CONTRATTO DI LOCAZIONE PER. IMMOBILE AD USO COMMERCIALE (art. 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978)



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CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE AD USO COMMERCIALE (art. 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978) L anno duemiladodici (2012), il giorno ( ) del mese di.., in Santa Fiora (GR), tra: Maurizio ONOFRI, nato a Santa Fiora il 22 settembre 1955 il quale agisce nell esclusivo interesse del Comune di Santa Fiora (C.F. 80004210532), che in questo atto rappresenta in qualità di Responsabile del Servizio Comunale competente e, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 13 luglio 2011 e del successivo Protocollo d Intesa sottoscritto in data 8 agosto 2011, per l utilizzo dell immobile ex scuola di Bagnolo da parte di Acquedotto del Fiora S.p.A.. Il comune di Santa Fiora sarà d ora innanzi denominato Locatore; E Paolo PIZZARI nato a..il, in qualità di Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. con sede in Grosseto, Via Mameli n. 10 Numero di iscrizione C.F. e P. IVA 00304790538 (già iscritta al n. 10029) d ora innanzi denominato Conduttore; si conviene e stipula quanto segue: Art. 1 - Oggetto Il Locatore concede in locazione, ad uso commerciale, l immobile sito in Santa Fiora (GR), Frazione di Bagnolo in Via della Chiesa, censito al catasto del Comune di Santa Fiora al foglio 16, mappale particella 122, categoria B/5 composto da tre piani: 1

piano seminterrato, con antistante cortile, composto da n.2 magazzini, n.1 locale adibito a centrale termica, n. 2 disimpegni, n. 2 bagni, n. 1 ripostiglio; piano terra composto da n. 3 locali, n.1 corridoio; n.1 antibagno; n.2 bagni; piano primo composto da n. 4 locali, n.1 corridoio; n.1 antibagno; n.2 bagni; il tutto come da planimetria allegata (all. n.1). Art. 2 - Destinazione L immobile sarà destinato esclusivamente ad uso ufficio. È fatto divieto di mutamento di destinazione d'uso. Il Locatore garantisce che sull immobile non insistono diritti reali e/o personali di terzi che possono limitarne il godimento, inoltre specifica che il vincolo di destinazione scolastica gravante sull immobile oggetto del presente contratto è stato revocato con nota del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca centro servizi Amministrativi di Grosseto, con nota protocollo n. 12.650 in data 10 novembre 2005 - di cui la parti dichiarano aver dato lettura. Il Conduttore e il Locatore dichiarano che al fine di rendere l'immobile idoneo ai propri scopi dovranno essere eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria sullo stesso secondo le modalità indicate dal successivo Art. 3. Art. 3 - Adeguamento dell immobile Il Conduttore si impegna ad eseguire a proprie spese i lavori di manutenzione straordinaria sull immobile al fine di renderlo idoneo alla sua destinazione. Tali interventi, per i quali deve essere data autorizzazione da parte del Comune di Santa Fiora quale di proprietario dell immobile, consistono in: - sostituzione della pavimentazione; - realizzazione di bagni, 2

- rifacimento degli impianti elettrici idraulici riscaldamento, - rifacimento degli intonaci; - sostituzione degli infissi; per l importo complessivo di. 450.000,00, come da progetto presentato. Il Locatore dichiara di essere a conoscenza dei lavori che devono essere condotti sull immobile e autorizza il Conduttore ad eseguirli. Tali interventi vengono dal Locatore riconosciuti quali migliorie sull immobile e per tali interventi il Locatore si impegna, con il presente contratto, a versare al Conduttore. 50.000,00 che saranno liquidati entro il 31 dicembre 2013 da corrispondersi con le modalità che saranno individuate in seguito. Art. 4 - Durata La durata della locazione dell immobile, ai sensi dell art. 27 legge 392/78 è di anni 6 (sei) con decorrenza dall 1 novembre 2012. Qualora, 12 mesi prima della scadenza del presente contratto, non venga data da una delle parti disdetta mediante raccomandata A.R., esso s'intenderà rinnovato per la stessa durata ed alle stesse condizioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 392/78. Art. 5 - Sublocazione e cessione del contratto I locali si concedono in locazione solamente per l esercizio dell attività sopra segnalata con divieto assoluto di sublocazione o cessione, anche se gratuita o per breve tempo, a persone diverse da quella del Conduttore, se non preventivamente concordato con la proprietà. Art. 6 - Canone Il canone di locazione è determinato in. 6.000, 00 (euro seimila/00) annui, 3

