CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA D ASTA c. ITALIA (Ricorso n /04) SENTENZA STRASBURGO 16 dicembre 2014
|
|
- Erico Edmondo Vaccaro
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA D ASTA c. ITALIA (Ricorso n /04) SENTENZA STRASBURGO 16 dicembre 2014 La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma. Nella causa D Asta c. Italia, la Corte europea dei diritti dell uomo (Seconda Sezione), riunita in un Comitato composto da: András Sajó, Presidente, Helen Keller, Robert Spano, giudici, e Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione, dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 25 novembre 2014, pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: PROCEDURA 1. All origine della causa vi è un ricorso (n /04) proposto contro la Repubblica italiana con il quale tre cittadini italiani, i Sigg. Maria Rosa D Asta, Angelo D Asta e Luca D Asta ( i ricorrenti ) hanno adito la Corte in virtù dell articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali ( la Convenzione ), in data 2 luglio I ricorrenti sono stati rappresentati dall avvocato M. Pellitteri, che esercita a Casteltermini. Il Governo italiano ( il Governo ) è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra E. Spatafora, dal suo ex co-agente, Sig. N. Lettieri, e dal suo co-agente, Sig.ra P. Accardo. 3. In data 4 aprile 2006 il ricorso è stato comunicato al Governo. IN FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 4. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1923, 1959 e 1963, e vivono a Casteltermini. 5. I ricorrenti sono comproprietari di un appezzamento di terreno designato come terreno agricolo a Casteltermini. Il terreno in questione era distinto al catasto dei terreni al foglio 40, particella Il 13 luglio 1989 l assessore regionale per i lavori pubblici emise un ordinanza che autorizzava il Comune a occupare, mediante procedura d urgenza e sulla base di una dichiarazione di pubblico interesse, una porzione del terreno dei ricorrenti per iniziare la costruzione di una strada. 7. Il 4 gennaio 1991 le autorità occuparono materialmente il terreno. 8. Con atto di citazione notificato in data 23 giugno 1998, i ricorrenti avviarono un azione risarcitoria contro il Comune di Casteltermini dinanzi al Tribunale di Agrigento. Affermarono che l occupazione del terreno era illegittima e che i lavori di costruzione erano stati ultimati senza che vi fosse stata una formale espropriazione del terreno e che fosse stato versato un indennizzo. Chiesero una somma corrispondente al valore venale del terreno e un ulteriore somma a risarcimento della perdita del godimento del terreno durante il periodo di occupazione legittima. 9. In data imprecisata il Tribunale dispose una perizia di stima del terreno. Con relazione depositata in data 17 settembre 2001 il perito concluse che la superficie del terreno occupato misurava metri quadrati e confermò che esso poteva essere classificato come terreno edificabile. Egli
2 concluse inoltre che il valore venale del terreno alla data in cui l occupazione era diventata illegittima, circostanza che egli riteneva avvenuta il 13 luglio 1994, corrispondeva a 6.20 euro (EUR) al metro quadrato, per un totale di EUR Con sentenza pronunciata in data 22 gennaio 2003, depositata in cancelleria in data 23 gennaio 2003, il Tribunale di Agrigento dichiarò che l occupazione del terreno, che era stata inizialmente autorizzata, era diventata illegittima a far data dal 4 giugno Esso ritenne che il terreno fosse stato irreversibilmente trasformato dalle opere pubbliche. Conseguentemente, in conformità alla norma sull espropriazione indiretta (occupazione acquisitiva o accessione invertita), i ricorrenti erano stati privati del loro bene, in virtù della sua irreversibile trasformazione, nel momento in cui l occupazione aveva cessato di essere legittima. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale concluse che i ricorrenti avevano diritto a un indennizzo a risarcimento della perdita della proprietà causata dall illegittima occupazione. 11. Il Tribunale ricorse alla perizia di stima per concludere che il terreno poteva essere classificato come agricolo e che il suo valore venale alla data in cui l occupazione era diventata illegittima corrispondeva a EUR Tuttavia, a differenza della relazione peritale, il Tribunale ribadì che l occupazione era diventata illegittima a far data dal 4 giugno Pertanto, il Tribunale ritenne che i ricorrenti avessero diritto a un indennizzo pari a EUR , da rivalutare per l inflazione, oltre agli interessi legali. 13. Il Tribunale accordò inoltre ai ricorrenti EUR a risarcimento del danno causato dall indisponibilità del terreno per il periodo compreso tra l inizio dell occupazione legittima (13 luglio 1989) e la data della perdita della proprietà (4 giugno 1993). 