L'OPERATIVITÀ DEL SUAP Comunità Montana di Valle Sabbia Vestone, 19 novembre 2013 Liviana Ventura Claudia Berandi
Legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/11/2011 n. 183) Ha stabilito il principio della decertificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privati, quindi... le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 2
Legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 12/11/2011 n. 183) Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni il cittadino/imprenditore non presenta più alcuna certificazione, ma rilascia autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle autocertificazioni o delle dichiarazioni sostitutive. 3
Codice dell'amministrazione Digitale (CAD) art. 5-bis (e D.P.C.M. 22 luglio 2011) Ha stabilito che, a decorrere dal 1 luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica. 4
Accesso alle informazioni del registro delle imprese tramite VerifichePA Per far fronte a quanto previsto dalla recente normativa, InfoCamere, per conto delle Camere di Commercio, ha realizzato il portale VerifichePA. 5
VerifichePA E' un nuovo punto di accesso, gratuito, ai dati del registro delle imprese. E' riservato alle Pubbliche Amministrazioni. 6
VerifichePA : cosa consente? Consente di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio relativamente ai dati contenuti nel patrimonio informativo del registro delle imprese ovvero fornisce TUTTI i dati contenuti nelle visure del registro delle imprese e del repertorio economico amministrativo. 7
VerifichePA : cosa consente? Permette di acquisire elenchi di caselle p.e.c. delle società con qualsiasi forma giuridica (art. 16, L. 28 gennaio 2009, n. 2) e delle imprese individuali (art. 5, comma 1 e 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221). 8
VerifichePA: requisiti per la registrazione Requisiti che la pubblica amministrazione deve possedere per potersi registrare nel portale: iscrizione all'ipa (indice pubbliche amministrazioni) possesso di indirizzo di PEC istituzionale individuazione di un funzionario che effettui la registrazione in VerifichePA per conto della pubblica amministrazione. 9
VerifichePA: come si accede? la pubblica amministrazione si collega al sito https://verifichepa.infocamere.it/vepa/ e si accredita registrandosi... 10
11
12
13
14
15
16
VerifichePA Dopo la conferma della registrazione e l'invio (tramite fax) del modulo di richiesta di accesso all'area riservata, InfoCamere trasmette una comunicazione all'indirizzo PEC indicato dalla pubblica amministrazione confermando l'avvenuta registrazione fornendo user-id e codice di accesso (password) invitando ad entrare in VerifichePA sottoscrivendo (on line) la convenzione per accedere ai servizi. 17
VerifichePA Dopo la sottoscrizione (on-line) della convenzione per accedere ai servizi, Infocamere trasmette un'ulteriore comunicazione all'indirizzo PEC confermando l'attivazione del servizio. 18
VerifichePA A questo punto la pubblica amministrazione può effettuare le ricerche necessarie per l'istruttoria delle proprie istanze ed estrarre elenchi p.e.c. 19
20
21
VerifichePA ricerca per società... 22
24
VerifichePA ricerca per impresa individuale... 30
31
VerifichePA estrazione elenco p.e.c.... 36
Accesso alle informazioni del registro delle imprese tramite SU.RI. Il responsabile del Suap accreditandosi al portale impresainungiorno.gov.it accede a SU.RI. Utilizzando l'applicativo SU.RI.: 1) consulta gratuitamente la posizione dell'impresa (visura camerale), 2) visualizza il dettaglio dell'istanza, 3) inserisce gli esiti dell'istruttoria che implementano il fascicolo informatico di impresa, 4) crea un archivio dei documenti all'impresa conservato a norma. relativi 44
45
46
47
48
49
50
51
52
R.I. SU.RI. Il Suap, ricevendo direttamente una istanza non transitata dal registro delle imprese, con la funzione inserisci una nuova istanza apre contestualmente il fascicolo informatico d'impresa. Questa apertura gli consente di visualizzare i dati dell'impresa e di accedere ai documenti già depositati nel fascicolo d'impresa. 53
54
55
56
57
58
59
Accesso alle informazioni del registro delle imprese tramite registroimprese.it Il Suap ha necessità di esaminare un atto iscritto/depositato nel registro delle imprese, come si comporta? Come reperire le informazioni indispensabili al Suap e che non sono desumibili da VerifichePA? 60
accede al Servizio Telemaco (a pagamento)... www.registroimprese.it
Che cosa è? Servizio web di accesso al patrimonio informativo delle Camere di Commercio (tra cui il Registro delle imprese, fonte ufficiale, attendibile e garantita dalla legge) 62
