INFORMATIVA INARCASSA Il 19 novembre i Ministeri di controllo hanno approvato la riforma previdenziale di Inarcassa. Questa riforma entrerà in vigore dall 1 gennaio 2013. Le modifiche introdotte con la riforma, denominata RGP 2012, al nostro sistema previdenziale sono sostanziali, determinanti e, per certi versi, rivoluzionarie. Dal 2013 le nostre pensioni saranno calcolate con il sistema contributivo un sistema che impone un costante monitoraggio da parte dell iscritto della propria posizione previdenziale. Ma avremo modo di approfondire questi temi in prossimi incontri. Una cosa però deve essere recepita con immediatezza: dall 1 gennaio 2013 non vi è più l esenzione del contributo integrativo nei rapporti tra colleghi o con società d ingegneria e quindi: l addebito del contributo integrativo del 4% dovrà avvenire anche quanto la fatturazione avviene tra colleghi o con società di ingegneria. Il contributo integrativo addebitato tra colleghi, in sede di dichiarazione annuale a Inarcassa, verrà poi detratto da chi lo ha pagato. Pensando di fare cosa gradita e utile per iniziare a comprendere gli aspetti salienti della riforma RGP 2012, allego alla presente le slides utilizzate nella presentazione fatta in occasione dell incontro con gli iscritti. Andrea Tomasi
Il Nuovo RGP 2012 Approvato dai Ministeri vigilanti il 19 novembre 2012 Decorrenza per tutte le modifiche: il 1 gennaio 2013 Attenzione: Questa presentazione è stata redatta dall ing. Franco Fietta, dall arch. Andrea Tomasi e dall ing. Alessandro Dorighelli quale supporto all incontro con gli iscritti avvenuto a Trento in data 18 dicembre 2012 e non è assolutamente documento ufficiale emanato da Inarcassa 1
Riforma 2012: Contributi CONTRIBUTO SOGGETTIVO CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO passa a 2.250 euro ALIQUOTA OBBLIGATORIA 14,5% del reddito professionale, con destinazione a montante anche dello 0,5% assistenziale su max. 120.000 euro di reddito oltre: nulla ALIQUOTA VOLONTARIA min 1% - max 8,5% (con un minimo di 180 euro). Pensionati iscritti pagano il MINIMO nella misura del 50%, utile ai fini previdenziali (supplementi di pensione) 2
Riforma 2012: Contributi CONTRIBUTO INTEGRATIVO CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO passa a 660 euro ALIQUOTA OBBLIGATORIA 4% - invariata ALIQUOTA INDIVIDUALE RETROCESSIONE - quota di contributo accreditata singolarmente all iscritto in funzione della reale anzianità previdenziale (escluso riscatti + ricongiunzioni) e vale fino alla pensione: 2,00% fino a 10 anni; 1,75% da 10 a 20 anni; 1,50% da 20 a 30 anni; 1%oltre30anni; 2,00% se si va in pensione a 70 anni; nessuna retrocessione ai pensionati iscritti Pensionati che continuano a lavorare pagano il minimo (nella misura del 50%), senza retrocessione Tetto alla retrocessione del contributo integrativo (pari a 160.000 euro, per il 2013) Eliminazione esenzione rapporti di collaborazione tra professionisti, introduzione deducibilità. 3
Riforma 2012: Contributi CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA NUOVO CONTRIBUTO 1% su importo lordo pensioni in essere, escluso pensioni invalidità, inabilità e superstiti 2% su importo lordo pensioni dei pensionati che continuano a svolgere la professione Durata: un biennio, con possibilità di proroga da parte del CND per valide motivazioni AGEVOLAZIONE GIOVANI INVARIATA, per i primi 5 anni contribuzione ridotta, idem attuale. Con 25 anni di contribuzione piena (anche non continuativi), accredito figurativo della contribuzione piena 4
Riforma 2012: Contributi Tabella di sintesi: Contribuzione soggettiva ed integrativa (1) 2009 Riforma 2008 Riforma 2012 (2) 2010 2011 2012 2013 Contrib. Soggettiva (2) Contributo minimo 1.240 1.400 1.600 1.645 2.250 di cui: a fini assistenziali - 60 65 67 - Aliquota (%) 10% 11,5% 12,5% 13,5% 14,5% 10% fino tetto 11% fino tetto 12% fino tetto 13% fino tetto 14,5% fino tetto +3% oltre tetto +3% oltre tetto +3% oltre tetto +3% oltre tetto +0% oltre tetto di cui: a fini assistenziali - 0,5% 0,5% 0,5% - Tetto reddito (annuo) a fini contributivi 83.450 84.050 85.400 87.700 120.000 Contrib. Integrativa (3) Contributo minimo 372 360 365 375 660 Aliquota (%) 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 (1) Sono confermate le agevolazioni contributive per i giovani iscritti; la Riforma 2012 introduce, a condizione che l iscritto abbia un anzianità minima di 25 anni a contribuzione piena, un accredito figurativo, da parte di Inarcassa, per queste agevolazioni. (2) La Riforma introduce inoltre la possibilità di versare un contributo volontario aggiuntivo (fino ad un massimo di un ulteriore 8,5% del reddito professionale). (3) Retrocessione (parziale) a previdenza del contributo integrativo. 5
