L'OPERATIVITÀ DEL SUAP



Похожие документы
L'OPERATIVITÀ DEI SUAP. Febbraio 2012

Incontro con i SUAP in delega

Seminario formativo. Firma Digitale

IL MOMENTO LEGALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A S.C.I.A. La prestazione di un servizio anche di natura intellettuale e/o professionale dietro

La Comunicazione Unica Impresa in un giorno. Verona, 19 aprile 2010

Seminario Formativo. La Posta Elettronica Certificata (PEC)

Allegato A: Regole tecniche per la gestione dell identità.

Progetto per la semplificazione amministrativa

Cosa è la Comunicazione Unica?

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Legge n 40 del 2 Aprile 2007 art. 9. DLG 7/2007 decreto Bersani Convertito in legge 2/04/2007

Guida per l iscrizione della PEC di società nel Registro Imprese VERS. 1.0 DEL 10 OTTOBRE registroimprese

Progetto per la semplificazione amministrativa e la realizzazione del SUAP

Avviso 1/2014 Procedura Caricamento Documentazione con Firma Digitale

LA FIRMA

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Vademecum SCIA contestuale a Comunica_CCIAA Cosenza. Vademecum SCIA contestuale a Comunica CCIAA Cosenza

TRASMISSIONE TELEMATICA ISTANZE AGEST TELEMATICO

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA

Sportello unico attività produttive (SUAP)

S.C.I.A. E COMUNICA CONTESTUALI (art. 25, comma 3, d.lgs. 59/2010 e art. 5, comma 2, d.p.r. 160/2010)

La firma digitale: a cosa serve

Inoltro telematico delle pratiche SUAP

Autenticazione con CNS (Carta Nazionale dei Servizi) Configurazione e utilizzo con il portale GisMasterWeb (v1.02 del 09/07/2014)

PRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE SUAP

Identità certa nei processi online Identity & Service Provider SPID

Quadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG:

BANDI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE TRAMITE IL PORTALE SUAP DEL COMUNE DI GHEDI

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ComUnica - Impresa in un giorno Firma Digitale, PEC, Servizi per lo sviluppo dell impresa, RegistroImprese.it, Servizi on line camerali

PER IL RILASCIO E L UTILIZZO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II PER FINI ISTITUZIONALI

COMUNICAZIONE UNICA. La Legge e le procedure Informatiche

DATI IDENTIFICATIVI DEL SUAP. Tipologia Il Comune esercita le funzioni inerenti il SUAP in associazione con altri Comuni e non e' capofila

1 Presentazione progetti in modalità completamente digitale Descrizione delle modalità di presentazione dei progetti

LA f i rma DIGITALE: Firma la tua polizza fidejussoria con un click

Faber System è certificata WAM School

Ministero dello Sviluppo Economico

DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE

Servizio Fatt-PA PASSIVA

Firma Digitale di Flussi di Fatture Elettroniche

Il protocollo informatico

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE

Art. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica

Linee guida invio pratica telematica sportello cerc - anno 2013

Portale Voucher per l Internazionalizzazione Supporto alla registrazione al sito MANUALE UTENTE.

PIANO PER LA SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Manuale operativo per la gestione della procedura digitale di rendicontazione del

DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORZIO E BILANCIO DEL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MANUALE OPERATIVO FUNZIONI DI SCRIVANIA PER GLI UFFICI SUAP

Obiettivo del Documento

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Firma Digitale per l Ordine degli Ingegneri di Messina

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

PRESENTAZIONE DELLE SCIA AL SUAP

CORSO COMUNICA APPLICATIVO STAR WEB

La Posta Elettronica Certificata

il Rettore Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n 501 in data 27 marzo 2000 e successive modificazioni;

Una rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale

I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa. Notaio Gea Arcella

Manuale Attivazione Imprese

RICHIESTE FIRME DIGITALI MODALITA ON LINE

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

La Posta Elettronica Certificata - Pec

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

PASSA AL TELEMATICO..È PIÙ CONVENIENTE RISPARMI TEMPO E DENARO

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013]

Legalmail. La Posta Elettronica Certificata con valore legale

Invio telematico delle istanze all Albo nazionale gestori ambientali

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

GUIDA ALL ISCRIZIONE AL REGISTRO PRODUTTORI AEE

TABELLA A Allegata al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 luglio 2012

