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Transcript:

DELIBERAZIONE N X / 580 Seduta del 02/08/2013 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI PAOLA BULBARELLI MARIA CRISTINA CANTU' CRISTINA CAPPELLINI ALBERTO CAVALLI MAURIZIO DEL TENNO GIOVANNI FAVA MASSIMO GARAVAGLIA MARIO MELAZZINI ANTONIO ROSSI CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni Su proposta dell'assessore Simona Bordonali Oggetto SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LIGURIA PER LE ATTIVITA' DI RECIPROCO AUSILIO OPERATIVO NELL AMBITO DELLA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI Il Dirigente Nadia Padovan Il Direttore Generale Daniela Marforio L'atto si compone di 12 pagine di cui 5 pagine di allegati parte integrante

VISTO l articolo 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in virtù del quale sono state trasferite alle Regioni le competenze in materia di Territori montani, foreste, conservazione del suolo nella quale ricade anche, ai sensi del comma 2, quella relativa agli incendi boschivi; VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del servizio nazionale della protezione civile ; VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale che, agli articoli 33 e 34: - dispone che la Regione svolga le funzioni concernenti l'attività antincendi boschivi, esclusa l'organizzazione delle squadre antincendi; - conferisce alle Comunità Montane, nell'ambito dei rispettivi territori, e alle Province, nella restante parte del territorio provinciale, le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi; - conferisce agli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali, nell'ambito dei rispettivi territori, l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi; VISTA la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile"; VISTI la legge 21 novembre 2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi e il D.M. 20 dicembre 2001, concernente le linee guida per l approvazione dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per quanto riguarda le azioni di coordinamento tra le varie realtà interessate, tra cui le amministrazioni regionali; VISTO il DPR 194/2001 Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile ; VISTO il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di Regione Lombardia, approvato con DGR n. 10775 dell 11 dicembre 2009; 1

VISTO il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Liguria, approvato con DGR 1402/2002 e revisionato con DGR n. 233/2010, il quale, tra l altro, prevede forme di cooperazione interregionale per potenziare il sistema di prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi specialmente nei periodi di maggiore rischio; VISTA la nota prot. DPC/URS/40967 del 25/05/2010, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile tra l altro, invita le Regioni a programmare e concordare azioni di gemellaggio in ambito di antincendio boschivo, informando a tale proposito che le spese nascenti da tali collaborazioni verranno sostenute finanziariamente dal medesimo Dipartimento ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001; CONSIDERATO che: in occasione dei grandi incendi boschivi e di interfaccia che si sono verificati, in particolare, nella provincia di Genova e di La Spezia nel settembre 2009, la Regione Lombardia, su richiesta della Regione Liguria, ha inviato, per alcuni giorni consecutivi, alcune squadre di Volontari antincendio boschivo adeguatamente equipaggiate e formate, per collaborare con la struttura operativa regionale già fortemente impegnata da giorni sui numerosi fronti di fuoco; tale attività è risultata particolarmente efficace, anche grazie alla vicinanza tra le due Regioni interessate che ha consentito una rapido intervento organizzato ed attuato in poche ore dalla richiesta di collaborazione; in seguito alla positiva esperienza maturata nel mese di settembre 2009 in Liguria, le due Regioni, in data 6 agosto 2010, hanno sottoscritto, secondo lo schema approvato dalla DGR 28/07/2010, n. IX/337, un Accordo, di durata triennale, per una stabile collaborazione per il reciproco ausilio operativo nell ambito della prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; EVIDENZIATO che le iniziative sviluppate nell ambito del suddetto accordo di collaborazione sono riconducibili alle seguenti tipologie previste dalla citata legge 353/2000: a) previsione del fenomeno degli incendi boschivi, in particolare per la condivisione di metodologie e sistemi di allerta precoce per rischio di incendio 2