Riforma 2012: Pensioni SISTEMA DI CALCOLO PRO RATA QUOTE al 31.12.2012 Per gli iscritti ante 01.01.2013 la pensione viene calcolata in due spezzoni, con quota: RETRIBUTIVA: media dei redditi rivalutati precedenti la data di entrata in vigore della riforma, valutati con le attuali norme con scarto un annualità ogni 5 anni CONTRIBUTIVA: dal 1 gennaio 2013 e per annualità precedenti sotto soglia Per gli iscritti post 01.01.2013 la pensione viene calcolata solo con sistema contributivo. 6
Riforma 2012: Pensioni PENSIONE DI ANZIANITA Da 01.01.2013 la pensione di anzianità viene eliminata. NORME TRANSITORIE sistema di calcolo pro rata 1. Domanda entro 31.12.2013 per coloro che al 31.12.2012 hanno 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva da 01.01.2011 quota 97 (età + anzianità contributiva) da 01.01.2013 quota 98 (età + anzianità contributiva) PENSIONE CON PENALIZZAZIONI E ATTIVAZIONE CON FINESTRA (legge n. 449/1997) 2. Domanda entro 360 giorni da raggiungimento requisiti per coloro che al 05.03.2010 potevano vantare almeno 55 anni di età e 30 anni di anzianità Inarcassa requisiti al raggiungimento di 58 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva. PENSIONE SENZA PENALIZZAZIONI E ATTIVAZIONE CON FINESTRA (legge n. 449/1997) PER ENTRAMBE CANCELLAZIONE DA ALBO 7
Riforma 2012: Pensioni PRESTAZIONE PREVIDENZIALE CONTRIBUTIVA (PPC) Solo professionisti che maturano requisiti art. 40 Statuto (65 anni di età ed almeno 5 di contribuzione Inarcassa) e presentino la relativa domanda entro 5 anni dal 01.01.2012; Sistema di calcolo pro rata (entrambe le quote contributive). 8
Riforma 2012: Pensioni PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA ETÀ PENSIONABILE dagli attuali 65 anni, elevazione di 3 mesi per anno, fino ad arrivare a 66 anni al 2018 al raggiungimento dei 66 anni è previsto l adeguamento alla speranza di vita determinazione coorte possibilità di anticipare il pensionamento dai 63 anni avendo i requisiti minimi di anzianità contributiva in questo caso PENSIONE CON PENALIZZAZIONE SI ISCRIZIONE ALBO ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINIMA dagli attuali 30 anni, elevazione di 6 mesi per anno, fino ad arrivare a 35 anni al 2024 non è prevista una anzianità contributiva minima al raggiungimento dei 70 anni di età: attenzione senza anzianità minima perdita quota retributiva pensione totalmente calcolata con sistema contributivo 9
Riforma 2012: Pensioni Tabella di sintesi: Requisiti di accesso a Pensione Vecchiaia Unificata DAL 2009 (1) RIFORMA 2008 Riforma 2012 2010 2011-2012 A REGIME - Pens. Vecchiaia Età: 65 anni Anz. min: 30 anni Età: 65 anni Anz. min: 30 anni Età: 65 anni Anz. min: 30 anni Pensione di vecchiaia unificata: Età ordinaria: 66 anni (3) - Pens. Anzianità Anzianità: 35 anni Età: 58 Età + anzianità:96 (1) N.B.: Abbattimento dell importo per età alla pensione < 65 anni (2) Età + anzianità:97 (1) N.B.: Abbattimento dell importo per età alla pensione < 65 anni (2) Anz. minima: 35 anni A 70 anni di età, si prescinde dal requisito di anzianità contributiva (in questo caso, la pensione è calcolata interamente con il metodo contributivo, in luogo del pro rata (3) ) Anticipo: da 63 anni Con abbattimento dell importo (quota retributiva) per età alla pensione < 66 anni (3) Posticipo: oltre 66 anni (4) (1) A regime, nel 2013, si arriva a quota 98 (età minima 58 anni - anzianità minima 35 anni). (2) La riforma del 2008 ha introdotto gli abbattimenti agli importi delle pensioni di anzianità (17,3% a 58 anni; 15,3% a 59 anni; 13,1% a 60 anni; 10,8% a 61 anni; 8,4% a 62 anni; 5,8% a 63 anni; 3% a 64 anni). (3) ad eccezione di coloro che, avendo maturato al 31/12/2012 almeno 20 anni di anzianità, all età di 70 anni raggiungeranno almeno 30 anni di anzianità. (4) L età viene adeguata agli andamenti della speranza di vita media 10
Riforma 2012: Pensioni PENSIONE MINIMA Mantenimento della pensione minima ( 10.423), nel rispetto delle seguenti condizioni: 1. raggiungimento del requisito dell anzianità contributiva minima (35 anni a regime) 2. superamento della prova dei mezzi (ISEE pensionando, o analogo, deve essere non superiore ai 30.000,00 / anno, rivalutati) 3. importo pari al minimo tra 10.423 (rivalutati) e la media dei redditi professionali rivalutati degli ultimi 20 anni PENSIONI AI SUPERSTITI (MATRIMONI ULTRA 70enni) In presenza delle seguenti condizioni: Età al matrimonio del dante causa > 70 anni Differenza di età tra coniugi > 20 anni Assenza di figli minori, studenti o inabili, nati dal matrimonio, aventi diritto a pensione la pensione a favore dei superstiti è ridotta del 10% in ragione di ogni anno, di durata del matrimonio con il dante causa, mancante rispetto al numero di 10 METODO DI CALCOLO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DI PENSIONE i) Tasso di rivalutazione dei contributi versati ii) iii) iv) Retrocessione (parziale) del contributo integrativo Coefficienti di trasformazione Aliquota di computo (per il calcolo della quota contributiva) 11