Torino - Aula magna Pala Giustizia - 11 maggio 2016 Dispositivi di firma digitale e CNS Dott. Paolo Lorenzin

Servizio Tesorerie Enti. Servizi on line FATTURAZIONE ELETTRONICA

La Firma Digitale e le sue applicazioni: strumenti di e-government. per la Pubblica Amministrazione

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

BREVE GUIDA ALL USO DI CNS E SMART CARD aggiornata a febbraio 2009

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

Valore probatorio: posta tradizionale 2 PEC

Obiettivo del Documento

MODALITA di ACCESSO GUIDA AL SISTEMA FedERa GESTIONE IDENTITA DIGITALI

Gli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:

N. I / 2 / /2002 protocollo

Транскрипт:

L'OPERATIVITÀ DEL SUAP Comunità Montana di Valle Sabbia Vestone, 19 novembre 2013 Liviana Ventura Claudia Berandi

Legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/11/2011 n. 183) Ha stabilito il principio della decertificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati, quindi... le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 2

Legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/11/2011 n. 183) Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni il cittadino/imprenditore non presenta più alcuna certificazione, ma rilascia autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive. 3

Codice dell'amministrazione Digitale (CAD) art. 5-bis (e D.P.C.M. 22 luglio 2011) Ha stabilito che, a decorrere dal 1 luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica. 4

Accesso alle informazioni del registro delle imprese tramite VerifichePA Per far fronte a quanto previsto dalla recente normativa, InfoCamere, per conto delle Camere di Commercio, ha realizzato il portale VerifichePA. 5

VerifichePA E' un nuovo punto di accesso, gratuito, ai dati del registro delle imprese. E' riservato alle Pubbliche Amministrazioni. 6

VerifichePA : cosa consente? Consente di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente ai dati contenuti nel patrimonio informativo del registro delle imprese ovvero fornisce TUTTI i dati contenuti nelle visure del registro delle imprese e del repertorio economico amministrativo. 7

VerifichePA : cosa consente? Permette di acquisire elenchi di caselle p.e.c. delle società con qualsiasi forma giuridica (art. 16, L. 28 gennaio 2009, n. 2) e delle imprese individuali (art. 5, comma 1 e 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221). 8

VerifichePA: requisiti per la registrazione Requisiti che la pubblica amministrazione deve possedere per potersi registrare nel portale: iscrizione all'ipa (indice pubbliche amministrazioni) possesso di indirizzo di PEC istituzionale individuazione di un funzionario che effettui la registrazione in VerifichePA per conto della pubblica amministrazione. 9

VerifichePA: come si accede? la pubblica amministrazione si collega al sito https://verifichepa.infocamere.it/vepa/ e si accredita registrandosi... 10

11

12

13

14

15

16

VerifichePA Dopo la conferma della registrazione e l'invio (tramite fax) del modulo di richiesta di accesso all'area riservata, InfoCamere trasmette una comunicazione all'indirizzo PEC indicato dalla pubblica amministrazione confermando l'avvenuta registrazione fornendo user-id e codice di accesso (password) invitando ad entrare in VerifichePA sottoscrivendo (on line) la convenzione per accedere ai servizi. 17

VerifichePA Dopo la sottoscrizione (on-line) della convenzione per accedere ai servizi, Infocamere trasmette un'ulteriore comunicazione all'indirizzo PEC confermando l'attivazione del servizio. 18

VerifichePA A questo punto la pubblica amministrazione può effettuare le ricerche necessarie per l'istruttoria delle proprie istanze ed estrarre elenchi p.e.c. 19

20

21

VerifichePA ricerca per società... 22

24

VerifichePA ricerca per impresa individuale... 30

31

VerifichePA estrazione elenco p.e.c.... 36

Accesso alle informazioni del registro delle imprese tramite SU.RI. Il responsabile del Suap accreditandosi al portale impresainungiorno.gov.it accede a SU.RI. Utilizzando l'applicativo SU.RI.: 1) consulta gratuitamente la posizione dell'impresa (visura camerale), 2) visualizza il dettaglio dell'istanza, 3) inserisce gli esiti dell'istruttoria che implementano il fascicolo informatico di impresa, 4) crea un archivio dei documenti all'impresa conservato a norma. relativi 44

