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Transcript:

OCCHIALI DI PROTEZIONE (immagine a carattere puramente indicativo) Elaborato da Verificato da Sicurezza e Ambiente Verificato da Unificazione Impianti & Materiali Approvato da Qualità e Sicurezza Approvato da Progetti Speciali e Sviluppo Tecnologico E. Bigazzi F. Masella R. Bevilacqua L. De Rosa A. Cipollone

Edizione Data Modifiche introdotte 1 9-8-2010 Nuovo documento 2 15-9-2011 Nuovo logo Acea ; aggiornamento elenco Responsabili; nuovo Cap. 7 Smaltimento a fine vita operativa SOMMARIO 1 OGGETTO E SCOPO...3 2 RIFERIMENTI A NORME E UNIFICAZIONI...3 3 MATERIALI...3 4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE...4 5 MASSA...4 6 NOTA INFORMATIVA...4 7 SMALTIMENTO A FINE VITA OPERATIVA...5 8 MARCATURE...5 9 CONFEZIONE E IMBALLAGGIO...5 10 PRESCRIZIONI PER IL COLLAUDO...5 11 GARANZIE...5 Pagina 2 di 6

1 OGGETTO E SCOPO La presente specifica ha per oggetto la definizione delle caratteristiche tecniche cui devono rispondere gli occhiali di protezione. In mancanza di prescrizioni formulate in altri documenti interni particolari, gli indirizzi contenuti nella presente specifica si applicano a tutte le forniture previste. Gli occhiali di protezione sono destinati a proteggere gli occhi dell operatore, da a- genti meccanici e da radiazioni associate ad archi elettrici accidentali a distanza. 2 RIFERIMENTI A NORME E UNIFICAZIONI Le leggi e le norme sotto riportate si intendono comprensive di successivi aggiornamenti e varianti, quindi nel testo in vigore al momento della richiesta di fornitura. I riferimenti alla medesima normativa, citati nel seguito della presente specifica, sono suscettibili di conseguenti modifiche, in congruità a tali aggiornamenti e varianti. a) Decreto Legislativo 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, aggiornato con le modifiche e integrazioni apportate dal D.Lgs. 2 gennaio 1997; b) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell art. 1 della legge 3-8- 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; c) norma UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi - Specifiche ; d) norma UNI EN 168:2003 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici ; e) norma UNI EN 170:2003 Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate. 3 MATERIALI Gli occhiali di protezione devono essere costituiti dei seguenti materiali: - Lenti in materiale minerale (vetro) o materiale organico sintetico; - Montatura in materiale sintetico termoplastico dielettrico; - Custodia in materiale rigido o semirigido. Pagina 3 di 6

4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE In dettaglio i singoli componenti degli occhiali, devono essere rispondenti alle caratteristiche riportate nel seguente elenco. Lenti: incolori, resistenti agli urti, alla fiamma, indeformabili al calore, inattaccabili dai comuni disinfettanti, prive di deformazioni apprezzabili ed esenti da imperfezioni rilevabili a vista. - Trasparenza visiva non inferiore all 85%, come previsto nella norma UNI EN 166; - Numero di graduazione 2-1,2 come da norma UNI EN 170; - Potenza ottica residua massima: 0,06 diottrie sia per effetto sferico sia a- stigmatico, 0,25 diottrie per l effetto prismatico; - Dimensioni utili minime: in altezza 40 mm e in larghezza 46 mm, secondo la norma UNI EN 166; - Protezione contro particelle ad alta velocità, secondo norma UNI EN 166 (urto a bassa energia); - Protezione contro particelle di polvere di grandi dimensioni, secondo norma UNI EN 166; - Protezione contro l arco elettrico, secondo norma UNI EN 166. Montatura: resistente agli urti, alla fiamma, indeformabile al calore, inattaccabile dai comuni disinfettanti, priva di deformazioni apprezzabili ed esente da imperfezioni rilevabili a vista. Sono ammesse cerniere, viti e anima delle stanghette in materiale metallico resistente alla corrosione secondo le prove definite nell ambito della norma UNI EN 168. La montatura degli occhiali di protezione, alla quale devono essere applicati i ripari laterali, deve rispondere ai requisiti e prove previsti dalla norma UNI EN 166. Le stanghette devono essere adattabili e regolabili alla conformazione del capo. Custodia: Costruita in modo che l occhiale sia mantenuto in posizione stabile e che le lenti non vadano a contatto con la superficie della stessa, nel caso in cui sia rigida, a meno che opportunamente protetta. 5 MASSA Gli occhiali protettivi completi di tutte le sue parti devono avere un peso complessivo non superiore a 40 g (lenti in organico sintetico), 70 g (lenti in vetro). 6 NOTA INFORMATIVA Gli occhiali devono essere forniti con la nota informativa del Costruttore come previsto nell Allegato II al D.Lgs. 475/92. Pagina 4 di 6

