Pi.M.U.S. LA LEGGE Il D.Lgs. 81/2008 Pillole(tte)

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LA LEGGE Il D.Lgs. 81/2008 Pillole(tte) Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota Sezione I Campo di applicazione Art. 107. Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. Sezione II Disposizioni di carattere generale Art. 113. Scale

4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per lʹaccesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste lʹuna in prosecuzione dellʹaltra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto. Omissis Art. 114. Protezione dei posti di lavoro 1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali. Omissis Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 125. Disposizione dei montanti 4. L altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull ultimo impalcato. 6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia. Art. 126. Parapetti 1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad unʹaltezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Art. 128. Sottoponti 1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. 2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. Art. 129. Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio 3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, allʹaltezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dallʹalto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dellʹarea sottostante.

Omissis Sezione V Ponteggi fissi Art. 136. Montaggio e smontaggio 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per lʹuso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che

impediscono lʹaccesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V (n.d.r.: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro). Omissis Art. 138. Norme particolari 1. Le tavole che costituiscono lʹimpalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. 2. Eʹ consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri. 5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui allʹarticolo 125, comma 4, a condizione che lʹaltezza dei montanti superi di almeno 1 metro lʹultimo impalcato;

Sezione VII Costruzioni edilizie Art. 146. Difesa delle aperture 3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

LETRA CIRCOLARE MINISRO DEL LAVORO 09.02.1995 MINISRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro Igiene e Sicurezza del Lavoro DIV VII Oggetto: Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname. LE CIRCOLARI Pillole(tte) è consentita la sostituzione degli impalcati in legname con elementi di impalcato metallici prefabbricati alle seguenti condizioni: l) gli elementi di impalcato metallico prefabbricato devono far parte di un ponteggio autorizzato;

2) il disegno esecutivo di cui al comma l dellʹart. 33 del D.P.R. Il. 164/56 firmato, dal responsabile del cantiere ovvero, quanto esista obbligo di calcolo, dal progettista deve prevedere espressamente la presenza di impalcati metallici prefabbricati; 3) in cantiere devono essere tenute a disposizione, copia dellʹautorizzazione ministeriale di cui allʹultimo comma dellʹart. 30 del DPR n. 164/56, sia per gli elementi che costituiscono lo schema tipo di ponteggio, sia per gli elementi di impalcato metallico prefabbricati; 4) il responsabile del cantiere o, quando previsto, il progettista, abbia accertato ed annotato, nel disegno esecutivo, lʹosservanza dei seguenti punti: a) la capacità portante dellʹelemento di impalcato metallico prefabbricato da identificare attraverso il riferimento del marchio, del tipo e degli estremi dellʹautorizzazione ministeriale nei confronti dei carichi di servizio previsti per il tipo di ponteggio (da costruzione o da manutenzione), da accertarsi mediante esame degli specifici punti previsti dalle due autorizzazioni ministeriali;

b) compatibilità dellʹelemento di impalcato metallico prefabbricato con lo schema strutturale, da valutarsi previo esame delle condizioni di sicurezza, quali: la compatibilità dimensionale; la compatibilità del sistema di agganci con i traversi; la possibilità di montaggio senza interferenze con gli elementi strutturali e con gli impalcati contigui; la funzionalità dei sistemi di fermo dellʹimpalcato ai fini dellʹunione con la struttura del ponteggio; la possibilità di corretto montaggio della fascia fermapiede. Le medesime suddette precisazioni sono applicabili allʹimpiego della fascia fermapiede metallica in luogo della fascia fermapiede in legname.

CIRCOLARE N 20 DEL 23.05.2003 MINISRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLA TULA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. VII Igiene e Sicurezza del Lavoro Oggetto: Chiarimenti in relazione allʹuso promiscuo dei ponteggi metallici fissi. Lʹautorizzazione ministeriale di cui allʹart. 30 del D.P.R. 164/56, sia dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, consente lʹimpiego anche di elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nellʹallegato A della stessa autorizzazione. Infatti gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati nellʹambito di uno specifico schema

di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni. Ciò considerato, in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati, su conforme parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche si ritiene che tale possibilità debba essere consentita e sclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate: 1. Lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un progetto, ai sensi dell art. 32 del D.P.R. n. 164/56, firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all esercizio della professione;

2. il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale; 3. gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della particolare partenza, devono appartenere ad una classe di carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati; 4. il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali; 5. sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti, che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli stessi, devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale;

6. in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dell organo di vigilanza, oltre al progetto di cui al punto 1, i libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti.

CIRCOLARE N 29 DEL 27.08.2010 MINISRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELLA TULA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. VI Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. Sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica cui si ritiene dover fornire, su conforme parere della commissione opere provvisionali e di intesa con la Direzione Generale per lʹattività Ispettiva, i necessari chiarimenti di seguito riportati. Quesito n. 4: In presenza di un apparecchio di sollevamento materiali montato su un ponteggio è necessario il raddoppio dei montanti?

Risposta: Si ricorda che in conformità al punto 3.3 dell Allegato XVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., qualora apparecchi di sollevamento vengano fissati direttamente sui montanti delle impalcature, detti montanti devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. In particolare nei ponteggi di cui all articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati. Quesito n. 6: Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole in legno? Risposta:

Gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto disposto dal punto 2.2.1.2 dell Allegato XVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superare la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel di cui all Allegato XXII del D.Lgs. n. 81/20008 e s.m.i. redatto per o gni specifico cantiere. Quesito n. 8: È possibile eliminare l elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme) se, in accordo alla normativa europea, il tubo interno (spinotto di collegamento tra i montanti) è di almeno 150 mm? Risposta:

Anche in accordo con il punto 10.2.3.1 della norma UNI EN 10811 1 si ritiene sia possibile, nell ambito dell autorizzazione ministeriale di cui al comma 2, dell articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevedere, in presenza di spinotto, fissato in modo da garantire l unione solidale e permanente ad un montante, di almeno 150 mm di lunghezza, oltre agli schemi tipo completi di spina a verme, anche schemi tipo privi di spina a verme, ma che presentino ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell ultimo piano di ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell ultima stilata.

E se alla fine ci rendessimo conto che quanto sopra illustrato proviene in larghissima parte dal D.P.R. 164/1956? potremmo essere convinti del fatto che una legge dello Stato è stata disattesa per circa 60 anni? E quindi: VOGLIAMO COMINCIARE AD APPLICARLA ALMENO DA ADESSO?