Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di connettività e Servizi di sicurezza per la Community Network RUPAR Puglia, nell ambito del Sistema Pubblico di Connettività - SPC. QUESITI E CHIARIMENTI (AL 17/04/2008) QUESITI E CHIARIMENTI (AL 17/04/2008) pag. 1/5
Si chiede di confermare quanto riportato sul capitolato ovvero che il FSR non sosterrà costi per l'interconnettersi al PoP MAN RUPAR. Si chiede di dettagliare meglio la tipologia di apparato (Switch/router) che verrà posto in Housing sul PoP del FSR per terminare quest interconnessione. Si chiede di fornire l'elenco dettagliato dei PoP MAN RUPAR completo di indirizzo e referenti locali. Si chiede di confermare che la scelta tecnologica di porre il router per l'interconnessione alla CN RUPAR sull'armadio dell'epo o nel proprio PoP è esclusivamente a cura del Fornitore, si chiede inoltre se è possibile realizzare questa interconnessione virtualizzandola all'interno del PE della rete IP MPLS. Capitolato Tecnico. L apparato CPE (Customer Premise Equipment) del servizio Larga Banda che sarà installato presso il PoP del FSR supporterà un trasporto layer 2 trasparente con incapsulamento delle frames della rete del FSR. L elenco completo di indirizzi si trova all ultima pagina dell Allegato1 (Quadro introduttivo alla gara). I riferimenti organizzativi saranno resi disponibili al momento dell attivazione dei servizi dell infrastruttura Larga Banda. Capitolato Tecnico, la modalità tecnica specifica è di competenza del Fornitore nel rispetto di tutti i requisiti tecnici del Capitolato: p. es. routing BGP privato in ambito RUPAR. Si chiede di confermare che ai fini del presente bando di gara RUPAR Puglia per il FSR è obbligatoria sia l'interconnesione al BIX (NAP Internet Pubblico) che l'interconnessione alla CN RUPAR (Peering IP BGP privato). Nel caso di interconnessione al BIX si chiede di conoscere i costi da riconoscere alla Regione Puglia per tale interconnessione dovuti ad es. al transito del traffico internet sulla MAN RUPAR dall'epo sino al PoP MAN RUPAR. Si richiede se nell'architettura CN Rupar saranno presenti elementi di Livello 3 gestiti dal CRTP verso cui effettuare i peering BGP (Analogamente a quanto attualmente presente in QXN) da parte dei Border Router dell'frs-n oppure se l'architettura è invece puramente di livello 2 ed i peering saranno effettuati direttamente tra i router dei FSR. Si richiede se nelle sessioni di peering BGP le reti riservate alla CN RUPAR da ciascun FSR potranno essere annunciate tramite AS pubblici. Nel caso in cui sia mandatorio l'uso di AS privati si richiede di specificarne la ragione. Nel caso in cui un FSR optasse per posizionare il proprio router di interconnessione presso un proprio POP, si richiede di chiarire come dovrà essere realizzata l'interconnessione all'epo. In particolare si chiede se il fornitore dovrà mettere a disposizione fibra spenta fino al punto MAN o direttamente il circuito Ethernet terminato nell'epo. Si conferma che l interconnessione al BIX è obbligatoria. Non è possibile alla data odierna indicare i costi del trasporto di traffico internet sulla rete Larga Banda in quanto la stessa, come descritto nel par. 7.1 dell Allegato 1, non è ancora completata e le Imprese offerenti possono solo valutare le eventuali future ottimizzazioni rivenienti dall utilizzo di tale infrastruttura. Si, saranno presenti, come previsto nel Capitolato Tecnico par.1.2.3 comma 1 No, il peering interno della CN RUPAR fa uso di AS privati, come previsto nel Capitolato Tecnico par.1.2.3 comma 1. E sufficiente che realizzi il collegamento in fibra spenta fino al più vicino pozzetto di spillamento della rete (Punto MAN). L illuminamento della fibra e la realizzazione del circuito Ethernet fino all EPO saranno di competenza della Società di gestione del servizio Larga Banda. QUESITI E CHIARIMENTI (AL 17/04/2008) pag. 2/5
