COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017 D.L. nr. 193 del 22/10/2016 convertito con la Legge nr. 225 del 01/12/2016.

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Transcript:

COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2017 D.L. nr. 193 del 22/10/2016 convertito con la Legge nr. 225 del 01/12/2016. A decorrere dal 03.12.2016 è entrato in vigore il D.L. n. 193/2016 convertito con la Legge nr. 225 del 01/12/2016, contenente Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, c.d. Collegato alla Finanziaria 2017. Le novità fiscali contenute nel Decreto Legge sono così sintetizzate: SOPPRESSIONE EQUITALIA Artt. 1 e 2 A decorrere dall 1.7.2017: è prevista la soppressione di Equitalia; l attività di riscossione è affidata alla (nuova) Agenzia delle Entrate Riscossione. È differito al 31.6.2017 il termine della cessazione dell attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali da parte di Equitalia/società partecipate dalla stessa/riscossione Sicilia spa. DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI Art. 6 È prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione (Equitalia) dal 2000 al 2016. In particolare è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato (in un massimo di 5 rate) a decorrere dal 01/08/2017, delle somme: affidate all Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; maturate a favore dell Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento. Tale beneficio spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall Agente della riscossione (Equitalia), le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 31.12.2016. SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti: risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a) e b), Decisione 31.10.94, n. 94/728/CE Euratom e l IVA riscossa all importazione; recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; MODALITÀ DI ADESIONE Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un apposita dichiarazione da effettuare (mod. DA1 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata): entro il 31.03.2017); utilizzando la modulistica all uopo predisposta che è disponibile sul sito Internet dell Agente della riscossione. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE Entro il 31.5.2017, l Agente della riscossione comunica al debitore l importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.

La scadenza delle rate dovranno riportare il 70% del valore nel corso del 2017 e il restante 30% entro il 2018. INTRODUZIONE SPESOMETRO TRIMESTRALE Art. 4, comma 1 A decorrere dal 2017 è previsto l invio trimestrale dei dati delle fatture emesse/acquisti/ bollette doganali/note di variazione. L invio (telematico) va effettuato entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (così, ad esempio, l invio dei dati del primo trimestre 2017 va effettuato entro il 31.5.2017). Solo per l anno 2017 è stato previsto che: L invio relativo al primo semestre 2017 va effettuato entro il 25/07/2017; L invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16/09/2017; L invio, in forma analitica, riguarda i seguenti elementi: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; data e numero della fattura; base imponibile/aliquota applicata/imposta; tipologia dell operazione. Non è previsto alcun esonero dall adempimento in esame sia di carattere oggettivo che soggettivo. SANZIONI In caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture è prevista l applicazione della sanzione di. 2 per fattura, con un massimo di 1.000 per trimestre. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all art. 12, D.Lgs. n. 472/97. INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA Art. 4, comma 2 A decorrere dal 2017, è previsto l invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili/trimestrali). L invio (telematico) va effettuato entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione va inviata anche per le liquidazioni periodiche con saldo a credito. Sono esonerati dall adempimento in esame i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, agricoltori esonerati) o all effettuazione delle liquidazioni periodiche (ad esempio, soggetti minimi/forfetari). In presenza di più attività gestite con contabilità separate va inviata un unica comunicazione riepilogativa. Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento. L Agenzia delle Entrate informerà il contribuente della (in)coerenza tra quanto desumibile dai dati relativi allo spesometro e la comunicazione in esame, nonché dei relativi versamenti. L Agenzia delle Entrate provvederà ad incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti IVA effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato. Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione l Agenzia informerà il contribuente che potrà:

fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall Agenzia; versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso. L Agenzia può verificare, tramite i controlli automatizzati, la tempestività dei versamenti effettuati con le modalità di cui all art. 54-bis, comma 2-bis, DPR n. 633/72, a prescindere dalle condizioni previste, ossia di pericolo per la riscossione. In particolare: con l introduzione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, l Agenzia potrà controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti, anche prima della presentazione della dichiarazione IVA annuale; la trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse/ricevute indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo il fenomeno degli omessi versamenti, l evasione senza consenso e le frodi. ADEMPIMENTI SOPPRESSI A decorrere dal 2017 sono soppressi: la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione/noleggio; i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute; A partire dalle comunicazioni relative al periodo d imposta in corso al 31.12.2017 è altresì soppressa la comunicazione black list. non è più prevista la presentazione della Comunicazione dati IVA; la dichiarazione annuale IVA può essere presentata esclusivamente in forma autonoma e tale previsione opera già con riferimento al mod. IVA 2017, da presentare entro il 28.02.2017. E previsto che la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi, va presentata entro il 30.4 di ogni anno. MODIFICHE DISCPLINA DEI DEPOSITI IVA Art. 4, comma 7 A decorrere dall 1.4.2017, non è più prevista la limitazione della tipologia dei beni oggetto di introduzione in un deposito IVA da parte di operatori extraue, contenuta nella lett. d) del comma 4 dell art. 50-bis, DL n. 331/93. Di conseguenza possono essere introdotti in un deposito IVA beni di qualsiasi tipologia, a prescindere dal fatto che l operatore sia nazionale/ue/extraue. Inoltre, a decorrere dalla citata data, in caso di estrazione dei beni dal deposito IVA, l imposta: è dovuta dal soggetto che effettua l estrazione; è versata dal gestore del deposito in nome e per conto del predetto soggetto, tramite il mod. F24, entro il 16 del mese successivo (non è consentita la compensazione). In capo al soggetto che effettua l estrazione è prevista l emissione di un autofattura ai sensi dell art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 da annotare nel registro IVA degli acquisti. Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad uno specifico Provvedimento dell Agenzia delle Entrate. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA e DICHIARAZIONE DEI REDDITI/IRAP/MOD. 770 Viene integralmente rivista la disciplina relativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, ferma restando l applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso.

