CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA D ASTA c. ITALIA (Ricorso n /04) SENTENZA STRASBURGO 16 dicembre 2014

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1 CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL UOMO SECONDA SEZIONE CAUSA D ASTA c. ITALIA (Ricorso n /04) SENTENZA STRASBURGO 16 dicembre 2014 La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma. Nella causa D Asta c. Italia, la Corte europea dei diritti dell uomo (Seconda Sezione), riunita in un Comitato composto da: András Sajó, Presidente, Helen Keller, Robert Spano, giudici, e Abel Campos, cancelliere aggiunto di sezione, dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 25 novembre 2014, pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data: PROCEDURA 1. All origine della causa vi è un ricorso (n /04) proposto contro la Repubblica italiana con il quale tre cittadini italiani, i Sigg. Maria Rosa D Asta, Angelo D Asta e Luca D Asta ( i ricorrenti ) hanno adito la Corte in virtù dell articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali ( la Convenzione ), in data 2 luglio I ricorrenti sono stati rappresentati dall avvocato M. Pellitteri, che esercita a Casteltermini. Il Governo italiano ( il Governo ) è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra E. Spatafora, dal suo ex co-agente, Sig. N. Lettieri, e dal suo co-agente, Sig.ra P. Accardo. 3. In data 4 aprile 2006 il ricorso è stato comunicato al Governo. IN FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE 4. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1923, 1959 e 1963, e vivono a Casteltermini. 5. I ricorrenti sono comproprietari di un appezzamento di terreno designato come terreno agricolo a Casteltermini. Il terreno in questione era distinto al catasto dei terreni al foglio 40, particella Il 13 luglio 1989 l assessore regionale per i lavori pubblici emise un ordinanza che autorizzava il Comune a occupare, mediante procedura d urgenza e sulla base di una dichiarazione di pubblico interesse, una porzione del terreno dei ricorrenti per iniziare la costruzione di una strada. 7. Il 4 gennaio 1991 le autorità occuparono materialmente il terreno. 8. Con atto di citazione notificato in data 23 giugno 1998, i ricorrenti avviarono un azione risarcitoria contro il Comune di Casteltermini dinanzi al Tribunale di Agrigento. Affermarono che l occupazione del terreno era illegittima e che i lavori di costruzione erano stati ultimati senza che vi fosse stata una formale espropriazione del terreno e che fosse stato versato un indennizzo. Chiesero una somma corrispondente al valore venale del terreno e un ulteriore somma a risarcimento della perdita del godimento del terreno durante il periodo di occupazione legittima. 9. In data imprecisata il Tribunale dispose una perizia di stima del terreno. Con relazione depositata in data 17 settembre 2001 il perito concluse che la superficie del terreno occupato misurava metri quadrati e confermò che esso poteva essere classificato come terreno edificabile. Egli

2 concluse inoltre che il valore venale del terreno alla data in cui l occupazione era diventata illegittima, circostanza che egli riteneva avvenuta il 13 luglio 1994, corrispondeva a 6.20 euro (EUR) al metro quadrato, per un totale di EUR Con sentenza pronunciata in data 22 gennaio 2003, depositata in cancelleria in data 23 gennaio 2003, il Tribunale di Agrigento dichiarò che l occupazione del terreno, che era stata inizialmente autorizzata, era diventata illegittima a far data dal 4 giugno Esso ritenne che il terreno fosse stato irreversibilmente trasformato dalle opere pubbliche. Conseguentemente, in conformità alla norma sull espropriazione indiretta (occupazione acquisitiva o accessione invertita), i ricorrenti erano stati privati del loro bene, in virtù della sua irreversibile trasformazione, nel momento in cui l occupazione aveva cessato di essere legittima. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale concluse che i ricorrenti avevano diritto a un indennizzo a risarcimento della perdita della proprietà causata dall illegittima occupazione. 11. Il Tribunale ricorse alla perizia di stima per concludere che il terreno poteva essere classificato come agricolo e che il suo valore venale alla data in cui l occupazione era diventata illegittima corrispondeva a EUR Tuttavia, a differenza della relazione peritale, il Tribunale ribadì che l occupazione era diventata illegittima a far data dal 4 giugno Pertanto, il Tribunale ritenne che i ricorrenti avessero diritto a un indennizzo pari a EUR , da rivalutare per l inflazione, oltre agli interessi legali. 13. Il Tribunale accordò inoltre ai ricorrenti EUR a risarcimento del danno causato dall indisponibilità del terreno per il periodo compreso tra l inizio dell occupazione legittima (13 luglio 1989) e la data della perdita della proprietà (4 giugno 1993). 14. La sentenza divenne definitiva nel marzo II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNA PERTINENTI 15. Il diritto e la prassi interni pertinenti concernenti l espropriazione indiretta si trovano nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n /00, 22 dicembre 2009). 16. Con le sentenze nn. 348 e 349 del 22 ottobre 2007, la Corte costituzionale statuì che la legislazione nazionale dovesse essere compatibile con la Convenzione come interpretata dalla giurisprudenza della Corte e, conseguentemente, dichiarò l incostituzionalità dell articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 dell 11 luglio 1992 come modificato dalla legge n. 662 del Con la sentenza n. 349 la Corte costituzionale osservò che l insufficiente livello di indennizzo previsto dalla legge del 1996 contrastava con l articolo 1 del Protocollo n.1, nonché con l articolo 117 della Costituzione italiana, che prevede il rispetto degli obblighi internazionali. A seguito di tale sentenza la disposizione in questione non può più essere applicata nell ambito di procedimenti nazionali pendenti. 18. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale avvennero diverse modifiche nella legislazione nazionale. L articolo 2, comma 89, lettera e), della legge finanziaria (legge n. 244) del 24 dicembre 2007 stabilì che in caso di espropriazione indiretta l indennizzo da versare dovesse corrispondere al valore venale del bene, senza possibilità di riduzione. IN DIRITTO I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N I ricorrenti hanno lamentato di essere stati privati del loro terreno in circostanze incompatibili con i requisiti dell articolo 1 del Protocollo n. 1, che recita: Ogni persona fisica e giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi

3 da essi ritenute necessarie per disciplinare l uso dei beni in modo conforme all interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende. 20. Il Governo ha contestato l argomento dei ricorrenti. A. Sulla ricevibilità 21. Il Governo ha affermato che i ricorrenti non erano più vittime della dedotta violazione in quanto avevano ottenuto, a livello nazionale, una somma corrispondente al pieno valore venale del terreno espropriato. 22. La Corte ribadisce che, secondo la propria giurisprudenza consolidata, il termine vittima di cui all articolo 34 indica la persona direttamente interessata dall atto o dall omissione in questione e l esistenza di una violazione della Convenzione è concepibile anche in assenza di danno; il danno è rilevante solo nell ambito dell articolo 41. Conseguentemente, una decisione o una misura favorevole al ricorrente non è in linea di massima sufficiente a privarlo della qualità di vittima, salvo che le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione e vi abbiano successivamente posto rimedio (si vedano Guerrera e Fusco c. Italia, n /98, 53, 3 aprile 2003, e Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, 36, Reports of Judgments and Decisions 1996 III). 23. La Corte osserva che i procedimenti interni in questione si sono conclusi ben prima che la Corte costituzionale pronunciasse la sentenza che ha dichiarato l incostituzionalità dell articolo 5 bis del decreto legge n. 333 dell 11 luglio 1992, come modificato dalla legge n. 662 del 1996, in quanto violava l articolo 1 del Protocollo n. 1. Pertanto, nel caso di specie si può concludere che le autorità nazionali non hanno riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, la violazione della Convenzione né vi hanno successivamente posto rimedio (si veda, per contro, Armando Iannelli c. Italia, n /03, 12 febbraio 2013). 24. La Corte conclude pertanto che nel caso di specie i ricorrenti non hanno perso la qualità di vittime ai fini dell articolo 34 della Convenzione. 25. L eccezione del Governo deve pertanto essere rigettata. 26. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata ai sensi dell articolo 35 3, lettera a) della Convenzione. Osserva inoltre che essa non incorre in altri motivi di irricevibilità. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile. B. Sul merito 27. I ricorrenti hanno sostenuto di essere stati privati della loro proprietà in base alla norma sull espropriazione indiretta, mediante la quale le autorità pubbliche acquisiscono un terreno approfittando della propria condotta illegittima. I ricorrenti hanno affermato che l applicazione alla loro causa della norma sull espropriazione indiretta non rispettava il principio della supremazia della legge. 28. Secondo il Governo, nonostante l assenza di un formale decreto di esproprio e il fatto che l irreversibile trasformazione del terreno a seguito della realizzazione delle opere pubbliche ne impedisse la restituzione, l occupazione in questione era stata effettuata nell ambito di una procedura amministrativa fondata su una dichiarazione di pubblico interesse. Il Governo ha inoltre sottolineato che i ricorrenti hanno ottenuto, a livello nazionale, una somma corrispondente al pieno valore venale del terreno espropriato. 29. La Corte osserva che le parti concordano che è avvenuta una privazione di proprietà ai fini dell articolo 1 del Protocollo n Per quanto riguarda l espropriazione indiretta, la Corte rinvia alla propria giurisprudenza consolidata (si vedano, tra altri, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n /96, CEDU 2000 VI; Scordino c. Italia (n. 3), n /98, 17 maggio 2005; e Velocci c. Italia, n. 1717/03, 18 marzo 2008) per una sintesi dei principi pertinenti e una visione d insieme della sua giurisprudenza in

