COMUNE DI LUMINO PIANO REGOLATORE VARIANTE DI POCO CONTO PIANO DI QUARTIERE BOSNIGA ai sensi degli art. 34 e 35 Lst Incarto per approvazione del Dipartimento del territorio 18 dicembre 2013 Studi Associati SA, Lugano
1. STATO DELLA PIANIFICAZIONE Il Piano regolatore del Comune di Lumino è stato approvato dal Consiglio di Stato con le Risoluzioni nr. 2137 del 29.3.1995 e nr. 667 del 13.2.1996, mediante le quali sono state ordinate alcune modifiche d'ufficio 1. Successivamente il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti con le Risoluzioni nr. 396 del 26 gennaio 1999 2, nr. 193 del 16 gennaio 2002 3, nr. 4904 del 26 settembre 2007 4, nr. 6405 del 15 dicembre 2010 5 e nr. 4746 del 31 agosto 2011 6. La licenza del Piano di quartiere obbligatorio in vigore, in località Bosniga, è stata rilasciata l 8 marzo 1999 secondo gli avvisi cantonali 21571 del 18 dicembre 1998 e 21571-2 del 26 febbraio 1999. 2. FINALITÀ E MOTIVAZIONI La variante pianificatoria in oggetto verte in primo luogo a modificare all interno del Piano di quartiere obbligatorio l altezza massima di costruzione da 10.50 ml a 12.00 ml vincolata da una quota massima degli edifici fissata a 299 m.s.m (art. 43ter NAPR, capoverso 5). In secondo luogo è stato deciso di vincolare le costruzioni nel PQ a uno standard energetico elevato (almeno Minergie). È inoltre predisposta una riformulazione del capoverso 1 (perimetro PQ). L attuale altezza massima di 10,50 ml non consente di realizzare appieno l indice di sfruttamento di 0.8 ammesso nel Piano di quartiere, non permettendo uno sfruttamento ottimale dei fondi mappali e una densificazione dell area edificabile. 1 2 3 4 5 6 Indice di sfruttamento differenziato tra zone R3 e R3i, modifiche dell'area boschiva, vigneti integrati nella zona agricola, adattamenti dei gradi di sensibilità al rumore, strada nel bosco di Dazio, azzonamento campo di calcio, modifiche minori alle NAPR e all'inventario degli edifici situati fuori le zone edificabili. Motel, SAC, strada Pian-Fornaci, punti di raccolta dei rifiuti, art. 47 NAPR "edifici situati fuori dalle zone edificabili", art. 25 NAPR "zona forestale", binario industriale. Introduzione dell art. 28bis delle norme di attuazione (zone di pericolo). Modifica dell art. 43bis e l introduzione dell art. 48bis delle norme di attuazione (fondo località Berté). Concernente le attività moleste. Concernente la sistemazione della piazza, i beni culturali e archeologici. Studi Associati SA, Lugano - 3 -
Operando questa modifica, i disposti dell art. 43ter NAPR si allineano ai principi di uso misurato del suolo: - i [ ] Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura. (art. 1 LPT); - [ ] promuovere un uso misurato del suolo ed uno sviluppo sostenibile [ ] (art. 1 Lst). Non da ultimo va rilevato che la realizzazione di un edificio con un altezza di 12.00 ml con vincolo a quota massima di 299 m.s.m. (tetto piano), oltre a permettere un maggiore sfruttamento, ha un impatto paesaggistico e urbanistico minore rispetto a un edificio a tetto a falde con un altezza di 10.50 ml. La modifica è pertanto anche conforme a quanto enunciato nella Scheda R6 Sviluppo e contenibilità del PD 09: misure di densificazione [ ] non devono andare a discapito della qualità urbanistica e di vita. Esse si fondano su un adeguata lettura paesaggistica e territoriale. Studi Associati SA, Lugano - 4 -
La decisione di condizionare l edificazione nel Piano di Quartiere a uno standard energetico elevato si inserisce negli sforzi intrapresi dal Comune in materia di politica energetica comunale, i quali hanno portato a una prima certificazione Città dell energia nel settembre 2010. La modifica è inoltre conforme alle misure auspicate per quanto concerne il parco immobiliare dalla scheda V3 Energia del PD 09: a. sostenere, attraverso opportune norme legislative e pianificatorie, l efficienza energetica e l utilizzo delle energie rinnovabili; b. definire dei modelli e delle tipologie costruttive idonee all applicazione di standard energetici elevati, in particolare nell ambito dei risanamenti [ ]. 3. MODIFICA ALL ART. 43TER NAPR Capoverso in vigore 1. Per i mappali 554, 555, 574 e 575, deve essere allestito un piano di quartiere obbligatorio giusta l'art. 56 LALPT e gli art. 20 e 21 RLALPT. Modifica del capoverso 1. Il Piano delle zone definisce il perimetro dei mappali che soggiacciono all obbligo di allestire un piano di quartiere obbligatorio giusta la legislazione vigente in materia di pianificazione territoriale. Nota I mappali all interno del perimetro del piano di quartiere obbligatorio sono stati oggetto di una ricomposizione particellare. Al posto di riprendere la nuova numerazione, si richiama la superficie identificata nel Piano delle zone del piano di quartiere, alfine di evitare di modificare l articolo in caso di future modifiche fondiarie. Si riprende qui una modifica già in corso nell'ambito della variante di Piano regolatore "Via Riale e passerella sul Riale Grande", attualmente giunta all'esame preliminare da parte del Dipartimento del territorio. L aggiornamento degli articoli NAPR con l entrata in vigore della nuova Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) verrà affrontato con una variante pianificatoria separata. Nella fattispecie si tratta degli art. 54 e 55 Lst e gli art. 76-79 RLst. Studi Associati SA, Lugano - 5 -
