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CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE MARIA PIA MARCHI c. ITALIA (Ricorso n. 58492/00) SENTENZA STRASBURGO 30 settembre 2008 Questa sentenza sarà definitiva nei termini stabiliti dall articolo 44 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma. traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

Nel caso Maria Pia Marchi c. Italia, La Corte europea dei diritti dell uomo (seconda sezione), riunita in una Camera composta da: Françoise Tulkens, presidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Dragoljub Popović, András Sajó, Nona Tsotsoria, giudici, e da Sally Dolle, cancelliere di sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 9 settembre 2008, Rende la seguente sentenza, adottata nella stessa data: PROCEDURA 1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 58492/00) contro la Repubblica italiana con cui una cittadina italiana, la Sig.ra Maria Pia Marchi, ha adito la Corte il 18 maggio 2000 in virtù dell art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»). 2. La ricorrente è rappresentata da M. Del Bianco, avvocato a Lucca. Il governo italiano («il Governo») è rappresentato dal suo agente, R. Adam, e dal suo co-agente, F. Crisafulli. 3. Il 16 settembre 2004, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente irricevibile e ha deciso di comunicare che la doglianza della ricorrente derivava da un danno ingiustificato al diritto al rispetto dei beni. Il 14 dicembre 2004, la Corte ha dichiarato ricevibile questa parte del ricorso. 4. Sia la ricorrente che il Governo hanno depositato una memoria scritta sul merito del caso (articolo 59 1 del regolamento). FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO 5. La ricorrente è nata nel 1942 e risiede a Lucca. 6. Ella era comproprietaria al 50% di un terreno edificabile sito a Lucca. A una data non precisata, il comune di Lucca approvava un piano urbanistico che coinvolgeva il terreno della ricorrente per la costruzione di 2

abitazioni a prezzi modici («edilizia economica e popolare»). Il piano veniva approvato dal Ministero per i lavori pubblici, con un atto di dichiarazione di pubblica utilità. 7. Il 2 giugno 1981, la ricorrente e il comproprietario firmavano un accordo di cessione di 3733 metri quadri di terreno, con il quale veniva formalizzata l espropriazione ai sensi della legge n. 385 del 1980. In esecuzione di questa legge, il comune di Lucca versava a titolo di acconto la somma di 11 465 500 lire (circa 5 921,44 euro), come se si trattasse di un terreno agricolo, con la riserva di fissare l indennità definitiva una volta che fosse entrata in vigore la legge relativa ai criteri di indennità specifici per i terreni edificabili. 8. Con sentenza n. 223 del 15 luglio 1983, pubblicata il 27 luglio 1983, la Corte costituzionale dichiarava incostituzionale la legge n. 385 del 1980, poiché subordinava l indennità all adozione di una legge futura. 9. Conseguentemente alla sentenza, la legge n. 2359 del 1865, secondo cui l indennità per espropriazione di un terreno corrispondeva al suo valore di mercato, tornava a dispiegare i suoi effetti. 10. Il decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992, convertito in legge n. 359 del 8 agosto 1992, introduceva, all articolo 5 bis, nuovi criteri per calcolare l indennità di espropriazione dei terreni edificabili. 11. La ricorrente restava invano in attesa di ricevere l indennità residuale. 12. Il 14 marzo 1996, la ricorrente citava il comune davanti al tribunale di Lucca, al fine di ottenere la metà dell indennità per l espropriazione. 13. Il tribunale di Lucca designava un perito. Ad avviso di quest ultimo, il terreno della ricorrente era edificabile e il suo valore nel 1981, epoca del passaggio di proprietà, ammontava a 167 985 000 lire (8 6757,01 euro). In seguito all entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, l indennità per espropriazione tornava ad essere di 83 992 500 lire (4 3378,51 euro). Dal momento che la ricorrente era proprietaria solo al 50%, l indennità da versare a suo favore ammontava a 4 274 000 lire (circa 21 729 euro). 14. Con sentenza depositata in cancelleria il 12 maggio 2004, il tribunale dichiarava che il diritto della ricorrente a ottenere l indennità per l espropriazione era prescritto, per via della prescrizione decennale. 15. La ricorrente proponeva appello avverso tale sentenza. 16. Con sentenza del 4 luglio 2006, la corte d appello di Firenze rigettava l appello. Essa richiamava il fatto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, una volta pubblicata la sentenza della Corte costituzionale il 27 luglio 1983 ed eliminato così l ostacolo giuridico che impediva l esercizio del diritto di rivendicare l indennità per espropriazione, aveva cominciato a decorrere il termine di prescrizione di dieci anni. La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto adire i giudici competenti prima del 27 luglio 1993, mentre di fatto provvedeva a notificare la sua domanda il 14 marzo 1996. 3

17. La ricorrente non si rivolgeva alla Corte di cassazione e questa sentenza diventava definitiva. II. LA NORMATIVA INTERNA PERTINENTE 18. La normativa interna applicabile all epoca dei fatti e altre disposizioni pertinenti sono state descritte nella sentenza Scordino c. Italia (n. 1) [GC] (n. 36813/97, 47-74, CEDU 2006-...). 19. Con sentenza n. 348 del 22 ottobre 2007, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l articolo 5 bis del decreto n. 333 del 1992, come modificato dalla legge n. 359 del 1992, relativamente ai criteri di calcolo dell indennità. La Corte costituzionale ha anche indicato al legislatore i criteri da adottare per una eventuale nuova legge, facendo riferimento al valore venale del bene. 20. La legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che l indennità per espropriazione di un terreno edificabile deve corrispondere al valore venale del bene. Se l espropriazione è inserita nel quadro di una riforma economica e sociale, viene applicata una riduzione del 25%. Questa disposizione è applicabile a tutte le procedure di espropriazione in corso al 1 gennaio 2008, salvo quelle per le quali la decisione sull indennità per espropriazione sia stata accettata o sia divenuta definitiva. IN DIRITTO I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 21. La ricorrente allega la violazione del suo diritto al rispetto dei beni, dal momento che non è stata indennizzata per l espropriazione del suo terreno. Ella invoca l articolo 1 del Protocollo n. 1, il quale è così formulato: «Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l uso dei beni in modo conforme all interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.» 4

