ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE FAEIT TRA I COMUNI DI ARTEGNA E MAGNANO IN RIVIERA

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Registro scritture private Artegna n. 338/2007 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE FAEIT TRA I COMUNI DI ARTEGNA E MAGNANO IN RIVIERA CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO COMMERCIO MEDIANTE UFFICIO COMUNE L'anno 2007 il giorno 12 del mese diluglio presso il comune di Artegna. TRA il Comune di Artegna, rappresentato dal sig. Roberto Venturini il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 82000370302, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n. 75 del 09.07.2007. E il Comune di Magnano in Riviera, rappresentato dal sig Mauro Steccati il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00471000307, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta n 75 del 28.06.2007. si conviene e si stipula quanto segue PREMESSO Che con L.R. 1/2006 Principi e norme fondamentali del sistema Regione- Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia sono state disciplinate le varie forme per l esercizio coordinato di funzioni e di gestione associata di servizi tra enti locali. Che i comuni di Artegna e Magnano in Riviera hanno sottoscritto in data 12.03.2007 la convenzione-quadro per l Associazione Intercomunale Faeit di Artegna e Magnano in Riviera, in esecuzione, rispettivamente, delle D.C. n.11 del 12.03.2007 e della D.C n. 19 del-12.03.2007. - 1 -

Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto della convenzione) 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 e dell'articolo 2 della convenzione quadro, istitutiva della Associazione intercomunale Faeit stipulata in data 12.03.2007, ha per oggetto la gestione in forma associata del servizio commercio (commercio su area pubblica e su area privata, pubblici esercizi, autorizzazioni di pubblica sicurezza, ecc.). 3. Il servizio è svolto in forma associata tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera. Art. 2 (Finalità) 1. La gestione associata del servizio commercio costituisce lo strumento mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure. 2. L'organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. Art. 3 (Enti convenzionati e ufficio comune) 1. La sede dell'ufficio comune viene individuata presso il Comune di Artegna il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli. 2. Presso il comune di Magnano in Riviera è istituita una sede distaccata cui i cittadini possono rivolgersi per avere informazioni e per gli adempimenti amministrativi connessi al servizio in argomento. Sara cura del personale ivi adibito far pervenire, dopo lo svolgimento dell attività di istruttoria, la documentazione all ufficio comune per l adozione degli eventuali provvedimenti. 3. Gli Enti si impegnano a garantire il medesimo numero di ore di apertura al pubblico. - 2 -

Capo II Disciplina sull'organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune Art. 4 (Organizzazione dell'ufficio comune) 1. Alla direzione dell'ufficio comune è preposto il segretario comunale titolare della convenzione di segreteria tra i comuni di Artegna e Magnano in Riviera. 2. Il Responsabile, per il funzionamento dell'ufficio comune del servizio commercio e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale di n.1 dipendenti categoria PLA del comune di Artegna e di n. 1 dipendente categoria C del comune di Magnano in Riviera, assegnati entrambi all associazione nella misura del 10% del proprio tempo lavorativo. 3. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni. Art. 5 (Disciplina applicabile) 1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio comune sono disciplinati da un apposito regolamento che verrà licenziato dalla Conferenza dei Sindaci ed approvato dalle rispettive Giunte Comunali. 9 Art. 6 (Funzionamento dell'ufficio comune) 1. All'ufficio comune sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione. 2. Al Responsabile compete, in particolare, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'ufficio comune, compresi tutti gli atti con valenza esterna, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Art. 7 (Competenze delle sedi distaccate dell'ufficio comune) 1. Le sedi distaccate svolgono funzioni di supporto all'ufficio comune nonché funzioni di sportello nei confronti dell'utenza. Art. 8 (Programmazione e controllo) 1. La funzione di programmazione è svolta dalla Conferenza dei Sindaci. In particolare, entro la data del 1^ settembre di ogni anno, predispone una relazione contenente la programmazione degli obiettivi comuni del servizio. 2. La Conferenza dei Sindaci si riunisce, almeno una volta l'anno, per stabilire le linee di indirizzo, di verifica, di controllo dell'ufficio comune e dell'adeguatezza della presente convenzione. L attività di cui al presente comma può essere delegata dalla Conferenza dei Sindaci ad un proprio membro. - 3 -

3. La Conferenza dei Sindaci è chiamata ad esprimere il proprio parere su: a. l'attività dell'ufficio comune, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile; b. modifiche agli indirizzi e agli obiettivi generali dell'ufficio comune; c. aggiornamento delle attribuzioni dell'ufficio comune. 4. Ogni Comune convenzionato può formulare, in seno alla conferenza, le proprie proposte relative all'attività dell'ufficio comune. 5. Gli enti assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio. Capo III Rapporti tra soggetti convenzionati Art. 9 (Durata della convenzione) 1. La durata della convenzione è stabilita sino al 11.03.2013. 2. La convenzione può essere rinnovata. Art. 10 (Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale) 1. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune. Art. 11 (Modifiche della convenzione) 1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dalle Giunte comunali di tutti gli enti convenzionati. 2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla conferenza di cui all'articolo 8. 3. L'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la preventiva modifica della convenzione-quadro. 4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata. Art. 12 (Rapporti finanziari e garanzie) 1. Entro il 1^ settembre di ogni anno e, per il primo anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della convenzione, il responsabile dell'ufficio comune comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche cosicché la Conferenza possa stabilire l eventuale quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato. 2. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto. 3. Il responsabile dell'ufficio comune redige entro il 1^ settembre un apposito prospetto preventivo e, entro il 31 marzo di ogni anno, un rendiconto delle spese relative alla - 4 -

gestione associata. 4. Il contributo che la Regione erogherà con riferimento al servizio associato commercio verrà diviso in parti uguali tra i due Comuni, previa deduzione da parte del comune di Artegna dell importo corrispondente alla maggiorazione della retribuzione di posizione riconosciuta al Responsabile del Servizio associato, preventivamente concordata in seno alla Conferenza dei Sindaci. Art. 13 (Beni e strutture) 1. L'ente presso cui l'ufficio comune è costituito provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario. Capo IV Disposizioni finali Art. 14 (Controversie) 1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui: uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; uno dalla Conferenza dei Sindaci; il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Tolmezzo 2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile. Art. 15 (Disposizioni in materia di privacy) 1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici. 2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Responsabile dell Ufficio Comune. 3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni. Art. 16 (Disposizioni finali) La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. IL SINDACO DI ARTEGNA Roberto Venturini IL SINDACO DI MAGNANO IN RIVIERA Mauro Steccati - 5 -