14. La sentenza divenne definitiva nel marzo II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNA PERTINENTI 15. Il diritto e la prassi interni pertinenti concernenti l espropriazione indiretta si trovano nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n /00, 22 dicembre 2009). 16. Con le sentenze nn. 348 e 349 del 22 ottobre 2007, la Corte costituzionale statuì che la legislazione nazionale dovesse essere compatibile con la Convenzione come interpretata dalla giurisprudenza della Corte e, conseguentemente, dichiarò l incostituzionalità dell articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 dell 11 luglio 1992 come modificato dalla legge n. 662 del Con la sentenza n. 349 la Corte costituzionale osservò che l insufficiente livello di indennizzo previsto dalla legge del 1996 contrastava con l articolo 1 del Protocollo n.1, nonché con l articolo 117 della Costituzione italiana, che prevede il rispetto degli obblighi internazionali. A seguito di tale sentenza la disposizione in questione non può più essere applicata nell ambito di procedimenti nazionali pendenti. 18. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale avvennero diverse modifiche nella legislazione nazionale. L articolo 2, comma 89, lettera e), della legge finanziaria (legge n. 244) del 24 dicembre 2007 stabilì che in caso di espropriazione indiretta l indennizzo da versare dovesse corrispondere al valore venale del bene, senza possibilità di riduzione. IN DIRITTO I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N I ricorrenti hanno lamentato di essere stati privati del loro terreno in circostanze incompatibili con i requisiti dell articolo 1 del Protocollo n. 1, che recita: Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi
3 da essi ritenute necessarie per disciplinare l uso dei beni in modo conforme all interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. 20. Il Governo ha contestato l argomento dei ricorrenti. A. Sulla ricevibilità 21. Il Governo ha affermato che i ricorrenti non erano più vittime della dedotta violazione in quanto avevano ottenuto, a livello nazionale, una somma corrispondente al pieno valore venale del terreno espropriato. 22. La Corte ribadisce che, secondo la propria giurisprudenza consolidata, il termine vittima di cui all articolo 34 indica la persona direttamente interessata dall atto o dall omissione in questione e l esistenza di una violazione della Convenzione è concepibile anche in assenza di danno; il danno è rilevante solo nell ambito dell articolo 41. Conseguentemente, una decisione o una misura favorevole al ricorrente non è in linea di massima sufficiente a privarlo della qualità di vittima, salvo che le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione e vi abbiano successivamente posto rimedio (si vedano Guerrera e Fusco c. Italia, n /98, 53, 3 aprile 2003, e Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, 36, Reports of Judgments and Decisions 1996 III). 23. La Corte osserva che i procedimenti interni in questione si sono conclusi ben prima che la Corte costituzionale pronunciasse la sentenza che ha dichiarato l incostituzionalità dell articolo 5 bis del decreto legge n. 333 dell 11 luglio 1992, come modificato dalla legge n. 662 del 1996, in quanto violava l articolo 1 del Protocollo n. 1. Pertanto, nel caso di specie si può concludere che le autorità nazionali non hanno riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione né vi hanno successivamente posto rimedio (si veda, per contro, Armando Iannelli c. Italia, n /03, 12 febbraio 2013). 24. La Corte conclude pertanto che nel caso di specie i ricorrenti non hanno perso la qualità di vittime ai fini dell articolo 34 della Convenzione. 25. L eccezione del Governo deve pertanto essere rigettata. 26. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell articolo 35 3, lettera a) della Convenzione. Osserva inoltre che essa non incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile. B. Sul merito 27. I ricorrenti hanno sostenuto di essere stati privati della loro proprietà in base alla norma sull espropriazione indiretta, mediante la quale le autorità pubbliche acquisiscono un terreno approfittando della propria condotta illegittima. I ricorrenti hanno affermato che l applicazione alla loro causa della norma sull espropriazione indiretta non rispettava il principio della supremazia della legge. 28. Secondo il Governo, nonostante l assenza di un formale decreto di esproprio e il fatto che l irreversibile trasformazione del terreno a seguito della realizzazione delle opere pubbliche ne impedisse la restituzione, l occupazione in questione era stata effettuata nell ambito di una procedura amministrativa fondata su una dichiarazione di pubblico interesse. Il Governo ha inoltre sottolineato che i ricorrenti hanno ottenuto, a livello nazionale, una somma corrispondente al pieno valore venale del terreno espropriato. 