Codice di Procedura Civile Ipertestuale



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Pagina 1 di 6 Trib. Milano Sez. III, Sent., 11-11-2011 Codice di Procedura Civile Ipertestuale Fatto - Diritto P.Q.M. ESECUZIONE FORZATA Giudice dell'esecuzione Opposizione al precetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Milano - III sezione civile - nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa M. Stella COGLIANDOLO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 89753 Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2009, avente ad oggetto opposizione a cartella esattoriale promossa DA DE.Ma., rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto introduttivo dall'avv. Ma. e dall'avv. Da. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, C.so (...). CONTRO opponente EQUITALIA ESATRI S.p.A. in persona dell'amministratore Delegato e legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Gi., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, via (...). E CONTRO opposta MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-Ufficio Recupero Crediti di Milano, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa ex lege dall'avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Milano, via (...) è ope legis domiciliata. Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. del 4.12.2009 il sig. DE., premesso di avere ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. (...) dell'importo di Euro 32.413,60 relativa a "ricuperi spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali" ha chiesto sospendersi l'efficacia esecutiva di detta cartella e, nel merito, dichiararsi nullo e/o inefficace e/o invalido il ruolo esecutivo e la cartella impugnati, previo accertamento della non debenza del credito iscritto a ruolo. A sostegno della domanda l'opponente ha eccepito:

Pagina 2 di 6 I) l'inesistenza della notifica della cartella ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73, rilevando la mancata sottoscrizione della relata di notifica e la non sanabilità di tale inesistenza con la tempestiva proposizione del ricorso; II) la nullità della cartella per errata/omessa/insufficiente motivazione ex art. 24/25 D.P.R. 602/73 nonché per equivoca indicazione dell'autorità contro cui proporre ricorso; III) violazione dell'art. 210 e ss. T.U. spese di giustizia nonché assenza di titolo esecutivo, non ravvisandosi alcun capo di condanna alle spese nella sentenza penale di condanna del De. per il reato di cessione di sostanza stupefacente; IV) intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 DPR 602/73 e 46/49 D.Lgs. 45/1999 con conseguente decadenza dal diritto di riscuotere le somme richieste con la cartella opposta. Instauratosi il contraddittorio si costituiva Equitalia Esatri eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alle contestazioni relative al contenuto della cartella, avendo agito unicamente quale agente della riscossione, e nel merito rilevando la correttezza del proprio operato quanto alla regolarità della procedura di notifica della cartella opposta. Si costituiva inoltre in cancelleria il Ministero di Giustizia eccependo preliminarmente l'incompetenza del giudice civile, indicando come competente il giudice dell'esecuzione penale trattandosi di cartella relativa al recupero di spese penali e, nel merito, evidenziando che con rettifica in data 18.3.2010. la sentenza di condanna del De. era stata integrata con la condanna al pagamento delle spese processuali, ribadendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle spese di giustizia. Accolta l'istanza di sospensione della cartella esattoriale, intervenuto scambio di memorie nei termini di cui all'art. 183 c.p.c., in assenza di istanze istruttorie trattandosi di causa istruita documentalmente, sulle conclusioni precisate all'udienza del 25.3.2011, la causa è stata trattenuta in decisione. La causa viene quindi decisa trascorsi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Preliminarmente: sulla natura dell'opposizione proposta L'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615 1 co. c.p.c. per quanto riguarda la deduzione dell'inesistenza originaria di un titolo esecutivo in capo al Ministero di Giustizia. Va parimenti qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c. la contestazione della non debenza dell'importo richiesto con la cartella qui opposta sotto il profilo della eccepita impossibilità in assenza di "alcun preventivo e dovuto avviso di accertamento allo stesso notificato, identificare anche astrattamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottese alla pretesa" trattandosi di una cartella priva di "qualsiasi indicazione sul dettaglio degli addebiti" (così atto introduttivo pag. 3 e 