boschivo; b) prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi, in particolare per la condivisione ed attuazione di attività di avvistamento, pattugliamento, osservazione; c) lotta attiva contro gli incendi boschivi, nel rispetto delle procedure operative previste nei rispettivi piani regionali antincendio boschivo, in particolare per la condivisione ed attuazione delle procedure operative da attivare in caso di necessità; d) attività di formazione ed informazione in materia di antincendio boschivo, attraverso un reciproco scambio di idee ed esperienze; DATO ATTO che nel periodo di vigenza del suddetto accordo sono state attivate le iniziative di prevenzione e lotta attiva indicate alle lettere b) e c) del precedente paragrafo, nei periodi e presso le basi operative di seguito specificati: agosto/settembre 2010 c/o Rifugio Vaccà - FDR Lerrone in Comune di Arenzano con la presenza di circa 80 volontari AIB della Regione Lombardia; agosto/settembre 2010 - c/o Distaccamento CFS in Comune di Borghetto Vara con la presenza di circa 60 volontari AIB della Regione Lombardia; marzo/aprile 2011 c/o C.M. Valli del Verbano - Comune di Cuvio - Provincia di Varese con la presenza di circa 60 volontari della Regione Liguria; agosto/settembre 2011 c/o Distaccamento del CFS in Comune di Borghetto Vara con la presenza di circa 60 volontari della Regione Lombardia; agosto/settembre 2012- c/o Distaccamento del CFS in Comune di Borghetto Vara con la presenza di circa 60 volontari della regione Lombardia; CONSIDERATO che le attività di collaborazione sopra elencate, effettuate con il fondamentale concorso del volontariato AIB, coordinato dal CFS e dai funzionari regionali preposti, hanno contribuito in maniera significativa non solo al contenimento dei focolai, ma anche all accrescimento delle conoscenze e delle abilità tecnico-operative delle persone coinvolte, con notevole arricchimento per il sistemi organizzativi delle due Regioni; 3

RITENUTO opportuno proseguire il rapporto di collaborazione con Regione Liguria, a supporto dei rispettivi sistemi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, considerato, altresì, che la collaborazione fra Regioni limitrofe si configura, nell ambito dello scenario nazionale definito dalla legge n. 353/2000, quale premessa indispensabile per una efficace azione preventiva e di lotta attiva agli incendi boschivi, attraverso azioni programmate da attuarsi sia in periodi di elevato rischio, sia in situazioni eccezionali e di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle regioni risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi; CONSIDERATO che l utilità del proseguimento del rapporto di collaborazione con Regione Liguria assume particolare rilievo alla luce della vicinanza geografica tra le due Regioni, che rende concretamente possibile, in caso di necessità, una rapida, reciproca, mobilitazione di risorse umane ed organizzative aggiuntive; VISTE le note, agli atti regionali, con le quali i competenti Assessori di Regione Lombardia e Regione Liguria hanno condiviso la volontà di proseguire la collaborazione per il reciproco supporto, in caso di incendi boschivi; PRESO ATTO della convergente volontà degli Assessori di proseguire il rapporto di collaborazione in essere, tramite la stipula di un nuovo accordo di durata quinquennale; VISTO lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Liguria per le attività di reciproco ausilio operativo nell ambito della prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, predisposto ai sensi dell articolo 15 della legge 241/1990 dalla competente Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, che disciplina i termini della collaborazione; PRESO ATTO che le attività oggetto della collaborazione saranno attuate nel corso dell intero anno solare, ma, soprattutto, nei periodi di più elevato rischio, durante i quali il supporto tra i rispettivi sistemi delle due Regioni, potrà risultare maggiormente prezioso per fronteggiare adeguatamente eventi complessi; EVIDENZIATA dalla competente Direzione Generale la necessità di una disponibilità finanziaria pari all importo massimo di 20.000,00, per la copertura 4

delle spese di rimborso alle Organizzazioni di volontariato ed ai datori di lavoro del personale volontario impiegato; PRESO ATTO che la prevista spesa di 20.000,00 troverà copertura al capitolo 11.01.104.7725 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per attività antincendio boschivo", subordinatamente alle effettive disponibilità dei bilanci di riferimento per le annualità di vigenza dell accordo di collaborazione di cui trattasi; RITENUTO di demandare alla competente struttura della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione l adozione, di anno in anno, dei necessari accordi operativi e finanziari, tenuto conto della necessità di richiedere, per i correlati oneri di ospitalità, commisurati alla durata ed all entità dell impegno organizzativo effettivamente profuso, la compartecipazione, in forma di rimborso, del Dipartimento della Protezione civile, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001; All unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare l allegato schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione Liguria per le attività di reciproco ausilio operativo nell ambito della prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. di dare atto che l accordo di collaborazione di cui al punto 1. verrà sottoscritto dal Direttore Generale della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione; 3. di dare atto che l importo massimo annuo prevista per il rimborso spese degli interventi operativi, pari ad 20.000,00, trova copertura al capitolo 11.01.104.7725 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per attività antincendio boschivo", subordinatamente alle effettive disponibilità dei bilanci di riferimento per le annualità di vigenza dell accordo di collaborazione di cui al punto 1; 5

