MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento dell organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi Schema di contratto di locazione dell immobile adibito a sede provvisoria della Scuola Superiore della Magistratura. L anno 2010 il giorno del mese di in Roma, nella sede del Ministero della Giustizia, Via Arenula, 70 Tra Il Ministero della Giustizia (codice fiscale 80184430587), nella persona del, nella sua qualità di d ora in avanti Amministrazione conduttrice e (in caso di società capitale sociale sottoscritto e versato ) codice fiscale/partiva IVA, (in caso di società iscritta nella sezione ordinaria dell Ufficio del Registro delle imprese di, in persona del legale rappresentante Sig., nato a in data, residente in Via -, n. codice fiscale n., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di ) d ora in avanti locatore. PREMESSO 1) Che l Amministrazione della Giustizia ha necessità di poter disporre in Bergamo di un immobile da destinare a sede provvisoria della Scuola Superiore della Magistratura. 2) Che a tal fine è stato pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il relativo avviso di esperimento di indagine di mercato il, pubblicato per estratto anche sui seguenti giornali il il 3) Che a seguito della predetta indagine è emerso che è titolare dell immobile sito in Bergamo alla Via 1
ART. 13 (comunicazione Autorità di Polizia) Il locatore provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità di cui all art.12 del D.L. 21 marzo 1978 n.59, convertito in legge 18 maggio 1978 n.191 la comunicazione all Autorità locale di Polizia. ART. 14 (Efficacia) Il presente contratto non è obbligatorio per l Amministrazione conduttrice finchè non sarà stato approvato e reso esecutivo con decreto ministeriale. Il locatore resta vincolato sin da oggi, come espressamente dichiara di riconoscere il suo rappresentante. per il locatore per la conduttrice Ai sensi ed effetti di cui all art. 1341, comma 2 c.c., viene approvato e confermato, mediante l apposizione delle firme delle parti, il contenuto integrale degli artt. 3 (recesso) 5(interessi moratori) 9 (sublocazione), 11 (controversie). per il locatore per la conduttrice 5
avente i requisiti richiesti nel predetto bando e che lo stesso ha offerto il canone annuo di locazione più basso; 4) Vista la relazione tecnica asseverata dal, allegata al presente atto; 5) Che con nota del l Agenzia del Demanio ha ritenuto congruo, per l immobile offerto, il canone annuo complessivo di oltre IVA al 20%; 6) Che con nota prot. del l Agenzia del Demanio ha dichiarato l inesistenza di immobili demaniali liberi ed idonei agli usi previsti dall Amministrazione per le proprie necessità; 7) Vista la nota n. con la quale l Agenzia del Demanio ha concesso il nulla osta alla spesa; Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 (oggetto e destinazione) 1) con sede in, come sopra rappresentata, concede a titolo di locazione al Ministero della Giustizia, rappresentato da l immobile sito in così come individuato e descritto nella relazione tecnica asseverata da a planimetria allegata al presente contratto di cui fa parte integrante. 2) L Amministrazione conduttrice dichiara, e la locatrice prende atto che i locali dell immobile di cui al presente atto saranno adibiti a sede provvisoria della Scuola Superiore della Magistratura. In proposito il locatore dichiara che l immobile, come da certificazione allegata al presente contratto, è censito al al foglio allegati particella, cat. e assicura che lo stesso è idoneo all uso cui è destinato. Il locatore dichiara, inoltre, che l immobile e i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge ed in particolare alle leggi n.46/90, n.13/89, nonché al d.lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 2 (Durata) 1) La locazione ha durata di anni sei ai sensi delle norme coordinate degli artt. 42 e 27, legge 392 del 27.7.1978, con decorrenza dal e terminerà il alla scadenza dei sei anni come per legge. La locazione si intenderà rinnovata alle stesse condizioni per altri sei anni ove non intervenga disdetta da parte della proprietà da intimare almeno un anno prima, mediante preavviso trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell art. 29 della L. 392/1978. 2) Il locatore prende atto ed accetta che, in caso di rinnovo tacito del contratto, a decorrere dal settimo anno di locazione il canone annuale sarà ridotto nella misura del 10% (dieci per cento) rispetto a quello in vigore alla scadenza sessennale. In qualsiasi caso, comunque, il contratto cesserà decorsi dodici anni dall inizio della locazione, senza possibilità di ulteriori rinnovi taciti. 2