4). Invece, quanto ai pretesi vizi della notifica, a quelli relativi alla motivazione della cartella esattoriale, alla pretesa violazione delle norme di legge dettate per il recupero delle spese di giustizia e alla pretesa decadenza per decorso dei termini per effettuare una valida riscossione, l'opposizione - tempestivamente proposta - va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Ancora preliminarmente: sulla competenza del giudice civile Va respinta l'eccezione di incompetenza funzionale del giudice civile proposta dal Ministero di Giustizia ai sensi dell'art. 665 c.p.p. in favore del giudice penale che ha deliberato il provvedimento in esecuzione. Come è noto quando viene fatto valere un titolo esecutivo non stragiudiziale, il giudice dell'opposizione all'esecuzione non ha ampi poteri di controllo del titolo, in quanto deve tenere conto della sussidiarietà del rimedio dell'opposizione all'esecuzione rispetto ai corrispondenti mezzi di impugnazione in senso ampio che possono essere fatti valere nell'ambito del processo nel quale il titolo si è formato. Questo implica che il giudice dell'opposizione a precetto - essendo la cartella esattoriale atto avente la medesima funzione del precetto - pur non potendo sindacare direttamente il titolo di natura giudiziale è tuttavia tenuto, a mente dell'art. 615 cod. proc. civ., a verificare se in concreto sia stato fatto valere come titolo esecutivo un documento che non rientra tra quelli indicati dall'art. 474 cod. proc. civ. Nel caso in esame il De., negando la sussistenza di un valido titolo esecutivo, ha introdotto una richiesta di accertamento negativo della pretesa e dell'esistenza del titolo nel quale tale pretesa

Pagina 3 di 6 è incorporata, valutazione questa certamente consentita al giudice dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. 1189/97). Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte, riunitasi anche in Sezione Civile, ha confermato (in altro caso relativo ad opposizione a cartella per spese di custodia liquidate dal giudice dell'esecuzione penale in favore del custode di un autoveicolo sequestrato) che l'opposizione avverso la cartella esattoriale deve essere proposta ai sensi degli artt. li 615 e 617 c.p.c. davanti al tribunale in composizione monocratica (cfr. Cass. Sez. I 21841/2005 nonché, per la Cassazione Penale, oltre alle pronunce già richiamate in atti anche dalle parti, da ultimo Cass. Penale sez. I n. 45773/08). E' poi pacificamente competente questo giudice ordinario in relazione al giudice tributario, trattandosi nella specie di recupero spese di giustizia, ovvero di un credito non avente natura tributaria. Sulla inesistenza della notifica della cartella esattoriale. Tale motivo di opposizione è infondato è va respinto. La Corte di Cassazione (cfr. Cass. 14327/09) ha statuito che In tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandala con avviso di ricevimento. Ancora da ultimo la Suprema Corte, Sezione Tributaria, con sentenza n. 11708/2011 del 27 maggio 2011, ha ribadito che "La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento", esplicitando in motivazione che 11 D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alta collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale...), ma direttamente ad opera del Concessionario "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Affermando poi come "Non vi è dubbio che in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento la procedura è meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari; d'altra parte però, la cosa non può destare particolari perplessità se solo si considera che tutto il sistema delle notifiche nel nostro ordinamento appare ispirato, per ben comprensibili ragioni, al principio della mera "conoscibilità" dell'atto, e non a quello della "effettiva conoscenza" del suo contenuto, così che sempre l'efficacia della notificazione deriva non dalla prova della conoscenza bensì della semplice consegna della copia dell'atto in una delle forme previste dalla legge". Pur non ignorandosi la giurisprudenza di alcune Commissioni Tributarie e di qualche giudice del merito secondo la quale deve escludersi che Equitalia Esatri possa procedere direttamente alla notifica per posta delle cartelle esattoriali e ciò in quanto dal testo originario dell'art. 26 del dpr 602/73 (rimasto in vigore fino al 30 giugno del 1999) laddove era previsto che la notificazione potesse essere eseguita "anche mediante invio da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento..." è stato eliminato l'inciso da parte dell'esattore a seguito della legge di riforma n. 46/99 e successive modifiche, si ritiene di non condividere tale giurisprudenza, non apparendo la stessa in linea con le sopra