La comunione ereditaria

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La comunione ereditaria Prof. ssa Cinzia Criaco Introduzione Definizione di comunione ereditaria La comunione ereditaria è detta anche Coeredità; si può definire come la situazione di contitolarità pro quota del patrimonio ereditario comune. La comunione ereditaria trova il suo fondamento nella necessità pratica di amministrare in comune la massa ereditaria fino alla divisione. Caratteristiche peculiari: Regime di amministrazione, mero godimento dei beni, transitorietà. Comunioni incidentali o volontarie. 1

Introduzione La giurisprudenza ritiene incidentale la comunione ereditaria, la dottrina, invece, la considera come comunione volontaria poiché dipende da una manifestazione di volontà dei chiamati (mediante l accettazione da parte dei chiamati si determina il regime di comunione, quindi la comunione è volontaria perché c è una manifestazione di volontà dei chiamati verso la comunione). Critiche a questa impostazione: la comunione ereditaria deve essere inclusa tra le comunioni incidentali e l elemento della accettazione non è di ostacolo a detta tesi. Questa dottrina mette in evidenza come la accettazione dell eredità è una manifestazione di volontà che non è volta a creare un rapporto di comunioni bensì tende esclusivamente a perfezionare l acquisto della eredita stessa. Introduzione La comunione ereditaria è una comunione incidentale perché prescinde dalla manifestazione di volontà dei chiamati, non potendo ritenere l accettazione dell eredità come espressione di una volontà rivolta alla comunione, in realtà l accettazione della eredità è diretta esclusivamente all acquisto dell eredità e non si può ad essa attribuire altra direzione. 2

I soggetti della comunione ereditaria Gli eredi. Accanto ai successori che possiamo definire diretti del de cuius, cioè i primi chiamati, partecipano alla comunione ereditaria anche altri soggetti, ad esempio: i successori per rappresentazione di un chiamato del defunto o anche i soggetti indicati in sostituzione dallo stesso testatore, nonché i successori a titolo universale del coerede morto durante la comunione. La qualifica di erede rappresenta il presupposto necessario per partecipare alla comunione ereditaria. Restano esclusi i legatari. La comunione ereditaria opera soltanto tra coeredi. I soggetti della comunione ereditaria Problema: riguarda la partecipazione alla comunione del legittimario pretermesso. Questione dibattuta in dottrina e in giurisprudenza: Qualità ereditaria del legittimario preterito? Esiste un terzo genere di successione oltre alla legittima e testamentaria? La successione necessaria rientra nell alveo della successione legittima. Esistono due ipotesi di delazione: 1. Legittima: Ab intestato; Necessaria. 2. Testamentaria. 3

I soggetti della comunione ereditaria Qualità di erede o meno del legittimario? Si discute se: 1. il legittimario acquista la qualità di erede al momento dell apertura della successione oppure, 2. successivamente soltanto al momento dell esperimento vittorioso dell azione di riduzione oppure, 3. se si deve completamente negare la qualità di erede in capo al legittimario. La dottrina tradizionale configurava il legittimario come un erede ope legis, riteneva che il legittimario partecipasse ipso iure alla comunione ereditaria. La dottrina più moderna esclude, invece, la qualità ereditaria ipso iure del legittimario pretermesso affermando che non è erede al momento dell apertura della successione, bensì soltanto dopo l esperimento vittorioso dell azione di riduzione. I soggetti della comunione ereditaria Altra tesi: Il legittimario pretermesso non è e non diviene mai erede, anche dopo l esperimento della azione di riduzione. L azione di riduzione è diretta non alla dichiarazione di nullità del testamento bensì a fare ridurre le disposizioni del de cuius che hanno pregiudicato i diritti che la legge riserva ai legittimari. Si critica: nel legittimario, invece, sussiste una vocazione legittima, che è una vocazione, che è ovviamente paralizzata dall incapienza dell asse ereditario. Tale vocazione legittima anche se all inizio è privata dei suoi effetti diventa poi concreta ed attuale nel momento in cui, a seguito dell esperimento dell azione di riduzione, la consistenza dell asse viene ripristinata. 4

