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Il testamento pubblico Prof.ssa Cinzia Criaco Art. 603 cc Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. A differenza del testamento olografo, qui non abbiamo la certezza della segretezza delle disposizioni. Nel testamento pubblico non rileva tanto la segretezza, quanto la sicurezza fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni rese in presenza del pubblico ufficiale. Sono ridotti i pericoli di smarrimento Si è certi della proprietà di linguaggio tecnico-giuridico e quindi della interpretazione delle disposizioni. 1

Se proveniente da straniero o minorati è necessaria la presenza di un interprete. Il testamento pubblico prima della morte del testatore deve essere trasmesso all archivio notarile e alla cancelleria della pretura. Il testamento è custodito in un fascicolo separato e annotato in un repertorio dedicato agli atti di ultima volontà. I requisiti formali sono previsti dall art. 603 cc Presenza di 2 testimoni. Il testatore dichiara al notaio la sua volontà. La volontà del testatore viene trascritta a cura del notaio. Lo scritto è letto al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. Deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione. Deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni. 2

Le formalità richieste sono numerose; la loro importanza viene stabilita dall art. 606 cc che prevede a volte la sanzione della nullità, a volte la sanzione dell annullabilità. Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Art. 603 cc: Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il ruolo dei testimoni è discusso: la loro funzione è garantire la corrispondenza delle dichiarazioni del testatore con quanto scritto, ma anche assistere a tutte le fasi formative del testamento. Dunque è una presenza ineliminabile. La loro presenza non è necessaria nel momento della trascrizione, anche perché si ritiene sia un operazione mentale del notaio. La seconda opinione è prevalente in dottrina. 3

La formula iniziale del testamento pubblico cambierà a seconda della tesi per cui si propende: Se la presenza dei testimoni si ritiene NON necessaria nella fase di riporto della volontà del testatore, il notaio non richiamerà la loro presenza nel momento di riduzione in scrittura della volontà resa dal testatore alla loro presenza. Se si propende per l altra tesi, la presenza dei testimoni verrà sottolineata in entrambi i momenti. Il secondo requisito riguarda la dichiarazione orale al notaio: II comma art. 603 cc: Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. L oralità della dichiarazione garantisce: la spontaneità della dichiarazione. La circostanza che sia effettivamente l ultima volontà del testatore. 4

Da ciò discende che non è consentito al testatore consegnare un documento scritto dal testatore. È però consentito al testatore consultare appunti scritti. L espressione del testatore deve avvenire a voce e non a gesti. Tale espressione deve avvenire in modo completo, e non a monosillabi. La dichiarazione non può essere frutto di un colloquio tra notaio e testatore (che minerebbe la spontaneità). Riguardo la possibilità di consultare appunti o consegnare un documento scritto al notaio, parte della dottrina ritiene non possibile neanche leggere uno scritto. Potrebbe sorgere il sospetto che questo scritto sia stato formato per condizionare la volontà del testatore. 5

Redazione per iscritto ad opera del notaio: Art. 603 cc II comma: dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Art. 606 cc: Il testamento è nullo quando manca ( ) la redazione per iscritto La redazione deve avvenire a cura del notaio, quindi non necessariamente di suo pugno. Altro problema riguarda la unità di contesto: cioè se la dichiarazione orale del testamento e la redazione da parte del notaio debbano avvenire nello stesso momento o in momenti separati. La giurisprudenza ha ritenuto che le due operazioni possono avvenire anche in momenti distinti. 6

Il requisito della lettura: Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. In base all art. 606 la mancanza di tale lettura determina annullabilità. Lo scopo della lettura è, per il testatore, quello di accertare la corrispondenza della sua volontà con l atto posto in essere dal notaio. Tale formalità deve essere compiuta personalmente dal notaio. Devono essere indicate nel testamento le formalità espletate: art. 603 cc: Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento III comma. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto La legge non dice in quale momento deve essere data menzione di queste attività (se non nell ultimo caso). Si presume debbano essere inseriti mano a mano che questi avvengano. La sanzione applicabile in mancanza di menzione è l annullabilità. 7

Fa eccezione la menzione della dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere: essa va posto prima della lettura dell atto. La sua mancanza è causa di nullità perché viene equiparata alla mancata sottoscrizione. Art. 603 cc: Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione. Tali indicazioni risolvono eventuali questioni attinenti alla capacità del testatore, l esatta priorità rispetto a più testamenti successivi. Ultimo requisito è la sottoscrizione. Art. 603 cc Il testamento deve essere sottoscritto dal testatore e l art. 606 commina la sanzione della nullità in caso di sua mancanza. La sottoscrizione è una sorta di avallo da parte del testatore del procedimento svoltosi davanti a lui. 8

Si è posto il problema della funzione della sottoscrizione, cioè se è solo un avvallo o serva anche ad identificare il testatore. In realtà l identificazione del testatore avviene ad opera del notaio nel momento della comparizione. Ci si chiede quindi in che modalità viene apportata la sottoscrizione. Anche in base alla legge notarile, la sottoscrizione finale di un atto pubblico deve essere fatta da nome e cognome. Attenendosi ad una interpretazione stretta del testo di legge, la mancata indicazione di nome e cognome comporta nullità. Il notaio costituisce il testatore con l indicazione dei nomi risultanti dal registro dello stato civile. Il testatore deve sottoscrivere con tutti i suoi nomi Secondo la Cassazione quando anche in mancanza dell indicazione precisa dei nomi risultanti dal registro dello stato civile, è possibile identificare il testatore senza errore, non si avrà nullità del testamento per il principio del favor testamenti. Il criterio da seguire è dunque della perfetta e certa identificazione del testatore 9

Altro problema riguarda l ipotesi in cui il testatore muoia dopo aver apposto la propria firma ma prima che i testimoni abbiano sottoscritto l atto. Si avrebbe la sanzione della nullità dell atto perché il documento non è completo. La menzione dell impossibilità da parte del testatore di sottoscrivere l atto va fatta prima della lettura e deve contenere anche la sua causa. Se non esiste una impossibilità totale, ma solo una grave difficoltà nel sottoscrivere, che comporti magari una grafia diversa dalla consueta: Secondo la dottrina si rientrerebbe nell ipotesi di impossibilità a sottoscrivere a causa di una grave difficoltà nel farlo. Altra parte della dottrina sostiene che il testatore, anche se con grave difficoltà, PUO sottoscrivere e quindi potrebbe avvallare l atto redatto dal notaio. Quindi si farà menzione della grave difficoltà e della sua causa. 10

Art. 603 cc Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni. Il richiamo alla legge notarile include quella dell eventuale presenza di un interprete in caso di sordo non in grado di leggere. Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright UNIMARCONI 11