richiamate pronunce e con i principi del giusto processo e della conservazione degli atti. Ed invero nel caso di notifiche compiute ai sensi del citato art. 26 D.P.R. 602/73 eseguite direttamente dall'agente della riscossione si ritiene preferibile l'interpretazione secondo cui tale notifica è nulla e non inesistente con conseguente applicabilità del regime delle nullità e delle sanatorie dettate dal codice di procedura civile. La questione della inesistenza della notifica in quanto eseguita da soggetto non legittimato è stata affrontata dalla Suprema Corte anche con riferimento ai casi di notifica effettuata da procuratore legale in difetto dei requisiti richiesti dalla legge n. 53/1994, fattispecie nella quale la Corte ha statuito in modo non univoco (per la nullità della notifica da ultimo Cass. 5743/2011, per l'inesistenza la meno recente Cass. 357/2011, ed ancora per la nullità Cass. Sez. Unite 1242/2000, per l'inesistenza Cass. 8041/2000). Nel caso in esame la tempestiva costituzione dell'opponente ha sanato la nullità della cartella esattoriale, pacificamente priva di relata di notifica compilata in termini di legge. Diversamente ritenendo, e cioè pretendendo che la notifica per posta effettuata direttamente dall'agente della riscossione determini l'inesistenza della notifica anche in caso di tempestiva

Pagina 4 di 6 opposizione alla cartella medesima - con conseguente non applicabilità della sanatoria prevista per gli atti nulli e eventuale prescrizione della pretesa sostanziale ove una notifica idonea non venisse effettuata nei termini di prescrizione e/o decadenza - il giudice si troverebbe a dover statuire che l'opponente/debitore non ha avuto conoscenza legale dell'atto impositivo e ciò sebbene dal tenore dell'opposizione tempestivamente proposta emerga all'evidenza il contrario. Sfugge pertanto la ragione per cui dovrebbe dichiararsi l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale effettuata dall'agente della riscossione a mezzo posta ove, in concreto, risulti instauratosi il contraddittorio con la presenza in causa tanto del destinatario della notifica quanto del notificante che rivendichi la paternità e faccia proprio l'atto notificato. Per altro la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 19854/04 e Cass. 10445/011) ha statuito l'applicabilità non solo agli atti processuali ma anche alle notifiche degli atti sostanziali - quale certo è la cartella esattoriale - degli istituti del codice di rito affermando che "L'applicazione alle notifiche degli avvisi di accertamento delle norme del processo civile, in base all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comporta quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle relative sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria determina soltanto il venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio, ma non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante. Sulla inesistenza del titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Anche tale motivo di opposizione è infondato e va respinto. E' documentale che al momento della notifica della cartella esattoriale di cui trattasi la sentenza penale di condanna che ha determinato l'iscrizione del ruolo era priva nel dispositivo del capo di condanna alle spese del giudizio, condanna presente espressamente nel corpo della motivazione. E' pacifico che successivamente alla notifica della presente opposizione l'ente creditore ha chiesto ed ottenuto dal competente giudice penale la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 c.p.p. Detto provvedimento - analogamente a quanto accade in sede civile con il procedimento disciplinato dagli artt. 287 e segg. c.p.c. - ha carattere sostanzialmente amministrativo in quanto non realizza una volontà giurisdizionale autonoma ed autonomamente impugnabile rimanendo invece nell'ambito della forza dispositiva della sentenza a cui si riferisce. In tema la Suprema Corte (Cfr. Cass. n. 8060/2007) ha statuito che quando risulta possibile cogliere ed affermare il reale contenuto precettivo della statuizione giudiziale in via interpretativa, sulla base di una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione, la detta statuizione può essere posta in esecuzione e valere come titolo esecutivo. In sostanza la Corte ha osservato che laddove venga disposta una integrazione meramente formale della sentenza - come nel caso in esame essendo la condanna al pagamento delle spèse del giudizio effetto automatico della condanna penale - ciò significa che quanto oggetto del procedimento di correzione era già insito e già desumibile dalla sentenza medesima (posto che, contrariamente, non avrebbe potuto farsi ricorso al procedimento di correzione ma sarebbe stato necessario promuovere gli ordinari strumenti di impugnazione). Viene pertanto riconosciuto che la sentenza penale n. 1133/02 possedeva ab origine efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c. anche con riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali. Sulla pretesa nullità della cartella per omessa motivazione - violazione della normativa sul recupero spese di giustizia. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono. Dall'esame della cartella di cui trattasi si ritiene che la stessa non risponda alla previsione normativa di contenuto minimo necessario e sufficiente per l'esatta individuazione della pretesa azionata dall'ente creditore. Seppure l'opponente dimostri di avere inteso che la cartella opposta attiene al recupero delle spese di giustizia relative alla sentenza penale n. 1133/02 con la quale il medesimo è stato

Pagina 5 di 6 condannato per reati in materia di sostanza stupefacente, deve rilevarsi che nel caso in esame il De. non sia stato messo in grado di verificare la legittimità della pretesa azionata. Conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 ordinanza 117/00), si ritiene infatti che l'obbligo di una congrua e sufficiente motivazione non possa riservarsi ai soli avvisi di accertamento, atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurìmìs, Cass. n. 15638/04). Trattandosi di recupero di spese di giustizia nel caso in esame ha trovato applicazione, in forza del principio tempus regit actum, l'art. 227 ter del DPR 115/02 che prevede "1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.A., procede all'iscrizione a ruolo. 2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". La nuova normativa introdotta con la legge 133/2008 risulta avere eliminato la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario, prevista dall'articolo 212 D.P.R., n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate, sono state parzialmente superate dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l'ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo. Ed infatti nel caso che ci occupa l'ufficio recupero crediti ha proceduto al recupero delle somme derivanti dalla sentenza definitiva procedendo dapprima alla iscrizione delle stesse sull'apposito registro crediti da recuperare - avvenuta in data 23.12.2008 - senza effettuare nessuna richiesta bonaria di pagamento al debitore, non più richiesta dalla nuova normativa, iscrivendo a ruolo in data 6.8.2009. Da quanto detto consegue che nel caso in esame la cartella esattoriale rappresenta il primo atto con cui l'ente creditore ha specificato, quantificandola, la propria pretesa, ragione per cui tale cartella deve necessariamente contenere un'adeguata motivazione volta a consentirne il necessario controllo (così Cass. Sez. Unite 11722/2010 in tema di imposizione di carattere tributario). Se è vero infatti che la cartella opposta trova il suo presupposto nella sentenza penale di condanna si rileva tuttavia come le spese di causa non vengano quantificate dal giudice penale in sentenza (a differenza di quanto accade in sede civile) ma solo in un secondo momento secondo quanto disposto nel citato Testo Unico sulle spese di giustizia. Da ciò consegue che la condanna alle spese in concreto può essere qualificata come legittima solo nel caso in cui la liquidazione risulti effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e cioè, nella specie, dell'art. 535 c.p.p. Dall'esame della sentenza di condanna, ed in particolare dalla lettura dei capi di imputazione ascritti al De., emerge che questi ha agito in concorso con due soggetti, di cui uno giudicato in separato giudizio e l'altro assolto. Risulta poi che il De. è stato condannato per i reati di cui ai capi 8 ed 11 ed è stato assolto per il reato di cui al capo 10. Nulla è dato sapere in relazione alla esistenza o meno di reati con la numerazione 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. In forza del principio della ripartizione dell'onere della prova, spetta al creditore dimostrare che gli importi richiesti con la cartella esattoriale siano dovuti nella misura in concreto richiesta in quanto corrispondenti a spese ascrivibili ai reati per i quali è stato condannato il De. e comuni ai reati ascritti agli altri coimputati per i quali è intervenuta condanna. Dalla scarna documentazione prodotta dal Ministero di Giustizia, priva di alcun riscontro documentale (fatture) sull'effettivo esborso delle somme iscritte a ruolo, in assenza di alcuna illustrazione delle voci in esso riportate, risulta impossibile comprendere quali siano state le spese sostenute dallo Stato non solo con riferimento a quelle comuni agli altri reati ma anche a quelle sborsate per l'accertamento dei reati riferibili al De.