A. Eccezione preliminare 22. Il Governo ritiene in primo luogo che l articolo 1 del Protocollo n. 1 non si applichi al caso in questione, dal momento che l accordo sul passaggio di proprietà del terreno sarebbe di diritto privato e non costituirebbe una espropriazione. 23. La ricorrente si oppone alla tesi del Governo e sostiene che la Corte ha già concluso circa l applicabilità dell articolo 1 del Protocollo n. 1 in numerosi casi. 24. La Corte richiama il fatto di aver emesso sentenze che riconoscevano la violazione dell articolo 1 del Protocollo n. 1 nei casi in cui, come in quello di specie, il trasferimento di un terreno su cui gravava un permesso di espropriazione era stato formalizzato con un accordo di espropriazione ai sensi della legge n. 385 del 1980 (Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, CEDU 2006-... ; Bortesi e altri c. Italiae, n. 71399/01, 10 giugno 2008; Mason e altri c. Italia, n. 43663/98, 13, 17 maggio 2005 ; Stornaiuolo c. Italia, n. 52980/99, 8 agosto 2006 ; Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italia, n. 10557/03, 1 aprile 2008). La Corte non vede alcuna ragione per allontanarsi da questa giurisprudenza e rigetta l eccezione del Governo. B. Sull applicazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 25. La Corte ritiene di aver analizzato nel merito l eccezione del Governo circa il non esperimento delle vie di ricorso interne. Poiché l eccezione era fondata sul fatto che il procedimento fosse ancora pendente, la Corte constata che il procedimento nazionale si è nel frattempo concluso. 26. La ricorrente osserva che, conformemente all atto di trasferimento del terreno firmato nel 1981, la città di Lucca si era impegnata a versare in suo favore un indennità sulla base della «nuova legge» che sarebbe stata adottata. Orbene, questa legge ha visto la luce soltanto nel 1992, e pertanto la prescrizione avrebbe dovuto iniziare a decorrere soltanto a partire da quel momento. La ricorrente osserva inoltre che anche se avesse ottenuto un indennità per l espropriazione calcolata ai sensi della legge n. 359 del 1992, la Corte avrebbe comunque concluso per la violazione dell articolo 1 del Protocollo n. 1, poiché questa sarebbe stata ritenuta inadeguata secondo la sua giurisprudenza. 27. Il Governo osserva che l inerzia della ricorrente ha comportato la prescrizione decennale. A suo avviso, la ricorrente avrebbe potuto avvalersi della legislazione precedente, ritornata in vigore a partire dal 27 luglio 1983, e pertanto adire la giurisdizione nazionale per ottenere l indennità, senza dover attendere la nuova legge del 1992. 5

In conclusione, la situazione di cui si lamenta la ricorrente sarebbe imputabile esclusivamente alla stessa. 28. La Corte ha proceduto a un esame approfondito del diritto applicabile nel periodo in questione nel caso Scordino n. 1 [GC], cit. ( 47-61). In quella occasione, essa ha preso atto del fatto che per effetto della dichiarazione di incostituzionalità del 1983 la legge n. 2359 del 1865 era tornata a dispiegare i suoi effetti. Era pertanto consentito fin da allora agli espropriati richiedere l indennità per l espropriazione ai tribunali civili, fino al valore di mercato del terreno, cosa che i ricorrenti dei casi citati sopra hanno fatto (paragrafo 24). 29. Nel presente caso, la ricorrente non è stata indennizzata al momento dell espropriazione. Tuttavia, ella non ha sfruttato la possibilità aperta dalla sentenza della Corte costituzionale nel 1983, dal momento che non ha richiesto l indennità ai sensi della legge n. 2359 del 1865, cosa che, in principio, le avrebbe offerto l occasione di ottenere il pieno valore di mercato del bene. 30. Certo, la Corte non può escludere il fatto che, una volta intrapresa, tale procedura si sarebbe protratta per un tempo sufficiente perché l articolo 5 bis della legge n. 239 del 1992 potesse essere applicato retroattivamente, cosicché la ricorrente non avrebbe potuto ottenere un indennità adeguata. Ciononostante, non spetta alla Corte soffermarsi sulla durata e quindi sull esito di un procedimento che la ricorrente non ha avviato. Date queste circostanze, la Corte ritiene che è il comportamento imputabile alla ricorrente ad aver determinato la situazione denunciata. 31. D altronde, nessun elemento del fascicolo lascia pensare che l applicazione del termine di prescrizione decennale sia stata arbitraria (a contrario, Carbonara e Ventura c. Italia, n. 24638/94, 2000-VI). 32. Pertanto, non vi è stata violazione dell articolo 1 del Protocollo n. 1. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL UNANIMITÀ, 1. Rigetta l eccezione preliminare del Governo; 2. Dichiara che non vi è stata violazione dell articolo 1 del Protocollo n. 1. Redatta in francese, e comunicata per iscritto il 30 settembre 2008, in applicazione degli articoli 77 2 e 3 del regolamento. Sally Dolle Cancelliere Françoise Tulkens Presidente 6