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11 giomo 24 maggio 201.2, ore 14.00, in Milano c/o 1o studio Annunziata e Associati, via degli Omenoni n. 2 Tra La società Symphonia SGR S.p.A., con sede legale sita in Miiano, C.so Matteotti n. 5, in personale dell'amministratore Delegato pro tempore, Dott. Paolo D'Alfonso (di seguito: "Symphonia"); La società Asset Management Service S.p.A., con sede legale sita in Milano, Via Privata Cascia n. 6, in personale dell'amministratore Delegato pro tempore, Dott. Massimiliano Renzulli (di seguito: " AMS"); D le seguenti RSA e Orgarizzazioni Sindacali FABI, in persona {éi Sig. Giuseppe Algeri, Sig.ra Vanessa Di Cola del Sig. Stefano Pera e del Sig. Luciano Piccoli; FISAC/CGIL, in persona della Sig.ra Francesca Lorusso; DIRCREDITO FD, in persona del S Raffaele Devitofrancesco e della Sig.ra Giuseppina Passante; (di seguito: "Sindacati" o "OO.SS.") Premesso che 7. 3. con comunicazione del 23 aprile 2072 - da intendersi qui integralmente recepita e trascritta - Symphonia e AMS hanno congiuntamente awiato le procedure sindacali in vista della cessione del ramo d'azienda ivi descritto (di seguito: il "Ramo"), e ciò ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 47 dellal. n. 428190 e delle vigenti disposizioni di cui all'art. 19 del CCNL del Credito tempo per tempo vigente (di seguito: "CCNL"); a seguito di richiesta formulata dalle OO.SS., le parti hanno dato awio all'esame congiunto delle tutele occupazionali dei rapporti di lavoro dei dipendenti interessati dall'operazione di cessione del ramo d'azienda; nell'ambito della procedur4 le parti hanno specificato le motivazioni alla base dell'operazione di cessione di ramo d'azienda, nonché le conseguenze economico-giuridico-sociali per i dipendenti coinvolti;,-/, r(_.é'/\/ +/

4. nell'incontro odiemo, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche, le parti hanno definito la disciplina economico-normativa da applicare al personale ricompreso nel Ramo; Tutto ciò prernesso, si conviene quanto segue, Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo. [rt.2 Dalla data di efficacia giuridica del trasferimento del Ramo (i.e. L giugno 2012) la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto proseguiri senza soluzione di continuiti ai sensi dell'art. 2172 c.c., alle dipendenze di AMS con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge ed alle seguenti condizioni: r) mantenimento delle condizioni salariali per quanto non previsto dal seguente accordo, dell'anzianità contrattuale e della sede di lavoro nella città di Milano; aziendale, dell'inquadramento lr) trasferimento degli accantonamenti TFIf delle ferie e delle ex-festività maturate; iiy' liquidazione da parte di Symphonia di quanto maturato sino alla data del 31 dicembre 201.'L a titolo di banca ore dai singoli lavoratori nonché di quanto maturato al 31 maggio 2012 a titolo di riposi compensativi. Per quanto attiene al TFR accantonato in azienda, alle eventuali ferie residue, alle festività soppresse e ai permessi ROL relative al personale ceduto, AMS subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso Symphonia fino alla data di trasferimento del ramo d'azienda. Resta inteso che i lavoratori ceduti con il Ramo avranno la possibilità di richiedere la liquidazione integrale del TFR maturato al 31 maggio 2012, e ciò mediante richiesta da doversi îormaltzzare nei confronti di Symphonia entro e non oltre il 31 maggio 2012. Quanto maturato a titolo di TFR da parte di detti lavoratori alla data del 31 maggio 2012, verrìt quindi a loro liquidato da parte di AMS entro il termine del 30 giugno @i èt w ZP

2012. lv) conservazione della pohzza sanitaria di Symphonia fino al 31 dicernbre 2012; a far data dal 1 gennaio 2013., froverà applicazione la pohzza sanitaria di AMS; v) conservazione per la durata di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione del presente accordo delle condizioni di conto corrente, erogazione mutui e finanziamenti risewate ai dipendenti di Syrnphoni4 attualmente definite dal CIA del 30 settembre 2008 e come risulterà da eventuali successive modifiche. Successivamente a tale termine ai soli mutui e finanziamenti in essere e fino all'estinzione del credito verranno mantenute le medesime condizioni applicate ai dipendenti. I- opzione di scoperto di conto corrente verrà concessa esclusivamente a condizione che vi sia la canali.zzazione dello stipendio su un conto corrente di Banca Intermobiliare. Resta inteso che a.decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione de1 Ramo (i.e. 1 giugno 2012), AMS applicherà nei confronti del personale ceduto il CCNL tempo per tempo vigente, ad eccezione dei seguenti profili: a) il premio aziendale sarà incorporato neila retribuzione quale "superminimo non assorbibile" in misura fissa pari alle seguenti somme lorde annue pari ad: i) Euro 1.500,06.= per i lavoratori a cui è attribuita la quaiifica di Quadro Direttivo, ed íl) Euro 1.000,00.: per i lavoratori a cui è attribuita la qualifica di Area Professionale; b) a seguito di eventuali accordi individuali con i lavoratori ceduti con il Ramo, gli stessi potranno accedere al servizio mensa di AMS alle medesime condizioni oggi praticate da AMS nell'ambito della propria struttura, e ciò in sostituzione del buono pasto già riconosciuto ai dipendenti da parte di Symphonia (i.e.euro5,29.=). Art.3 Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, il personale trasferito conserverà alle dipendenze di AMS f inquadramento acquisito al momento del passaggio e continuerà ad essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, orgarizzalve e produttive della cessionaria, alle stesse mansioni o, in altemativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato 8ú

