Policy aziendali e codici di condotta

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Policy aziendali e codici di condotta Paola Tradati, 15 maggio 2014 1

Il potere datoriale di imporre le modalità della prestazione lavorativa Fondamento normativo Art. 2086 c.c.: «L imprenditore è il capo dell impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori»; Art. 2104 c.c.: «Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall interesse dell impresa e da quello superiore della produzione nazionale»; Art. 2105 c.c.: «Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l imprenditore, né divulgare notizie attinenti all organizzazione e ai metodi di produzione dell impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio».

È sempre maggiore il numero di aziende che disciplinano alcuni aspetti accessori alla prestazione lavorativa: IT/STRUMENTI AZIENDALI WEB E SOCIAL NETWORK DRESS CODE

Con quali strumenti si determinano aspetti accessori alla prestazione lavorativa? CCNL CONTRATTI INDIVIDUALI REGOLAMENTI E POLICY AZIENDALI

POLICY IT Regolamentazione dell uso degli strumenti aziendali di proprietà del datore di lavoro (pc, cellulari ) È LEGITTIMA? Sì, perché:! rientra nel potere datoriale di determinare le modalità di utilizzo di materiali di proprietà dell azienda;! è finalizzata ad evitare che un uso scorretto possa comportare danni al materiale aziendale o diffusione di informazioni all esterno dell azienda stessa

L USO DEI SOCIAL NETWORK Le aziende hanno il potere di imporre vincoli all accesso ai social network (es. facebook) mediante firewall installati sul pc aziendale, nell ambito di applicazione delle policy sull utilizzo degli strumenti aziendali

Tribunale di Roma, 3 novembre 2011 «Nel valutare la legittimità di un licenziamento, al di là dei referenti tradizionali [ ], può assumere rilievo anche un altro elemento che è quello costituito dal disvalore ambientale che può assumere la condotta del dipendente, anche per la sua specifica posizione professionale e di responsabilità del servizio svolto, in quanto modello diseducativo o comunque disincentivante nei confronti degli altri dipendenti della compagine aziendale» La diligenza richiesta al lavoratore non può dirsi esclusivamente limitata alla sola prestazione lavorativa, ma ha ripercussioni anche sulla condotta extra lavorativa

Quando l uso dei social network può costituire un disvalore ambientale? Quando la condotta tenuta sul social network «è contraria ai principi di buona fede e idonea a ledere il vincolo fiduciario con l azienda», per effetto di una condotta extra lavorativa (utilizzando il principio esposto dalla sentenza del Tribunale di Roma del 2011). tuttavia «Il principio secondo[ ] cui la natura della prestazione dovuta richiede un ampio margine di fiducia esteso ai comportamenti privati del lavoratore non trova applicazione ove il comportamento del prestatore si estrinsechi in atti che siano espressione della libertà di pensiero» (Cass. 3822/2011) Difficile punto di equilibrio tra il principio di libera espressione e gli artt. 2104 e 2105 cc.

Think before sharing Alcune aziende adottano policy contenenti suggerimenti su cosa e come pubblicare in rete Non repressione, ma sensibilizzazione

DRESS CODE L utilizzo di un determinato, comune ed «imposto» abbigliamento è pacifico in aziende quali, ad esempio, le compagnie aeree. Hostess e steward indossano, nel corso della loro giornata lavorativa, le divise della compagnia per la quale lavorano (CCNL trasporto aereo) Ma, al di fuori di queste ipotesi, fino dove può spingersi la pretesa del datore di lavoro di controllare l aspetto fisico dei lavoratori?

ESEMPI DI «DRESS CODE» PROPOSTI IN ALCUNE AZIENDE

Cass. 9 aprile 1993, n. 4307 Pantaloni corti sul luogo di lavoro L'adozione generalizzata, da parte dei lavoratori, di un certo tipo di abbigliamento, coincidente con quello normalmente suggerito dal costume o dalle regole del vivere civile e della buona educazione non determina il sorgere di un uso aziendale vincolante e, pertanto, non comporta, di per sé - in assenza, cioè di apposite disposizioni legali o contrattuali, correlate alla morale corrente o a prescrizione igieniche, ovvero di specifiche direttive che rendano obbligatorie particolari forme di vestiario in relazione a prassi aziendali recepite dal codice disciplinare ed improntate ad esigenze produttive o di immagine - l'insorgere di un potere del datore di lavoro di prescrivere a ciascuno dei dipendenti di conformare il proprio comportamento a quello di fatto osservato dagli altri (nella specie, la rinunzia all'uso di pantaloni corti), né legittima lo stesso datore di lavoro a rifiutare, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 1460 c.c., la prestazione lavorativa messa a sua disposizione da chi si sottragga a tale prescrizione.

Avv. Nicola Bonante Il «Dress Code» nei luoghi di lavoro Corte d Appello Milano 9 aprile 2002 Un addetto dell Esselunga S.p.A., si era presentato al lavoro con la barba non rasata da due giorni. «La barba non rasata da due giorni, non incide sulle esigenze di pulizia e di immagine (...) specie se si considera che nel costume del momento ciò è molto diffuso; soprattutto tra i giovani la barba non rasata da uno-due giorni è addirittura «di moda», sì da venire proposta (fa uomo «duro») persino in quelle sedi in cui (...) l immagine è oggetto stesso dell attività. Anche di questo deve tenersi conto: l immagine, la stessa immagine di pulizia, è sensibile alle mode, e come tale non è offuscata se sia in linea con i modelli proposti dall esterno». «La condotta contestata, non costituisce un illecito disciplinare. Il non aver la barba rasata da uno o due giorni non è fatto idoneo a compromettere, in modo rilevante e quindi tale da legittimare la limitazione di un diritto della persona, l immagine aziendale» 13

Cass. 21 dicembre 1991, n. 13829 Un impiegato di banca si era presentato al lavoro in canottiera L abbigliamento del lavoratore tenuto nei luoghi aziendali, pur senza offendere il comune senso del pudore, era stato giudicato indecoroso

Da queste sentenze emergono alcuni LIMITI imposti al datore di lavoro che possono discendere da: Principi di ragionevolezza: Rispetto della dignità del lavoratore e libertà di autodeterminazione Principi Costituzionali: Art. 13 Cost.: «La libertà personale è inviolabile». Art. 19 Cost.: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria esercitarne fede religiosa in qualsiasi forma (...), di farne propaganda e di in privato ed in pubblico il culto». Art. 21 Cost.:«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero Art. 41, co. 2, Cost.: L iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con (...) la libertà e la dignità umana».