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ALLEGATO A CONTRATTO DI LOCAZIONE L anno. il giorno del mese di. in Bologna FRA - L ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., con sede in Roma,.., d'ora in avanti LOCATORE E -.. codice fiscale e partita IVA con legale rappresentante.nato il ), domiciliato per la carica in.. d'ora in avanti LOCATARIO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : Articolo 1 Oggetto L'I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - concede in locazione ad., che accetta, un complesso immobiliare di pregio denominata Villa Gandolfi- Pallavicini sito in Bologna Località Croce del Biacco, Via Martelli 22-24, destinato ad uso uffici/ricerca e uso residenziale/foresteria, I dati catastali del complesso immobiliare in oggetto sono i seguenti: - La villa padronale (edificio a), il corpo aggiunto (edificio B), la casa colonica (edificio D) e parte dell area su cui sorge l intero complesso immobiliare sono riportati al N.C.E.U. del Comune di Bologna al foglio 221, particella 16286 e particelle 46 e 47 graffate, z.c.2, Cat. B1, classe 1; 1

- La cappella gentilizia (edificio B) è distinta al N.C.T. del Comune di Bologna alla partita 1, foglio 221, particella 230; - La cabina elettrica è distinta al N.C.T. del Comune di Bologna alla partita 6114 foglio 221, part. 138. Il locatario dichiara che l immobile locato sarà destinato esclusivamente uso uffici/ricerca e uso residenziale/foresteria. Articolo 2 Durata La locazione avrà la durata di anni 6 a decorrere dal e si rinnoverà tacitamente, per un ulteriore periodo di anni sei salvo disdetta che una delle parti invierà all'altra a mezzo raccomandata A/R almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza. La consegna dell immobile risulterà da apposito verbale da sottoscrivere dalle parti entro e non oltre il 15mo giorno del mese di. Il locatario, salva l'applicabilità dell'art. 27, ultimo comma, della Legge n. 392/78, e successive modifiche ed integrazioni, si obbliga a non recedere anticipatamente dal contratto rispetto alla scadenza contrattuale. Ove ciò facesse, il locatario sarà tenuto all'immediata corresponsione, a titolo di multa penitenziale, in favore del Loc atore, di un importo pari ad 12 (dodici) mensilità del canone di locazione, definita in base all ultima misura del canone dovuto ai sensi del successivo art. 3. L'eventuale permanenza oltre la scadenza del contratto non potrà equipararsi a tacita rinnovazione; in tale ipotesi il conduttore sarà tenuto a quanto previsto dall art. 1591 Cod. Civ. Articolo 3 2

Canone Il canone della locazione è stabilito in Euro. annui (..), il tutto da pagarsi, in rate mensili anticipate, con scadenza posta al primo giorno del mese di riferimento, a mezzo MAV elettronico, con valuta fissa al primo giorno lavorativo del mese di riferimento,. mese di riferimento. Il canone sarà automaticamente aggiornato senza bisogno di richiesta da parte del locatore annualmente, nella misura del 75% (settantacinquepercento) della variazione assoluta dell indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente, a partire dall'inizio del secondo anno di locazione, e, così, di anno in anno. Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo e ogni eccezione od azione potrà essere fatta valere solo dopo avere regolarmente eseguito il pagamento relativo alle mensilità scadute. Il mancato pagamento anche di una sola rata mensile del canone di locazione, per un importo pari ad una mensilità del canone, protratto oltre il trentesimo giorno dalla scadenza, come sopra indicata, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del presente contratto con il conseguente diritto del Locato re al risarcimento del danno. Ove il Locatore non intenda avvalersi della facoltà concessa dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento del canone darà luogo alla corresponsione degli interessi moratori nella misura del saggio legale. 3

Il canone di locazione è stabilito a mesi e non a giorni e, conseguentemente, l'occupazione dell'immobile, anche per un solo giorno del mese seppure successivo alla data di scadenza o di risoluzione del contratto, obbliga il Locatario a corrispondere l'affitto per l'intero mese e così per i mesi successivi, senza pregiudizio del diritto dell'i.n.a.i.l. alla immediata riconsegna dell'immobile ed al risarcimento degli eventuali danni, fatta salva la penale di cui al precedente art. 2. Articolo 4 Stato locativo - utilizzazione dell immobile Il Locatario dichiara di conoscere l immobile oggetto del presente contratto, quindi di aver trovato l immobile di proprio gradimento, in buono stato locativo, e adatto agli usi cui è destinato, come risulterà da apposito verbale di consegna dell immobile da sottoscrivere entro 15 giorni dalla decorrenza del contratto medesimo. Al riguardo, in considerazione delle finalità al cui soddisfacimento è destinato il presente rapporto, il Locatario si obbliga ad utilizzare l'immobile in oggetto al fine dello svolgimento della propria attività istituzionale. Il presente rapporto dovrà pertanto intendersi risolto di diritto nel caso in cui, anche soltanto temporaneamente o transitoriamente l immobile venga utilizzato, s ia pure solo in parte, per l'esercizio di attività diverse da quella sopra specificata, ovvero la stessa venga esercitata in contrasto, in difformità o, comunque, 4