10 milioni di persone nel registro: imprenditori, soci, amministratori, sindaci 6 milioni di imprese registrate 900.000 BILANCI depositati ogni anno 63
Cosa posso estrarre? il bilancio dell'impresa l'atto costitutivo o di cessione quote o di trasferimento di azienda 64
oppure cosa posso cercare? ricerche puntuali su dati e informazioni dell'azienda e delle persone che non sono reperibili gratuitamente con VerifichePA 65
e altro ancora: elenchi di imprese protesti marchi e brevetti 66
Attenzione: effettuare ricerche puntuali chiedendo SEMPRE all'utente numero REA, codice fiscale e numero di protocollo dell'istanza con cui è stato depositato l'atto 67
68
69
Il documento si può: - salvare - stampare - e resta disponibile per la consultazione per 5 giorni
COME OPERA UN UTENTE? 1) punto di partenza: www.impresainungiorno.gov.it 86
87
88
89
COME OPERA UN UTENTE? 2) predisposizione dell'istanza l'applicativo scelto dal Suap con 96
COME OPERA UN UTENTE? 3) dopo la compilazione della Scia, l'istanza viene trasmessa al registro delle imprese con modalità telematica ComUnica, utilizzando l'applicativo informatico StarWeb... vediamo come... 97
98
e, dopo la compilazione dell'istanza diretta al registro delle imprese, prima dell'apposizione della firma digitale...
LA SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE DIRETTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE (e Suap) La sottoscrizione delle istanze presentate al registro delle imprese deve essere effettuata utilizzando un dispositivo di firma digitale che contenga il certificato di sottoscrizione. 106
Carta Nazionale dei Servizi e firma digitale
SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE Art.1 comma 1 d.lgs 82/2005 (Codice amministrazione digitale) Definizioni - carta di identità elettronica: consente l'identificazione del suo titolare - carta nazionale dei servizi: consente l'identificazione del suo titolare e l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla PA - firma digitale: consente la sottoscrizione di un documento garantendo l'identificazione del firmatario - firma elettronica qualificata: consente la sottoscrizione di un documento e di identificare il ruolo (es.: notaio) del firmatario 108
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE dirette alla PA Art. 65 d.lgs 82/2005 (Codice amministrazione digitale) Istanze e dichiarazioni presentate alla PA Le istanze e le dichiarazioni presentate alla pubblica amministrazione sono valide - se sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata - ovvero se il richiedente è identificato con l'uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (o CRS) - ovvero se trasmesse dal richiedente tramite propria casella PEC (con rilascio di credenziali previa identificazione del titolare) 109
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE dirette al REGISTRO DELLE IMPRESE Le istanze dirette al registro delle imprese debbono essere sottoscritte dal richiedente - art. 11, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581 (regolamento di attuazione del registro delle imprese). Prima di procedere all'iscrizione l'ufficio del registro delle imprese deve procedere ad accertare l'autenticità della sottoscrizione (art. 2189 codice civile (modalità di iscrizione nel registro delle imprese). 110
SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE Le istanze dirette al Suap necessitano del riconoscimento del richiedente. Le istanze dirette al registro delle imprese necessitano della sottoscrizione che consenta di accertarne l'autenticità. 111
certificato di sottoscrizione e certificato di autenticazione quali differenze? 112
IL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE è l'equivalente autografa informatico della firma 113
IL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE è contenuto nella SMART CARD (dispositivo di firma digitale simile ad una carta di credito con microchip e si utilizza mediante apposito lettore collegato al computer) nel TOKEN USB (dispositivo di firma digitale simile alla chiavetta usb) 114
IL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE è contenuto nella SMART CARD (dispositivo di firma digitale simile ad una carta di credito con microchip e si utilizza mediante apposito lettore collegato al computer) nel TOKEN USB (dispositivo di firma digitale simile alla chiavetta usb) 115
IL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE è rilasciato da certificatori accreditati autorizzati dall Agenzia per l Italia Digitale (ex DigitPA) che garantiscono l'identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale (es: Aruba, Infocert) il mero dispositivo di firma digitale (certificato di sottoscrizione) NON è rilasciato dalla Camera di Commercio di Brescia 116