4. di demandare alla competente struttura della D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione l adozione, di anno in anno, dei necessari accordi operativi e finanziari, tenuto conto della necessità di richiedere, per i correlati oneri di ospitalità, commisurati alla durata ed all entità dell impegno organizzativo effettivamente profuso, la compartecipazione, in forma di rimborso, del Dipartimento della Protezione civile, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001. IL SEGRETARIO MARCO PLLONI 6

Allegato alla D.G.R. N del SCHEMA DI: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON TRA REGIONE LOMBARDIA E REGIONE LIGURIA PER LE ATTIVITA DI RECIPROCO AUSILIO OPERATIVO NELL AMBITO DELLA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI. La Regione Liguria (C.F. 00849050109) rappresentata Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura, Dr., autorizzato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Liguria.... E La Regione Lombardia (C.F. 80050050154) rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, Dr..., autorizzato con deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia.. PREMESSO CHE - la legge 21 novembre 2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi assegna alle regioni compiti di programmazione per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; - tra le attività previste dalla citata legge n. 353/2000, quelle legate alla previsione e, soprattutto, alla prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi rivestono fondamentale importanza per la conservazione del patrimonio boschivo; - tali attività possono trovare ulteriore sviluppo anche attraverso il reciproco supporto nelle azioni programmate dalle regioni e province autonome, soprattutto tra regioni aventi territori confinanti; - è necessario prevedere anche azioni di reciproco supporto in fase di emergenza e, conseguentemente, definire procedure comuni e coordinate da attivare in caso d emergenza preventivamente conosciute da parte dei reciproci sistemi operativi AIB; - le programmate azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definite nell ambito di un reciproco scambio di esperienze e di mutua collaborazione tra regioni, perseguono altresì obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità; - gli obiettivi sopra indicati possono essere raggiunti con il supporto operativo ed organizzativo del volontariato antincendio boschivo delle rispettive regioni, il quale assume un ruolo determinante nell attuazione delle attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;

- Regione Lombardia e Regione Liguria che, sottoscrivendo un precedente accordo in data 6 agosto 2010, hanno sperimentato, con esiti positivi, la collaborazione nell attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, intendono proseguire l esperienza e, pertanto, rinnovare l accordo, in attuazione dell art. 15 della legge 241/1990; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1 - (oggetto dell accordo) 1. La collaborazione tra Regione Liguria e Regione Lombardia si inquadra nell ambito delle attività definite dalla legge n. 353/2000. In particolare le attività oggetto della presente convenzione riguardano: a) la previsione del fenomeno degli incendi boschivi, in particolare per la condivisione di metodologie e sistemi di allerta precoce per rischio di incendio boschivo; b) la prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi, in particolare per la condivisione ed attuazione di attività di avvistamento, pattugliamento, osservazione; c) la lotta attiva contro gli incendi boschivi, nel rispetto delle procedure operative previste nei rispettivi piani regionali antincendio boschivo, in particolare per la condivisione ed attuazione delle procedure operative da attivare in caso di necessità; d) le attività di formazione ed informazione in materia di antincendio boschivo, attraverso un reciproco scambio di idee ed esperienze. 2. Dette attività potranno essere attuate nel corso dell anno e, per quanto riguarda in particolare i punti b) e c), nei periodi di elevato rischio per gli incendi boschivi e in quelle situazioni eccezionali e di emergenza durante le quali le normali strutture antincendio delle regioni Liguria e Lombardia risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi. Articolo 2 - (Strutture operative) Le strutture operative individuate per l attuazione del presente accordo sono: - per la Regione Liguria: Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica; - per la Regione Lombardia: Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione - Unità Organizzativa Protezione Civile. Le rispettive strutture operative definiranno nel dettaglio modalità, tempi, forme di attuazione di quanto previsto dal presente accordo. Articolo 3 (Ambiti territoriali)