29. La Corte osserva che le parti concordano che è avvenuta una privazione di proprietà ai fini dell articolo 1 del Protocollo n Per quanto riguarda l espropriazione indiretta, la Corte rinvia alla propria giurisprudenza consolidata (si vedano, tra altri, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n /96, CEDU 2000 VI; Scordino c. Italia (n. 3), n /98, 17 maggio 2005; e Velocci c. Italia, n. 1717/03, 18 marzo 2008) per una sintesi dei principi pertinenti e una visione d insieme della sua giurisprudenza in
4 materia. 31. Nel caso di specie la Corte osserva che, in conformità alla norma sull espropriazione indiretta, il tribunale nazionale ha ritenuto che i ricorrenti fossero stati privati del loro terreno a far data dal 4 giugno 1993 (si veda il paragrafo 10 supra). Il trasferimento di proprietà alle autorità è pertanto avvenuto a conclusione delle opere pubbliche. La Corte considera che tale situazione non potesse essere considerata prevedibile, in quanto soltanto nella decisione definitiva si è potuto ritenere che fosse stata effettivamente applicata la norma sull espropriazione indiretta. La Corte conclude conseguentemente che i ricorrenti non hanno avuto la certezza di essere stati privati del loro terreno fino al marzo 2004, quando è diventata definitiva la sentenza del Tribunale di Agrigento. 32. Alla luce delle precedenti osservazioni, la Corte ritiene che l ingerenza lamentata non fosse compatibile con il principio di legalità e che essa abbia pertanto violato il diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei loro beni. 33. Ne consegue che vi è stata violazione dell articolo 1 del Protocollo n. 1. II. SULL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 34. L articolo 41 della Convenzione prevede: Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un equa soddisfazione alla parte lesa. A. Danno patrimoniale 35. Quanto al danno patrimoniale, i ricorrenti hanno sostenuto che il Tribunale di Agrigento non aveva tenuto conto delle perdite collaterali subite in conseguenza dell espropriazione, vale a dire la diminuzione del valore del terreno a causa della sua frammentazione. Essi hanno inoltre affermato che il terreno espropriato era stato sottovalutato dal perito nel corso del procedimento interno. A tale riguardo i ricorrenti hanno chiesto EUR Il Governo ha affermato che i ricorrenti hanno ottenuto un importo corrispondente al pieno valore venale del terreno espropriato in conformità ai criteri stabiliti dalla Corte. 37. La Corte ribadisce che una sentenza in cui essa riscontra una violazione pone in capo allo Stato convenuto l obbligo giuridico di porvi fine e ripararne le conseguenze in modo tale da ripristinare per quanto possibile la situazione esistente prima della violazione (si veda Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n /96, 32, CEDU 2000 XI). 38. La Corte osserva inoltre che, nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], sopra citata, la Grande Camera ha ritenuto opportuno adottare un nuovo approccio in ordine ai criteri da utilizzare per valutare i danni nelle cause di espropriazione indiretta. 39. La Corte ha ritenuto che la riparazione del danno patrimoniale debba essere pari al pieno valore venale del bene alla data della sentenza interna che ha dichiarato che i ricorrenti avevano perso la proprietà del loro bene, e che tale valore debba essere calcolato sulla base delle perizie disposte dal tribunale, redatte nell ambito dei procedimenti interni. Una volta dedotto l importo ottenuto a livello nazionale, e ottenuta la differenza con il valore venale del terreno al momento in cui i ricorrenti hanno perso la proprietà, tale importo deve essere convertito nel valore attuale per compensare gli effetti dell inflazione. Su tale importo dovrà inoltre essere pagato un interesse legale semplice (applicato al capitale progressivamente rivalutato) per compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo per il quale i ricorrenti sono stati privati del terreno. 40. La Corte osserva che, a livello nazionale, i ricorrenti hanno ricevuto una somma corrispondente al pieno valore venale del terreno espropriato, rivalutata per l inflazione e maggiorata dell importo degli interessi dovuti, calcolati a decorrere dalla data in cui i ricorrenti hanno perso il loro diritto di proprietà (si veda il paragrafo10 supra). Conseguentemente, la Corte non accorda nulla a tale riguardo (si veda Rubortone e Caruso c. Italia, n /03, 61, 5 febbraio 2013).