ART. 3 (recesso) Il locatore riconosce espressamente all Amministrazione conduttrice di recedere in qualunque momento e per qualsiasi motivo dal presente contratto di locazione dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno sei mesi. ART. 4 (canone pagamenti) 1) Il canone annuo di locazione per la superficie complessiva di mq, così come congruito dall Agenzia del Demanio, è stabilito in oltre IVA da corrispondersi in 4 rate trimestrali posticipate a far tempo dalla decorrenza contrattuale. I corrispettivi trimestrali dovuti dall Amministrazione a titolo di corrispettivo per la locazione oggetto del presente contratto saranno corrisposti da parte dell Amministrazione entro 60 giorni solari dal ricevimento delle relative fatture da trasmettere al Ministero della Giustizia, mediante accreditamento sul seguente IBAN 2) L aggiornamento del canone è regolato dall art.32 legge 392/1978, come modificato dall art.1 comma sexies della legge 5/471985 n.118. In particolare, a partire dal secondo anno, su richiesta della proprietà, il canone verrà aggiornato nella misura del 75% delle variazioni accertate dall ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La suddetta richiesta potrà essere proposta per tutti gli anni successivi da parte del locatore. ART. 5 (interessi) In caso di pagamento dei corrispettivi di cui all art. 7 oltre i termini in attuazione a quanto previsto dall art. 5, comma 1 del D. lgs. 231/2002, l Amministrazione sarà tenuta a corrispondere interessi per ritardato pagamento nella misura ivi prevista. ART.6 (Oneri accessori) L Amministrazione conduttrice provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l utilizzo dell immobile, quali energia elettrica, acqua potabile, gas etc., in conformità alle proprie specifiche esigenze o alla voltura degli stessi se già esistenti. ART. 7 (Manutenzione) Gli oneri di manutenzione ordinaria sono a carico dell Amministrazione conduttrice secondo quanto previsto dagli artt.1576, 1583, 1584, 1609 e 1621 c.c.. Gli oneri derivanti dalla straordinaria manutenzione e quelli relativi ai lavori di adattamento ed adeguamento dell immobile e degli impianti, ove si rendessero necessari per il variare della normativa al fine di conservare la sicurezza e l idoneità dell edificio all uso convenuto tra le parti di pubblico ufficio sono a carico del locatore. Parimenti sono a carico del locatore le eventuali ulteriori opere per la messa in sicurezza dell edificio richieste o prescritte dalle Autorità competenti, nonché le spese per il rinnovo del Certificato di Prevenzione incendi e dell attestato di Certificazione Energetica alla rispettiva scadenza. 3
Qualora il locatore non provveda tempestivamente all esecuzione delle manutenzioni straordinarie, delle opere e degli interventi innanzi indicati, nonché al rinnovo del Certificato di Prevenzione incendi e dell attestato di Certificazione Energetica, detti lavori ed adempimenti saranno eseguiti direttamente dall Amministrazione che detrarrà i relativi costi dal canone di locazione. ART. 8 (Modifiche, miglioramenti, aggiunte) L Amministrazione conduttrice avrà facoltà, inoltre, di fare eseguire, a proprie cure e spese con il preventivo benestare scritto del locatore, ogni opera che dovesse rendersi necessaria per un migliore uso dei locali da parte degli Uffici ivi destinati. L Amministrazione conduttrice, in relazione ai predetti lavori, si obbliga a semplice richiesta del locatore alla riduzione in pristino (al momento della riconsegna dei locali). In ogni caso, i miglioramenti e le addizioni resteranno acquisite al locatore senza che ciò comporti indennizzo a favore dell Amministrazione conduttrice, ovvero, su richiesta della prima, saranno tolti a cura e spese della conduttrice. ART. 9 (Divieto di sublocazione) E fatto espresso divieto all Amministrazione conduttrice di sublocare in tutto o in parte l immobile locato o di cedere ad altri il presente contratto. ART. 10 (Domicilio legale) Agli effetti della esecuzione del presente contratto l Amministrazione conduttrice dichiara di eleggere il proprio domicilio in Roma, via Arenula n. 70, presso il Ministero della Giustizia Dipartimento dell Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi. Il locatore in presso la propria sede. ART. 11 (Controversie) Ogni controversia inerente la validità, l interpretazione, l esecuzione e la risoluzione del presente atto sarà di competenza del Foro di Roma. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice civile in materia di locazione, nonché alla normativa di cui alla legge 27 luglio 1978 n.392 e s.m.i. che disciplina le locazioni di immobili urbani, nonché a quella della legge e del regolamento per l amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. ART. 12 (spese di registrazione) Le spese di registrazione fiscale del presente atto sono a carico del locatore 4