COMUNICATO STAMPA DEL 29 DICEMBRE 2010

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COMUNICATO STAMPA DEL 29 DICEMBRE 2010 ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI NEGLI ENTI SANITARI DELLA REGIONE CAMPANIA E PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 4 BIS, DELL ART. 5 DEL D.LGS. 368/2001 I contenuti del presente accordo si applicano alle Aziende USL, alle Aziende Ospedaliere, alle Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici pubblici, agli IRCCS di diritto pubblico, agli enti pubblici del SSR della Regione Campania. per il seguito del documento gli enti destinatari saranno definiti Aziende. E intenzione delle parti ricercare un intesa su misure da adottare per il graduale superamento del precariato e per la riduzione del lavoro atipico determinatosi nell organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ai profili legati all assistenza e comunque direttamente correlati ai livelli essenziali di assistenza (LEA), a causa blocco parziale e, nell anno 2010, totale delle assunzioni a tempo indeterminato, che non ha consentito neppure il necessario ricambio conseguente alla cessazione dal servizio. I contratti di lavoro flessibile sono stati utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali aventi carattere indifferibile e permanente, connesse con esigenze incomprimibili di garanzia della continuità nell erogazione dei Lea, a tutela dell interesse primario della salute del cittadino. Appare ora opportuno, anche nell ottica di favorire, compatibilmente con i vincoli finanziari in tema di assunzioni e di spesa del personale, il rientro nelle forme contrattuali tipiche per lo svolgimento delle attività istituzionali ordinarie, nel rispetto della legislazione e della contrattazione collettiva nazionale, non disperdere il patrimonio di conoscenze, competenze ed abilità maturate dagli specialisti e dai professionisti sanitari, in particolar modo nelle aree critiche e in quelle ad elevata complessità ed alto contenuto professionale. 1 / 5

Le parti prendono atto che, ad oggi, non è stato possibile, a seguito delle difficoltà indotte dal Piano di Rientro della Regione Campania, nonché del blocco automatico del turnover ai sensi dell art. 1 comma 174 della l. n. 311 del 2004 completare le procedure di stabilizzazione in applicazione della l. 296 del 27.12.2007, della legge n.244 del 24.12.2008, nonché della l.r. n. 2/2008, né attivare le procedure concorsuali speciali di cui all art 17 del d.l. 78/2009 convertito in l. 102/2009. Tuttavia le prospettive future potrebbero migliorare, in considerazione dello sblocco del turn over nella misura del 10% previsto nella finanziaria nazionale 2011 ed ottenibile in funzione del riconoscimento da parte del Tavolo e del Comitato di verifica del lavoro svolto dal Commissario ad acta in particolare negli ultimi due trimestri del 2010. In proposito si richiamano gli esiti della verifica congiunta del 13 e del 26 ottobre riportati nel relativo verbale. I programmi operativi per il prossimo biennio, in corso di definizione, pur comportando notevoli sacrifici per il Servizio Sanitario Regionale, consentiranno il progressivo recupero del disavanzo ed, in prospettiva, il totale sblocco del turn over a partire dal 2013. Tenendo conto di questo scenario in evoluzione, sarà possibile programmare, a decorrere dal 2011, un iter procedurale che definisca, nel quadro dell equilibrio economico finanziario della Regione Campania e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di rientro e nel Piano Sanitario Regionale 2011-2013, in corso di definizione, le regole che le Aziende dovranno seguire per pervenire al graduale riassorbimento delle posizioni lavorative con rapporto di lavoro a termine, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, ricorrendo, in particolare, alle procedure previste dalle disposizioni di legge in materia. A tal fine, verrà richiesto al Commissario ad acta di promuovere un Tavolo di confronto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Mef per risolvere anticipatamente le eventuali problematiche connesse con l avvio del nuovo piano assunzionale, in coerenza con la revisione delle consistenze delle piante organiche, ed evitare in tal modo ritardi nel processo di riorganizzazione e razionalizzazione, ritenuto essenziale per il mantenimento e l efficienza dei livelli di assistenza. Quanto sopra, nel rispetto dei seguenti principi inderogabili dettati dalla vigente normativa e fatta salva l autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale dei Direttori Generali delle Aziende. 2 / 5