5 B. Danno morale 41. I ricorrenti hanno chiesto EUR ciascuno per il danno morale. 42. Il Governo ha contestato tale importo. 43. La Corte ritiene che le sensazioni di impotenza e frustrazione derivanti dalla violazione dei diritti dei ricorrenti di cui all articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione abbiano provocato loro un notevole danno morale che dovrebbe essere opportunamente risarcito. 44. Alla luce di quanto sopra e deliberando in via equitativa, la Corte decide di accordare congiuntamente ai ricorrenti EUR a questo titolo. C. Spese 45. Riguardo alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno presentato una parcella e hanno chiesto il rimborso di EUR Il Governo ha contestato tale importo. 47. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, le spese possono essere accordate ai sensi dell articolo 41 solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole (si veda Can e altri c. Turchia, n /02, 22, 24 gennaio 2008). 48. La Corte non contesta l affermazione secondo la quale i ricorrenti hanno sostenuto delle spese per ottenere riparazione dinanzi a essa, ma ritiene che la somma richiesta sia eccessiva. 49. Visti i documenti di cui è in possesso e la sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di EUR per il procedimento dinanzi alla Corte. D. Interessi moratori 50. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL UNANIMITÀ, 1.Dichiara il ricorso ricevibile; 2.Ritiene che vi sia stata violazione dell articolo 1 del Protocollo n. 1; 3.Ritiene 1.che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, congiuntamente, entro tre mesi, le seguenti somme: 1.EUR (settemila e cinquecento euro), oltre l importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale; 2.EUR (cinquemila euro), oltre l importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese; 2.che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti percentuali. Fatta in inglese, poi notificata per iscritto il 16 dicembre 2014, in applicazione dell articolo 77 2 e 3 del Regolamento della Corte. András Sajó Presidente Abel Campos Cancelliere aggiunto
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico.
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA CUCINOTTA c. ITALIA. (Ricorso n /03) SENTENZA STRASBURGO.
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Dir. Gen. del Contenzioso e dei Diritti Umani Corte Suprema di Cassazione Centro Elettronico di Documentazione Traduzione a cura del Ministero
DettagliSECONDA SEZIONE. CAUSA MATTHIAS E ALTRI c. ITALIA. (Ricorso n o 35174/03) SENTENZA (Equa soddisfazione) STRASBURGO. 17 luglio 2012
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Corte Suprema di Cassazione Centro Elettronico di Documentazione Redazione
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO PRIMA SEZIONE. CAUSA MESSANA c. ITALIA. (Ricorso n /04) SENTENZA STRASBURGO.
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita da Rita Carnevali, assistente linguistico, e rivista con la dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA MASELLI c. ITALIA. (Ricorso n /03) SENTENZA STRASBURGO.
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO PRIMA SEZIONE. CAUSA COLAZZO c. ITALIA. (Ricorso n /00) SENTENZA (equa soddisfazione)
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Rita Pucci, funzionario linguistico. Permission to re-publish this translation has
DettagliSentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 5 novembre Ricorso n /03 - Bencivenga c. Italia
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 5 novembre 2013 - Ricorso n. 15015/03 - Bencivenga c. Italia Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA SCALA c. ITALIA. (Ricorso n /01) SENTENZA STRASBURGO.