45

46

47

48

49

50

51

52

R.I. SU.RI. Il Suap, ricevendo direttamente una istanza non transitata dal registro delle imprese, con la funzione inserisci una nuova istanza apre contestualmente il fascicolo informatico d'impresa. Questa apertura gli consente di visualizzare i dati dell'impresa e di accedere ai documenti già depositati nel fascicolo d'impresa. 53

54

55

56

57

58

59

Accesso alle informazioni del registro delle imprese tramite registroimprese.it Il Suap ha necessità di esaminare un atto iscritto/depositato nel registro delle imprese, come si comporta? Come reperire le informazioni indispensabili al Suap e che non sono desumibili da VerifichePA? 60

accede al Servizio Telemaco (a pagamento)... www.registroimprese.it

Che cosa è? Servizio web di accesso al patrimonio informativo delle Camere di Commercio (tra cui il Registro delle imprese, fonte ufficiale, attendibile e garantita dalla legge) 62

10 milioni di persone nel registro: imprenditori, soci, amministratori, sindaci 6 milioni di imprese registrate 900.000 BILANCI depositati ogni anno 63

Cosa posso estrarre? il bilancio dell'impresa l'atto costitutivo o di cessione quote o di trasferimento di azienda 64

oppure cosa posso cercare? ricerche puntuali su dati e informazioni dell'azienda e delle persone che non sono reperibili gratuitamente con VerifichePA 65

e altro ancora: elenchi di imprese protesti marchi e brevetti 66

Attenzione: effettuare ricerche puntuali chiedendo SEMPRE all'utente numero REA, codice fiscale e numero di protocollo dell'istanza con cui è stato depositato l'atto 67

68

69

Il documento si può: - salvare - stampare - e resta disponibile per la consultazione per 5 giorni

COME OPERA UN UTENTE? 1) punto di partenza: www.impresainungiorno.gov.it 86

87

88

89

COME OPERA UN UTENTE? 2) predisposizione dell'istanza l'applicativo scelto dal Suap con 96

COME OPERA UN UTENTE? 3) dopo la compilazione della Scia, l'istanza viene trasmessa al registro delle imprese con modalità telematica ComUnica, utilizzando l'applicativo informatico StarWeb... vediamo come... 97

98

e, dopo la compilazione dell'istanza diretta al registro delle imprese, prima dell'apposizione della firma digitale...

LA SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE DIRETTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE (e Suap) La sottoscrizione delle istanze presentate al registro delle imprese deve essere effettuata utilizzando un dispositivo di firma digitale che contenga il certificato di sottoscrizione. 106

Carta Nazionale dei Servizi e firma digitale

SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE Art.1 comma 1 d.lgs 82/2005 (Codice amministrazione digitale) Definizioni - carta di identità elettronica: consente l'identificazione del suo titolare - carta nazionale dei servizi: consente l'identificazione del suo titolare e l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla PA - firma digitale: consente la sottoscrizione di un documento garantendo l'identificazione del firmatario - firma elettronica qualificata: consente la sottoscrizione di un documento e di identificare il ruolo (es.: notaio) del firmatario 108

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE dirette alla PA Art. 65 d.lgs 82/2005 (Codice amministrazione digitale) Istanze e dichiarazioni presentate alla PA Le istanze e le dichiarazioni presentate alla pubblica amministrazione sono valide - se sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata - ovvero se il richiedente è identificato con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (o CRS) - ovvero se trasmesse dal richiedente tramite propria casella PEC (con rilascio di credenziali previa identificazione del titolare) 109

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE dirette al REGISTRO DELLE IMPRESE Le istanze dirette al registro delle imprese debbono essere sottoscritte dal richiedente - art. 11, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento di attuazione del registro delle imprese). Prima di procedere all'iscrizione l'ufficio del registro delle imprese deve procedere ad accertare l'autenticità della sottoscrizione (art. 2189 codice civile (modalità di iscrizione nel registro delle imprese). 110

SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE Le istanze dirette al Suap necessitano del riconoscimento del richiedente. Le istanze dirette al registro delle imprese necessitano della sottoscrizione che consenta di accertarne l'autenticità. 111

certificato di sottoscrizione e certificato di autenticazione quali differenze? 112

IL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE è l'equivalente autografa informatico della firma 113