senza l osservanza delle leggi, regolamenti, ordini e discipline vigenti in tema di esercizio delle attività che ne occupano, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Locatore a causa dell'avvenuto inadempimento. Si dà atto e si riconosce che sul Locatore non grava alcun obbligo in ordine alla dotazione dei mobili, arredi e quant'altro necessario allo svolgimento dell attività prevista nell'immobile in oggetto per tutta la durata della presente locazione, facendo carico tale obbligo esclusivamente al Locatario. Articolo 5 Destinazione d uso E fatto assoluto divieto al Locatario di mutare, anche soltanto parzialmente e temporaneamente, la destinazione d'uso dell'immobile locato. E' fatto, altresì, divieto al Locatario, al di fuori dell'oggetto e della utilizzazione prevista, di sublocare totalmente o parzialmente l'immobile, così come di conferirlo in godimento a terzi, a qualsivoglia titolo, ovvero di cedere il presente contratto. Articolo 6 Migliorie Il Locatario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria all immobile senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Fatte salve specifiche pattuizioni concordate fra le parti, ogni eventuale modifica rimarrà a beneficio del locatore senza obbligo di 5

corresponsione di alcun compenso a qualsivoglia titolo, s empre che il locatore non richieda la riduzione dei locali nel pristino stato in danno ed a spese del conduttore. Al riguardo, il Locatario sin d ora rinunzia, comunque, a qualsivoglia indennità di cui agli artt. 1592 e 1593 c.c., nonché a qualsivoglia compensazione tra miglioramenti e/o addizioni ed eventuali deterioramenti provocati nell immobile. Il Locatario non potrà apporre targhe od insegne in difformità ai regolamenti comunali. Articolo 7 Danni a cose e persone Il Locatario è costituito custode della cosa locata e si obbliga a conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli esonera il Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che possano derivare ad esso Locatario, a eventuali suoi dipendenti ovvero a terzi in genere, dallo svolgimento dell'attività di formazione professionale nell'immobile locato, salvo il caso di dolo o colpa grave del Locatore stesso, e/o derivanti dalla ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile condotto nonché degli impianti tecnologici tutti ivi esistenti, posta a carico del Locatario ai sensi del successivo art. 8. Il Locatore resta, altresì, espressamente esonerato per tutti i danni derivanti al Locatario, ad eventuali suoi dipendenti ovvero a terzi in genere da casi fortuiti, ordinari e straordinari e, in particolare, per quelli causati da incendio, nubifragi e da allagamenti, rotture o 6

rigurgiti di tubazioni, di fognature, umidità, scassi, rotture, manomissioni per tentato o consumato furto nell immobile locato, ivi compresi eventuali danni causati da difetti di funzionamento degli impianti tecnologici o dall uso di essi, e comunque da qualunque attività esercitata nell'immobile locato. Il Locatario, al momento in cui ne ha conoscenza, è tenuto a segnalare subito al Locatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sia eventuali pericoli o danni per lo stato di conservazione dell'immobile, sia eventuali azioni o eventuali "opere" di terzi o confinanti che possano in qualunque modo arrecare nocumento o pregiudizio all'immobile, sia qualunque mutamento ai luoghi. In difetto, il Locatario sarà ritenuto responsabile nei confronti del Locatore degli eventuali danni subiti dall'immobile, a nche per opera del terzo. Il Locatario si impegna a garantire, per tutta la durata del contratto di locazione, idonee coperture assicurative per i rischi incendio e garanzie accessorie e responsabilità civile verso terzi e dipendenti. Entrambe le polizze di assicurazione saranno consegnate entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione e le relative coperture assicurative dovranno avere decorrenza dal ; la mancata consegna nel termine sopra indicato costituisce inadempimento grave e comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto di locazione ex art. 1456 C.C. Il locatario si obbliga, alla scadenza delle suddette polizze, a 7

reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni ove necessario alle condizioni normative ed ai massimali assicurati. Il locatario, entro 30 giorni dal pagamento, si obbliga a consegnare tempestivamente al locatore le quietanze di pagamento delle predette coperture assicurative. Articolo 8 Oneri accessori Oltre al canone di locazione di cui all art. 3, sono interamente a carico del locatario tutte le utenze ( acqua, gas, energia elettrica, combustibili, telefoni ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, relativa all immobile locato. A tal fine il Locatario procederà all immediata voltura delle utenze sopra indicate. Articolo 9 Manutenzione Il Locatario, per tutta la durata della locazione, assu me a proprio completo carico ogni onere afferente sia l ordinaria, sia la straordinaria manutenzione dell'immobile, dando atto e riconoscendo sin d'ora che alcun obbligo in tal senso grava o può gravare sul Locatore. Gli interventi di manutenzione, saranno eseguiti, pertanto, dal Locatario, o da chi per esso, a propria cura e spese, il quale dovrà provvedere senza ritardo all'esecuzione degli stessi. In difetto, il Locatore potrà eseguirli a spese del Locatario, che, comunque, si obbliga a consentire l eventuale esecuzione dei lavori 8