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico. Permission to re-publish this translation has been granted
DettagliSENTENZA MACRÌ ED ALTRI c. ITALIA 1
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliSentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 14 aprile 2015 Ricorso n /03 Causa Chinnici c. Italia
Hai cercato: diritti dell'uomo: protezione proprietà art1 Prot1 Torna indietro Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 14 aprile 2015 Ricorso n. 22432/03 Causa Chinnici c. Italia Ministero
DettagliCONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE MARIA PIA MARCHI c. ITALIA (Ricorso n. 58492/00) SENTENZA STRASBURGO 30 settembre 2008 Questa sentenza sarà definitiva nei termini
DettagliORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente -
ORDINANZA N. 306 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Franco BILE Presidente - Giovanni Maria FLICK Giudice - Francesco AMIRANTE - Ugo
DettagliORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente -
ORDINANZA N. 208 ANNO 2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Paolo GROSSI Presidente - Giuseppe FRIGO Giudice - Alessandro CRISCUOLO - Giorgio
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO EX TERZA SEZIONE. CAUSA GROSSI E ALTRI c. ITALIA. (Ricorso n /03) SENTENZA (revisione) STRASBURGO
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Anna Aragona, funzionario linguistico. Permission to re-publish this translation
DettagliLEGGE PINTO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ
Cendon / Book PROCEDURA CIVILE PROFESSIONAL LEGGE PINTO: PROFILI DI RESPONSABILITÀ QUESTIONI SOSTANZIALI E PROCESSUALI Eduardo Tammaro Edizione DICEMBRE 2014 Copyright MMXIV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030
DettagliCausa Serino c. Italia Seconda Sezione sentenza 19 febbraio 2008 (ricorso n. 679/03) Causa Maio c. Italia Seconda Sezione sentenza 18 marzo 2008
Causa Serino c. Italia Seconda Sezione sentenza 19 febbraio 2008 (ricorso n. 679/03) Causa Maio c. Italia Seconda Sezione sentenza 18 marzo 2008 (ricorso n. 24886/03) Causa Conceria Madera s.r.l. c. Italia
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Corte di Cassazione n.14816/07 Comune di Pisa c/ Tremolanti Carlo, Tremolanti Marco, Barsotti Franco e Barsotti Paola. Transazione della causa pendente. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO CHE: -i
DettagliTesto Unico: espropriazioni per pubblica utilità (DPR 327, 8 giugno 2001
Testo Unico: espropriazioni per pubblica utilità (DPR 327, 8 giugno 2001 - In vigore dal 1 luglio 2002 - L articolo 58 abroga tutte le disposizioni precedentemente vigenti - Esecuzione di opere pubbliche
DettagliDeliberazione n. 5/pareri/2005
Deliberazione n. 5/pareri/2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Enrico Gustapane dott. Mario Donno dott. Donato Maria
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliRisoluzione N.107/E QUESITO
Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del
DettagliCONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE DECISIONE Ricorso n o 18995/06 presentato da Francesco PILATO contro l Italia La Corte europea dei diritti dell uomo (seconda sezione),
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 FEBBRAIO 2011 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliArt. 1 Il paragrafo 2 dell articolo 22 della Convenzione è soppresso.
Traduzione 1 Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, il quale emenda il sistema di controllo Concluso a Strasburgo il 13 maggio 2004 Approvato
DettagliSchema di ricorso per Cassazione avverso sentenza straniera in tema di divorzio
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE
DettagliCEDU: l espropriazione isolata non può giustificare un indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato
CEDU: l espropriazione isolata non può giustificare un indennità inferiore al valore di mercato del bene ablato Traduzione non ufficiale dell avv. Elena Trabucchi 04 luglio 2008 SECONDA SEZIONE SENTENZA
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliORDINANZA N. 358 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA- ORDINANZA N. 358 del 31 ottobre 2008 (sulla q.l.c. dell art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992 nella parte in cui prevede la decurtazione del 40% dell indennità di espropriazione
DettagliCorte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n Pres. Grossi.
