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REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-04-2003 (punto N. 7 ) Delibera N.382 del 28-04-2003 Proponente TITO BARBINI DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Pubblicita /Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale Dirigente Responsabile:Stefano Barzagli Estensore: Riccardo Buti Oggetto: Istituzione dell'elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino. Articolo 19, Regolamento (CE) 1493/1999, articolo 20, Regolamento (CE) 1227/2000. Presidente della seduta: Segretario della seduta: CLAUDIO MARTINI CARLA GUIDI Presenti: TITO BARBINI PAOLO BENESPERI CHIARA BONI SUSANNA CENNI RICCARDO CONTI MARCO MONTEMAGNI ANGELO PASSALEVA ENRICO ROSSI MARIA CONCETTA ZOPPI Assenti: AMBROGIO BRENNA TOMMASO FRANCI ALLEGATI N : 1 ALLEGATI: Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento A Si Cartaceo+Digitale Vit(A) Note:

LA GIUNTA REGIONALE Visto il Regolamento (C.E.) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo (O.C.M.) nel settore della vitivinicoltura; Visto il Regolamento (C.E.) n. 1227 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità di applicazione del citato Reg. (C.E.) 1493/99 in particolare in ordine al potenziale produttivo; Visti in particolare l articolo 19 del citato Regolamento (CE) n. 1493/1999 e l articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1227/2000 nei quali si forniscono le disposizioni generali per classificare le varietà di vite idonee alla produzione di uva da vino; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 relativo alle Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite con il quale in particolare si istituisce il registro nazionale delle varietà di viti; Visto il Decreto Ministeriale 4 luglio 1970 relativo alle Norme per l applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 ; Considerato che nel registro nazionale sopra citato oltre le varietà di vite il cui materiale di moltiplicazione è ammesso alla produzione, controllo e certificazione, sono riportate le province per le quali le suddette varietà sono considerate autorizzate o raccomandate e pertanto possono essere impiantate per la produzione di uve da vino; Visto lo Schema di accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite del 25 luglio 2002 con il quale la competenza di istituire e tenere un elenco delle varietà di viti classificate idonee alla produzione di uva da vino nelle rispettive unità amministrative o zone di produzione è demandata alle Regioni e alle Province autonome, e vengono fissati i criteri generali per procedere alla classificazione; Considerato necessario, al fine di procedere a livello regionale alla classificazione delle varietà di viti idonee alla produzione di uva da vino, adottare le modalità e i criteri relativi alla istituzione e alla gestione di un elenco nel quale sono riportate le varietà di viti che possiedono i necessari requisiti; Visti i Decreti Ministeriali 11 ottobre 1999 Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti, 6 novembre 2001 Iscrizione delle varietà di vite, omologazione cloni di vite nel registro nazionale e 15 maggio 2002 Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale n. 32011 del 6 dicembre 2000 ; Preso atto che al momento attuale risultano iscritti nel Registro nazionale delle varietà di viti di cui all articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969 n. 1164, i vitigni idonei alla produzione di uva da vino con indicazione delle province nelle quali detti vitigni risultano raccomandati o autorizzati; Ritenuto altresì di procedere con il presente atto alla definizione delle modalità di iscrizione dei vitigni idonei alla produzione di uva da vino nell elenco sopra citato dei vitigni già iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite come raccomandati o autorizzati in province della Regione Toscana e considerando come unità amministrativa l intero territorio della Regione Toscana;