stessi e che non sia creato impedimento alcuno alla tempestiva e regolare ultimazione. Sono altresì interamente a carico del Locatario il servizio di pulizia, la fornitura dell acqua, dell energia elettrica, del riscaldamento, lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché la fornitura di altri servizi generali, se sussistenti. Articolo 10 Deposito cauzionale A garanzia del pagamento del canone e dell esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto, il locatario è tenuto a prestare fidejussione bancaria/assicurativa dell importo del canone annuo rinnovato ed adeguato all aumento ISTAT di anno in anno fino alla scadenza naturale del contratto. Detta polizza sarà svincolata dal locatore al termine della locazione sempre ché il Locatario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto, nonché riconsegnato i locali nello stato originario, salvo il normale deperimento dovuto all uso. Il locatario si impegna a consegnare polizza fidejussoria dell importo di..(..) entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazi one pena la decadenza del contratto stesso. Qualora detta polizza non venga puntualmente rinnovata a copertura delle successive annualità di canone, ai sensi dell art. 1456 Cod. Civ., il presente contratto si intenderà risolto di diritto, costituendo la mancata prestazione di garanzia del pagamento del canone e 9

dell esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto, inadempimento grave. Articolo 11 Ispezioni nell immobile Il Locatario permetterà l'ispezione dell'imm obile alla persona incaricata dal Locatore per il controllo della buona conduzione della locazione con le modalità che verranno concordate fra le parti; la persona che, previo preavviso ed identificazione, visiterà l'immobile sarà obbligata a mantenere la riservatezza circa gli impianti ispezionati e circa le notizie acquisite durante la visita se non inerenti lo stato di manutenzione dell'immobile. In caso di vendita ed in caso di disdetta, durante il periodo di preavviso, il Locatario dovrà far visitar e l'immobile agli interessati secondo gli accordi che verranno raggiunti fra le parti. L'inosservanza comporterà il diritto per il Locatore al risarcimento dai danni. Articolo 12 Rinuncia a garanzie ed eccezioni Il Locatario dichiara di rinunciare, come in effetti sin d'ora rinuncia, alla garanzia inerente il pacifico godimento dell'immobile locato di cui all art. 1575, numero 3, c.c., nonché alla garanzia per molestia di diritto, di cui all'art. 1585 c.c., salvo che ciò non dipenda da dolo o colpa grave del Locatore. Articolo 13 Verbale di consegna 10

Entro 15 giorni dalla decorrenza del presente contratto verrà redatto, in contraddittorio tra le parti intervenute al presente atto, apposito verbale di consegna dell'immobile. Articolo 14 Riconsegna Alla data di cessazione del presente contratto il Locatario riconsegnerà al Locatore l'immobile in oggetto perfettamente utilizzabile ed agibile, libero da persone e da cose, nonché da impegni per locazioni e sublocazioni ovvero da diritti a terzi in genere, il tutto in buono stato, salvo il normale deperimento d'uso. Contestualmente il locatario riconsegnerà tutte le chiavi dell unità immobiliare. Articolo 15 Imposte gravanti Le spese di registrazione del presente contratto saranno divise al 50% (cinquantapercento) tra il Locatore ed il Locatario; saranno invece a completo carico di quest ultimo quelle di bollo e quietanza. Il presente atto sarà registrato per l anno in corso a cura del Locatore; per gli anni successivi la registrazione annuale, se dovuta, sarà a cura del Locatore che esonera sin d ora il Locatario da ogni responsabilità, anche solidale, per la mancata o tardiva registrazione annuale del presente contratto. Il Locatario provvederà al versamento dell importo per la registrazione, nella suddetta misura del 50% (cinquantapercento) previa richiesta del Locatore effettuata su uno dei MAV mensili di 11

richiesta del canone. Il canone di locazione è esente dall applicazione dell IVA in quanto il Locatore non è soggetto passivo d imposta ai sensi art. 1 DPR 633/72. Articolo 16 Elezione di domicilio A tutti gli effetti del presente contratto, comprese le comunicazioni (disdetta, recesso, ecc ) e le notifiche degli atti, il Locatario elegge domicilio nel luogo ed all'indirizzo dell Emilia Romagna, Galleria 2 Agosto 1980, 5/a 40121 Bologna. Articolo 17 Rinvio Per quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione le vigenti norme in materia di locazione di immobili destinati ad uso diverso da abitazione. Qualunque modifica del presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto. Il locatore e il locatario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati in relazione agli adempimenti connessi al rapporto di locazione. Articolo 18 Foro competente Foro competente per la interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà in via esclusiva quello di Bologna. IL LOCATORE IL LOCATARIO 12

IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Il LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Vengono espressamente accettati dalle parti gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 e 18 del presente contratto. IL LOCATORE IL DIRETTORE REGIONALE IL LOCATARIO IL LEGALE RAPPRESENTANTE.. 13