Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale Regioni speciali e Province autonome (ottobre novembre 2011)

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Sentenze ed ordinanze della Regioni speciali e Province autonome (ottobre novembre 2011) Servizio legislazione e semplificazione Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 1

Tre pronunce additive in materia elettorale, giudizi promossi in via incidentale Sentenza n. 143 / 2010: - Dichiara illegittimità costituzionale della l.r. Sicilia 29/1951 nella parte in cui non prevede l incompatibilità tra l ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di Sindaco o assessore di un Comune con poplazione superiore a 20.000 abitanti Sentenza n. 294 / 2011: - dichiara illegittimità costituzionale della l.r. Sicilia 29/1951 nella parte in cui non prevede l incompatibilità tra l ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di Presidente e assessore di una Provincia regionale Sentenza n. 277 / 2011 : - dichiara illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 60/1953 nella parte in cui non prevedono l incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di Sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. (NB: non dichiarata illegittimità consequenziale anche per incompatibilità con carica di presidente della Giunta provinciale) Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 2

-con art. 13 comma 3 del decreto legge 138/2011 (conv. con modificazioni con L. 148/2011) si è previsto che: a decorrere dalla prossima legislatura le cariche di deputato e senatore sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti La disposizione interviene opportunamente a colmare un vuoto legislativo dal momento che nessuna norma prevedeva espressamente il divieto di doppio mandato. Fino al D.L. 138/2011, la legge elettorale politica si limitava a stabilire le ineleggibilità parlamentari senza considerare il caso inverso, qualora una delle cause di ineleggibilità fosse sopravvenuta all elezione del deputato Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 3

Sentenza n. 143 del 23 aprile 2010 Sancisce due principi: 1) CUMULO DEI MANDATI COSTITUISCE VIOLAZIONE DELL ART. 97 COST. in quanto suscettibile di compromettere libero espletamento della carica 2) ESISTE PARALLELISMO TRA: CAUSE DI INELEGGIBILITA SOPRAVVENUTE = CAUSE DI INCOMPATIBILITA Precisa limiti potestà legislativa regionale in materia elettorale per le Regioni speciali e le Province autonome: - in materia di elettorato passivo va sempre rispettato principio di UGUAGLIANZA PER L ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE (artt. 3 e 51 Cost); - Il legislatore regionale può prevedere limiti diversi (di fatto: più restrittivi) ma solo per garantire il rispetto di tale principio di uguaglianza sotto il profilo sostanziale. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 4

Sentenza n. 277 del 17 21 ottobre 2011 (G.U. 45/2011) Materia: elezioni Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale Limiti violati: artt. 3, 51 Cost. Ricorrente: Tribunale civile di Catania (ordinanza n. 46/2010) Resistente: Regione siciliana; Presidente del Consiglio dei ministri Oggetto del ricorso : - artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 60 /1953 (Incompatibilità parlamentari); - legge della Regione Siciliana 31/ 1986 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere); - legge della Regione Siciliana 7 /1992 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica); - legge della Regione Siciliana 35 /1997 (Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale). Esito: - inammissibilità della questione di legittimità costituzionale delle leggi della Regione siciliana 31/1986, 7/1992, 35/1997; - illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 60/1953 nella parte in cui non prevedono l incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 5

Sentenza n. 277 del 17 21 ottobre 2011 (segue) La Corte riconosce competenza normativa primaria della regione Siciliana in materia di cause di ineleggibilità e incompatibilità ex artt. 14 e 15 Statuto.; afferma però che art. 65 Cost ha posto riserva di legge statale per la disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità con l ufficio di deputato o senatore, essendo la materia preclusa al legislatore regionale anche se fornito di potestà primaria; dà atto della prassi delle Giunte per le elezioni di Camera e Senato, che non colmano (più, dal 2002) la lacuna legislativa in via interpretativa, stante il principio di tassatività della cause di ineleggibilità e incompatibilità; dà atto anche delle nuove previsioni di incompatibilità sancite dal D.L. 138/2011, a decorrere dalla prossima legislatura (previsione inapplicabile ratione temporis); afferma principio del parallelismo tra incompatibilità e cause di ineleggibilità sopravvenute (già sancito da Corte Cost. 143/2010); osserva che mentre ineleggibilità per i Sindaci con popolazione superiore ai 20.000 abitanti è prevista da art. 7 comma 1, lett. c) DPR 361/1957 (Testo unico per l elezione alla Camera dei Deputati) e da art. 5 D.lgs 533/1991 (Testo unico per l elezione del Senato della Repubblica); non è prevista alcuna norma che disciplini incompatibilità nel caso in cui la carica di Sindaco di un grande Comune sopravvenga al mandato parlamentare; individua violazione della naturale corrispondenza biunivoca delle cause di ineleggibilità, a prescindere dal dato temporale in cui si svolgono le elezioni e pronuncia sentenza additiva per sanare l asimmetria. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 6

Sentenza n. 294 del 7-9 novembre 2011 (G.U. 48/2011) Materia: elezioni Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale Limiti violati: artt. 3, 51 e 97 Cost. Ricorrente: Tribunale di Palermo (reg. ord. n. 390/2010) Resistente: / Oggetto del ricorso: -legge regionale siciliana 29 /1951 (Elezione dei Deputati all Assemblea regionale siciliana), come modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali) - art. 10 sexies, comma 1 bis, della l.r. 29/1951, come modificato dall art. 1 della l.r. 7 luglio 2009, n. 8 (Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali) Esito: - l illegittimità costituzionale della l.r. 29/1951 nella parte in cui non prevede l incompatibilità tra l ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una Provincia regionale - l illegittimità costituzionale dell art. 10 sexies, comma 1 bis, della l.r. 29/1951, nella parte in cui prevede che, «Ove l incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza». Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 7