da versare in 12 rate anticipate di. 500,00 (euro cinquecento,00) entro il giorno cinque di ogni mese, sul conto corrente comunicato dal Locatore. Il Conduttore versa la somma di. 500,00 (euro cinquecento,00) a fronte di una mensilità anticipata rappresentandone il presente contratto quietanza. Art. 7 - Deposito cauzionale Ai sensi e per gli effetti dell art.11 della Legge 392/78, a cui espressamente si rinvia, il Conduttore versa al Locatore, a titolo di deposito cauzionale, la somma di. 500,00 (euro cinquecento,00) di cui il presente contratto rappresenta quietanza. Art. 8 - Aggiornamento del canone Le parti convengono, ai sensi dell art. 32 della Legge 392/78, che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, a decorrere dall inizio del quarto anno di locazione nella misura massima del 75% delle variazioni, accertate dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Art. 9 - Oneri accessori A sue spese il Conduttore dovrà volturare a proprio nome tutti i contatori ed apparecchi di misurazione per luce, acqua, gas ecc., e saranno a suo esclusivo carico tutti i consumi ed i canoni relativi. Art.10 - Recesso Fatto salvo quanto previsto dall art 59 della Legge 392/78, è facoltà del Conduttore recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al Locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei (6) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previ- 4

sioni contrattuali il Conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei (6) mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. Art. 11 - Riparazioni Tutte le riparazioni di cui all art. 1609 c.c. - definite di piccola manutenzione così come ogni altra spesa di adduzione e gestione inerenti agli impianti e ai servizi, il Locatore potrà sostituirsi alla Conduttore qualora questo non vi provveda tempestivamente ed il relativo onere dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dall eventuale riparazione. Art.12 - Assicurazione Il Conduttore si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice ed a mantenere in vita per tutta la durata del presente contratto (anche in ipotesi di successivi rinnovi) una idonea polizza per la responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti e indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Proprietario comunque riconducibili al Conduttore, per l esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Conduttore, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l utilizzo delle strutture presenti nell edificio. Tale polizza dovrà essere stipulata in favore del Locatore. Art.13 - Modifiche al contratto Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto. Art.14 - Norme richiamate Formano parte integrante e sostanziale del presente atto le norme della legge 392/78, del Codice Civile e delle altre leggi in vigore. 5

Art. 15 - Controversie Per tutte le controversie nascenti dall applicazione del presente contratto, si fa riferimento al D. Lgs. 4 Marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. In caso in cui venga adita l autorità è competente il Foro di Grosseto. Art. 16 - Trattamento dei dati personali Ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Acquedotto del Fiora S.p.A. informa il Locatore che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell attività e per l assolvimento degli obblighi di cui alla legge e ai regolamenti in materia. Art. 17 - Registrazione del contratto Il presente atto è soggetto all'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.). Sono a carico di entrambe le parti ed in egual misura, l'imposta di bollo sul contratto e l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi. Il presente contratto, redatto sotto forma di scrittura privata, in triplice originale, verrà registrato presso l Agenzia delle Entrate competente per territorio, a cura di Acquedotto del Fiora S.p.A.. Il Locatore provvederà al rimborso delle spese a suo carico, nell importo che verrà comunicato. IL LOCATORE Per il Comune di Santa Fiora Onofri Maurizio IL CONDUTTORE Per Acquedotto del Fiora S.p.A. Pizzari Paolo Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificatamente le clausole contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. IL LOCATORE Per il Comune di Santa Fiora Onofri Maurizio IL CONDUTTORE Per Acquedotto del Fiora S.p.A. Pizzari Paolo 7