I soggetti della comunione ereditaria In conclusione possiamo ritenere che il legittimario volendo aderire alla teorie della dottrina secondo la quale il legittimario acquista la qualità di erede soltanto nel momento in cui esperisce con successo l azione di riduzione, allora, soltanto a partire da quel momento farà parte anche il legittimario della comunione ereditaria, perché la comunione ereditaria presuppone il requisito della qualifica ereditaria in capo al chiamato. Modificazioni soggettive Modifiche che dipendono dalla cessione della quota. Due modificazioni soggettive: Due modificazioni soggettive: 1. Sul piano degli effetti è possibile che il destinatario della cessione della quota sia un coerede, si avrà una modificazione soltanto quantitativa relativa ai diritti dei singoli coeredi, una modificazione soggettiva, ma che consiste nell uscita dalla comunione del coerede cedente, che ha comportato una modifica quantitativa. 2. È possibile che il destinatario della cessione della quota sia un terzo: in questo caso la modificazione non è soltanto quantitativa perché si ha l ingresso in comunione di un acquirente estraneo in luogo oppure accanto all erede alienante. 5

L oggetto della comunione ereditaria Oggetto/ eredità La dottrina ha sempre circoscritto il possibile oggetto della comunione ereditaria solo al diritto di proprietà, p ai diritti reali e ai diritti potestativi connessi, e ai diritti indivisibili. Si esclude: diritti di credito, debiti facenti capo al de cuius. Nomina et debita ipso iure dividuntur L oggetto della comunione ereditaria Debiti e crediti non rientrerebbero nella comunione ereditaria. Articolo 1295 c.c. c in tema di obbligazioni solidali; Articolo 752 c.c. sulla ripartizione dei debiti ereditari; Articolo 574 c.c. che disciplina il pagamento dei debiti; Articolo 22 del c.p.c.. La teoria è criticata: si mette in evidenza che l articolo 727 c.c. prevede crediti. Dalla lettura della norma, quindi, si einceche evince che anche i cediti crediti ricadano in comunione. Si richiama anche l art 760 c.c. e l art. 757 c.c.. La tesi tradizionale che porta all esclusione dei debiti e dei crediti del de cuius dalla comunione riceve comunque ancora consenso. 6

L oggetto della comunione ereditaria Nel panorama giurisprudenziale c è stato un momento di innovazione, si è abbandonata questa dottrina tradizionale affermando che se il principio della divisione va tenuto fermo per i debiti non può invece condividersi per i crediti del defunto. Secondo la giurisprudenza i crediti devono essere ritenuti in comunione, fanno il loro ingresso in comunione. La giurisprudenza richiama gli articoli 727, 757,e 760 c.c. I debiti al di fuori della comunione ereditaria, i crediti faranno invece parte della comunione ereditaria. Casi particolari: comunione del diritto d autore (articoli 115 e 116 sulla legge sul diritto d autore l. 633/41). L oggetto della comunione ereditaria Peculiare è anche la fattispecie della comunione ereditaria di azienda; il principio della successione dei coeredi nella azienda non implica successione degli stessi nell impresa del de cuius. Problema: seicoeredidell aziendanonsonocontitolaridiimpresa possono comunque continuare, anche se soltanto in via provvisoria, la gestione commerciale dell azienda stessa. Diversi orientamenti La giurisprudenza di merito fin dall inizio ha ammesso che la comunione incidentale che può durare per qualche tempo, può indurre gli eredi a continuare l esercizio dell azienda. 7

L oggetto della comunione ereditaria La Cassazione ha ribadito più volte che la comunione si trasforma poi in società, seppure irregolare, tra gli eredi quando l esercizio lesercizio dell azienda da parte di quest ultimi sia attuato con intento speculativo. Si avrà quindi una comunione ereditaria di azienda laddove l intento è meramente conservativo, mentre si avrà un società, anche irregolare, laddove, invece, sussiste un intendo speculativo da parte degli eredi. Uso e amministrazione dei beni comuni Si applica alla comunione ereditaria la disciplina dettata invece per la comunione dei diritti in generale. comunione dei diritti in generale. L uso dei beni ereditari èregolatodall art. 1102 c.c.: Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tale fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. In dottrina si discute in particolare sulla destinazione. 8

Uso e amministrazione dei beni comuni Si ritiene, inoltre, applicabile alla comunione ereditaria anche il secondo comma dell art. 1102 c.c che stabilisce: Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso. La disciplina deve essere coordinata con quella dell art 714 c.c. in base alla quale l eventuale godimento separato di beni ereditari da parte dei coeredi non esclude la divisione salvo che si sia verificata l usucapione per effetto del possesso esclusivo. Uso e amministrazione dei beni comuni Amministrazione Vale il criterio dell estensibilità estensibilità della disciplina prevista per la comunione dei diritti. Tuttavia sono da ritenere prevalenti eventuali disposizioni testamentarie che derogano alla disciplina generale prevista in materia di comunione. Il testatore può derogare alla disciplina generale dell amministrazione dei beni comuni. Regole generali/deroghe Articolo 1104 c.c. 9

