TUTELA GIUDIZIARIA CAPITOLATO D ONERI PER IL RISCHIO



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CAPITOLATO D ONERI PER IL RISCHIO TUTELA GIUDIZIARIA

SOMMARIO CONTRAENTE Istituto ASSICURATO L Amministrazione scolastica per l Istituto di competenza DEFINIZIONI Pag. 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pag. 4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA Pag. 5 PATTUIZIONI CONTRATTUALI Pag. 9 2

DEFINIZIONI Le Parti attribuiscono ai seguenti termini il significato qui precisato: Relative all assicurazione in generale Assicurazione: Il contratto di assicurazione Polizza: Il documento che prova l'assicurazione Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione Ente: L istituto scolastico Società: L'impresa assicuratrice Broker: Il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto e cioè: Assibroker Consulting srl nella persona del broker Rosa Graiani Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione Indennizzo: Franchigia: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro La parte prestabilita di danno liquidabile a termini di polizza che l assicurato tiene a suo carico Scoperto: La parte percentuale di danno liquidabile ai termini di polizza che l assicurato tiene a suo carico 3

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte e le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.). ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 giorno dopo quello dell effetto e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta fermo il diritto della Società al recupero del premio non pagato ai sensi dell'art. 1901 CC. ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto avrà effetto dalle ore 24 del 15/09/2011 ed efficacia fino alle ore 24 del 15/09/2014 ART. 5 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE Il contratto di durata Triennale sarà rinnovato alla scadenza su esplicita richiesta dell Istituto Scolastico. ART. 6 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. ART. 7 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto. ART. 8 RINVIO DELLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 4

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA Art. 9 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assicura il rimborso nei limiti del massimale previsto in polizza delle spese legali e peritali che l Assicurato o persone delle quali e con le quali debba rispondere sostengano in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l esercizio di pretese a risarcimento danni a persone e/o a cose, in merito a: - controversie per danni dovuti a fatti illeciti di terzi; - controversie relative a fatti illeciti involontariamente cagionati a terzi; - controversie in sede penale e/o civile per reati colposi e/ o contravvenzioni; - controversie di natura contabile e/o amministrativa; La tutela dei diritti e degli interessi dell Assicurato verrà espletata in ogni stato e grado di giudizio; sono comprese le cause dibattute davanti al Giudice del lavoro, fatta esclusione per quelle a carattere sindacale. La garanzia riguarda esclusivamente i fatti e gli atti commessi dai soggetti Assicurati strettamente correlati all'attività istituzionale del Contraente, conseguenti all'espletamento del mandato, allo svolgimento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio comprese escursioni e/o visite, gite, attività sportive, culturali e stages. ART. 10 MASSIMALE - SPESE ASSICURATE La Società assume a proprio carico nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per sinistro e illimitato per anno: - i compensi e le spese relativi a prestazioni svolte nell interesse dell Assicurato e nell ambito di procedure giudiziarie o arbitrali e/o nella fase che ha preceduto il giudizio di legali, arbitri o periti di parte incaricati. - i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice, e posti a carico dell Assicurato; - le spese legali e/o peritali di controparte in caso di soccombenza dell Assicurato o di transazioni autorizzate dalla Società; - le spese di registrazione necessarie per l esecuzione di un provvedimento giudiziario; - formulazioni di istanze o ricorsi da presentarsi alle Autorità competenti; - le spese per arbitrati rituali e/o irritali; Si conviene tra le parti che il massimale di 50.000,00 per sinistro resta tale anche in caso di coinvolgimento nel medesimo di più assicurati. ART. 11 ESTENSIONE DI GARANZIA A) SICUREZZA SUL LAVORO La Società assicura il rimborso delle spese per la difesa penale in merito a reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all inosservanza delle disposizioni previste dai D.L. 626-758/94 e 494/96 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a 1.000,00; massimale illimitato per anno assicurativo con un massimo risarcimento di 3.000,00 per controversia. B) TUTELA DELLA PRIVACY La società assicura il rimborso delle spese per la difesa penale in merito a reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa inerenti a sanzioni pecuniarie per la legge 675/97 e successive modifiche in materia di tutela della privacy. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a 1.000,00. C) IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI - MENSE La Società assicura il rimborso delle spese per la difesa penale in merito a reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all inosservanza delle disposizioni previste dal disegno di legge 26/05/97 n.155 e successive modifiche in materia di Igiene dei prodotti Alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese,competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni per violazioni 5