Considerato che l elenco così realizzato deve essere completato con le informazioni richieste dai Regolamenti (CE) 1493/1999 e 1227/2000, in particolare indicando nome, sinonimi, colore della bacca, altri usi autorizzati, casi di omonimia, ed inoltre devono essere indicate le varietà di vite atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d.; Visto il punto 4.3 dello Schema di accordo del 25 luglio 2002 sopra citato che prevede che possono essere inserite nell elenco delle varietà classificate idonee alla produzione di uva da vino le nuove varietà le cui sperimentazioni condotte secondo norme e prassi precedentemente adottate sono terminate entro l anno di pubblicazione dell accordo medesimo; Visto il punto 4.2 lettera a) dello Schema di accordo del 25 luglio 2002 sopra citato che prevede che per i due anni successivi all entrata in vigore del provvedimento medesimo è ammessa senza l obbligo di effettuare le previste prove di attitudine l iscrizione nell elenco delle varietà di vite che sono già classificate come varietà idonee alla coltivazione nell unità amministrativa o zona di produzione finitima; Valutato che l Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l Innovazione per l Agricoltura, istituita con Legge Regionale 10 giugno 1993, n. 37, può fornire il supporto tecnico necessario per la valutazione delle prove sperimentali necessarie al fine di iscrivere un nuovo vitigno all elenco dei vitigni classificati idonei alla produzione di uva vino; Vista la Legge regionale n. 9 del 20 Gennaio 1995 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti"; Visto in particolare l'articolo 41, comma 1 della citata Legge Regionale n. 9/95, che detta le disposizioni in ordine alla pubblicità degli atti amministrativi regionali; A voti unanimi; DELIBERA 1) di istituire l Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana indicando i criteri e le modalità di iscrizione, tenuta ed aggiornamento dell Elenco riportate nell Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto comprensivo dell Allegato, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n. 9/95, sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana, sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge Regionale n. 18/96. Il Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL COORDINATORE VALERIO PELINI Il Coordinatore MARCO GIANLUCA ROMAGNOLI

ALLEGATO A Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana 1. Generalità E istituito l elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino, di seguito definito Elenco. Nell Elenco viene indicata per ciascuna varietà di vite la specifica attitudine alla produzione di uve da vino e l ambito territoriale di coltivazione. L Elenco è tenuto presso la competente struttura organizzativa della Regione Toscana, Dipartimento dello Sviluppo Economico. Le varietà classificate idonee alla produzione di uva da vino sono iscritte nell Elenco per unità amministrativa o zona di produzione. Per unità amministrativa si intende il territorio della regione o di una o più province. Per zona di produzione si intende il territorio di una zona o bacino viticolo omogenei delimitati dalla Regione. Le varietà ammesse nell Elenco appartengono alla specie Vitis vinifera o provengono da un incrocio tra questa specie e altre specie del genere Vitis. Non possono essere classificate idonee alla produzione di uva da vino le seguenti varietà: - Noah; - Othello; - Isabelle; - Jacquez; - Clinton; - Herbémont. Sono iscritte nell Elenco solo le varietà di vite incluse nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/12/1969 n. 1164. Nell Elenco le varietà sono indicate con: a) nome; b) omonimi; c) sinonimi; d) colore della bacca; e) eventuali altri usi autorizzati ed in particolare: e1) varietà per uve da tavola; e2) varietà per la produzione di acquavite di vino; e3) varietà per la produzione di uve destinate all essiccamento; e4) varietà per la produzione di uve stramature; e5) altri usi. Per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione, le varietà di viti sono assegnate ad una delle seguenti classi: - varietà idonee alla coltivazione: dette varietà possono essere coltivate nell unità amministrativa o nella zona di produzione di riferimento fornendo vini di buona qualità. Nella classe delle varietà idonee alla coltivazione sono incluse esclusivamente le varietà di viti appartenente della Specie Vitis vinifera; - varietà in osservazione: dette varietà sono quelle sulle quali si stanno effettuando le prove di attitudine alla coltivazione nell unità amministrativa o nella zona di produzione. Le varietà di vite sono eliminate dall Elenco quando la loro attitudine alla coltura si è rilevata insoddisfacente nell unità amministrativa o nella zona di produzione. Tale condizione deve essere

