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Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. Avv. Angelo Piazza (Presidente) Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro) Avv. Massimo Ciardullo (Arbitro) in data 1 giugno 2007, in Roma, ha deliberato all unanimità il seguente L O D O nel procedimento di Arbitrato prot. N. 2027 del 17.11.2006 promosso da Sig. Gennaro Mazzei, CF MZZGNR57T27L134D, residente in Siena, S.S. 73 Ponente n. 6, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che separatamente, dagli Avv.ti Pierluigi Giammaria e Prof. Federico Tedeschini ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Tedeschini in Roma, al Largo Messico n. 7 (tel. 068416290 / fax 068541638 / e.mail professore@studiotedeschini.it) attore contro Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23-2 piano - stanza 2.19 00194 Roma tel. +39 06 3685 7801 +39 06 3685 7802 - fax +39 06 3685 7104 camera@coni.it - www.coni.it Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del suo legale rappresentane p.t., con sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri n. 14, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla Via Po n. 9 (tel. 06858231 / fax 0685823200 / e.mail ghp@ghplex.it) convenuta SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con istanza di arbitrato depositata presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. in data 17/11/2006, il Sig. Mazzei chiedeva - l annullamento della decisione della Corte Federale della medesima federazione del 1 settembre 2006, nella parte in cui al Sig. Mazzei è stata confermata la sanzione inflitta dalla Commissione d Appello Federale con decisione del 14 agosto 2006 della inibizione per anni tre; - di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso, con particolare riferimento alla decisione della Commissione d Appello Federale del 14 agosto 2006, nella parte in cui è stata disposta a carico del Sig. Mazzei la sanzione sopra richiamata. In particolare, il Sig. Mazzei (all epoca dei fatti vice commissario della Commissione Arbitrale Nazionale) esponeva di essere stato condannato dalla Commissione d Appello Federale, con decisione del 14 agosto 2006, all inibizione per anni 3, insieme a Titomanlio Stefano (all epoca dei fatti assistente arbitrale), per violazione dell art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari tenute nel corso della gara Arezzo - Salernitana del 14 maggio 2005, vinta per 1 a 0 dalla squadra di casa. Tali condotte sarebbero state consistenti - secondo quanto emerso da una conversazione intercettata tra Titomanlio e Leonardo Meani (tesserato della A.C. Milan S.p.A.) del 16 maggio 2005 - in un atteggiamento favoristico verso la squadra toscana in termini di dolosa interruzione di azioni da attacco della compagine avversaria.

La sentenza della CAF veniva confermata dalla Corte Federale con decisione del 1 settembre 2006. Il Sig. Mazzei adiva, pertanto, la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport per procedere alla conciliazione prevista dal Regolamento. A seguito della conclusione del procedimento di conciliazione per mancato accordo delle parti, il ricorrente presentava istanza di arbitrato rilevando, innanzitutto, l inutilizzabilità delle intercettazioni nei procedimenti disciplinari sportivi in quanto acquisite extra ordinem. Nel merito, poi, contestava ogni accusa adducendo l illegittimità della decisione impugnata in quanto fondata unicamente sul contenuto della telefonata intercettata tra il Sig. Titomanlio ed il Sig. Meani. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC ), con memoria del 01.12.2003, si costituiva in giudizio respingendo fermamente ogni censura del Sig. Mazzei. 3. In data 16 febbraio 2007 si teneva, presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, la prima udienza del Collegio Arbitrale, durante la quale presenti il Sig. Mazzei, assistito dal Prof. Avv. Federico Tedeschini e dall Avv. Pierluigi Giammaria, e l Avv. Stefano La Porta, difensore della parte convenuta il Presidente del Collegio procedeva ad esperire il tentativo di conciliazione, invitando le parti ad illustrare le proprie posizioni in merito. Preso atto dell impossibilità di addivenire ad una conciliazione, il Collegio si riservava ogni provvedimento. 4. Con ordinanza del 23 febbraio 2007 il Collegio concedeva termine per memorie e documenti. 5. Con memoria del 12 marzo 2007, il ricorrente, confermando quanto già argomentato nell istanza di arbitrato, chiedeva in via istruttoria il confronto con il Sig. Titomanlio.

