IL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga SOMMARIO

Documenti analoghi
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 7 marzo 2013, n recante indicazioni applicative sulla gestione sanitaria dello stallatico;

REATI CONTRAVVENZIONALI PREVISTI DAL D.LGS.

LA GIUNTA REGIONALE. VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 17/02/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2012, n. 301

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59

SETTORE DIRETTIVE EUROPEE NORMATIVA NAZIONALE NORMATIVA REGIONALE NOTE

DECRETO N Del 27/10/2015

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Parte seconda - N. 41 Euro 2,46. Anno marzo 2008 N. 52

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE ABRUZZO

TABELLA RIFERIMENTI PER LE AUTORIZZAZIONI

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 15 DICEMBRE 2015, N. 27 E 30 DICEMBRE 2015, N. 32. Approvata dal Consiglio regionale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Regione Lazio. Leggi Regionali

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 DELIBERAZIONE 8 ottobre 2003, n. 171

Parte seconda - N. 14 Euro 2,46. Anno 38 2 febbraio 2007 N. 16

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Settima Commissione consiliare

Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex art. 1 della L.R. n. 8 del 24/03/2014) già Provincia Regionale di Trapani

L.R. 30/1987, art. 5, c. 1, lett. l) B.U.R. 7/9/205, n. 36. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2005, n. 0266/Pres.

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 18. (GU n.38 del )

LEGGE REGIONALE N. 57 DEL REGIONE TOSCANA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32 IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA. I Segretari Daniela Lastri Gian Luca Lazzeri

DELIBERA N. 156 RELATIVA ALLA SEDUTA DEL C.I. DEL 19 giugno 2007 Pagina 1 di 6. Autorità di Bacino

Servizio di documentazione tributaria

Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013

- SEMINARIO - La tutela delle acque dall inquinamento

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR. DETERMINAZIONE. Estensore BRONCHINI GUIDO

Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista.

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18/02/2005 n. 59.

integrata ambientale e di valutazione di impatto ambientale, ove necessaria. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 19 settembre 2006, n.

BOLLETTINO NITRATI. ALLEGATO A Bollettino Nitrati. Riferimenti normativi

MINISTERO DELL'INTERNO

Assessorato Agricoltura e Foreste Distretto Etna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. Promulga

Pareri ambientali di competenza regionale nell ambito del procedimento di A.U.A. Riferimenti normativi. a cura di Antonino Polizzi

Legge del 23 ottobre 2009 n. 159

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

4.06. beni ambientali l.r. 12/2017 1

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32. LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2016, n. 3

CONFERENZA STATO REGIONI. Roma 27 novembre 2014 ore Approvato. Intesa.

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III)

DETERMINAZIONE. Estensore MARCONI FABIO. Responsabile del procedimento TOSINI FLAMINIA. Responsabile dell' Area F. TOSINI

Ufficio Ecologia Ambiente Prot. n /01/06/01 del Ordinanza n 22 del

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE LOMBARDIA

Legge del 29 maggio 2009 n. 76

DECRETO LEGISLATIVO 152 del 3 aprile recante. Norme in materia ambientale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Vigente al: Capo I. Ambito di riferimento IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 22 del

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE BASILICATA "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R N. 48"

ALLEGATO 1 - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (regolamento CE 1782/03, art. 3-4 e Allegato III)

Gazzetta Ufficiale N. 280 del 29 Novembre 2004

Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

distruzione di un habitat all interno di un sito protetto o comunque suo deterioramento con compromissione dello stato di conservazione

Legge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.

ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r.15/2015) già Provincia Regionale di Caltanissetta

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE

Tratto dal D.Lgs 152/06 CAPO III CONTROLLO DEGLI SCARICHI. ART. 128 (soggetti tenuti al controllo)

REGIONE LIGURIA PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

Artt. 1-7: le modifiche, sostituzioni, inserimenti apportati dal presente D.Lgs. al "Decreto Ronchi" sono stati nello stesso riportati.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

** NORMATTIVA - Stampa ***

REGIONE TOSCANA. Capo I Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita')

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 57. Istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre. dure di Firenze.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE D.P.R. N. 59/2013 PRIMI ASPETTI APPLICATIVI Ruolo dell ARPA

Definizioni Scarico: Scarico esistente: c)

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2010, N. 21 (MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ

Regione Lazio. Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL REGIONE UMBRIA

Applicazione della Direttiva Nitrati in Liguria: aziende non zootecniche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Attività Produttive. Altre richieste Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Descrizione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Art. 1 (Comitato regionale per i lavori pubblici)

BOLLETTINO UFFICIALE

Bur n. 77 del 11/08/2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 4 ADEGUAMENTI NORMATIVI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE VENETO SOSPENSIONE DELL OBBLIGO VACCINALE PER L ETÀ EVOLUTIVA