accertata da apposite indagini tecnico - produttive sulla base delle quali l A.R.S.I.A. esprime un proprio parere e lo trasmette alla Regione Toscana per l adozione del provvedimento del caso. Nel caso di varietà di vite assegnate alla classe delle idonee alla produzione di uva da vino sull intero territorio della Regione Toscana la cancellazione a seguito del riscontro della insoddisfacente attitudine alla coltivazione può essere limitata ad una o alcune province o zone di produzione nelle quali detta inidoneità è stata verificata. In una sezione separata dell Elenco sono indicate: - le varietà eliminate dall Elenco come idonee alla coltivazione in quanto la coltura si è rilevata insoddisfacente nell unità amministrativa o nella zona di produzione; - le varietà in osservazione che, sottoposte alle prove necessarie per la verifica alla attitudine alla produzione di uve da vino di buona qualità, non sono risultate idonee allo scopo. 2 Modalità di iscrizione delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uva da vino ai sensi del punto 6 e del punto 4.2 lettera a) dello Schema di accordo del 25 luglio 2002 Sono iscritte nell Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, con atto del Dirigente responsabile della competente struttura organizzativa, tutte le varietà ad oggi iscritte nel Registro Nazionale della varietà di vite di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 come raccomandate o autorizzate nelle diverse province della Regione Toscana. L iscrizione è effettuata considerando come unità amministrativa l intero territorio della Regione Toscana. Sono inoltre iscritte nell Elenco delle varietà di vite classificate idonee alla produzione di uve da vino nella Regione Toscana, con atto del Dirigente responsabile della competente struttura organizzativa, le varietà per le quali è stata condotta una sperimentazione secondo norme e prassi precedentemente adottate e conclusasi entro l anno di pubblicazione dello Schema di accordo del 25 luglio 2002; sono comprese in questa casistica quelle varietà per le quali è già stata inoltrata la richiesta di iscrizione in quanto coltivata in unità amministrativa finitima. Il completamento delle informazioni relative ai vitigni iscritti nell Elenco delle varietà classificate idonee alla produzione di uva da vino con particolare riferimento alle informazioni del precedente punto 1, e alla indicazione delle varietà di vite atte alla produzione di ciascuno dei v.q.p.r.d. sarà effettuato con atto del Dirigente responsabile della competente struttura organizzativa. 3 Inserimento di nuove varietà di vite da assegnare nell Elenco alla classe delle idonee alla produzione di uva da vino Possono promuovere l inserimento di una nuova varietà di vite nell Elenco aziende vitivinicole singole o associate, Enti di Assistenza Tecnica, Consorzi di Tutela, Enti Pubblici o istituzioni scientifiche operanti nel settore della vitivinicoltura nonché l A.R.S.I.A. L inserimento di una varietà di uva da vino avviene a seguito di prove attitudinali alla coltura tali da interessare almeno tre vendemmie. Le prove dovranno essere effettuate conformemente con quanto indicato al successivo punto 5. L inserimento di una nuova varietà di vite nell Elenco avviene con Decreto del Dirigente responsabile della competente struttura organizzativa su proposta dell A.R.S.I.A. e sulla base di un motivato parere della medesima Agenzia concernente le prove attitudinali. La procedura per l inserimento di una nuova varietà di vite nell Elenco è la seguente:

- i soggetti interessati all inserimento di una nuova varietà di vite nell Elenco presentano richiesta all A.R.S.I.A. allegando tutta la documentazione relativa alle prove attitudinali condotte e ai risultati ottenuti indicando l istituzione scientifica operante in viticoltura ed il responsabile scientifico che ha curato tali prove. Contestualmente viene inviata al competente ufficio della Regione Toscana, Dipartimento dello Sviluppo Economico copia della documentazione e della richiesta da parte del soggetto interessato all inserimento di una nuova varietà di vite nell Elenco. Qualora le prove attitudinali condotte non siano sufficienti l A.R.S.I.A. può richiedere ulteriori approfondimenti e/o provvedere in proprio alla loro realizzazione. L A.R.S.I.A. può autonomamente procedere alla richiesta di inserimento di una nuova varietà di vite nell Elenco; in tal caso l A.R.S.I.A. esegue per proprio conto attraverso una istituzione scientifica operante nella viticoltura le opportune prove attitudinali e ne propone l iscrizione. Qualora, sulla base delle prove attitudinali eseguite, ricorrano le condizioni per l inserimento di una nuova varietà di vite nell Elenco l A.R.S.I.A. trasmette apposita richiesta alla competente struttura organizzativa della Giunta Regionale corredata di un parere motivato in merito concernente anche l unità amministrativa o la zona di produzione per la quale viene richiesta l idoneità alla coltivazione. Per l espressione del parere l A.R.S.I.A. può avvalersi di un apposita commissione tecnico - scientifica allo scopo costituita. Sulla base della richiesta e del parere dell A.R.S.I.A con Decreto del Dirigente responsabile si procede nei successivi 60 giorni alla richiesta medesima all inserimento della nuova varietà nell Elenco e all aggiornamento del medesimo. Per i due anni successivi all entrata in vigore dello Schema di accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite è possibile iscrivere una varietà di vite senza l obbligo di effettuare le prove previste nei seguenti casi: a) varietà di vite per la produzione di uva da vino classificate come idonee alla coltivazione nell unità amministrativa o zona di produzione finitima; b) varietà che figurano nel Registro nazionale delle varietà di viti come provvisoriamente autorizzate nella relativa unità amministrativa o zona di produzione alla data di pubblicazione dello Schema di accordo del 25 luglio 2002. L iscrizione delle varietà di vite di cui al punto precedente avviene con Decreto del Dirigente responsabile della struttura competente su proposta dell A.R.S.I.A. 4. Impiego delle varietà di vite Soltanto le varietà di viti per uva da vino classificate nell elenco come varietà idonee alla coltivazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di uva da vino, fermo restando che tali disposizioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione. Le varietà in osservazione sono impiantate nell ambito dei progetti di sperimentazione viticola di cui alla Legge Regionale 20 giugno 2002 n. 21 art. 3 comma 2. L attivazione di tali progetti di sperimentazione viticola determina l iscrizione con atto del Dirigente responsabile della struttura competente dei vitigni oggetto di sperimentazione fra le varietà in osservazione. Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione di vino non classificate nell elenco come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione oppure cancellate dall Elenco come idonee alla produzione di uva da vino devono essere estirpate nel termine previsto dal Reg. (CE) 1493/99 di 15 anni a far data dalla approvazione dell Elenco o dell atto di cancellazione, con esclusione dei casi, previsti dalle norme, in cui la produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.