Pagina 6 di 6 Pertanto, pur non volendosi qui certo affermare che nessuna spesa sia stata legittimamente effettuata dallo Stato per l'accertamento dei reati commessi dal De., non può non convenirsi sul fatto che l'ente creditore non abbia assolto al proprio onere della prova, omettendo di replicare alcunché alla contestazione formulata dall'opponente che ha lamentato la mancanza di alcun avviso di accertamento precedente all'invio della cartella esattoriale e quindi la violazione del proprio diritto di difesa. Sotto tale profilo l'opposizione va pertanto accolta e va dichiarato che il Ministero di Giustizia non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di De. in base alla cartella esattoriale qui opposta la quale va dichiarata nulla per carenza di motivazione ritenendosi insussistente il diritto del Ministero di recuperare le spese di giustizia nella misura indicata. Quanto alla eccezione di decadenza per intempestività della notifica e violazione dell'art. 25 DPR 1973/602 e 46/49 D.Lgs. 45/1999. Solo per completezza si rileva come non possa invero dubitarsi che, in mancanza di alcuna norma specifica, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le spese processuali sia quello ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo. Ed infatti i termini di cui all'art. 227 ter TU citato (... entro un mese...) hanno natura pacificamente ordinatoria e non perentoria, non essendo stata prevista dalla legge alcuna nullità o decadenza in caso di loro violazione. Ciò premesso si rileva come la notifica della cartella esattoriale qui opposta sia intervenuta in data 8.10.2009 e quindi ampiamente nei termini previsti dalla lettera b) dell'art. 25 DPR 602/73, richiamato espressamente dall'art. 227 ter T.U. citato ("a pena di decadenza entro il 31 dicembre del b) del quarto anno successivo quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36- ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973") essendo avvenuta l'iscrizione a ruolo da parte dell'agente della riscossione in data 6.8.2009. Sulle spese. Stante la particolarità delle questioni affrontate ed il tenore della decisione si ritiene di compensare per metà le spese tra l'opponente e l'ente creditore, con condanna del Ministero di Giustizia al pagamento della residua metà in,favore di De. che si liquida come da dispositivo. Si ritiene invece di compensare le spese di causa con Equitalia stante la incertezza giurisprudenziale sulla tematica della notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 DPR 602/73. P.Q.M. Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o difesa disattesa, così provvede: - accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e per l'effetto inibisce al Ministero di Giustizia di procedere ad esecuzione in forza della cartella esattoriale qui opposta per essere la stessa nulla per carenza di motivazione; - respinge gli altri motivi di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; - compensa le spese tra l'opponente ed Equitalia; - compensa per metà le spese di causa tra il Ministero e l'opponente e condanna il Ministero di Giustizia al pagamento della residua metà delle spese processuali sofferte, da De. che, in tale percentuale, liquida in Euro 421,00 per spese, Euro 700.00 per diritti ed Euro 1.700,00 per onorari, oltre 12,5% rimborso spese generali ed iva e cpa come per legge. Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati UTET Giuridica è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.