19 novembre 1997, n. 514

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

Transcript:

Pagina 1 di 5 L.R. 23 Novembre 2006, n. 17 "Disciplina regionale relativa al programma d azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche". IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: SOMMARIO Art. 1 Oggetto Art. 2 Regolamenti regionali Art. 3 Criteri e norme tecniche generali Art. 4 Competenze Art. 5 Sanzioni Art. 6 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche Art. 7 Entrata in vigore Art. 1 (Oggetto) 1. La Regione, ai sensi degli articoli 92 e 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina: a) il programma d azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

Pagina 2 di 5 agricole; b) l utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari; c) l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del d.lgs. 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152). Art. 2 (Regolamenti regionali) 1. Alla disciplina prevista dall articolo 1 si provvede con uno o più regolamenti regionali adottati a norma dell articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. 2. I regolamenti regionali disciplinano, in particolare: a) l intero ciclo dell utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all articolo 1, comma 1, lettera c), comprensivo di produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento; b) la comunicazione dell utilizzazione agronomica di cui alla lettera a), prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dalla stessa per le attività di minor impatto ambientale; c) i divieti, le prescrizioni e le norme tecniche per l utilizzazione agronomica e per le operazioni di fertilizzazione azotata; d) i piani di utilizzazione agronomica e i piani di fertilizzazione; e) gli eventuali obblighi relativi alla tenuta di registri aziendali ed alla conservazione di documenti; f) i controlli, l imposizione di prescrizioni nonché l emanazione di provvedimenti di divieto o di sospensione a tempo determinato dell attività in caso di mancata comunicazione o di mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite; g) il monitoraggio, anche ai fini della verifica dell efficacia del programma d azione di cui all articolo 1, comma 1, lettera a). Art. 3 (Criteri e norme tecniche generali) 1. I regolamenti regionali disciplinano la materia oggetto della presente legge

Pagina 3 di 5 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali dettati dallo Stato e specificamente: a) per quanto riguarda il programma d azione indicato all articolo 1, comma 1, lettera a), sulla base dell allegato 7/A-IV alla parte terza del d.lgs. 152/2006 nonché del titolo V del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006; b) per quanto riguarda l utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari indicata all articolo 1, comma 1, lettera b), sulla base della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152); c) per quanto riguarda l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue indicata all articolo 1, comma 1, lettera c), sulla base del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006. Art. 4 (Competenze) 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge, ivi compresi quelli relativi alla comunicazione dell utilizzazione agronomica nonché ai controlli, all imposizione di prescrizioni e all emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell attività, di cui all articolo 2, comma 2, lettere b) e f), sono esercitati dai comuni ai sensi dell articolo 107, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, fatti salvi le funzioni ed i compiti amministrativi previsti: a) all articolo 103 bis) e all articolo 106, comma 1, lettera h) della l.r. 14/1999 e successive modifiche, di competenza della provincia; b) all articolo 105, comma 1, lettere h) e h bis) della l.r. 14/1999 e successive modifiche, di competenza della Regione. Art. 5 (Sanzioni) 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 137, comma 14, del d.lgs 152/2006, a chiunque effettui l utilizzazione agronomica contravvenendo alle disposizioni

Pagina 4 di 5 regolamentari dettate ai sensi dell articolo 2, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 10 mila. Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche) 1. Al titolo IV, Capo II, Sezione II della l.r. 14/1999 e successive modifiche, dopo l articolo 103 è aggiunto il seguente: Art. 103 bis (Individuazione delle autorità competenti al rilascio dell autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell inquinamento e successive modifiche) 1. In attuazione di quanto previsto dall articolo 2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 59/2005, è delegata alle province la competenza a rilasciare l autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali di cui all Allegato I al citato decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. Nell esercizio della suddetta funzione le province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito dall ARPA nonché del comitato tecnico scientifico di cui all articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche. 2. Il rilascio dell autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali elencate nel punto 5 dell Allegato I al d.lgs. 59/2005 è riservato alla Regione ai sensi dell articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).. 2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell articolo 105 della l.r. 14/1999 e successive modifiche è inserita la seguente: h bis) l organizzazione e l effettuazione di eventuali verifiche in materia di utilizzazione agronomica, aggiuntive a quelle di competenza dei comuni ai sensi dell articolo 107, comma 1, lettera d);. 3. La lettera d) del comma 1 dell articolo 107 della l.r. 14/1999, è sostituita dalla seguente: d) l utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e delle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all articolo 38 del decreto legislativo 11

Pagina 5 di 5 maggio 1999, n. 152), ivi compresi la comunicazione dell utilizzazione agronomica, i controlli, l imposizione di prescrizioni e l emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell attività;. Art. 7 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 23 novembre 2006 Marrazzo Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.