Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport
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1 Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport IL COLLEGIO ARBITRALE composto da Prof. Avv. Massimo Zaccheo Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Cons. Silvestro Maria Russo Presidente del Collegio Arbitrale nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, riunito in conferenza personale in data 9 giugno 2008 presso la sede dell Arbitrato in Roma ha deliberato all unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n del 22 febbraio 2008) promosso dal: rag. Giuliano Milesi, nato a Cellatica il 22 maggio 1955 e residente in Nuvolera alla Via Scaiola n. 2, rappresentato e difeso dall avv. Osvaldo Mossini ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, alla via Larga n ricorrente - contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità F.I.G.C.), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, via Po n resistente - Stadio Olimpico - Curva Sud - Gate 23-2 piano - stanza Roma tel fax camera@coni.it - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni
2 IN FATTO 1. La vicenda trova origine nell atto di deferimento notificato, in data 06 agosto 2007, dal Procuratore Federale della F.I.G.C. al rag. Giuliano Milesi, Presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti (di seguito, per semplicità, solo CR Lombardia), con il quale è stato contestato al rag. Milesi la violazione dell art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che sarebbe derivata da alcune condotte poste in essere dal medesimo rag. Milesi, e precisamente: a) affidamento di una prestazione di servizi di ospitalità alberghiera in violazione dell allora vigente Regolamento di amministrazione e contabilità; b) affidamento di servizi informatici relativi al sito web del Comitato Regionale, in violazione delle norme previste in materia; c) omessa vigilanza sull operato del sig. Elio Dodesini, collaboratore del rag. Milesi. 2. Con decisione dell 08 ottobre 2007, la Commissione disciplinare, ritenuti accertati i fatti contestati nell atto di deferimento e configuranti la violazione dell art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ha comminato al rag. Milesi la sanzione della inibizione di mesi 10. Avverso la pronuncia della Commissione disciplinare hanno proposto reclamo, per opposti motivi, la Procura Federale e il rag. Milesi. La Corte di Giustizia Federale, con provvedimento del 07 novembre 2007, ha respinto il reclamo promosso dal rag. Milesi ed ha accolto parzialmente quello proposto dalla Procura Federale, comminando al rag. Milesi la sanzione dell inibizione di mesi Il rag. Milesi ha, quindi, esperito il prescritto tentativo di conciliazione e, in considerazione del suo esito negativo, ha proposto, in data 26 febbraio 2008, istanza di arbitrato, chiedendo a questo Collegio di accertare
3 l insussistenza della violazione dell art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, in subordine, l accertamento del carattere eccessivo e sproporzionato della sanzione al medesimo comminata. In data 07 marzo 2008 si è costituita, nel presente arbitrato, la F.I.G.C., la quale ha contestato integralmente le deduzioni formulate dal rag. Milesi nell atto introduttivo del presente arbitrato e ha richiesto il rigetto della domanda avversaria. All udienza del 03 aprile 2008 il Collegio concedeva i seguenti termini: a) al 15 aprile 2008, al rag. Milesi, per il deposito di documenti, con breve memoria illustrativa dei documenti medesimi; b) al 24 aprile 2008, a parte convenuta, per il deposito di documenti, con breve memoria illustrativa dei documenti medesimi; c) al 16 maggio 2008, ad entrambe le parti, per il deposito di comparse conclusionali; d) al 26 maggio 2008, ad entrambe le parti, per repliche. IN DIRITTO 1. In via preliminare, il Collegio valuta opportuno esaminare l eccezione di inammissibilità proposta (solo con la comparsa conclusionale) dalla difesa della FIGC. L eccezione consiste nel ritenere inammissibile un procedimento che si fonda, sostanzialmente, sulla richiesta di rideterminazione di una sanzione precedentemente comminata dalla Corte di Giustizia Federale, atteso che quest ultima non potrebbe, secondo la FIGC, essere oggetto di una mera verifica aritmetica in ordine al quantum sanzionatorio dalla stessa applicato. Ad avviso del Collegio tale eccezione è stata tardivamente introdotta nel procedimento; la sua mancata deduzione, nella comparsa di costituzione, comporta, infatti, la tacita accettazione del contraddittorio su tutte le domande formulate con l istanza di arbitrato da parte del rag. Milesi.