Corte Costituzionale, ordinanza 8 Marzo 2016, n. 112- Pres. Grossi. Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Procedimento per il delitto di omesso versamento dell'iva - Questione di legittimità
DettagliREGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE. Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
REGOLAMENTO APLLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 2 - PRINCIPI E MISURE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Art. 3 - AUTORITA COMPETENTE Art. 4 - SOGGETTI ACCERTATORI
DettagliCONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE GUISO-GALLISAY c. ITALIA (Ricorso n o 58858/00) SENTENZA (Equa soddisfazione) STRASBURGO 21 ottobre 2008 La seguente sentenza diventerà
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
DettagliOBIETTIVI. Avv. Marco Antoniol - L'espropriazione per pubblica utilità e l'acquisizione coattiva sanante: profili procedurali
OBIETTIVI Comunicazioni Provvedimenti DEFINIZIONE Procedimento amministrativo Finalizzato ad acquisire Alla mano pubblica o privata Una proprietà immobiliare o un altro diritto reale immobiliare Per la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1006/07 Reg.Dec. N. 251 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunziato la seguente
DettagliIl Responsabile del Servizio Tecnico
REGIONE PIEMONTE BU45 12/11/2015 Comune di Nonio (Verbano Cusio Ossola) Decreto di Acquisizione (ex. Art. 42-bis del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
DettagliPARTE I GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI
INDICE SOMMARIO PARTE I GLI ADEMPIMENTI PRELIMINARI CAPITOLO PRIMO ASPETTI GENERALI DELL ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ E DEL TESTO UNICO Premessa... Pag. 3 1. I contenuti in generale del T.U....»
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliIl sistema della Convenzione. dott. Valerio Palombaro
Il sistema della Convenzione Europea dei diritti dell uomo dott. Valerio Palombaro Statuto del Consiglio d Europa firmato a Londra il 5 Maggio 1949 Progetto di Convenzione europea dei diritti dell uomo
DettagliLa CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che:
La CGUE, Grande sezione, in sentenza Ullens de Schooten (C-268/15) del 15/11/2016, ha dichiarato che: "Il diritto dell Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2016 566/2016/S/RHT IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CARAVEL S.R.L. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 43/15/SBC) L AUTORITÀ
DettagliL esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell uomo. con particolare riferimento all esecuzione nell ordinamento italiano
L esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell uomo con particolare riferimento all esecuzione nell ordinamento italiano Programma della lezione Conseguenze dell illecito nel diritto
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO 1
INDICE SOMMARIO CAPITOLO 1 L INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE NELL EVO- LUZIONE DEL DIRITTO ITALIANO 1. Dall unificazione alla fine del Regno d Italia... 1 2. Dalla Costituzione della Repubblica all inizio
DettagliCOMUNE DI VERBANIA. PROVINCIA DEL V.C.O VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197
COMUNE DI VERBANIA PROVINCIA DEL V.C.O 28900 VERBANIA Tel. 0323/5421 Fax 0323/557197 Dipartimento Servizi Territoriali - Patrimonio Immobiliare e Fondiario Determinazione n. 1835 del 16/12/2013 Oggetto:
DettagliREALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE - BRICOMAN ITALIA - VARIANTE URBANISTICA E PIANO ATTUATIVO
COMUNE DI SELARGIUS PROVINCIA DI CAGLIARI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMMERCIALE - BRICOMAN ITALIA - VARIANTE URBANISTICA E PIANO ATTUATIVO commitente PROMA S.R.L. FASTE S.R.L. progetto oggetto PROPOSTA
DettagliAgevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa
D.L. 26-09-1978 n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24-11-1978 n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale
DettagliRegolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
Comune di Bagnolo Mella Provincia di Brescia Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
DettagliCass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini della ammissibilità dell'appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice
DettagliArt. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014)
Art. 3 legge n. 89/2001- Equa riparazione- Irragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 585/2014) Autore: Ventanni Elisa In: Civile, Note a sentenza Massima La mancata costituzione in
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA TRAPANI LOMBARDO E ALTRI c. ITALIA. (Ricorso n. 25106/03)
Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Ombretta Palumbo, funzionario linguistico. La pronuncia è disponibile nell archivio
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Per: il Sig.., rappresentato e difeso dall Avv..(C.F.: ) del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via.., giusta
DettagliCORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE. CAUSA ZUCCALÀ c. ITALIA. (Ricorso n. 72746/01) DEFINITIVA 19/04/2010
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA ZUCCALÀ c. ITALIA (Ricorso n. 72746/01) SENTENZA STRASBURGO 19 gennaio 2010 DEFINITIVA 19/04/2010 Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA
559g LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente - Oggetto FALLIMENTO Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Dott.