amministrative, originariamente comminate di importo superiore a 1.000,00; massimale di polizza per anno assicurativo con un massimo risarcimento di 3.000,00 per controversia D) SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI La Società assicura il rimborso delle spese per la difesa penale in merito a reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all inosservanza delle disposizioni previste dal Disegno di legge 5 febbraio 1977 n. 22 e successive modifiche in materia di Rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese,competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a 1.000,00; massimale di polizza per anno assicurativo con un massimo risarcimento di 3.000,00 per controversia ART.12 ESTENSIONE DI GARANZIA DIRIGENTE SCOLASTICO E DSGA Relativamente al Dirigente scolastico, al Direttore ai Servizi generali amministrativi, Presidente ed i membri degli organi collegiali deliberanti, la garanzia si intende estesa: - la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale purché conseguente ad incidente. Tale garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - La difesa in procedimenti penali per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato oppure nel caso in cui il reato venga derubricato da doloso a colposo o nei casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; - La difesa in procedimenti civili e penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, anche in caso di azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione; - L esercizio di pretesa e risarcimento danni a persone e a cose subite per fatto illecito di terzi; - Sostenere controversie per danni cagionati ad altri soggetti ove la garanzia della Compagnia di assicurazione che assicura la responsabilità civile, alla cui effettiva operatività è subordinato l intervento della Società, abbia erogato il massimale previsto fino al raggiungimento dello stesso; - L esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi in conseguenza di un qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale sempre che connesso all espletamento di servizi autorizzati dall Istituto scolastico assicurato. ART. 13 ESCLUSIONI La garanzia non è operante: - per controversie derivanti da fatti dolosi dell Assicurato, salvo quanto previsto dall ART. 9 - se sussiste conflitto di interessi tra il Contraente e gli Assicurati; - per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società; - per responsabilità assunte al di fuori delle funzioni demandate agli Assicurati; - per le controversie derivanti da vertenze sindacali con l'ente di appartenenza; - per le controversie conseguenti a detenzione di sostanze radioattive; - per le controversie sorte in relazione a eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo ART. 14 DECORRENZA E VALIDITA DELLA GARANZIA L'assicurazione vale per le controversie iniziate e/o le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato durante il periodo di validità del contratto e denunciate nei modi e nei termini previsti dalle Norme che regolano l'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto o il fatto colposo che ha originato la controversia o la richiesta di risarcimento e comunque non anteriormente a cinque anni dalla data di effetto della presente polizza. L'assicurazione vale anche per sinistri denunciati alla Società entro cinque anni dalla cessazione del contratto, purché gli atti o fatti che abbiano dato origine agli stessi si siano verificati durante la validità della polizza. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 1892 del C.C., l'assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, di non 6

essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza. ART. 15 DENUNCIA DEL SINISTRO E GESTIONE DELLE VERTENZE L Assicurato deve denunciare alla Società qualsiasi caso Assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza;unitamente alla denuncia l'assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. La Società, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. In caso di motivato disaccordo tra l'assicurato e la Società sulla opportunità di iniziare o proseguire la vertenza, l'assicurato ha, comunque, la facoltà di agire per proprio conto. Qualora l'esito della vertenza sia stato più favorevole di quello valutato dalla Società, l'assicurato può chiedere il rimborso delle spese sostenute. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o di ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente, secondo quanto previsto dalle Norme che regolano l'assicurazione. Ciascuna della parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. ART. 16 LIBERA SCELTA DEL LEGALE Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interesse tra la Società e l'assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito e del consulente. ART. 17 ESISTENZA DI ALTRE COPERTURE Nel caso in cui, per un sinistro ascrivibile alla presente polizza, operi contestualmente ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile altra polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente, la presente garanzia opera: - ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione; - in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla stessa. ART. 18 VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI Il Contraente è dispensato dal comunicare di volta in volta le variazioni intervenute sulle persone assicurate, in quanto l'assicurazione è prestata in forma non nominativa, ma comprensiva di tutti gli Assicurati. 7

ART. 19 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE La Società liquiderà all'assicurato solo dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Nei casi di ottenuta liquidazione in favore dell'assicurato, tutte le somme comunque recuperate per capitale, rivalutazione monetarie ed interessi spettano integralmente all'assicurato, mentre quanto liquidato giudizialmente o transitivamente per spese, competenze ed onorari in favore dell'assicurato, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 C.C: Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società, anche se pattuite transitivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di un altro assicuratore. Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'assicurato al pagamento. ART. 20 VALIDITA TERRITORIALE L Assicurazione è valida in tutto il mondo. 8

PATTUIZIONI CONTRATTUALI La normativa contrattuale è da intendersi derogata e/o integrata dalle seguenti pattuizioni: 1) Buona fede 2) Informazione Sinistri 3) Forma delle comunicazioni del contraente alla Società 4) Interpretazione della polizza 5) Regolazione e conguaglio del Premio 6) Flessibilità del 5% sulla regolazione 7) Rinuncia al diritto di surroga 8) Coassicurazione e delega 9) Clausola Broker 1) BUONA FEDE L eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudica questa assicurazione. 2) INFORMAZIONE SINISTRI La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, con scadenza precisata in gara. 3) FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA Tutte le comunicazioni alle quali il contraente è tenuto devono essere fatte con lettera Raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla società oppure al Broker al quale il contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. 4) INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA Si conviene tra le parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all assicurato e al contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate. 5) REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO Entro 90 giorni dal termine dell'anno assicurativo, il Contraente comunicherà il numero totale degli Alunni e si procederà alla regolazione del premio a debito o a credito, per il periodo trascorso. La regolazione e il conguaglio dell'anticipo dovranno essere corrisposti entro 60 giorni dalla relativa comunicazione scritta inviata dalla Società. 6) FLESSIBILITA DEL 5 % SULLA REGOLAZIONE PREMIO Qualora alla fine dell anno scolastico non si riscontri una variazione numerica superiore o inferiore a 5 % del numero complessivo degli Alunni dichiarato in polizza, la Società non procederà al conguaglio del premio. 9

7) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA A norma dell'art. 1916 del C.C. spetta alla Società, per le somme anticipate o rimborsate all'assicurato in forza del presente contratto, diritto di surrogazione su quanto dovuto all'assicurato da terzi a titolo di spese. La Società eserciterà tuttavia tale diritto solo dopo che sia stato interamente soddisfatto l'eventuale credito dell'assicurato per capitale ed interessi 8) COASSICURAZIONE E DELEGA L assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per cono e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d impresa concomitante o successivo all aggiudicazione della gara. 9) CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Assibroker Consulting srl - ai sensi del D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005 Codice delle Assicurazioni Private Titolo IX artt. 106 121 e successive modificazioni. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti le assicurazioni di lotti oggetto di gara, avverranno tra il Contraente e la Società per il tramite della Spett. Assibroker Consulting srl. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l esecuzione delle presenti assicurazioni ivi compreso il pagamento dei premi, avverrà per il tramite del Broker incaricato. La Compagnia Assicuratrice accetta l intermediazione del Broker riconoscendogli provvigioni come da usi e consuetudini di mercato. 10