Tanto premesso e considerato: per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le aziende devono avvalersi di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seguendo le procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente e solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione, identificabili con i contratti a tempo determinato, nei limiti previsti dalla normativa vigente; in nessun caso è possibile attivare tipologie di cui all art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 (co.co.co., cocopro, contratti libero professionali, ecc.) per lo svolgimento di funzioni ordinarie ed il ricorso alle stesse è vietato, fatta eccezione per contratti i cui oneri sono a carico di contributi privati, per la realizzazione di specifici progetti, e purché ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente in materia; deve essere garantita la coerenza con gli obiettivi economici fissati dalla normativa finanziaria statale e regionale, nonché con gli specifici obiettivi assegnati dal Piano di rientro e conseguenti programmi operativi; deve essere garantito il rispetto della disciplina concorsuale in materia di procedure ad evidenza pubblica e di requisiti generali e specifici di ammissione per i diversi profili professionali; deve essere accertato l effettivo fabbisogno dei profili professionali da assumere, che dovrà risultare dal programma di revisione delle consistenze organiche, in attuazione del comma 72 dell art. 2 della Legge Finanziaria per l anno 2010; la revisione degli organici dovrà essere operata in coerenza con le indicazioni contenute, a tale titolo, dal Piano di rientro, dalla programmazione sanitaria regionale 2011-2013 in corso di definizione e dalla conseguente programmazione triennale del fabbisogno di personale. 3 / 5

Al fine di garantire il processo di progressiva riduzione del lavoro precario, attraverso procedure di valorizzazione delle professionalità acquisite, tenuto conto della dinamica del costo del lavoro determinata dal passaggio del personale da rapporti di lavoro flessibile e/o a tempo determinato a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, le Aziende destineranno le seguenti risorse economiche: - le risorse che all atto dell assunzione a tempo indeterminato risultavano già impiegate a copertura dei costi di lavoro del medesimo personale precario, ferma restando la necessità di acquisire in merito il parere non ostativo, in sede di Tavolo di verifica e confronto con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla corretta interpretazione della normativa vigente in materia di contenimento della spesa del personale del servizio sanitario regionale; - una quota parte delle risorse globali (10%) da destinare alla copertura del turn over; - una quota significativa dei risparmi dei costi delle prestazioni aggiuntive per acquisire ulteriore personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condizionatamente all approvazione in tal senso del Tavolo e Comitato di verifica. Resta inteso che all Azienda, anche in caso di tale approvazione, sarà precluso l utilizzo delle prestazioni aggiuntive relativamente ai profili per i quali si è proceduto all assunzione. In relazione alla consistenza ed alla disponibilità delle risorse economiche sopra individuate, il processo di reclutamento speciale per ridurre il precariato sarà articolato, per ogni Azienda, nel corso del tirennio 2011-2013, fatta salva l eventuale proroga della normativa vigente in materia. Le graduatorie concorsuali potranno essere utilizzate, ferma restando la loro vigenza, ove consentito, anche negli anni successivi. Tutto ciò premesso Le parti, al fine di garantire la continuità nell erogazione dei L.E.A. e scongiurare l interruzione di pubblico servizio, in violazione dell articolo 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute quale bene primario, nelle more dell attuazione del piano di reclutamento speciale di cui al presente accordo (nonché della 4 / 5

riorganizzazione in atto, in applicazione del Piano sanitario regionale 2011-2013 in corso di definizione, della predisposizione dei nuovi Atti Aziendali e della revisione delle dotazioni organiche delle singole Aziende) concordano: sulla necessità di prorogare i contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, in scadenza al 31 dicembre 2010 (con particolare riferimento a coloro che dovessero aver già maturato una successione di contratti a TD che al 31 dicembre dovesse superare il limite di legge), purché ne permangano motivate necessità assistenziali, sino al 30 giugno 2011, prorogabili per ulteriori 18 mesi, previa autorizzazione del Commissario ad Acta, per proroghe di sei mesi in sei mesi, e pertanto a tale scopo stipulano il presente accordo, ai sensi del comma 4 bis, dell art. 5 del D.Lgs. 368/2001, tenuto conto dell orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica, tra l altro espresso con il parere 0054723 del 21.12.2009, in deroga a quanto stabilito dallo stesso D.Lgs. 368/2001 e dai CCNL di comparto e di area. Con riferimento alle posizioni individuali, si specifica che la proroga dei suddetti contratti è consentita esclusivamente per garantire i livelli essenziali di assistenza. Le parti prendono atto che, qualora un dipendente abbia mantenuto rapporti a tempo determinato per un periodo superiore a 36 mesi per sostituzione di personale assente avente diritto a conservazione del posto, i periodi di ulteriori proroghe saranno condizionati dal perdurare dell assenza del dipendente sostituito; sulla necessità, tenute presenti le previsioni del piano di riassetto della rete ospedaliera, approvato con decreto commissariale n. 49/2010, nonché dei provvedimenti attuativi, di procedere all attivazione delle procedure di mobilità interaziendale, in presenza di esuberi e carenze di personale, in conformità alle disposizioni della contrattazione collettiva dell area della sanità. I firmatari del presente accordo si impegnano reciprocamente a costituire con la Regione un tavolo tecnico entro la prima metà del mese di gennaio 2011, per l esame delle procedure complessive finalizzate alla corretta applicazione del presente accordo. Segue allegato con le firme Napoli, 29 dicembre 2010 5 / 5