4 materia. 31. Nel caso di specie la Corte osserva che, in conformità alla norma sull espropriazione indiretta, il tribunale nazionale ha ritenuto che i ricorrenti fossero stati privati del loro terreno a far data dal 4 giugno 1993 (si veda il paragrafo 10 supra). Il trasferimento di proprietà alle autorità è pertanto avvenuto a conclusione delle opere pubbliche. La Corte considera che tale situazione non potesse essere considerata prevedibile, in quanto soltanto nella decisione definitiva si è potuto ritenere che fosse stata effettivamente applicata la norma sull espropriazione indiretta. La Corte conclude conseguentemente che i ricorrenti non hanno avuto la certezza di essere stati privati del loro terreno fino al marzo 2004, quando è diventata definitiva la sentenza del Tribunale di Agrigento. 32. Alla luce delle precedenti osservazioni, la Corte ritiene che l ingerenza lamentata non fosse compatibile con il principio di legalità e che essa abbia pertanto violato il diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei loro beni. 33. Ne consegue che vi è stata violazione dell articolo 1 del Protocollo n. 1. II. SULL APPLICAZIONE DELL ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 34. L articolo 41 della Convenzione prevede: Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un equa soddisfazione alla parte lesa. A. Danno patrimoniale 35. Quanto al danno patrimoniale, i ricorrenti hanno sostenuto che il Tribunale di Agrigento non aveva tenuto conto delle perdite collaterali subite in conseguenza dell espropriazione, vale a dire la diminuzione del valore del terreno a causa della sua frammentazione. Essi hanno inoltre affermato che il terreno espropriato era stato sottovalutato dal perito nel corso del procedimento interno. A tale riguardo i ricorrenti hanno chiesto EUR Il Governo ha affermato che i ricorrenti hanno ottenuto un importo corrispondente al pieno valore venale del terreno espropriato in conformità ai criteri stabiliti dalla Corte. 37. La Corte ribadisce che una sentenza in cui essa riscontra una violazione pone in capo allo Stato convenuto l obbligo giuridico di porvi fine e ripararne le conseguenze in modo tale da ripristinare per quanto possibile la situazione esistente prima della violazione (si veda Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n /96, 32, CEDU 2000 XI). 38. La Corte osserva inoltre che, nella sentenza Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], sopra citata, la Grande Camera ha ritenuto opportuno adottare un nuovo approccio in ordine ai criteri da utilizzare per valutare i danni nelle cause di espropriazione indiretta. 39. La Corte ha ritenuto che la riparazione del danno patrimoniale debba essere pari al pieno valore venale del bene alla data della sentenza interna che ha dichiarato che i ricorrenti avevano perso la proprietà del loro bene, e che tale valore debba essere calcolato sulla base delle perizie disposte dal tribunale, redatte nell ambito dei procedimenti interni. Una volta dedotto l importo ottenuto a livello nazionale, e ottenuta la differenza con il valore venale del terreno al momento in cui i ricorrenti hanno perso la proprietà, tale importo deve essere convertito nel valore attuale per compensare gli effetti dell inflazione. Su tale importo dovrà inoltre essere pagato un interesse legale semplice (applicato al capitale progressivamente rivalutato) per compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo per il quale i ricorrenti sono stati privati del terreno. 40. La Corte osserva che, a livello nazionale, i ricorrenti hanno ricevuto una somma corrispondente al pieno valore venale del terreno espropriato, rivalutata per l inflazione e maggiorata dell importo degli interessi dovuti, calcolati a decorrere dalla data in cui i ricorrenti hanno perso il loro diritto di proprietà (si veda il paragrafo10 supra). Conseguentemente, la Corte non accorda nulla a tale riguardo (si veda Rubortone e Caruso c. Italia, n /03, 61, 5 febbraio 2013).

5 B. Danno morale 41. I ricorrenti hanno chiesto EUR ciascuno per il danno morale. 42. Il Governo ha contestato tale importo. 43. La Corte ritiene che le sensazioni di impotenza e frustrazione derivanti dalla violazione dei diritti dei ricorrenti di cui all articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione abbiano provocato loro un notevole danno morale che dovrebbe essere opportunamente risarcito. 44. Alla luce di quanto sopra e deliberando in via equitativa, la Corte decide di accordare congiuntamente ai ricorrenti EUR a questo titolo. C. Spese 45. Riguardo alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno presentato una parcella e hanno chiesto il rimborso di EUR Il Governo ha contestato tale importo. 47. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, le spese possono essere accordate ai sensi dell articolo 41 solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole (si veda Can e altri c. Turchia, n /02, 22, 24 gennaio 2008). 48. La Corte non contesta l affermazione secondo la quale i ricorrenti hanno sostenuto delle spese per ottenere riparazione dinanzi a essa, ma ritiene che la somma richiesta sia eccessiva. 49. Visti i documenti di cui è in possesso e la sua giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di EUR per il procedimento dinanzi alla Corte. D. Interessi moratori 50. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL UNANIMITÀ, 1.Dichiara il ricorso ricevibile; 2.Ritiene che vi sia stata violazione dell articolo 1 del Protocollo n. 1; 3.Ritiene 1.che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, congiuntamente, entro tre mesi, le seguenti somme: 1.EUR (settemila e cinquecento euro), oltre l importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale; 2.EUR (cinquemila euro), oltre l importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per le spese; 2.che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti percentuali. Fatta in inglese, poi notificata per iscritto il 16 dicembre 2014, in applicazione dell articolo 77 2 e 3 del Regolamento della Corte. András Sajó Presidente Abel Campos Cancelliere aggiunto

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