Uso e amministrazione dei beni comuni L articolo 1108 c.c. Innovazioni e altri atti eccedenti l ordinaria amministrazione. Sono ammissibili durante la comunione gli atti dispositivi sui singoli beni comuni, e quindi gli atti di alienazione, costituzione di diritti reali e locazioni ultranovennale. Tuttavia questi atti affinchè siano validi è necessario che siano deliberati con il consenso di tutti i coeredi. Soltanto per la costituzione di ipoteca è prevista una maggioranza qualificata dei partecipanti. Un atto di straordinaria amministrazione compiuto da uno dei coeredi necessitadelconsensodituttiglialtricoeredi. Ipotesi: vendita dell esito divisionale cioè quella vendita sottoposta alla condizione sospensiva dell attribuzione del bene al coerede venditore in sede di divisione. Altri istituti Diritto di prelazione ereditaria. L articolo 732 c.c. rubricato diritto di prelazione Diritto di prelazione diritto di riscatto della cosa: collegamento funzionale tra la prelazione ed il riscatto fattispecie complessafattispecie a formazione progressiva. Ratio della norma: 1. Coeredi/estranei animati da intenti speculativi- tesi criticata. 2. Si è sostenuto allora che la ratio - Esigenza di impedire l eccessivo frazionamento dei beni ereditaria (tesi oggettiva); Tesi criticata. 10

L articolo 732 c.c. Elementi caratterizzanti: Presupposto per l operare del retratto successorio è l alienazione della quota. Concetto di alienazione: Tesi restrittiva; Tesi intermedia (negozi traslativi a titolo oneroso). L articolo 732 c.c. Altra condizione per l esercizio del retratto, oltre alla alienazione, è che l alienazione sia fatta ad un estraneo. Per estraneo si deve intendere qualunque soggetto diverso da quello indicato come erede dalla legge o dal testamento. Pertanto, non ogni alienazione dà luogo all esercizio del retratto ma soltanto l alienazione verso un estraneo. Altra condizione per l esercizio del diritto di riscatto è l attualità dello stato di comunione, è necessario che permanga lo stato di comunione ereditaria affinchè si possa esercitare il diritto di riscatto. Divisione no art. 732 c.c. 11

Diritto di riscatto L articolo 732 c.c. stabilisce che il diritto di prelazione ed il diritto di riscatto spetta ai coeredi cioè ai partecipanti alla comunione quali successori a titolo universali. Il diritto di prelazione ediriscatto spetterà ai coeredi; si tratta di un diritto potestativo che è attribuito a ciascun erede, pertanto è esclusa la legittimazione collettiva da parte di tutti i coeredi. Si discute ampiamente in relazione alla eventuale trasmissibilità di tale diritto a favore del successore a titolo universale del coerede che durante la comunione sia deceduto: ipotesi del coerede che muoia durante lo stato di comunione, si discute se il suo diritto di prelazione e di riscatto possono essere trasmessi a favore dei successori di tale coerede. Due orientamenti. Natura giuridica Il diritto di prelazione: diritto che ha ogni coerede di essere preferito nell acquisto qualora un altro coerede voglia alienare la sua quota, questa preferenza avviene a parità di condizioni. Autonomo diritto che spetta ai coeredi e che ha come contenuto la pretesa di un facere qualificato che è costituito dalla proposta di acquisto e che quindi si fa rientrare nell ampia categoria dei diritti di credito. Si ritiene che il diritto di prelazione in favore del coerede sia prevalente anche nell ipotesi in cui il coerede sia coltivatore diretto e quindi sia prevalente il diritto di prelazione del coltivatore diretto del fondo, del mezzadro, colono o compartecipe conformemente alla legge del 1965 n.590 che prevede il diritto di prelazione del colono e del mezzadro. Notificazione della proposta di alienazione. 12

Conclusioni Forma della proposta di alienazione: obbligo di notifica ai coeredi del proposito di alienare. La proposta di alienazione deve essere notificata agli altri coeredi con l indicazione del prezzo. L accettazione: non si richiedono particolari forme. Il diritto di prelazione è rinunziabile. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright UNIMARCONI 13