IL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE è contenuto nella SMART CARD (dispositivo di firma digitale simile ad una carta di credito con microchip e si utilizza mediante apposito lettore collegato al computer) nel TOKEN USB (dispositivo di firma digitale simile alla chiavetta usb) 114

IL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE è contenuto nella SMART CARD (dispositivo di firma digitale simile ad una carta di credito con microchip e si utilizza mediante apposito lettore collegato al computer) nel TOKEN USB (dispositivo di firma digitale simile alla chiavetta usb) 115

IL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE è rilasciato da certificatori accreditati autorizzati dall Agenzia per l Italia Digitale (ex DigitPA) che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale (es: Aruba, Infocert) il mero dispositivo di firma digitale (certificato di sottoscrizione) NON è rilasciato dalla Camera di Commercio di Brescia 116

IL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE GARANTISCE: L'AUTENTICITÀ del firmatario L'INTEGRITÀ del documento LA VALIDITÀ del contenuto il destinatario è certo dell'identità del sottoscrittore, dell'integrità del documento, e può verificare anche la data e l'ora in cui è stato sottoscritto 117

IL CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE è l'equivalente elettronico di un documento d'identità, pertanto, definisce con certezza l'identità del mittente 118

IL CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE è contenuto nella Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è rilasciato solo dalla pubblica amministrazione (es: Camera di Commercio o uffici convenzionati sul territorio) 119

IL CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE il CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE, come il mero CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE, può essere contenuto nella SMART CARD oppure nel TOKEN USB sul dispositivo deve essere indicato l'ente che lo ha rilasciato e la scritta Carta Nazionale dei Servizi 120

LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE) PERMETTE: l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero, permette il riconoscimento in rete per accedere ai siti della pubblica amministrazione (es. dominio gov.it) è utilizzato, anche, per firmare messaggi di posta elettronica 121

LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI RILASCIATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO la Camera di Commercio di Brescia rilascia, in base alla scelta dell'imprenditore, la CNS mediante smart card o mediante token usb sul dispositivo rilasciato è contenuto sia il certificato di sottoscrizione sia il certificato di autenticazione 122

Contestualità

Contestualità D.P.R. n. 160 /2010 art. 5 - comma 2 Per garantire l'impresa in un giorno : la Scia, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al Suap, il quale rilascia la ricevuta. A seguito di tale rilascio, il richiedente può avviare immediatamente l'attività.

Contestualità Quindi, ogni volta che un'impresa deve presentare la Scia al Suap per comunicare una notizia che è da iscrivere anche nel registro delle imprese: la Scia deve essere presentata al registro delle imprese utilizzando ComUnica il registro delle imprese immediatamente al Suap la trasmette

Contestualità la Scia presentata direttamente al Suap non è ricevibile poiché illegittima e carente dal punto di vista formale. Questo prevede un rifiuto/archiviazione con invito all'impresa a ripresentare la Scia con ComUnica. Motivazioni: non è stata presentata all'organo competente (registro delle imprese) non è stata trasmessa con la Comunicazione Unica (con probabile omissione di denuncia al registro delle imprese della notizia, obbligatoria per legge) violazione della normativa (d.lgs 59/10 e dpr 160/10)

Contestualità la data di avvio dell'attività coincide con la data della Scia e corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione Unica al registro delle imprese l'attività oggetto della Scia può essere iniziata solo dalla data di presentazione della segnalazione al Suap (art. 19 comma 2, l. 241/90)

Contestualità l'imprenditore NON può iniziare l'attività né prima né dopo la presentazione della Scia al Suap: - l'acronimo Scia significa segnalazione certificata di inizio attività, NON segnalazione certificata di INTENZIONE (futura) di inizio attività, ma NEMMENO segnalazione di possesso dei requisiti avendo GIA' iniziato l'attività, - INFATTI, il Suap, al momento della presentazione della Scia rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio e, pertanto, autorizza DA QUEL MOMENTO, l'inizio dell'attività (art. 38, d.l. 112/08)

Contestualità quanto cita la norma, ovvero, che l'imprenditore può iniziare l'attività dalla data di presentazione della Scia, significa che l'imprenditore (dichiarando il possesso dei requisiti) è abilitato a svolgere l'attività anche se l'amministrazione competente ha un periodo (previsto dalla norma) durante il quale effettua i propri controlli e le verifiche, esercitando, se necessario anche i propri poteri di conformazione o di rimozione dell'attività (art. 19 comma 3, L. 241/90)