7 SMALTIMENTO A FINE VITA OPERATIVA Il Fornitore deve comunicare per iscritto, prima della comunicazione di approntamento al collaudo, le modalità di smaltimento e/o riciclo degli occhiali e/o delle loro parti, oggetto della presente specifica, una volta che siano giunti a fine vita operativa. Il Fornitore deve, per quanto possibile, prevedere materiali per i quali sia fattibile il riciclo, mediante recupero e riutilizzo, piuttosto che lo smaltimento a discarica; deve comunque preferibilmente utilizzare, laddove possibile, materiali per i quali sia elevato il grado di biodegradabilità. Quanto sopra deve essere previsto in conformità alle leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di salvaguardia ambientale. 8 MARCATURE In conformità al D. Lgs. 475/92, la montatura degli occhiali di protezione deve riportare in maniera visibile, leggibile e indelebile la marcatura CE. Inoltre con le stesse caratteristiche, devono essere presenti le marcature previste dalla norma UNI EN 166: - identificazione del Fabbricante; - sigla UNI EN 166; - simbolo per urti a bassa energia; - simbolo arco elettrico. 9 CONFEZIONE E IMBALLAGGIO Ciascun paio d occhiali deve essere fornito nella rispettiva custodia, con all interno la nota informativa di cui al precedente cap. 6, confezionato e imballato in scatole di cartone d idonea robustezza. 10 PRESCRIZIONI PER IL COLLAUDO La verifica di rispondenza alle Norme è garantita dal Fornitore con la marcatura CE. A richiesta di Acea Distribuzione il Costruttore deve fornire i certificati attestanti il superamento delle prove da parte di laboratorio ufficiale autorizzato, secondo quanto previsto dalla normative di cui al precedente cap. 2. Tutti gli occhiali protettivi oggetto della fornitura, devono essere collaudati circa il rispetto dei requisiti di peso e marcatura previsti (confronta precedenti par. 5 e 8). 11 GARANZIE Il Fornitore degli occhiali di protezione in oggetto è l unico garante nei confronti di Acea Distribuzione contro tutti i difetti del materiale e di costruzione oltre che, indipendentemente dai collaudi effettuati, per la piena rispondenza alla presente. Pagina 5 di 6

La garanzia prevede qualsiasi riparazione o sostituzione gratuita, trasporti compresi, nel più breve tempo possibile, ma comunque entro 3 mesi dalla notifica al Fornitore, degli occhiali: per un periodo di 24 mesi dalla presa in carico da parte delle Zone/Unità Operative, ma non oltre 30 mesi dalla data di fine collaudo presso Acea Distribuzione con esito favorevole, nei casi di difetti riscontrati; per un periodo di 5 anni dalla data di fine collaudo presso Acea Distribuzione con esito favorevole, nei casi di non rispondenza alla presente accertata successivamente al collaudo. Il periodo di sospensione dal servizio dovuto a difetti di materiale e di costruzione prolunga la durata della garanzia del tempo intercorrente tra la notifica dell anomalia e la riconsegna del/degli esemplare/i da parte del Fornitore. Per tutti gli occhiali che, in regime di garanzia, siano stati sostituiti, riparati o comunque influenzati da tali operazioni, gli obblighi di garanzia, nei casi di difetti riscontrati, si estendono di ulteriori 12 mesi, a partire dalla data di ultimazione della sostituzione o della riparazione. Pagina 6 di 6