Posta Elettronica Certificata Avv. Angelo Cugini www.iuslaw.it
. La PEC è uno strumento che, al pari della posta elettronica ordinaria consente la trasmissione un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati. Con la PEC al mittente viene fornita documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. 2
La norma istitutiva della PEC è L. 16/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione Art.27 a) diffusione dei servizi erogati. in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l intervento dei privati; c) diffusione dell uso delle firme elettroniche; e) estensione dell uso della posta elettronica nell ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
DPR 11 febbraio 2005 n 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16/2003, n. 3 Art. 1 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Ogni sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici
Soggetti del servizio di posta elettronica certificata A. il mittente, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; B. il destinatario, cioè l'utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; C. il gestore del servizio, cioè il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di posta elettronica certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata.
CHI DISTRIBUISCE LA PEC? Gestori di Posta Elettronica Certificata Art. 14 Presso il DigitPA (ex CNIPA) è istituito Elenco Pubblico dei soggetti che offrono servizi di Posta elettronica certificata.
Gestore accreditato di posta certificata FUNZIONE Garantisce con valenza legale la certezza dell invio e della ricezione (o mancata ricezione) del messaggio inviato tramite PEC rilasciando al mittente la relativa attestazione.
Codice dell Amministrazione Digitale Dlgs 82/2005 Art.45 Valore giuridico della trasmissione 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
Posta Elettronica Certificata CHI DEVE DOTARSENE? 10
LE IMPRESE I PROFESSIONISTI LA PUBBLICA AMMISTRAZIONE 11
Posta Elettronica Certificata DL 29 novembre 2008 n.185 art.16 comma 6 Le IMPRESE costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.. 12
SANZIONE Art. 2630 del Codice civile Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi Sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro a carico di chi omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese.
Scadenza del termine di adeguamento
Legge 180/2011 Statuto delle imprese Dimezzato l'importo della sanzione da un minimo di 103 euro a un massimo di 1.032 euro.
Decreto legge in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9/02/2012) art. 37 Proroga al 30/06/2012
Decreto Sviluppo 2.0 Decreto legge n. 245 del 19 ottobre 2012 Art.5 Esteso l obbligo a nuove imprese individuali e imprese artigiane Per le imprese già attive obbligo di comunicazione della PEC entro il 31.12.2013
Come trovare le PEC delle imprese? www.registroimprese.it
DL 29 novembre 2008 n.185 art.16 comma 7 obbligo per i PROFESSIONISTI iscritti in albi comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29/11/2008 ndr). ordini e i collegi pubblicano in un elenco con i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 25
Posta Elettronica Certificata DL 29 novembre 2008 n 185 art.16 comma 8 Le AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE: istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica; ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. 26
Come trovare le PEC delle P.A.? www.indicepa.gov.it/
INI - PEC D.M. 19 marzo 2013 Decreto Ministero Sviluppo economico 19.03.2013, G.U. 09.04.2013 Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei professionisti Sezione imprese provincia, codice fiscale, ragione sociale/denominazione e indirizzo PEC; Sezione professionisti provincia, ordine o collegio professionale, codice fiscale, nominativo e indirizzo PEC. 10 giugno 2013
Decreto Sviluppo 2.0. D.L. 179//2012 convertito con la Legge 17.12.2012 n. 221 (G.U. 18.12.2012) SEZIONE VI GIUSTIZIA DIGITALE
Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni notificazioni per via telematica Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.
Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.
Sanzione (modifica art. 40 del T.U in materia di spese di giustizia) L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.
Art. 17 Modifiche alla legge fallimentare Attraverso l uso della posta elettronica certificata e di tecnologie online, le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura fallimentare avverranno per via telematica: ricorso e decreto fissazione udienza (art. 15 L.F.) devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; le comunicazioni del curatore (art. 31 L.F.) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge;
i rapporti riepilogativi (art. 33 L.F.) sono trasmessa dal curatore, assieme alle eventuali osservazioni, a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni; l avviso ai creditori ed agli altri interessati. (art. 92 L.F.) sono trasmessa dal curatore ove possibile a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni; la domanda di ammissione al passivo, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, (art. 93 L.F.) si propone con ricorso da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma; la domanda deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore; in difetto sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
il progetto di stato passivo (art. 95 L.F.) una volta depositato dal curatore è comunicato almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (art.97 L.F.); il deposito del progetto di ripartizione (art. 110 L.F.); il rendiconto del curatore (art.116 L.F.)
NOTICIFAZIONI A MEZZO DELL AVVOCATO Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati
Chi può notificare? Avvocato che: - sia iscritto all albo; - sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell Ordine; - sia munito d apposito registro cronologico; - sia munito di procura alle liti
Legge n. 148/2011 Articolo 1 Legge 21 gennaio 1994, n. 53 L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
Art. 3 3-bis. La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (LEGGE DI STABILITÀ 2013) Articolo 3 - bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Decreto attuativo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2013
Notificare anche atti formati in origine su supporto analogico Abilitazione dell'avvocato alla certificazione della conformità all'originale della copia informatica che ne abbia estratto con scanner (ai sensi dell'art. 22, 2 comma, D.Lgs. 82/2005). Sdoppiamento degli effetti per il notificante e per il destinatario per il primo l'atto si considererà notificato nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, Per il secondo nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna Relazione di notificazione come atto separato dovrà essere allegato al messaggio, unitamente all'atto da notificare: rimango convinto che nel sistema della PEC la relata di notifica L'avvocato che notifica a mezzo PEC, poi, è esonerato dalla tenuta del registro di cui all'art. 8 della L. 53/1994.
Posta Elettronica Certificata Avv. Angelo Cugini www.iuslaw.com