IL CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE GARANTISCE: L'AUTENTICITÀ del firmatario L'INTEGRITÀ del documento LA VALIDITÀ del contenuto il destinatario è certo dell'identità del sottoscrittore, dell'integrità del documento, e può verificare anche la data e l'ora in cui è stato sottoscritto 117
IL CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE è l'equivalente elettronico di un documento d'identità, pertanto, definisce con certezza l'identità del mittente 118
IL CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE è contenuto nella Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è rilasciato solo dalla pubblica amministrazione (es: Camera di Commercio o uffici convenzionati sul territorio) 119
IL CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE il CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE, come il mero CERTIFICATO DI SOTTOSCRIZIONE, può essere contenuto nella SMART CARD oppure nel TOKEN USB sul dispositivo deve essere indicato l'ente che lo ha rilasciato e la scritta Carta Nazionale dei Servizi 120
LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE) PERMETTE: l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero, permette il riconoscimento in rete per accedere ai siti della pubblica amministrazione (es. dominio gov.it) è utilizzato, anche, per firmare messaggi di posta elettronica 121
LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI RILASCIATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO la Camera di Commercio di Brescia rilascia, in base alla scelta dell'imprenditore, la CNS mediante smart card o mediante token usb sul dispositivo rilasciato è contenuto sia il certificato di sottoscrizione sia il certificato di autenticazione 122
Contestualità
Contestualità D.P.R. n. 160 /2010 art. 5 - comma 2 Per garantire l'impresa in un giorno : la Scia, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al Suap, il quale rilascia la ricevuta. A seguito di tale rilascio, il richiedente può avviare immediatamente l'attività.
Contestualità Quindi, ogni volta che un'impresa deve presentare la Scia al Suap per comunicare una notizia che è da iscrivere anche nel registro delle imprese: la Scia deve essere presentata al registro delle imprese utilizzando ComUnica il registro delle imprese immediatamente al Suap la trasmette
Contestualità la Scia presentata direttamente al Suap non è ricevibile poiché illegittima e carente dal punto di vista formale. Questo prevede un rifiuto/archiviazione con invito all'impresa a ripresentare la Scia con ComUnica. Motivazioni: non è stata presentata all'organo competente (registro delle imprese) non è stata trasmessa con la Comunicazione Unica (con probabile omissione di denuncia al registro delle imprese della notizia, obbligatoria per legge) violazione della normativa (d.lgs 59/10 e dpr 160/10)
Contestualità la data di avvio dell'attività coincide con la data della Scia e corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione Unica al registro delle imprese l'attività oggetto della Scia può essere iniziata solo dalla data di presentazione della segnalazione al Suap (art. 19 comma 2, l. 241/90)
Contestualità l'imprenditore NON può iniziare l'attività né prima né dopo la presentazione della Scia al Suap: - l'acronimo Scia significa segnalazione certificata di inizio attività, NON segnalazione certificata di INTENZIONE (futura) di inizio attività, ma NEMMENO segnalazione di possesso dei requisiti avendo GIA' iniziato l'attività, - INFATTI, il Suap, al momento della presentazione della Scia rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio e, pertanto, autorizza DA QUEL MOMENTO, l'inizio dell'attività (art. 38, d.l. 112/08)
Contestualità quanto cita la norma, ovvero, che l'imprenditore può iniziare l'attività dalla data di presentazione della Scia, significa che l'imprenditore (dichiarando il possesso dei requisiti) è abilitato a svolgere l'attività anche se l'amministrazione competente ha un periodo (previsto dalla norma) durante il quale effettua i propri controlli e le verifiche, esercitando, se necessario anche i propri poteri di conformazione o di rimozione dell'attività (art. 19 comma 3, L. 241/90)
Contestualità il può comunica all'imprenditore che l'attività svolta successivamente alla presentazione della Scia è legittima, anche se la pubblica amministrazione, nel corso dei suoi controlli, verifica la mancanza del possesso dei requisiti e inibisce la prosecuzione alla continuazione dell'attività