Art.4 ln materia di previdenza complementare, fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme in materia, le parti stabiliscono che i dipendenti ceduti, iscritti alla data di sottoscrizione del presente accordo ai Fondi Pensione Complementare, potraîno in via alternativa: a) "congelare" la propria posizione previdenziale complementare maturata alla data di trasferimento del Ramo presso il Fondo di appartenenza alle condizioni ivi vigenti, iscrivendosi al contempo, alla forma di previdenza complementare prevista presso AMS alle condizioni ivi vigenti conservando la percenfuale di conkibuzione aziendale del 4o/o; b) trasferire la propria posizione maturata sino alla data di trasferimento del Ramo in essere presso il Fondo di appartenenza alle condizioni ivi vigenti al Fondo Pensione Complementare previsto presso AMS conservandó la percentuale di contribuzione aziendale del 4%. I dipendenti aderenti al Fondo Pensione BIM Vita avrarìno la possibilità di continuare ad aderire a tale Fondo. Resta inteso che i dipendenti ceduti con il Ramo potranno aderire al Fondo Pensione BIM Vita sino alla data del 31 maggso 2012. Art.5 AMS si impegna a consentire la fruizione delle ferie estive da parte dei lavoratori ceduti con il Ramo ( da giugno a settembre 2012) secondo quanto già precedentemente concordato e pianificato tra Symphonia ed i lavoratori. AMS si impegna a consentire l'athrale flessibilità deli'orario di lavoro a favore dei lavoratori ceduti con il Ramo alie medesime condizioni oggi attorizzate da Symphonia (1.e. ingresso dalle ore 08:00 alle 09:30). AMS si impegna a riconoscere ai lavoratori ceduti con il Ramo 15 (quindici) ore annue di permessi per visite mediche, sempre che attestate da relativa certif icazione sanitaria. AMS autorizza i lavoratori ceduti con ii Ramo ad utilizzare 1o strumento dell'autocertificazione del proprio stato di eventuale malattia per il primo giomo di malattia e ciò per un periodo massimo di 3 (tre) giorni non consecutivi su base anlua. - fu-.- u[ K6ì

Art.6 Symphonia allo scadere della durata del contratto di outsourcing (i.e. 5 ami) che verrà stipulato con AMS contestualmente alla cessione del Ramo, si impegna a rirmovare detto rapporto contrattuale per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni. Qualora AMS, nel corso della durata del contratto di outsourcing, dovesse essere dichiarata fallita, o, comunque, intendesse cessare la propria attività d'impres4 e tali fattispecie dovessero determinare tensioni occupazionali in seno ad AMS in relazione ai dipendenti ceduti con il Ramo, Symphonia si impegna ad un confronto con le OO.SS., così da valutare, e, ove possibile, ad individuare eventuali soluzioni volte alla salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti ceduti con il ramo d'azienda. Analogamente, qualora, nel corso del termine di 5 (cinque) armi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, Symphonia intendesse far cessare gli effetti del conbatto di autsourcíng per qualsiasi ragione e titolo (1.e. risoluzione, recesso), e tale fattispecie dovesse determinare tensioni occupazionali in seno ad AMS in relazione ai dipendenti ceduti con il Ramo, Sl.rnphonia si impegna ad un conjronto con le OO.SS., così da valutare, e, ove possibile, ad individuare eventuali soluzioni volte alla salvaguardia dei posti di lavoro di detti dipendenti. Art T Symphonia con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di essere disponibile a corrispondere ai lavoratori ceduti con il Ramq a titolo di "bonus fedeltà" maturato nel corso del rapporto di lavorq le seguenti somme omnicomprensive lorde: a) Euro 1.300,00.: a favore dei lavoratori con un'anzianità di servizio inferiore ad 8 (otto) anni; b) Euro 1.800,00.: a favore dei lavoratori con un'anzianità di servizio superiore ad 8 (otto) anni. Art.8 Le Parti, rimossa e rinunziata ogni eccezione formale e sostanziale, si danno tr x0

atto e riconoscono di aver reeolarmente esperito, ad ogni effetto, sia la procedura prevista dall'art. 47 legge 428 del 1990, sia la procedura prevista dall'art. 19 del CCNL. Letto, confermato e sottoscritto Symphonia SGR S.p.A. Asset Management FABr i*lt, UrL I //^ -/ rsr{rcc* # L,: \l DIRCREDITO FD --9-J'\*ssÈbh./ <G "f- (^- -6-