DettagliCOMUNE di CISLAGO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO
ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2012 COMUNE di CISLAGO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliSENTENZA STRASBURGO, 6 marzo 2007
Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court s database HUDOC SENTENZA STRASBURGO, 6 marzo 2007 Tale
DettagliPROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
BGBl. III - Ausgegeben am 22. April 2010 - Nr. 38 1 von 6 PROTOCOLLO FRA LA REPUBBLICA D AUSTRIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE
DettagliREGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI
COMUNE DI BIENTINA Provincia di Pisa PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI Sommario Art. 1 Ambito di applicazione Art. 2 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 17.07.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 416/2004, presentata da Antonio Di Spirito, cittadino italiano, corredata di 185 firme, su
DettagliCOMUNE DI SERRA SAN BRUNO
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DELL 11 NOVEMBRE 2013 INDICE ART. 1 - OGGETTO
DettagliCass /2011:Opposizione a sanzione amministrativa: è sempre competente il Giudice di Pace
La Cassazione ha ritenuto fondato il principio affermato dal Tribunale di Roma, secondo il quale "In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell'art. 205 d.lgs. 285/1992 e dell'art. 22-bis
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 20 ottobre 2005 (*) «Codice doganale comunitario Rimborso o sgravio dei dazi all importazione o all esportazione Nozione di legalmente dovuto» Nel procedimento C-247/04,
DettagliCONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO
CONSIGLIO D EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE SIMALDONE c. ITALIA (Ricorso N. 22644/03) SENTENZA STRASBURGO 31 marzo 2009 Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni definite
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 09036/2013 REG.PROV.COLL. N. 06925/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliREGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE
REGOLAMENTO SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER LA VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 06.10.2003 Articolo 1 Oggetto del regolamento
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VODAFONE OMNITEL B.V. PER L OMESSA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DOVUTA ALL AUTORITÀ AI SENSI DELLA DELIBERA N. 567/14/CONS (CONTESTAZIONE N. 36/15/SBC)
DettagliCorso di Estimo Espropriazione per Pubblica Utilità
Corso di Estimo Espropriazione per Pubblica Utilità Corso di Scienze e Tecnologie Agrarie Legislazione L espropriazione costituisce una limitazione della proprietà privata. L art. 42 della Costituzione
DettagliLe variazioni ai giudizi di impugnazione
Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
DettagliCircolare n. 25. del 1 agosto 2011
Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 25 DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011
DettagliGROUP PLC /03/ /2016 R.G.).
Ricorso per provvedimento cautelare ai sensi degli art. 669 bis e 700 cpc depositato innanzi al Tribunale di Torino da WIG e SOSTENYA GROUP PLC il 09/03/2016 (procedimento cautelare n. 6449/2016 R.G.).