Contestualità al contrario, il mero possesso dei requisiti non autorizza l'inizio dell'attività perché il possesso dei requisiti deve essere attestato alla pubblica amministrazione nei modi previsti dalla norma, ovvero, con la Scia e, pertanto, è illegittima l'attività svolta da un imprenditore che, pur avendo i requisiti, NON ha effettuato la comunicazione degli stessi alla pubblica amministrazione con la Scia
Contestualità per le Scia di competenza camerale, il responsabile di procedimento del registro delle imprese: - trattiene la Scia per l'istruttoria rapportandosi, ove necessario, con il Suap - trasmette l'eventuale richiesta di conformazione dell'attività o il provvedimento di inibizione alla continuazione anche al Suap
Contestualità per le Scia indirizzate al Suap NON di competenza camerale, il registro delle imprese: - verifica la presenza della Scia - in carenza, invita l'impresa a presentare la documentazione completa - informa il Suap che, a sua volta, disporrà l'inibizione alla continuazione dell'attività
Contestualità la data di avvio del procedimento amministrativo decorre dalla data della ricevuta ComUnica (protocollo camerale automatico) ComUnica ha effetto anche previdenziali, assicurativi e fiscali ai fini
Il SUAP: flusso telematico della SCIA contestuale a ComUnica Registro imprese: rilascia ricevuta e immediatamente trasmette la SCIA al SUAP Impresa: trasmette la ComUnica, con allegata la SCIA, al Registro delle imprese PA competente: controllo sostanziale e trasmette esito al SUAP SUAP: controllo formale della SCIA; trasmette SCIA a PA competente SUAP: comunica l'esito all'impresa e al Registro delle imprese (SURI) 135
Contestualità Vantaggi: certezza della trasmissione al Suap della Scia e trasmissione immediata della ricevuta (protocollo camerale automatico) congruenza di dati trasmessi contestualmente a tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte in ComUnica (registro delle imprese, Inps, Inail, Agenzia delle entrate, Suap)
Contestualità Vantaggi: possibilità di richiedere nel termine di 5 giorni certificazione aggiornata al registro delle imprese (a Brescia in una giornata lavorativa) possibilità di recuperare, in qualunque momento, copia della documentazione prodotta (archiviata, a norma, nel registro delle imprese)
Contestualità Vantaggi: certezza dei CONTROLLI AUTOMATICI effettuati da ComUnica, ovvero, correttezza del codice fiscale dell'impresa, validità di tutte le firme digitali apposte, funzionalità della PEC certezza dei CONTROLLI EFFETTUATI DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, ovvero, validità dei permessi di soggiorno mediante filo diretto con la Questura di Brescia (rinnovi effettuati e tipologia di rilascio che permetta lo svolgimento di lavoro autonomo)
Contestualità Vantaggi: possibilità di recuperare, in qualunque momento, copia della documentazione prodotta (archiviata, a norma, nel registro delle imprese), utilizzando l'applicativo SU.RI., anche dopo la conclusione del procedimento amministrativo
Normativa di raccordo tra Suap e Registro delle Imprese e normativa di interesse del Suap
NORMATIVA di RACCORDO tra Sportello Unico Attività Produttive (Suap) e Registro delle Imprese (RI) - decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 articolo 38 Impresa in un giorno - decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 articolo 25 Sportello unico - decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 articolo 4 Funzioni e organizzazione del Suap articolo 5 Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze articolo 6 Funzioni dell'agenzia e avvio immediato dell'attività di impresa
NORMATIVA di RACCORDO tra Sportello Unico Attività Produttive (Suap) e Registro delle Imprese (RI) - decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 articolo 6 Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici - legge 11 novembre 2011, n. 180 articolo 9 Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 2630 del codice civile - decreto ministeriale 10 novembre 2011 - decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011
ma anche - legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni - decreto Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 - decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione Digitale CAD) - decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 articolo 16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese articolo 16 bis Misure di semplificazione per le famiglie e le imprese - legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) - decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 articolo 61 Soluzioni di firma elettronica avanzata
Grazie per l'attenzione!!!! Liviana & Claudia