'indennità supplementare di marcia e prontezza operativa (art. 8); l'indennità supplementare per truppe da sbarco, per unità 8

anfibie e per aerosoccorso (art. 9); l'indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede (art. 10); l'indennità supplementare per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali (art. 11); l'indennità supplementare per pronto intervento aereo, per piloti collaudatorisperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo (art. 13); l'indennità per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti (art. 14); l'indennità di volo oraria (art. 15); l'indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale (art. 16). Le situazioni d'impiego operativo suddescritte danno diritto alla percezione continuativa della corrispondente indennità - per il periodo di effettivo svolgimento - che si riflette in termini di incremento sull'indennità operativa di base (conforme, Sez. Giur. Lombardia, n. 235/2006). Operata tale indispensabile premessa ed esplicitazione della cornice normativa della materia in esame, nel merito il ricorso deve essere respinto per le conseguenti ragioni di diritto. Invero - come del resto sostenuto dal Ministero della Difesa nella memoria di costituzione e nonostante lo sforzo esegetico compiuto dalla difesa del ricorrente - ciò che osta all accoglimento della domanda di rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento del ricorrente è proprio la natura rivestita dall indennità mensile di impiego operativo in reparti e unità di campagna svolto dal ricorrente durante il servizio che spetta nella misura del 115 per cento di quella stabilita nell art. 2 della medesima legge, vale a dire dell indennità di impiego operativo di base. 9

A siffatto convincimento è possibile pervenire proprio a seguito dell interpretazione autentica peraltro invocata dallo stesso ricorrente - operata dall' art.. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, che stabilisce specificamente che il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità (lett. a) e per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche..delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo (lett. b, n. 3) Pertanto, va escluso che l indennità di impiego operativo per reparti di campagna (art. 3), quale maggiorazione di indennità che costituisce un trattamento economico accessorio o aggiuntivo rispetto all indennità di impiego operativo di base, possa rientrare nella base di calcolo per essere computata, in aggiunta al trattamento di quiescenza, nell indennità di ausiliaria annua lorda pari all'80% del trattamento di quiescenza percepito e quello spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal ricorrente al momento del suo collocamento in ausiliaria, ai sensi dell'art. 46 delle legge 212/1983. Indennità operativa di base (art. 2), invece, che risulta correttamente calcolata nel computo dell indennità di ausiliaria e nella base pensionabile dal Ministero della Difesa, come si evince dall esame del prospetto Allegati A e B del decreto di liquidazione. Le spese di giudizio possono essere, tuttavia, compensate integralmente tra le parti in ragione della particolarità e complessità della materia trattata. P.Q.M. 10

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica con funzioni di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 aprile 2015. Il Giudice F.to (Dott. Gennaro Di Cecilia) Depositata in Segreteria il 13/05/2015 IL FUNZIONARIO PREPOSTO F.to Nadia Tonolo 11