Sentenza n. 294 del 7-9 novembre 2011 (segue) La Corte, applicando medesime conclusioni raggiunte con sent. 143/2010, reputate valide a fortiori qualora alla carica di deputato regionale si aggiunga quella elettiva di livello territoriale più ampio di quello comunale,ritiene che: - con abrogazione dell art. 62 l.r. 29/1951 ad opera della l.r. 22/2007 sia venuto meno il parallelismo tra l ineleggibilità del deputato regionale alla carica di presidente o assessore di una Provincia regionale e la corrispondente causa di incompatibilità; - l.r. 29/1951, come modificata dalla l.r. 22/2007 sia quindi illegittima «nella parte in cui non prevede l incompatibilità tra l ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente o assessore della provincia regionale», per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; - sia fondata anche la questione riguardante l art. 10 sexies, comma 1bis, l.r. 29/1951, come modificato dalla l.r. 8/2009, in quanto con la disciplina censurata si consente all eletto di cumulare le cariche fino al momento, indeterminato nel quando, del passaggio in giudicato della sentenza; -evidenzia che se si dovesse attendere l accertamento giudiziale verrebbe leso il principio del parallelismo tra ineleggibilità e incompatibilità, potendo una persona che non avrebbe potuto essere eletta restare titolare dell organo, svolgendone le relative funzioni, fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne dichiara l incompatibilità. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 8

Sentenza: n. 300 del 9-10 novembre 2011 (G.U. 48/2011) Materia: case da gioco, ordine pubblico e sicurezza Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale Limiti violati: articolo 117, comma 2, lettera h), della CostituzioneCost. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso n. 4 del 2011) Resistente: Provincia autonoma di Bolzano Oggetto del ricorso: Artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito) Esito del giudizio: non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito). Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 9

Sentenza: n. 300 del 9-10 novembre 2011 (G.U. 48/2011) La Corte afferma che : l identificazione della materia nella quale si collocano le norme impugnate richiede di fare riferimento all oggetto e alla disciplina stabilita dalle medesime, tenendo conto della loro ratio, così da identificare correttamente e compiutamente anche l interesse tutelato; le norme in esame non sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, che attiene alle prevenzione dei reati ed al mantenimento dell ordine pubblico (sent. Corte Cost. 35/2011); non è condivisibile l assunto del ricorrente, secondo il quale la tutela dei minori spetta alla legislazione esclusiva statale, traducendosi detta tutela in un interesse pubblico primario, dal momento che gli interessi pubblici primari che vengono in rilievo ai fini considerati sono unicamente gli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile; la semplice circostanza che la disciplina normativa attenga a un bene giuridico fondamentale non vale, dunque, di per sé, a escludere la potestà legislativa regionale o provinciale, radicando quella statale. le disposizioni censurate hanno riguardo a situazioni che non implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell ordine pubblico, preoccupandosi delle conseguenze sociali dell offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell impatto sul territorio dell afflusso a detti giochi degli utenti. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 10

Sentenza: n. 319 del 21-23 novembre 2011(G.U. 48/2011) Materia: demanio e patrimonio Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione Limiti violati: artt. 32 e 33 Statuto della Regione Siciliana (r.d. lgs. 455/1946); principio di leale collaborazione. Ricorrente: Regione siciliana (ricorso c.d.a. n. 2/2011) Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri Oggetto del ricorso: conflitto sorto a seguito del decreto direttoriale del Ministero della difesa n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010; incidentalmente art. 14-bis, comma 3, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in l. 133/2008. Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 11

Sentenza: n. 319 del 21-23 novembre 2011 (segue) La Corte ha dichiarato: -inammissibile il conflitto di attribuzione, poiché per giurisprudenza consolidata - sono estranee alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni le controversie circa la titolarità di un bene, «che non coinvolgano, neppure mediatamente, l accertamento della violazione di norme attributive di competenza di rango costituzionale» (sent. nn. 443/2008 e 213/2001); -il fatto che la ricorrente evochi, come parametri asseritamente violati, gli artt. 32 e 33 dello Statuto speciale non implica l ammissibilità del conflitto, poiché l oggetto di quest ultimo non è la lesione di una sfera di competenza della Regione, ma la spettanza dei suddetti beni; - la pretesa della ricorrente è esclusivamente diretta al riconoscimento dell appartenenza alla Regione dei beni in questione; - in definitiva, il conflitto in esame si risolve in una controversia sull interpretazione delle disposizioni dirette a stabilire a quale, tra gli enti medesimi, spetti la proprietà di determinati beni, nonché quale sia il titolo giuridico di appartenenza dei beni stessi. Il ricorso finalizzato a reclamare la titolarità di alcuni beni non costituisce, pertanto, una vindicatio potestatis, bensì una vindicatio rerum, estranea alla competenza del giudice costituzionale (sent. nn. 102/2010, 443/2008, 302/2005). Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Roma, 1 e 2 dicembre 2011 12