DIDATTICA PER COMPETENZE

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SEMINARIO DIDATTICA PER COMPETENZE DALLE LINEE GUIDA DEL NUOVO REGOLAMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE DI ISTITUTO ORGANIZZATO DA RE.NA.I.A. PRESSO ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO E DI ACCOGLIENZA TURISTICA BARTOLOMEO SCAPPI CASTEL SA PIETRO TERME (BO) 19-20-21/FEBBRAIO/2013 Coordinamento : prof.ssa Giuliana De Cet Appunti tratti dalle lezioni non rivisti dagli autori Prof. R. Carnaccini, Prof. B. Papa, Prof.ssa S. Spighi

LE COMPETENZE: ASPETTI EDUCATIVI E METODOLOGICI L insegnamento basato solo sulla trasmissione del sapere genera negli studenti demotivazione Nel tempo aumenta il divario tra la scuola e la realtà (mondo del lavoro ), inoltre anche l insegnamento di tipo tradizionale (con studenti sempre più demotivati ) diviene più difficile e faticoso Motivare gli studenti richiede impegno, tempo e passione. La persona diviene COMPETENTE quando fa esperienza ( o meglio tante esperienze diverse ), quando affronta problemi, quando assume autonomia e responsabilità.

La competenza non riguarda solo la manualità (abilità pratica) ma rimanda ad un approfondimento che consideri diversi fattori in gioco ( il fattore emotivo, cognitivo, pratico, creativo.) Occorre creare situazioni reali ( o molto simili alla realtà ) dove i ragazzi dovranno portare a termine dei compiti, risolvere problemi interdisciplinari e disciplinari, per risolvere i quali metteranno in moto tutte le loro risorse. La Didattica per Competenze si fonda su una metodologia collaborativa e laboratoriale, che consente agli studenti di coinvolgersi maggiormente, di essere provocati, di porsi delle domande.

LE UNITA DI APPRENDIMENTO (UdA) Le UdA rappresentano una modalità interessante e valida per esprimere un giudizio sulla competenza. Le UdA vanno inserite gradualmente nella didattica, è meglio fare 1 esperienza completa ed esaustiva piuttosto che 3 o 4 UdA realizzate in modo superficiale. Le singole discipline devono intervenire sulla base della libertà del docente, ma alla fine il giudizio finale di valutazione di ogni singolo alunno è espresso da tutto il CdC. (similmente all esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro )

ALCUNI SUGGERIMENTI RIGUARDO L UdA Nel 1 anno - 1 UDA (meglio nel 2 quadrim) (massimo 2 Assi culturali coinvolti, max 2 chiave di cittadinanza, 1 Competenza professionale ) Nel 2 anno - 1 UDA / quadrimestre ( 1 ad Ottobre /Novembre 1 ad Aprile/Maggio ) (Possibilmente 2 Assi culturali coinvolti, 2 o 3 chiavi di cittadinanza, 1 o 2 professionali ) Nel 3 anno - almeno 1 UdA /quadrimestre ( 1 ad Ottobre /Novembre 1 ad Aprile/Maggio )

ESEMPI DI UdA PROGETTATI NEL CORSO DEL SEMINARIO 1) CACCIA AI TESORI DEL TERRITORIO Realizzazione di brochure inerente prodotti e menù tipici del territorio presentato in lingue diverse Materie coinvolte : Italiano, Storia, Sala, Inglese, Tedesco, Alimentazione 2) DALLA TERRA ALLA TAVOLA Preparazione piatto del territorio abbinato a vino e indagine sul gradimento Materie coinvolte : Italiano, Cucina, Sala, Alimentazione, Matematica, Lingue 3) GIROVAGANDO PER LA CITTA Realizzazione di una mappa che individui ristoranti, bar Materie coinvolte : Accoglienza turistica, Sala, Italiano, Scienze Motorie, Inglese

ATTIVITA LABORATORIALE Attività Laboratoriale NON SEMPRE significa laboratorio di Cucina, di Sala o di Informatica, ma significa attivare anche lezioni di tipo diverso da quelle frontali ( la visione di un filmato con il suo commento e la relazione scritta, una indagine svolta in classe o a scuola e decodificata in modo scientifico, ). Nell ambito dell attività laboratoriale il protagonista deve essere l alunno, non è più il docente come accade spesso nella lezione frontale; il docente è un regista di un opera che fanno gli studenti.

La scuola talvolta partecipa ad eventi enogastronomici esterni ove spesso la preoccupazione unica è l ottenimento di un prodotto finito OTTIMO, quindi chi fa, spesso è l insegnante in prima persona, preoccupato dell esito finale mentre molti studenti non partecipano neanche a tale attività. Invece gli eventi, le manifestazioni, le gare sono una bella occasione reale e concreta per sviluppare progetti entro cui coinvolgere diverse discipline ; al termine i docenti coinvolti esprimono una valutazione complessiva degli alunni. Il giudizio ( di competenza ) dell alunno deve vertere non tanto o non solo sul risultato finale prodotto, ma sul modo e sulle risorse che egli ha attivato e si deve giungere ad un giudizio interdisciplinare finale. Il lavoro prodotto deve essere anche funzionale ma la funzionalità è solo un aspetto.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Non si possono convertire i voti delle singole discipline in livelli di competenza. La conversione dei voti in livelli di competenza deve tener conto delle UdA svolte. Attribuire al voto di competenza delle UdA un valore (una %) rispetto a quello determinato dalle singole discipline degli Assi culturali Ciascuna disciplina deve aver chiaro la sua confluenza negli Assi Culturali ( Asse Storico Sociale, Asse linguistico, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico)

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 (GU n.39 del 15-2-2013) a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (13G00043) ART 1 La Repubblica,...promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite.........il presente decreto legislativo definisce le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze DEFINIZIONI a)«apprendimento permanente»: qualsiasi attivita' intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale; b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle universita' e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese; d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attivita' nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero; e) «competenza»: comprovata capacita' di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilita' acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale; f) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi; g) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6; 5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi di terzieta' e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,..... Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti designano i propri rappresentanti tecnici in seno al comitato. Ai componenti del comitato non e' corrisposto alcun compenso, emolumento,indennita' o rimborso spese.

Nell'esercizio dei propri compiti, il comitato propone l'adozione di apposite linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente finalizzate: a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalita' di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi; b) alla definizione dei criteri per l'implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni; c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse. Standard minimi di processo 1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: a) l'articolazione nelle seguenti fasi: 1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o piu' qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o piu' qualificazioni; 2) valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o piu' qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute; 3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o piu' qualificazioni; b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.