In merito alla frase: "Il FSR dovrà rendere disponibile un servizio di DNS per identificare l'amministrazione nonchè tutti i nomi degli elaboratori presenti sulle reti di servizio (DMZ e RSR)." Si richiede di specificare se tale servizio possa non essere dedicato dal fornitore alla sola RUPAR. Per quanto concerne la risoluzione dei nomi di elaboratori DMZ, il name server possono non essere dedicati alla sola RUPAR. Per quanto concerne i nomi di elaboratori RSR vale quanto specificato al par. 1.2.4-4 capoverso di pag. 12. In merito alla frase: "Il FSR si dovrà adoperare per l'attivazione del dominio Internet dell'amministrazione", si richiede di specificare se tale attività a carico del FSR sarà limitata quindi solo ai domini in ambito Internet. No, nel testo si parla di dominio Internet in senso lato e non del solo ambito Internet. Vale quanto disposto nel terzo capoverso successivo. DNS nella CN RUPAR Puglia prevede che ogni FSR recepisca le eventuali modificazioni alle regole tecniche di gestione del naming nella CN RUPAR Puglia, se queste fossero finalizzate a migliorare il servizio complessivo" si richiede di indicare quali siano gli ambiti in cui tali modifiche potranno essere richieste. DNS nella CN RUPAR Puglia prevede che ogni FSR garantisca la fruizione del servizio di risoluzione a tutte le postazioni del Dominio Amministrativo fornendo modalità tecniche di utilizzo all'utenza", Si richiede: A. Se con "Dominio Amministrativo" si debba intendere l'insieme di tutti i client dell'amministrazione B. Se il servizio di risoluzione debba essere disponibile a tutti i client dell'amministrazione per tutti gli ambiti (Intranet, Infranet, Internet) DNS nella CN RUPAR Puglia prevede che ogni FSR coordini la gestione del naming per tutte le reti (DMZ, Intranet, RSR); in particolare, per un host raggiungibile da più reti (ad es. dalla rete Intranet della generica PAL e dalla rete Internet) dovrà essere utilizzato sempre lo stesso nome simbolico" Si chiede conferma che il coordinamento della gestione consista nel gestire le regole di naming per le Amministrazioni DNS nella CN RUPAR Puglia prevede che ogni FSR predisponga su Internet il DNS primario e secondario per il nome del dominio individuato dalla PAL; nessun nome di host presente sulla Intranet e/o sulla rete RSR dovrà essere incluso nel database" Si chiede conferma che sia consentito utilizzare i server DNS impiegati correntemente dal fornitore per la propria attività di operatore. Tutti A: Si B:Si Capitolato Tecnico. Per quanto concerne la risoluzione dei nomi di elaboratori DMZ, il name server possono non essere dedicati alla sola RUPAR. Per quanto concerne i nomi di elaboratori RSR vale quanto specificato al par. 1.2.4-4 capoverso di pag. 12. QUESITI E CHIARIMENTI (AL 17/04/2008) pag. 3/5
DNS nella CN RUPAR Puglia prevede che ogni FSR predisponga sulla Intranet, soltanto se richiesto dalla PAL, il DNS server primario e secondario per il nome del dominio individuato dalla PAL, predisponendo meccanismi di forward e/o chaching per risolvere nomi esterni" Si chiede conferma che: A. Tale servizio serva solo per la risoluzione dei nomi interni all'amministrazione (ambito Intranet) B. Non siano previsti vincoli particolari per i meccanismi di forward e/o chaching per risolvere nomi esterni C. Sia all'interno della RUPAR Puglia sia prevista una struttura analoga al DNS attualmente in uso per la QXN. In merito alla frase: "In particolare, per quanto riguarda la RSR: nella zona "nome_ente.rsr.rupar.puglia.it" verranno censiti gli host per la coorperazione applicativa e tutti gli IP# riservati assegnati a componenti della Porta di Rete (PdR) dell'amministrazione" Si richiede di specificare in dettaglio cosa si intenda per IP riservati e Porta di Rete (PdR) dell'amministrazione. Vi chiediamo altresì di voler comunque precisare: - se, a fronte delle prescrizioni dell articolo 118, comma 2, del D.lgs. 163/2006 (secondo cui tutti gli offerenti sono tenuti ad indicare...all'atto dell'offerta,... i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare ), la possibilità di avvalersi dell articolo 25 dello schema di Contratto Quadro sia subordinata all indicazione già in sede di offerta, delle prestazioni che il corrispondente offerente intende riservarsi di subappaltare; - se, in caso di risposta positiva al quesito che precede, le prestazioni subappaltabili