Regolamento ISEE Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali del Comune di LOMAZZO.

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Regolamento ISEE Disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei servizi sociali del Comune di LOMAZZO afferente all ambito Lomazzo Fino Mornasco e aderente all Azienda Sociale Comuni Insieme Parte Seconda 1

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI EROGATI DAL COMUNE DI LOMAZZO INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA Articolo 1 Interventi di sostegno economico 1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione. 2. Gli interventi consistono in un erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una ridu zione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale. 3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale. 4. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico: a) contributi ordinari; b) contributi straordinari. 5. L assistenza economica è erogata secondo il parametro del reddito minimo alle persone in difficoltà ed a rischio di marginalità sociale, con i l solo limite delle risorse disponibili nel Bilancio dell Ente. Ai fini dell erogazione dei contributi di natura socio -assistenziale la soglia massima ISEE è fissata nel limite superiore della fascia C della Tabella 2 Articolo 2 Il contributo ordinario 1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo determinato ed è finalizzato all inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. 2. L entità del contributo è determinata dal Servizio Sociale nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. 3. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune, il quale, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione, determina l entità del contributo nel limite massimo annuo del limite superiore della fascia B della Tabella 2 4. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell autonomia individuale e/o familiare 5. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono pre vedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune. 6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale 2

richiesta di restituzione del contributo già percepito. Articolo 3 Il contributo straordinario 1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l equili brio socioeconomico del nucleo familiare, es.: a abbandono, decesso o malattia dell unico percettore di reddito all interno b del nucleo familiare; spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale; c necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l importo necessario alla riattivazione della fornitura; d spese eccezionali per l inserimento scolastico e professionale; e spese eccezionali per calamità naturali. f emergenza abitativa ed emergenza alloggiativa 2. L entità del contributo è determinata dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. 3. Il sussidio non potrà comunque superare il limite massimo dell importo superiore della fascia B della Tabella 2 4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straord inario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum. 5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente c ontratto sociale, finalizzati al recupero dell autonomia individuale e/o familiare 6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune. 7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interru zione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito. INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI Articolo 4 Asilo-nido 1. L asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 0 a 3 anni. 2. La percentuale di compartecipazione dell utente al costo della retta viene determinata con il metodo delle fasce di reddito in relazione alla situazione 3

economica del nucleo familiare, secondo quanto stabilito in apposito specifico regolamento Articolo 5 Servizio di mensa scolastica 1. Il Comune fornisce il servizio di mensa scolastica presso le scuole dell infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale. 2. Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico. 3. Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze. Articolo 5a Quote di contribuzione 1. Il costo del buono pasto a carico dell utenza è determinat o dalla Giunta Comunale nell ambito delle procedure per l approvazione del Bilancio Preventivo. 2. L accesso al servizio suddetto prevede la totale compartecipazione al costo, con esonero per gli utenti il cui Isee sia inferiore al limite superiore della fascia C della tabella 2 3. L esonero sarà concesso solo agli alunni residenti a Lomazzo i cui genitori certifichino di essere entrambi occupati. Articolo 6 Il Servizio di Trasporto scolastico 1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all esigenza di consentire ed alla volontà di agevolare l assolvimento dell obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo. 2. Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Articolo 6a Quote di contribuzione - 1. Le tariffe per i servizi di trasporto scolastico a carico dell utenza sono determinati dalla Giunta Comunale nell ambito delle procedure per l approvazione del Bilancio Preventivo. 2. L accesso al servizio suddetto prevede la totale compartecipazione al costo, con esonero per gli utenti il cui Isee sia inferiore al limite superiore della fascia C della tabella 2 3. L esonero sarà concesso solo per gli alunni residenti a Lomazzo e solo 4