Contestualità il può comunica all'imprenditore che l'attività svolta successivamente alla presentazione della Scia è legittima, anche se la pubblica amministrazione, nel corso dei suoi controlli, verifica la mancanza del possesso dei requisiti e inibisce la prosecuzione alla continuazione dell'attività

Contestualità al contrario, il mero possesso dei requisiti non autorizza l'inizio dell'attività perché il possesso dei requisiti deve essere attestato alla pubblica amministrazione nei modi previsti dalla norma, ovvero, con la Scia e, pertanto, è illegittima l'attività svolta da un imprenditore che, pur avendo i requisiti, NON ha effettuato la comunicazione degli stessi alla pubblica amministrazione con la Scia

Contestualità per le Scia di competenza camerale, il responsabile di procedimento del registro delle imprese: - trattiene la Scia per l'istruttoria rapportandosi, ove necessario, con il Suap - trasmette l'eventuale richiesta di conformazione dell'attività o il provvedimento di inibizione alla continuazione anche al Suap

Contestualità per le Scia indirizzate al Suap NON di competenza camerale, il registro delle imprese: - verifica la presenza della Scia - in carenza, invita l'impresa a presentare la documentazione completa - informa il Suap che, a sua volta, disporrà l'inibizione alla continuazione dell'attività

Contestualità la data di avvio del procedimento amministrativo decorre dalla data della ricevuta ComUnica (protocollo camerale automatico) ComUnica ha effetto anche previdenziali, assicurativi e fiscali ai fini

Il SUAP: flusso telematico della SCIA contestuale a ComUnica Registro imprese: rilascia ricevuta e immediatamente trasmette la SCIA al SUAP Impresa: trasmette la ComUnica, con allegata la SCIA, al Registro delle imprese PA competente: controllo sostanziale e trasmette esito al SUAP SUAP: controllo formale della SCIA; trasmette SCIA a PA competente SUAP: comunica l'esito all'impresa e al Registro delle imprese (SURI) 135

Contestualità Vantaggi: certezza della trasmissione al Suap della Scia e trasmissione immediata della ricevuta (protocollo camerale automatico) congruenza di dati trasmessi contestualmente a tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte in ComUnica (registro delle imprese, Inps, Inail, Agenzia delle entrate, Suap)

Contestualità Vantaggi: possibilità di richiedere nel termine di 5 giorni certificazione aggiornata al registro delle imprese (a Brescia in una giornata lavorativa) possibilità di recuperare, in qualunque momento, copia della documentazione prodotta (archiviata, a norma, nel registro delle imprese)

Contestualità Vantaggi: certezza dei CONTROLLI AUTOMATICI effettuati da ComUnica, ovvero, correttezza del codice fiscale dell'impresa, validità di tutte le firme digitali apposte, funzionalità della PEC certezza dei CONTROLLI EFFETTUATI DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, ovvero, validità dei permessi di soggiorno mediante filo diretto con la Questura di Brescia (rinnovi effettuati e tipologia di rilascio che permetta lo svolgimento di lavoro autonomo)

Contestualità Vantaggi: possibilità di recuperare, in qualunque momento, copia della documentazione prodotta (archiviata, a norma, nel registro delle imprese), utilizzando l'applicativo SU.RI., anche dopo la conclusione del procedimento amministrativo

Normativa di raccordo tra Suap e Registro delle Imprese e normativa di interesse del Suap

NORMATIVA di RACCORDO tra Sportello Unico Attività Produttive (Suap) e Registro delle Imprese (RI) - decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 articolo 38 Impresa in un giorno - decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 articolo 25 Sportello unico - decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 articolo 4 Funzioni e organizzazione del Suap articolo 5 Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze articolo 6 Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività di impresa

NORMATIVA di RACCORDO tra Sportello Unico Attività Produttive (Suap) e Registro delle Imprese (RI) - decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 articolo 6 Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici - legge 11 novembre 2011, n. 180 articolo 9 Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 2630 del codice civile - decreto ministeriale 10 novembre 2011 - decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011

ma anche - legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni - decreto Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 - decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione Digitale CAD) - decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 articolo 16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese articolo 16 bis Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese - legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) - decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 articolo 61 Soluzioni di firma elettronica avanzata

Grazie per l'attenzione!!!! Liviana & Claudia