4 Peraltro, l eccezione è comunque infondata in quanto la domanda proposta dal rag. Milesi non è volta esclusivamente a una rideterminazione della sanzione allo stesso comminata, ma è finalizzata, in via principale, alla totale eliminazione della stessa. 2. Venendo al merito della controversia, osserva il Collegio che le domande poste dal rag. Milesi sono parzialmente fondate e, conseguentemente, meritano accoglimento nei limiti appresso indicati. 2.1 Dall esame della documentazione versata in atti è indubbio che i comportamenti contestati dalla Procura Federale al rag. Milesi in ordine (i) all affidamento di una prestazione di servizi di ospitalità alberghiera in violazione dell allora vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, (ii) all affidamento di servizi informatici relativi al sito web del Comitato Regionale in violazione delle norme previste in materia, (iii) nonché dell omessa vigilanza sull operato del sig. Elio Dodesini, collaboratore del rag. Milesi, siano stati adeguatamente provati. Conseguentemente, la domanda di eliminazione della sanzione inibitoria non può trovare accoglimento. 2.2 Per quanto riguarda, invece, l entità della inibizione comminata, il Collegio osserva che la sanzione irrogata al Milesi e pari a 14 mesi di inibizione trova fondamento, oltre che nei fatti descritti sub. 1, nella mancata richiesta di fatturazione per il soggiorno all Hotel Desenzano. Questa conclusione che ha condotto a un aggravamento della sanzione da 10 a 14 mesi di inibizione - poggia su due precise circostanze, che devono essere singolarmente esaminate. La prima ha a oggetto la testimonianza del sig. Caccamo, titolare dell Hotel Desenzano. Tale testimonianza, ad avviso del Collegio, va valutata anche alla luce delle dichiarazioni rese dalle sig.re Ada Brenna e Cristina Bianchi (che, nell ambito dell organizzazione del CR Lombardia, avevano lo specifico compito di tenere la contabilità essendo, rispettivamente, dipendenti della FIGC
5 LND e del CONI). Secondo la sig.ra Brenna la spesa per l Hotel Desenzano è stata immediatamente registrata nella contabilità del CR Lombardia (seppur in attesa del relativo documento fiscale). Le sig.re Brenna e Bianchi hanno inoltre dichiarato che il rag. Milesi ha sempre sostenuto che la fattura, da parte dell Hotel Desenzano, sarebbe stata regolarmente emessa e che, anzi, egli aveva invitato la sig.ra Brenna a sollecitare telefonicamente all emittente Hotel l invio della stessa. D altra parte, dalle stesse dichiarazioni del sig. Caccamo, risulta che fu il sig. Dodesini a richiedere al medesimo di non emettere fattura, mentre nessuna affermazione in tal senso è riferibile al rag. Milesi. Non sembra sussistere, dunque, alcuna prova diretta che dimostri la volontà del Milesi di violare le norme sulla fatturazione. Pertanto, mentre gli addebiti in ordine alla scelta dell Hotel Desenzano senza il rispetto delle procedure previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità della FIGC, e alla irregolarità della registrazione della spesa per la prestazione fornita dal detto albergo al CR Lombardia, non possono essere messi in discussione, la gravità degli stessi in ordine alla mancata richiesta di fatturazione appare di molto attenuata. La seconda circostanza riguarda le dimissioni da Consigliere del CR Lombardia del sig. Giuseppe Baretti, il quale avrebbe a ciò provveduto a causa della scorretta gestione amministrativo-contabile del CR Lombardia da parte del rag. Milesi. Sul punto, la difesa del rag. Milesi ha rilevato che nessun documento, relativo alle suddette dimissioni, è mai stato depositato. La difesa della FIGC, in ordine a tale contestazione, non ha offerto decisivi chiarimenti in ordine alla circostanza. In assenza di specifici elementi, il Collegio non può attribuire alcun preciso significato al comportamento tenuto dal sig. Baretti; sicché, le sue dimissioni appaiono del tutto irrilevanti ai fini della vicenda in questione.
6 Non è di secondo momento, poi, la circostanza (desumibile dalla testimonianza della sig.ra Brenna), che il Baretti sia uno dei due firmatari (insieme al rag. Milesi) dell assegno con cui è stato saldato il conto all Hotel Desenzano. Vengono meno, dunque, le ragioni che giustificano una sanzione pari a 14 mesi di inibizione. Ne discende che questo Collegio valuta opportuno procedere ad una sua riduzione, fissando in 10 mesi la sanzione comminata al tesserato. 4. In considerazione del parziale accoglimento delle domande avanzate dal rag. Milesi, le spese di difesa e di funzionamento del Collegio vengono integralmente compensate. PQM IL COLLEGIO ARBITRALE definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione: 1) rigetta la domanda proposta dal rag. Giuliano Milesi volta ad ottenere l annullamento della sanzione di inibizione di 14 mesi allo stesso comminata dalla Corte di Giustizia Federale; 2) fissa in 10 mesi la sanzione dell inibizione comminata al rag. Giuliano Milesi; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di difesa e di assistenza; 3) dichiara le parti tenute in ugual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; 4) manda alla Segreteria la comunicazione alle parti del presente lodo. Così deliberato all unanimità dei voti in conferenza personale degli arbitri riuniti presso la sede dell Arbitrato in data 9 giugno 2008, e sottoscritto in numero tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
7 F.to Massimo Zaccheo Presidente del Collegio Arbitrale F.to Tommaso Edoardo Frosini F.to Silvestro Maria Russo
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