dopo che i genitori o gli intestatari della scheda di famiglia, se privi di lavoro, abbiano dimostrato di essersi iscritti all ufficio per l impiego, allo sportello lavoro comunale o ad altra agenzia di collocamento. 1 Articolo 7 Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici a favore di minori 1. I servizi integrativi scolastici ed extrascolastici contemplano le attività organizzate a favore di minori, quali il pre-scuola, il post scuola, il Centro di Aggregazione Giovanile e i Centri Ricreativi Diurni. Articolo 7a Quote di contribuzione - 1.Le tariffe per i servizi integrativi a carico dell utenza sono determinati dalla Giunta Comunale nell ambito delle procedure per l approvazione del Bilancio Preventivo. 2.L accesso al servizio suddetto prevede la totale compartecipazione al costo, con esonero per gli utenti il cui Isee sia inferiore al limite superiore della fascia C della tabella 2 3.L esonero sarà concesso solo per gli alunni residenti a Lomazzo e solo dopo che i genitori o gli intestatari della scheda di famiglia, se privi di lavoro, abbiano dimostrato di essersi iscritti all ufficio per l impiego, allo sportello lavoro comunale o ad altra agenzia di collocamento. SERVIZI PER ANZIANI Articolo 8 Pasti al domicilio 1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali. 2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare. 3. Il Servizio viene erogato su cinque giorni settimanali. Articolo 8a Quota di contribuzione 1. L accesso al Servizio di distribuzione e consegna di Pasti caldi presso l abitazione di persone anziane, invalide ed adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, prevede una compartecipazione al costo del Servizio definita secondo i parametri dell a Tabella n. 2 del presente regolamento. 5

Articolo 9 Servizio di Telesoccorso 1. Il Servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie invalidanti che vivono sole o in nucleo familiare, che presentano una condizione sanitaria a rischio o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza. 2.Il Servizio di Telesoccorso ha lo scopo di: tutelare la salute degli utenti; essere di aiuto e supporto alle persone che vivono sole; permettere la permanenza presso la propria abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali. Articolo 9a Destinatari 1. Possono accedere al servizio di Telesoccorso gli anziani soli o inseriti in nucleo familiare, nonché gli adulti disabili o con particolari patologie, residenti nel Comune, e precisamente: - anziani soli o in coppia senza appoggio familiare in condizione di non autosufficienza totale o parziale o in condizione di autosufficienza, ma con problematiche di tipo affettivo relazionale; - anziani non autosufficienti che, pur inseriti in un nucleo familiare, rimangono soli in diversi momenti della giornata; - adulti disabili o affetti da particolari patologie. Articolo 9 b Quota di contribuzione 1.L accesso al Servizio di Telesoccorso prevede una compartecipazione al costo del Servizio definita dalla Giunta Comunale. Articolo 10 Trasporto Sociale 1.È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili. 2. Il servizio di Trasporto Sociale persegue l intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l utilizzo dei servizi. In tal senso, il Trasporto Sociale è da intendersi un servizio di natura socio assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione. 6

3. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa. 4.Il Trasporto Sociale è un servizio utile a facilitare: a) l accesso alle strutture sanitarie; b) l accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio Articolo 10a Quota di contribuzione 1.Qualora il servizio sia svolto da Enti accreditati e convenzionati con il Comune, non a titolo volontario, l accesso al Servizio di trasporto sociale prevede una compartecipazione al costo del Servizio definita dalla Giunta Comunale. TABELLE PER COMPARTECIPAZIONE DELL UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI QUOTA BASE PENSIONE MINIMA INPS TABELLA 1 Fascia da a carico utente carico comune A 0,00 1.000,00 ESENTE 100% B 1.000,01 6.530,94 20% 80% C 6.530,95 8.686,15 40% 60% D 8.686,16 10.841,36 60% 40% E 10.841,37 13.061,88 80% 20% F 13.061,89 26.123,76 90% 10% G 26.123,77 30.000,00 95% 5% 30.001,00 100% 0% TABELLA 2 FASCIA da a carico utente carico comune A 0,00 1.000,00 0% 100% B 1.000,01 3.265,47 10% 90% C 3.265,48 6.530,94 15% 85% D 6.530,95 8.163,69 30% 70% E 8.163,70 10.204,62 50% 50% F 10.204,63 12.755,79 75% 25% G 12.755,80 100% 0% 7