In particolare il nuovo comma 8 prevede la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi, il mod. IRAP e il mod. 770 entro il termine previsto per l accertamento dall art. 43, DPR n. 600/73 per correggere errori/omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, ossia errori/omissioni che abbiano comportato l indicazione di un maggior/minor reddito o, comunque, un maggior/minor debito d imposta o un maggior/minor credito. Di fatto viene eliminato il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore (termine previsto per la dichiarazione del periodo d imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa a sfavore (termine previsto per l accertamento: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore Il credito derivante dal minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore, come disposto dal nuovo comma 8-bis, può essere utilizzato in compensazione. Qualora la dichiarazione integrativa a favore sia presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione successiva, è previsto un limite all utilizzo del credito. Lo stesso, infatti, può essere utilizzato in compensazione o portato in detrazione dei debiti maturati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Il credito e il relativo utilizzo devono essere indicati nella dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. DICHIARAZIONE IVA Ai fini IVA la presentazione della dichiarazione integrativa e l utilizzo in compensazione del credito dalla stessa risultante sono disciplinati dal nuovo comma 6-bis dell art. 8, DPR n. 322/98. In particolare, analogamente a quanto disposto ai fini delle imposte dirette/irap, ferma restando l applicazione delle sanzioni e la possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine previsto per l accertamento (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) per correggere errori/omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente, ossia errori/omissioni che abbiano comportato l indicazione di un maggior/minor imponibile o, comunque, un maggior/minor debito d imposta o un maggior/minor credito IVA. Pertanto, il credito derivante dal minor debito/maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore può essere: portato in detrazione in sede di liquidazione periodica/dichiarazione annuale; utilizzato in compensazione; chiesto a rimborso, al sussistere, per l anno per il quale è presentata la dichiarazione integrativa, dei requisiti previsti dall art. 30, DPR n. 633/72 a condizione che la dichiarazione integrativa sia presentata entro il termine della dichiarazione relativa all anno successivo. NUOVA VOLUNTARY DISCLOSURE E disposta la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria, c.d. voluntary disclosure applicabile dal 24.10.2016 fino al 31.7.2017. La suddetta procedura può essere usufruita a condizione che il contribuente: non abbia già presentato in precedenza l istanza, anche per interposta persona;

non sia stato destinatario di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame. L integrazione dell istanza, i documenti e le informazioni relativi alla procedura in commento vanno presentati entro il 30.9.2017. PRESUNZIONE ACCREDITI/ PRELEVAMENTI LAVORATORI AUTONOMI /IMPRESE comma 1 E previsto che, con riferimento alle imprese, i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati (per presunzione) ricavi se superiori a 1.000 giornalieri e, comunque, a 5.000 mensili. NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA commi 14 e 15 È differito al 31.3 del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d imposta. Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016. IRPEF / IRES / IRAP Con la modifica dell art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che: il versamento del saldo IRPEF/IRAP da parte di persone fisiche/società di persone/società semplici, va effettuato entro il 30.6 (in precedenza, 16.6) dell anno di presentazione della dichiarazione; in caso di liquidazione/trasformazione/ scissione / fusione, le società di persone/società semplici effettuano i suddetti versamenti entro l ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione; il versamento del saldo IRES / IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta; le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell esercizio, versano il saldo IRES / IRAP entro l ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%. Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall 1.1.2017 VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI comma 31 Per i soggetti privati è soppresso l obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati. Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il mod. F24 cartaceo, a prescindere dal saldo finale ( 1.000 o > 1.000). RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A 30.000 comma 32 È stato aumentato a 30.000 (in precedenza 15.000) il limite al cui mancato superamento non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito IVA. Inoltre, con la modifica dell art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a 30.000 (in precedenza 15.000): richiesto da un soggetto non a rischio, è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell organo di

controllo) e allegando alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva; richiesto da un soggetto a rischio, va prestata apposita garanzia. CESSAZIONE PARTITE IVA INATTIVE comma 44 È riscritta la disciplina relativa alle modalità di cessazione d ufficio delle partite IVA inattive da parte dell Agenzia delle Entrate. Ora, in base al nuovo comma 15-quinquies dell art. 35, DPR n. 633/72 è previsto che la stessa Agenzia, procede d ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, in base ai dati e agli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nei 3 anni precedenti attività d impresa/lavoro autonomo. I criteri/modalità di applicazione della disposizione in esame, compresa la Comunicazione preventiva al contribuente, sono demandate ad un apposito Provvedimento dell Agenzia delle Entrate.