Capoverso in vigore 5. L'altezza massima è di ml 10.50. Modifica del capoverso 5. L'altezza massima del volume degli edifici è di ml 12.00, vincolata in ogni caso ad una quota massima degli edifici di 299 m.s.m. Nota L aumento dell altezza, vincolata a una quota massima, permette di passare dall edificazione di immobili di tre piani a edifici di quattro piani con tetto piano, senza mutare l impatto paesaggistico e urbanistico. Aggiunta di un capoverso 11. Vige l obbligo di realizzare o risanare edifici con uno standard energetico elevato (almeno certificazione di base Minergie). Nota Minergie è uno standard di costruzione per edifici nuovi e rimodernati, che permette un impiego razionale dell'energia e l utilizzazione di energie rinnovabili. Il marchio è protetto ed è supportato congiuntamente dal mondo economico, dai Cantoni e dalla Confederazione. Studi Associati SA, Lugano - 6 -
Art. 43ter Piano di quartiere obbligatorio Articolo in vigore 1. Per i mappali 554, 555, 574 e 575, deve essere allestito un piano di quartiere obbligatorio giusta l'art. 56 LALPT e gli art. 20 e 21 RLALPT. 2. È esclusa l'edificazione di singoli edifici abitativi unifamiliari. 3. L'indice di sfruttamento ammesso è di 0.8. 4. L'indice di occupazione massimo è del 40%. 5. L'altezza massima è di ml 10.50. 6. L'area verde deve essere pari ad almeno il 30% della superficie edificabile dei fondi. 7. Per la superficie boscata valgono le disposizioni degli articoli 30 (Elementi di valore naturalistico / paesaggistico) e 25 (Zona forestale) delle Norme d'applicazione del PR. 8. All'interno del quartiere deve essere evitato il traffico di transito. 9. Almeno la metà dei posteggi previsti deve essere interrata. 10. I posteggi all'aperto non devono occupare parti pregiate degli appezzamenti e non devono comprometterne la qualità delle funzioni residenziali e di svago. Articolo modificato 1. Il Piano delle zone definisce il perimetro dei mappali che soggiacciono all obbligo di allestire un piano di quartiere obbligatorio giusta la legislazione vigente in materia di pianificazione territoriale. 2. È esclusa l'edificazione di singoli edifici abitativi unifamiliari. 3. L'indice di sfruttamento ammesso è di 0.8. 4. L'indice di occupazione massimo è del 40%. 5. L'altezza massima del volume degli edifici è di ml 12.00, vincolata in ogni caso ad una quota massima degli edifici di 299 m.s.m. 6. L'area verde deve essere pari ad almeno il 30% della superficie edificabile dei fondi. 7. Per la superficie boscata valgono le disposizioni degli articoli 30 (Elementi di valore naturalistico / paesaggistico) e 25 (Zona forestale) delle Norme d'applicazione del PR. 8. All'interno del quartiere deve essere evitato il traffico di transito. 9. Almeno la metà dei posteggi previsti deve essere interrata. 10. I posteggi all'aperto non devono occupare parti pregiate degli appezzamenti e non devono comprometterne la qualità delle funzioni residenziali e di svago. 11. Vige l obbligo di realizzare o risanare edifici con uno standard energetico elevato (almeno certificazione di base Minergie). Studi Associati SA, Lugano - 7 -
4. PROCEDURA Per ossequiare alle disposizioni degli art. 4 e 5 in merito all informazione e alla partecipazione della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst), la popolazione deve essere informata riguardo alla proposta di variante pianificatoria e dev essere garantita una tempestiva partecipazione della persone coinvolte nella pianificazione. Poiché, nella fattispecie, le modifiche pianificatorie toccano un numero limitato di persone e mutano in misura minima una disposizione sull uso ammissibile del suolo (altezza massima di edificazione), esse possono essere considerate di poco conto ai sensi dell art. 34 Lst. L iter di approvazione dell incarto può essere quindi predisposto nella forma di procedura semplificata ai sensi degli art. 35 Lst e art. 43 e 44 RLst. La procedura prevista è la seguente: 1. approvazione del Municipio; 2. approvazione del Dipartimento del territorio; 3. pubblicazione, previa approvazione del Dipartimento, per trenta giorni presso la cancelleria comunale. Il Municipio annuncia la pubblicazione della modifica almeno cinque giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani; 4. contro il contenuto della modifica è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione; 5. la modifica di poco conto entra in vigore con la crescita in giudicato, cioè il decorso inutilizzato dei termini di ricorso al Consiglio di Stato oppure con la decisione governativa sul ricorso; 6. contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dalla notificazione. Detti ricorsi non hanno effetto sospensivo. Lugano, 18 dicembre 2013 Approvato dal Municipio il: Approvato dal Dipartimento del territorio il: Studi Associati SA, Lugano - 8 -