COMUNE DI FERRARA ASSESSORATO ATTIVITA ECONOMICHE. (Delibera Consiglio Comunale n del 18 Luglio 2005)

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COMUNE DI FERRARA ASSESSORATO ATTIVITA ECONOMICHE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E INDIRIZZI AI SENSI DELL ART. 2 - COMMA 6 - D.Leg.vo 24/04/2001, N. 170 NORME DI ATTUAZIONE (Delibera Consiglio Comunale n. 36200 del 18 Luglio 2005)

INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE VALIDITA DEL PIANO AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO NUOVE AUTORIZZAZIONI ESERCIZI INTERNI VENDITA PASTIGLIAGGI ESERCIZI NON ESCLUSIVI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

ART. 1 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE Ai fini del presente "Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste" del Comune di Ferrara, il territorio comunale risulta ripartito in otto zone corrispondenti alle attuali Circoscrizioni. ART. 2 VALIDITA' DEL PIANO Il presente piano ha validità quadriennale sia per i punti vendita esclusivi che non esclusivi. ART. 3 AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO. La modifica dell'ubicazione di un punto di vendita esclusivo è soggetta a specifica autorizzazione al trasferimento. Le autorizzazioni al trasferimento sono concesse nel rispetto di una delle seguenti condizioni: a) il trasferimento dell'esercizio esclusivo avviene all'interno della stessa zona e, ad eccezione della zona 1, nel rispetto della distanza minima di 400 ml., dalla rivendita esclusiva o non esclusiva più vicina anche se è collocata in altra zona; tale distanza potrà anche essere inferiore purché rispetti quella precedentemente esistente tra la rivendita da trasferire e l'altra esclusiva o non esclusiva più vicina, anche se in altra zona. La misurazione della distanza dovrà essere effettuata su percorso pedonale più breve. b) il trasferimento di un esercizio esclusivo da una zona ad un'altra è concesso qualora nella zona in cui è chiesto il trasferimento si sia verificata una cessazione di attività esclusiva e a condizione che il nuovo insediamento avvenga nel rispetto della distanza di 400 ml. dalla rivendita esclusiva o non esclusiva più vicina già esistente, e comunque in un intorno di Km. 2 dalla rivendita cessata (misurati sul percorso pedonale più breve) non è ammesso il trasferimento dalle altre zone alle zone 1 e 2; c) se il trasferimento dell'esercizio avviene per cause di forza maggiore (es.: sfratto con sentenza del Tribunale resa esecutiva o per inagibilità dei locali, ecc.), lo stesso sarà autorizzato nel rispetto dell'interesse pubblico. Nei casi a) e b), a parità di condizioni, è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Non è ammesso il trasferimento di punti vendita non esclusivi in quanto inscindibilmente correlati all'attività dell'azienda che li ha originati: così pure non è ammesso il trasferimento dei punti vendita esclusivi nati in connessione con i centri commerciali. Il trasferimento è ammesso solo quando si trasferisce l'azienda nella sua interezza, nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo ai punti a) e b).

ART. 4 NUOVE AUTORIZZAZIONI. Sono rilasciabili nuove autorizzazioni, anche con distributori automatici, nei seguenti punti e secondo le seguenti tipologie: Nella zona 3 un punto vendita "esclusivo" nell'area dedicata ai complessi sportivi e al Centro Direzionale e un punto non esclusivo all interno del Centro Commerciale Il Castello. L autorizzazione, per il punto esclusivo, non potrà essere concessa prima dell attivazione del Centro Direzionale. A tal fine verrà comunicata, alle Associazioni di categoria, la data dalla quale potranno essere inoltrate le domande per nuove autorizzazioni o trasferimenti. In zona 4, due punti vendita non esclusivi nelle località di Aguscello e Focomorto. La zona 5 Sabbioni di Pescara: un punto vendita "non esclusivo" Nella zona 6 Porporana e Borgo Scoline: due punti "non esclusivi". Nella zona 7 un punto "esclusivo". Nell'area residenziale che dovrebbe sorgere quale indotto del futuro ospedale L'autorizzazione in zona 7 non potrà essere concessa prima dell'apertura dell'ospedale. A tal fine verrà comunicata, alle Associazioni di categoria, la data dalla quale potranno essere inoltrate le domande per nuove autorizzazioni o trasferimenti. Qualora cessi definitivamente (è escluso il trasferimento) un punto vendita esclusivo, potrà essere rilasciata altra autorizzazione nella zona lasciata sguarnita, tranne la zona 1, in base ai criteri di cui al presente articolo. In caso di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri: 1) In caso di concorrenza tra istanze di trasferimento e richieste di nuovi punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione si dà priorità all'istanza di trasferimento; 2) In caso di concorrenza tra più domande di trasferimento si dà la priorità: 1 a chi proviene dalla zona 1; 2 a chi proviene dalla zona 2; 3) La concorrenza tra domande per esercizio di punti vendita esclusivi e punti non esclusivi si può verificare solo qualora il nuovo punto (od il punto cessato) sia deliberato come esclusivo; in tal caso si dà la preferenza a chi intenda effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività; 4) In caso di concorrenza tra domande per l'apertura di punti vendita non esclusivi relative alla stessa area si darà priorità nel seguente ordine: 1 istanze presentate da titolari di distributori di carburante; 2 istanze presentate da titolari di generi di monopolio; 3 istanze presentate da titolari di bar; Per ottenere nuove autorizzazioni o trasferimenti di autorizzazione non sono previste superfici minime; dovranno essere osservate eventuali prescrizioni disposte da norme urbanistiche e/o edilizie.

ART. 5 ESERCIZI INTERNI. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per punti di vendita di giornali e riviste, in deroga alle disponibilità di piano, da ubicarsi all'interno di: stazioni ferroviarie, aeroportuali o autostazioni; ospedali; campeggi organizzati e villaggi turistici. Le suddette autorizzazioni non sono trasferibili al di fuori degli impianti all'interno dei quali sono autorizzate e decadono quando cessa il legame fisico e funzionale con l'impianto nel quale vanno ad ubicarsi. ART. 6 VENDITA PASTIGLIAGGI L autorizzazione per esercizi esclusivi e non esclusivi consente la vendita di pastigliaggi indipendentemente dal possesso dei requisiti professionali di cui al Decreto Legislativo 114/98, sempre che essa non acquisti il carattere della prevalenza. ART. 7 ESERCIZI NON ESCLUSIVI Gli esercizi non esclusivi possono vendere solo quotidiani o solo periodici. ART. 8 DISTRIBUTORI AUTOMATICI L installazione dei distributori automatici per vendita di quotidiani e riviste (purchè non collocati in apposito locale ad essi adibito in modo esclusivo) è soggetta a sola comunicazione al Sindaco, da parte di titolare di autorizzazione commerciale per vendita giornali e riviste; alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione sottoscritta da parte dei due rivenditori più vicini (purchè nel raggio di 500 mt.) al luogo della collocazione, dalla suddetta dichiarazione dovrà emergere il non interesse all installazione da parte dei sopra citati operatori; la mancata risposta entro 30 giorni sarà da intendersi come disinteresse. Nei punti previsti dall art. 4 come non esclusivi, qualora decorra un anno dall entrata in vigore del presente senza che siano inoltrare istanze, potranno essere collocati distributori automatici previa comunicazione da parte di chi sia interessato. E esclusa la collocazione nella zona 1. L installazione su suolo pubblico è soggetta altresì a concessione dello stesso.