1. I contraenti forniranno ausilio operativo nelle attività indicate all articolo 1 con le modalità definite di concerto tra le rispettive Strutture operative. 2. Gli ambiti territoriali oggetto delle attività della presente convenzione fanno riferimento all intero territorio delle singole Regioni. Articolo 4 - (Azioni programmate e in emergenza) L ausilio operativo fornito dai contraenti del presente accordo potrà essere assicurato attraverso: a) azioni programmate: tali azioni possono essere pianificate ed attivate principalmente a fini preventivi in occasione di periodi di elevato rischio di incendio boschivo; b) azioni in emergenza: tali azioni non possono essere pianificate preventivamente in quanto vengono attuate in quelle situazioni eccezionali e di emergenza durante le quali le normali strutture antincendio dei contraenti risultano insufficienti a fronteggiare eventi complessi. Articolo 5 - (Richiesta d intervento di supporto operativo) 1. Per le azioni programmate di cui all articolo 4, lettera a), le rispettive Strutture operative delle Regioni contraenti, previe opportune intese, provvederanno ad attivare le necessarie procedure tecnico-amministrative e organizzative per l invio di un contingente di operatori e volontari antincendio boschivo, adeguatamente formati, attrezzati ed assicurati per gli interventi previsti, sul territorio di cui al precedente articolo 3. 2. Per le azioni in emergenza di cui all articolo 4, lettera b), le Regioni contraenti formuleranno, tramite le proprie Strutture operative, le richieste di intervento. 3. Per quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, le rispettive Strutture regionali condivideranno e predisporranno le procedure operative per le attività di antincendio boschivo. 4. La Regione richiedente l intervento ne darà contestuale comunicazione al Dipartimento della Protezione Civile. Articolo 6 - (Attivazione benefici DPR 194/2001) La Regione richiedente l intervento di supporto operativo di cui all articolo 4 provvede ad inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, secondo le vigenti procedure, la richiesta di attivazione dei benefici di cui agli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001, anche in forma preventiva, per tutto quanto previsto dal presente accordo. Articolo 7 - (Logistica e oneri)

1. Le Regioni contraenti si fanno carico di individuare, nell ambito dei rispettivi territori, adeguate strutture idonee ad ospitare gli operatori ed i volontari antincendio boschivo per le finalità di cui all articolo 4.; 2. La Regione che, previa valutazione dello sforzo economico conseguente, richiede l intervento per le finalità di cui all articolo 4, si fa carico di provvedere alle spese inerenti l ospitalità (vitto e alloggio) per gli operatori ed i volontari inviati dall altra Regione, salvo diverso accordo tra le parti. Articolo 8 - (Durata dell accordo) Il presente accordo ha durata quinquennale, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. Articolo 9 - (Informazioni tra le parti) Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo e, in particolare, sulle tipologie delle attrezzature e degli automezzi impiegati. Articolo 10 - (Trattamento dati personali) Ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. 196/2003 la Regione Liguria assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità di Regione Lombardia. La Regione Lombardia assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità di Regione Liguria. Titolari del trattamento sono le Giunte Regionali della Regione Liguria e della Lombardia, per i dati di rispettiva titolarità, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti. Responsabili del trattamento dei dati, per i dati di rispettiva titolarità, sono i Direttori Generali delle Direzioni Generali competenti delle Regioni Liguria e Lombardia. Il soggetto responsabile: 1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell espletamento dell accordo sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all applicazione del Codice per la protezione dei dati personali; 2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari; 3. si impegna a nominare, ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato; 4. si impegna a comunicare all altro soggetto responsabile ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare, affinché quest ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento; 5. si impegna a nominare ed indicare all altro responsabile una persona fisica referente per la protezione dei dati personali ;

6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze; 7. consente l accesso del titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all applicazione delle norme di sicurezza adottate. Letto, approvato e sottoscritto Data,.. Il Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura della Regione Liguria Direttore Generale della Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione della Regione Lombardia