5. Modalità di esecuzione delle prove su varietà di vite in osservazione Le prove devono essere effettuate in condizioni colturali rappresentative della coltivazione viticola della Regione Toscana. Le varietà di vite in osservazione devono essere comparate con varietà classificate idonee alla produzione di uva da vino e coltivate in modo relativamente diffuso nella Regione Toscana. Le modalità di coltivazione delle varietà in osservazione e delle varietà coltivate a fini comparativi devono essere identiche. Il terreno destinato all esecuzione della prova deve essere idoneo alla viticoltura ed essere scelto in modo che, per clima, esposizione e suolo, possa considerarsi rappresentativo dell area viticola di cui trattasi. Le dimensioni delle superfici coltivate con la varietà di vite in osservazione e con almeno una varietà coltivata a fini comparativi devono essere tali da produrre per tre annate almeno 300 litri di vino ciascuna. I dati tecnici relativi alle prove di attitudine alla coltivazione riguardano almeno tre annate di vinificazione consecutive. I parametri che nel corso delle suddette annate devono essere valutati sulla varietà in osservazione e su almeno una varietà coltivata a fini comparativi sono i seguenti: a) vegetativi: - epoca di germogliamento; - epoca di fioritura; - epoca di invaiatura; - epoca di maturazione; b) produttivi: b1)sul mosto alla maturazione; - grado rifrattometrico (Babo) (milligrammi/chilogrammo); - acidità totale (grammi di acido tartarico/litro); - ph; - peso medio del grappolo; - produzione media espressa in Kg di uva per ceppo per ettaro; b2) sul mosto alla raccolta dell uva: - grado rifrattometrico (Babo) (milligrammi/chilogrammo); - acidità totale (grammi di acido tartarico/litro); - ph; b3) sul vino bianco: - acidità totale (grammi di acido tartarico/litro); - acido tartarico (grammi/litro); - alcool (grammi/litro); - acido malico (grammi/litro); - estratto netto (grammi/litro); b4) su altri vini: - acidità totale (grammi di acido tartarico/litro); - acido tartarico (grammi/litro); - alcool (grammi/litro); - acido malico (grammi/litro); - estratto netto (grammi/litro);

- flavonoidi (milligrammi/litro); - antociani (milligrammi/litro); - polifenoli totali (milligrammi/litro). Deve inoltre essere effettuata per ogni vinificazione, una valutazione su assaggio anonimo del vino, ottenuto dalla varietà in esame, in base al metodo dell analisi sensoriale. Nell esame della varietà devono essere fornite anche eventuali indicazioni aggiuntive sulla coltivazione della varietà di vite in osservazione come ad esempio resistenza alla siccità e alle malattie, vigoria.