6. La FIGC, con memoria del 2 aprile 2007, replicava alle deduzioni di parte attrice. 7. All udienza del 16 aprile 2007 il ricorrente, riportandosi agli scritti difensivi, insisteva per l ammissione in via istruttoria della prova testimoniale del Sig. Titomanlio. La FIGC si opponeva a tale richiesta ritenendola inutile. Il Collegio si riservava. 8. Con ordinanza del 23 aprile 2007, a scioglimento della riserva, il Presidente del Collegio ammetteva la prova testimoniale orale del Sig. Stefano Titomanlio sul seguente capitolo Vero è che in prossimità della gara Arezzo Salernitana disputata in data 14 maggio 2005 Lei ebbe un colloquio con il Sig. Gennaro Mazzei? In caso affermativo, riferisca il teste il contenuto della conversazione, fissando l udienza per l escussione del teste al 2 maggio 2007. 9. All udienza del 2 maggio 2007 il Sig. Stefano Titomanlio non si presentava. Parte attrice richiedeva, pertanto, la fissazione di un ulteriore udienza per poter permettere al teste di essere presente. Il Collegio si riservava. 10. Con ordinanza del 4 maggio 2007, a scioglimento della riserva, il Collegio fissava una nuova udienza per l escussione del teste al 22 maggio 2007. 11. All udienza del 22 maggio 2007 il Collegio acquisiva agli atti la comunicazione del 21 maggio 2007 per mezzo della quale l Avv. Andrea Ostellari, in nome e per conto del Sig. Stefano Titomanlio, rappresentava l impossibilità di quest ultimo ad essere presente all udienza aggiungendo che il suo assistito riferisce di non avere nulla da aggiungere alla dichiarazione dalla stesso resa avanti all Ufficio indagini della FIGC nell audizione del 10 giugno 2006 alla quale intende riportarsi integralmente. Le parti congiuntamente chiedevano la concessione di un termine per le difese conclusionali. Il Collegio si riservava. 12. Con ordinanza del 25 maggio 2007 il Collegio fissava termine per memorie conclusive al 29 maggio 2007.

13. Il Sig. Mazzei depositava nei termini indicati memoria conclusiva, nella quale richiamava tutti i motivi di fatto e di diritto a sostegno delle proprie richieste ed insisteva per l annullamento della sanzione inflitta. * * * MOTIVI DELLA DECISIONE Va, preliminarmente, ribadita l adesione di questo Collegio al costante orientamento circa l utilizzabilità nei procedimenti per illecito sportivo delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ricadenti fra gli atti del procedimento penale acquisiti ai sensi dell art. 2, comma 3, legge 13 dicembre 1989 n. 401. Si osserva, infatti, che l art. 270 del codice di procedura penale esprime un principio generale che spiega la sua validità unicamente nell ambito del processo penale. Il divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche acquisiti nell ambito di un procedimento penale riguarda, infatti, esclusivamente altri procedimenti penali. La disposizione processuale, invece, non preclude né potrebbe l utilizzabilità dei medesimi risultati in procedimenti diversi da quello penale, come ad esempio quello disciplinare. Ne discende, dunque, che - al fine della ricognizione storica delle condotte e degli eventi rilevanti per il presente procedimento - possano essere legittimamente utilizzate e valutate le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche provenienti dall indagine penale. Venendo al merito della vicenda occorre rilevare, innanzitutto, che l istruttoria svolta nel corso del giudizio de quo è stata esclusivamente documentale. Nonostante, infatti, il Collegio abbia ammesso la prova testimoniale del Sig. Titomanlio, quest ultimo non si è presentato per ben due volte all udienza fissata per la sua escussione e, pertanto, è stato impossibile acquisire la sua testimonianza. Lo stesso teste, del resto, per mezzo del suo