METODO DI CALCOLO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DI PENSIONE i) Tasso di rivalutazione dei contributi Monte redditi professionale degli iscritti ad Inarcassa: variazione media quinquennale del Monte redditi, con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare con un valore minimo pari all 1,5% nominale Rendimento del patrimonio investito di Inarcassa (in prospettiva) ii) Retrocessione (parziale) del contributo integrativo a previdenza per rendere l importo delle pensioni più adeguato quote percentuali diversificate in funzione decrescente dell anzianità maturata nel metodo retributivo a favore delle generazioni più giovani (più penalizzate dal contributivo) introduzione soglia massima di volume d affari IVA oltre cui non si retrocede il contributo integrativo 12
METODO DI CALCOLO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DI PENSIONE iii) Coefficienti di trasformazione specifici ossia calcolati sulla mortalità specifica della popolazione di Inarcassa e dunque in linea con la speranza di vita media della categoria di riferimento della Cassa applicati per coorte (e non per età) fisso e invariabile alla data di compimento dei 66 anni in modo da garantire una maggiore equità fra generazioni: i coefficienti vengono attribuiti ufficialmente all età ordinaria di pensionamento, prevedendo dei coefficienti provvisori in caso di anticipo (da 63 anni) con revisione automatica annua in base all evoluzione registrata dalla speranza di vita media della categoria di riferimento di Inarcassa costruiti senza tener conto della componente di reversibilità che permette di riconoscere prestazioni più adeguate a favore degli iscritti, coprendo l onere della reversibilità con parte delle entrate relative al contributo integrativo 13
METODO DI CALCOLO DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA DI PENSIONE iv) Aliquota di computo (per il calcolo della quota contributiva) Aliquota soggettive: 14,5% (del reddito professionale) in seguito alla destinazione a previdenza del contributo dello 0,5% attualmente destinato ad assistenza Aliquota integrativa (per i giovani): 2% (del fatturato) in seguito alla retrocessione a previdenza di parte del contributo integrativo Totale Aliquota di Computo: 17,2% in termini di Al. Soggettiva equivalente Con possibilità di versare la contribuzione volontaria: Aliquota volontaria aggiuntiva: da un min dell 1% fino a max 8,5% del reddito professionale (con versamento minimo di almeno 180 euro) 14
ASPETTI INNOVATIVI DELLA RIFORMA «2012» Accredito figurativo relativo alle contribuzioni ridotte degli iscritti giovani Retrocessione del 2% del contributo integrativo nel montante contributivo Contribuzione volontaria fino a 8,5% del reddito per chi intende migliorare il proprio profilo previdenziale Flessibilità di uscita pensionistica tra 63 e 70 anni con anzianità contributiva di 35 anni Coefficienti di trasformazione per coorte e non per età Mantenimento della pensione minima, solo nei casi di effettiva necessità 15
Passaggio al Metodo di calcolo contributivo Pro rata Metodo di calcolo contributivo LEGGE 335/1995 vs INARCASSA Risultati delle simulazioni per un neo-iscritto: importi di pensione (valori in euro costanti) Pensionamento Età Anzianità Aliquota soggettiva = 14,5% L. 335 (stile INPS) Contributivo INARCASSA Carriera standard 66 36 14.021 17.602 68 38 16.502 20.754 70 40 19.441 24.533 Carriera media 66 36 22.924 28.663 68 38 26.974 33.795 70 40 31.792 39.975 Carriera più elevata 66 36 32.372 45.568 68 38 37.700 52.945 70 40 44.001 61.761 16
La sostenibilità Inarcassa: il nuovo BT 2011 Normativa Modificata - Metodo contributivo pro-rata (periodo di positività dei saldi) Saldo previdenziale Saldo totale Patrimonio a fine anno Patrimonio Riserva legale Bilancio "specifico" Bilancio "ministeriale positivo fino al 2050 e dal 2054 sempre positivo sempre positivo positivo fino al 2045 e dal 2057 sempre positivo sempre positivo sempre positivo sempre positivo Le valutazioni evidenziano una situazione tecnico-finanziaria in equilibrio strutturale (permanente). L adozione del metodo contributivo, applicato in forma di pro-rata, consente di superare la verifica di carattere straordinario degli equilibri finanziari di lungo periodo, imposta dall art. 24 comma 24 della legge 214/2011. 17