Questa presentazione ha l unico scopo di supportare l illustrazione verbale dell argomento. Essa non è completa né esaustiva ed i concetti espressi hanno valore di esempio e promemoria e non di trattazione sistematica. SEMINARIO Le nuove regole I lavori in presenza di rischio nell ambito del D.Lgs. 81/2008 Ing. Ruggero Maialetti Ing. Paolo Panaro Membri del gruppo di lavoro INAIL per i lavori sotto Mappa del D.Lgs 81/08 per l individuazione delle misure per la riduzione e la gestione del rischio IN GENERALE IN ATTIVITÀ SPECIFICHE TITOLO III Capo I Capo II Capo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI Uso delle attrezzature di lavoro Uso dei DPI Impianti e apparecchiature elettriche ROMA, 11 MARZO 2014 8 articoli Art. 81. Requisiti di Art. 82. Art. 83. Lavori in prossimita' di Art. 84. Protezioni dai fulmini Art. 85. Protezione di edifici,, strutture, attrezzature (dall innesco di atmosfere esplosive) Art. 86. Verifiche e controlli Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro Art. 81. Requisiti di Art. 82. Art. 83. Lavori in prossimita' di Art. 84. Protezioni dai fulmini Art. 85. Protezione di edifici,, strutture, attrezzature (dall innesco di atmosfere esplosive) Art. 86. Verifiche e controlli Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro 1
2 approcci: Edifici,... 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli messi a loro disposizione e, in particolare, quelli derivanti da: a) 1.... 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 2.... 3. A seguito della valutazione del rischio il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti individuare i dispositivi di protezione collettivied individuali necessari alla conduzione in del lavoro predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1. Valutazione dei rischi R = P x D Questa fase è attuata in sede normativa In questo caso la valutazione del rischio consiste nel verificare che: per quel tipo di lavoro per quelle caratteristiche ambientali per quelle condizioni di esercizio viene fatto e mantenuto nel tempo quanto previsto dalla legislazione specifica e dalle norme tecniche applicabili 2
Edifici,... Art. 81. Requisiti di materiali, i macchinari e le nonché le installazioni e gli ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le le installazioni e gli di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. Art. 81. Requisiti di materiali, i macchinari e le nonché le installazioni e gli ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. Ferme «norma restando tecnica»: le disposizioni specifica legislative tecnica, e regolamentari approvata e di pubblicata recepimento delle da un'organizzazione direttive comunitarie internazionale, di prodotto, i materiali, da un i organismo macchinari, le europeo o da un le organismo installazioni nazionale e gli di normalizzazione, di cui comma la precedente, cui osservanza si considerano non sia obbligatoria. costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche. Art. 2. co. 1, lett. u) 3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. di 3
di DM 37/2008 Progetto Dichiarazioni di conformità (dichiarazione di rispondenza) Art. 37; Art. 80, co. 3-bis TU Formazione Procedure o istruzioni operative di DM 37/2008 Progetto Dichiarazioni di conformità (dichiarazione di rispondenza) Art. 37; Art. 80, co. 3-bis TU Non previsti Formazione Procedure o istruzioni operative DPI di apparecchi Art. 64 TU, DM 37/2008 Art. 64 TU, DM 37/2008 Manutenzione Manutenzione Art. 86 TU Controlli periodici DPR 462/01 Verifiche periodiche Art. 86 TU Controlli periodici DPR 462/01 Verifiche periodiche di apparecchi Recepimento direttive applicabili Individuazione del costruttore Marcatura CE Dichiarazione di conformità CE (ove prevista) Art. 37; Art. 80, co. 3-bis TU; recepimento direttive applicabili Manuale uso e manutenzione Formazione Procedure o istruzioni operative di apparecchi Recepimento direttive applicabili Individuazione del costruttore Marcatura CE Dichiarazione di conformità CE (ove prevista) Art. 37; Art. 80, co. 3-bis TU; recepimento direttive applicabili Non previsti Manuale uso e manutenzione Formazione Procedure o istruzioni operative DPI Edifici,... Art. 80, co. 3-bis TU; recepimento direttive applicabili Manuale uso e manutenzione...contro il rischio (nota degli Art. autori) 80, co. 3-bis TU; recepimento direttive applicabili Manuale uso e manutenzione 4
soggetti a rischio di fulminazione Protezione dagli effetti dei fulmini secondo norme tecniche Art. 84 TU CEI EN 62305 In questo caso ha senso, perchè la norma fornisce l agoritmo di calcolo in relazione alla propria situazione e alle misure attuate, ed il valore convenzionale di rischio tollerabile (nota degli autori) Valutazione numerica accettabilità del rischio Eventuale installazione di impianto di protezione contro i fulmini Come per gli Edifici,... Fuori e in In Per gestire il rischio nei lavori «vicino a» è fondamentale individuare: procedure applicabili figure necessarie, profili professionali idoneità (se prevista) protezioni collettive, DPI e attrezzature Edifici,... Fuori e in In Art. 82. 1.E' vietato eseguire lavori sotto. Tali lavori sono tuttavia consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni : a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche. RIFERIMENTI Norma CEI EN 50110-1 CEI 11-48 (2014) Esercizio degli Norma (2014) Lavori su Norma CEI 11-15 (2005) Esecuzione di lavori sotto su di Categoria II e III in corrente alternata 5