DettagliNota a cura dell' Avv. Luca Tantalo
CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE III, sentenza n. 5770 dell'8 febbraio 2010 [risarcimento dei danni morali ag Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo Con la sentenza n. 5770 dell 8 febbraio 2010, depositata il 10
DettagliComune di San Sperate
Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it Proposta N.1269 del DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI N 205
DettagliCITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO
CITTÁ DI LIGNANO SABBIADORO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAI REGOLAMENTI E DALLE ORDINANZE COMUNALI APPROVATO
DettagliComune di San Sperate
Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it Proposta N.592 del 19/06/2015 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. U Num. 16419 Anno 2017 Presidente: CANZIO GIOVANNI Relatore: TRAVAGLINO GIACOMO Data pubblicazione: 04/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 7000-2015 proposto da: DE MARCHI IMPIANTI S.R.L., SOIMPER
DettagliRESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UE E ALTRI RICORSI DIRETTI
LA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DELL UNIONE E GLI ALTRI RICORSI DIRETTI PROF.SSA MARIA TERESA STILE Indice 1 RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UE E ALTRI RICORSI DIRETTI -------------------------- 3
DettagliSUPPLEMENTO AL PROSPETTO
SUPPLEMENTO AL PROSPETTO relativo all offerta in opzione, agli azionisti ordinari e di risparmio, di azioni ordinarie Banca Carige e all ammissione a quotazione nel Mercato Telematico Azionario organizzato
DettagliSentenza del 12 luglio 2011
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-5778/2010 Sentenza del 12 luglio 2011 Composizione Giudice Vito Valenti,
DettagliCassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza
Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n. 5604 - Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza - Datore di Lavoro - Macchina ed Attrezzatura di Lavoro - Lavoratore Responsabilità della amministratrice
DettagliLa determinazione dell indennità di esproprio, secondo le norme vigenti, per i diversi beni da espropriare e nelle diverse casistiche
La determinazione dell indennità di esproprio, secondo le norme vigenti, per i diversi beni da espropriare e nelle diverse casistiche Vale per tutti i casi possibili questo riferimento temporale cui attenersi
DettagliCorte Costituzionale. Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato
Corte Costituzionale Organo costituzionale con il compito di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte di tutti gli organi dello Stato Disciplina costituzionale La disciplina della Corte costituzionale
DettagliALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI Dottori Commercialisti Associati
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122 VERONA
DettagliDIRITTO DELL UNIONE EUROPEA. Il rinvio pregiudiziale
Dipartimento di Giurisprudenza DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA Il rinvio pregiudiziale IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE INDIRETTO Giudice nazionale = giudice del diritto comunitario In virtù dei principi della
DettagliTit. 2013.1.10.21.743 del 24/09/2014
Area Definizione delle controversie DETERMINAZIONE Determinazione n. 5/2014 DEFC.2014.5 Tit. 2013.1.10.21.743 del 24/09/2014 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E SKY ITALIA X LA RESPONSABILE
DettagliPRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE
PRINCIPI COSTITUZIONALI E GENERALI DEL DIRITTO PENALE Circolarità punitiva: quando punire Reo fatto (diritto penale) Carcere processo Principio di legalità Principio di materialità Principio della tutela
DettagliDetermina Patrimonio immobiliare - Acquisizioni ed Alienazioni/ del 10/02/2015
Comune di Novara Determina Patrimonio immobiliare - Acquisizioni ed Alienazioni/0000001 del 10/02/2015 Area / Servizio Servizio Acquisizioni ed Alienazioni (24.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio
DettagliCONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO. Tra la Società..., con sede in..., cod. fisc...., rappresentata da... in seguito denominata la
CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO Tra la Società, con sede in, cod. fisc., rappresentata da in seguito denominata la concedente ; e con sede in rappresentata da in seguito denominata la licenziataria ;
DettagliTit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom
DETERMINAZIONE Determinazione n. 3/2015 DEFC.2015.3 Tit. 2012.1.10.21.666 del 18/03/2015 OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA X E NGI X La Responsabile del Servizio Corecom Vista la legge 14 novembre
DettagliSENTENZA GAGLIANO GIORGI c. ITALIA 1
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani Ufficio II Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale
DettagliLE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 9 AL 15 MAGGIO Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza
LE NOVITÀ DEL PERIODO (FISCO, BILANCIO E SOCIETÀ) DAL 9 AL 15 MAGGIO 2009 Sintesi della legislazione, della prassi e della giurisprudenza LEGISLAZIONE Forum PA E stato siglato un protocollo di intesa tra
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Reg. Sent. n. 3832/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Ric. n. 90/99 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - SEZIONE I - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
DettagliPIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIAZIONE
PREMESSA: La presente progettazione definitiva riguarda lo opere di potenziamento del tratto tra innesto A05 ( Autostrada Aosta - Traforo del Monte Bianco) e la località Plau della SS26 DIR in Località
DettagliTesti relativi alla questione prioritaria di costituzionalità. Disposizioni organiche
Testi relativi alla questione prioritaria di costituzionalità Disposizioni organiche - ORDINANZA N 58-1067 DEL 7 NOVEMBRE 1958 PORTANTE LEGGE ORGANICA SUL CONSIGLIO COSTITUZIONALE... 3 - CODICE DI GIUSTIZIA
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE
1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE A NORME DEI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE ARTICOLO 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento, adottato
Dettagli