legale, ha riferito di non avere nulla da aggiungere rispetto a quanto già a suo tempo esposto nel corso dell audizione tenutasi innanzi all Ufficio indagini della FIGC. Ad ogni modo, la responsabilità del Sig. Mazzei in ordine all illecito sportivo posto in essere in occasione della gara del campionato di serie B tra Arezzo e Salernitana, disputatasi il 14.05.2005, risulta documentata dal materiale probatorio in atti ed, in particolare, dalla conversazione intercorsa tra il Sig. Titomanlio ed il Sig. Meani e dalle dichiarazioni rese dall assistente arbitrale all Ufficio indagini della FIGC in data 10.06.2006. Emerge, infatti, che il Sig. Titomanlio, prima della gara Arezzo Salernitana, preavvertito dal Sig. Paolo Bergamo (all epoca dei fatti designatore arbitrale) era stato contattato dal Sig. Mazzei ed invitato da quest ultimo ad avere un occhio di riguardo nei confronti dell Arezzo. L adesione del Sig. Titomanlio alle raccomandazioni ricevute è confermata, poi, non solo dalle dichiarazioni rese telefonicamente al Sig. Meani (al quale riferisce di aver dato rassicurazioni in tal senso al Sig. Mazzei) ma anche dal dato oggettivo di avervi dato concreta attuazione segnalando all arbitro, nel corso del secondo tempo della gara, a danno della Salernitana due falli in attacco in situazioni di gioco pericolose per l Arezzo. Il contenuto della conversazione può ritenersi attendibile, considerato che gli interlocutori non potevano sospettare che la telefonata fosse intercettata. Le dichiarazioni del Sig. Titomanlio appaiono, infatti, spontanee e, del resto, la spiegazione fornita dal Sig. Mazzei secondo cui il Sig. Titomanlio avrebbe falsamente riferito di essere stato condizionato al fine di attribuirsi un importanza che i precedenti in carriera non gli permettevano non trova conforto in alcun dato probatorio. Il suggerimento del Sig. Mazzei all assistente arbitrale appare inequivoco e ciò anche in considerazione della precisa richiesta di non far parola della conversazione né con l arbitro né con l altro assistente. Circostanza questa confermata dallo stesso Titomanlio che, in sede di audizione innanzi all Ufficio indagini, ribadisce fu Mazzei che,

durante l allenamento, mi tirò in disparte dal gruppo e mi disse che per quella settimana sarei dovuto uscire in serie A. Tuttavia vi era una partita rognosa di serie B, AREZZO SALERNITANA e che questi volevano un assistente esperto. Non capii e non chiesi a Mazzei a chi alludesse quando parlava di questi. Mazzei mi disse di non fare parola della conversazione con lui avuta con l arbitro e l altro assistente. Ed invero, nelle sue difese, il ricorrente non ha mai negato di aver avvicinato il guardalinee Titomanlio, designato per la gara Arezzo Salernitana, ma ha giustificato tale colloquio in virtù del fatto che è prassi costante parlare <<con tutti gli assistenti durante i ritiri semplicemente per rassenerarli, in vista delle partite, e allo stesso tempo per caricarli >>. Ciò che il ricorrente non ha mai ammesso è, invece, di aver invitato il Sig. Titomanlio ad atteggiamenti favoristici verso la squadra dell Arezzo. Le argomentazioni difensive del ricorrente a sua discolpa non trovano, tuttavia, adeguati riscontri fattuali e, pertanto, non possono essere accolte. È, infatti, arguibile che l unico obiettivo dell incontro tra Mazzei e Titomanlio fosse quello di sollecitare un particolare riguardo nei confronti della squadra toscana. Le diverse interpretazioni, prospettate dal ricorrente, sono carenti, oltre che improvate. Il Collegio, comunque, pur non discostandosi - quanto alla sussistenza della responsabilità per violazione dell art. 6 C.G.S. del Sig. Mazzei - dalla ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte Federale, ritiene opportuno, tenuto conto delle modalità del fatto e della sua rilevanza effettiva, ridurre il trattamento sanzionatorio. Osserva, infatti, il Collegio che la gravità della condotta posta in essere dal Sig. Mazzei non è particolarmente significativa in considerazione della limitata rilevanza dell episodio e del fatto che, a parte le responsabilità riferite alla specifica gara Arezzo Salernitana, non sussistono agli atti ulteriori elementi o risultanze imputabili al Sig. Mazzei.

Ai fini della misura della sanzione, pertanto, in ragione della consistenza oggettiva, dell intensità e della rilevanza dei comportamenti, il Collegio ritiene come equa la più ridotta sanzione dell inibizione per la durata di anni 2. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la integrale compensazione delle spese del procedimento e per assistenza difensiva tra le parti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando nella controversia promossa da Gennaro Mazzei contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: - in riforma della determinazione della Corte Federale di cui al C.U. n. 7/Cf del 1 settembre 2006, applica al Sig. Gennaro Mazzei la sanzione della inibizione temporanea per anni due; - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva; - dichiara le parti tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deliberato in Roma, all unanimità dei voti, dagli arbitri il giorno 1 giugno 2007. F.to Angelo Piazza F.to Maurizio Benincasa F.to Massimo Ciardullo