vadano comunque contenute entro il limite del 30% del valore complessivo del contratto - se, conseguentemente, la causa di esclusione di cui all articolo 12 del Disciplinare (sub. punto c.5 ) debba ritenersi superata e, dunque, inefficace. Si chiede pertanto di voler confermare che, ai fini dell ammissione di un costituendo RTI alla gara de qua, è sufficiente che lo stesso raggruppamento abbia la titolarità - nel suo complesso e senza suddivisioni percentuali dei requisiti tecnici di cui ai punti da i a xiii dell elenco riportato a pagina 6 del Disciplinare. Si chiede di confermare che per ultimo triennio si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari 2004-2005-2006, il cui bilancio sia stato approvato alla data della presentazione dell'offerta. A: Si B: No C: L'organizzazione del servizio di gestione DNS nella CN RUPAR Puglia potrà essere oggetto di ulteriori specificazioni (art. 6, comma h dell Allegato 3 Schema di Contratto Quadro) da parte del CTRP a seguito dell evoluzione del modello di naming dell ambito Infranet in SPC. Si tratta degli indirizzi IP pubblici da riservare alle RSR delle Amministrazioni clienti così come definito nel paragrafo 1.2.1 del Capitolato Tecnico. La Porta di Rete (PdR) del Amministrazione è il complesso degli apparati del Fornitore che realizzano i Servizi di Connettività e sicurezza delle connessioni ed i Servizi di Ingegneria della Sicurezza interconnettendo tutti gli ambiti (Intranet, RUPAR, Infranet e Internet) per quella Amministrazione. Si conferma che l art. 25 dello schema del contratto quadro (Allegato 3) vieta il subappalto dei servizi oggetto della fornitura esattamente come previsto dal disciplinare. Lo stesso art. 25 consente alle imprese di utilizzare a proprio supporto e sotto la propria responsabilità (come previsto dal comma b), per l esecuzione di parti di lavorazione, servizi di imprese del gruppo o terze. Si conferma che i requisiti tecnici delle capacità tecnica e professionale da i a xiii possono essere posseduti dal RTI nel suo complesso e senza suddivisioni percentuali. L attestazione dei requisiti va fatta con la documentazione più aggiornata rispetto all ultimo triennio disponibile alla data di presentazione dell offerta. Di conseguenza, la capacità economica finanziaria deve essere attestata mediante copia dei bilanci dell ultimo triennio approvati, mentre la capacità tecnico professionale deve essere attestata con riguardo al triennio precedente al bando: 2005-2006-2007. QUESITI E CHIARIMENTI (AL 17/04/2008) pag. 4/5
Si chiede di confermare la possibilità, per due imprese che soddisfino singolarmente al 100% le capacità economicofinanziaria e professionale, ma solo parzialmente i requisiti tecnici, di costituirsi in R.T.I. al fine di integrare i requisiti tecnici a ciascuna mancanti. Sì, è possibile. Si chiede conferma circa la libertà, per un'impresa che abbia necessità di integrare alcuni requisiti tecnici mancanti al fine della partecipazione alla gara in oggetto, di poter indifferentemente optare per l'istituto dell'avvalimento o per la costituzione in RTI con altra impresa, senza incorrere, in tale ultimo caso, nell'esclusione dalla gara. Sì, è possibile. Si chiedono chiarimenti in ordine al significato del periodo:...non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che anche avvalendosi di società terze- siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara dell'r.t.i. così composto, in particolare si chiede di specificare il significato dell'inciso anche avvalendosi di società terze nel contesto del periodo su riportato ed al fine di determinare i casi di esclusione dalla gara. Sulla base di quanto previsto dal Disciplinare, si precisa che non sono ammissibili le offerte di RTI i cui componenti siano in grado, se considerati singolarmente, di soddisfare tutti i requisiti. Tale previsione comprende anche il caso in cui, includendo gli avvalimenti eventualmente presenti nell offerta, sia possibile individuare tra le imprese offerenti due o più sottogruppi in grado di soddisfare singolarmente, come sottogruppo, i requisiti. QUESITI E CHIARIMENTI (AL 17/04/2008) pag. 5/5