D.Lgs. 81/08 - ALLEGATO IX In relazione alla loro nominale i sistemi si dividono in: - sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima, quelli a nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata); - sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa, quelli a nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua; - sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media quelli a nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V compreso; -sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta, quelli a nominale maggiore di 30 000 V. La norma consente di gestire il rischio quando si effettuano lavori su o in vicinanza di questi In categoria 0 e I è applicabile sempre Non è applicabile ai lavori sotto a sistemi di II e III categoria Parte attiva non protetta zona di lavoro sotto DA9 (2014) Tab A.1 Lavori sotto UN [kv] DL [mm] DV [mm] DA9 [mm] 1 no contact 300 3000 3 60 1 120 3500 6 90 1 120 3500 10 120 1 150 3500 15 160 1 160 3500 20 220 1 220 3500 30 320 1 320 3500 36 380 1 380 5000 45 480 1 480 5000 60 630 1 630 5000 70 750 1 750 5000 110 1 000 2 000 5000 132 1 100 3 000 5000 150 1 200 3 000 7000 220 1 600 3 000 7000 275 1 900 4 000 7000 380 2 500 4 000 7000 480 3 200 6 100 _ 700 5 300 8 400 _ LAVORO SOTTO TENSIONE Lavoro in cui: si deve entrare in contatto con le parti attive in, oppure si deve raggiungere l interno della zona di lavoro sotto delimitata da DL distanza < (2014) con parti del corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o dispositivi maneggiati. Art. 82. 1.E' vietato eseguire lavori sotto. Tali lavori sono tuttavia consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni :. b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in sia affidata a riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica; 6
Art. 82. 1.E' vietato eseguire lavori sotto. Tali lavori sono tuttavia consentiti nel rispetto delle seguenti condizioni : c) per sistemi di II e III categoria purchè: 1) i lavori su parti in siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto ; 2) l'esecuzione di lavori su parti in sia affidata a abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività. Edifici,... Fuori e in In DI 04/02/2011 CEI 11-15 Categ. II e III Categ. 0 e I DECRETO INTERMINISTERIALE 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni. Edifici,... Fuori e in In Art.83 TU Lavori entro dist. All. IX DI 04/02/2011 CEI 11-15 Categ. II e III Categ. 0 e I Art. 83. Lavori in prossimita' di 1.Non possono essere eseguiti lavori non in vicinanza di linee elettriche o di con, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinenti norme tecniche D.Lgs. 81/08 - ALLEGATO IX Tab. 1 7
Art. 83. Lavori in prossimita' di 1.Non possono essere eseguiti lavori non in vicinanza di linee elettriche o di con, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinenti norme tecniche zona prossima zona di lavoro sotto Distanza Allegato IX D.Lgs 81/08 - ALLEGATO IX Tab. 1 (2014) Tab A.1 Lavori sotto Lavori in prossimità di p. attive UN [kv] DL [mm] DV [mm] DA9 [mm] 1 no contact 300 3000 3 60 1 120 3500 6 90 1 120 3500 10 120 1 150 3500 15 160 1 160 3500 20 220 1 220 3500 30 320 1 320 3500 36 380 1 380 5000 45 480 1 480 5000 60 630 1 630 5000 70 750 1 750 5000 110 1 000 2 000 5000 132 1 100 3 000 5000 150 1 200 3 000 7000 220 1 600 3 000 7000 275 1 900 4 000 7000 380 2 500 4 000 7000 480 3 200 6 100 _ 700 5 300 8 400 _ LAVORO IN PROSSIMITÀ DI PARTI ATTIVE Lavoro in cui si entra nella zona prossima, senza invadere la zona di lavoro sotto : < distanza < (2014) con parti del corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o dispositivi maneggiati. zona di lavoro non zona prossima zona di lavoro sotto Distanza Allegato IX D.Lgs 81/08 - ALLEGATO IX Tab. 1 DA9 DA9 (2014) Tab A.1 Lavori sotto Lavori in Lavori non prossimità di p. attive UN [kv] DL [mm] DV [mm] DA9 [mm] 1 no contact 300 3000 3 60 1 120 3500 6 90 1 120 3500 10 120 1 150 3500 15 160 1 160 3500 20 220 1 220 3500 30 320 1 320 3500 36 380 1 380 5000 45 480 1 480 5000 60 630 1 630 5000 70 750 1 750 5000 110 1 000 2 000 5000 132 1 100 3 000 5000 150 1 200 3 000 7000 220 1 600 3 000 7000 275 1 900 4 000 7000 380 2 500 4 000 7000 480 3 200 6 100 _ 700 5 300 8 400 _ LAVORO NON ELETTRICO Lavoro svolto a < distanza < DA9 (2014) Edifici,... Fuori e in In Art.83 TU Lavori entro dist. All. IX DI 04/02/2011 CEI 11-15 Categ. II e III Categ. 0 e I L. in prossimità L. non 8
Edifici,... Art.80 TU Fuori e in In Art.83 TU Lavori entro dist. All. IX DI 04/02/2011 CEI 11-15 Categ. II e III Categ. 0 e I L. in prossimità L. non ALLEGATO I GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE... Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).... ART. 117 GRAZIE PER L ATTENZIONE 9