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1 il Ca n t i e r e Si c u r o Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l edilizia informazioni per la sicurezza in cantiere 01 Comitato paritetico territoriale di Brescia e provincia per l edilizia - via Garzetta, Brescia I PONTEGGI Anno 5 - n 1 - Giugno 2013

2 SOMMARIO I PONTEGGI Pag. 3 a 7 DOMANDE DaL CANTIERE Pag. 8 Tel.: fax: info@cptbrescia.it - il Ca n t i e r e Si c u r o REDAZIONE: Via Garzetta, Brescia Tel fax info@cptbrescia.it - direttore responsabile: Pandocchi Obizio comitato di redazione: Ider Primo, Dalè Enrico, Pandocchi Obizio Stampa Poligrafica Bresciana Brescia Registrazione del tribunale di Brescia n 37 del 9/7/2009 Direttore: Pandocchi Obizio Tecnici Baronchelli Oliviero Depellegrin Nicolò Favalli Giambattista Ferraresi Giovanni Tanfoglio Enzo Zanini Germano Amministrazione Farina Maria Rosa Segreteria: Cervati Elisa ASSISTENZA CONTINUA AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE 1. Si fa presente che le ispezioni effettuate dagli organismi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro (ASL e Ispettorato del Lavoro), sono principalmente rivolte al controllo della corretta applicazione delle norme antinfortunistiche ed alla verifica dell effettuazione di un adeguata informazione e formazione delle maestranze sui rischi presenti nelle lavorazioni. 2. Pertanto si ricorda che tutte le imprese iscritte alla C.A.P.E. possono usufruire gratuitamente dell assistenza del Comitato Paritetico sia per la verifica preventiva e continuativa delle condizioni antinfortunistiche dei cantieri, sia per l informazione e la formazione delle maestranze. 3. Per qualsiasi richiesta di consulenza, di verifica in cantiere, o di formazione del personale, le imprese ed i lavoratori possono telefonare alla segreteria del Comitato in orario di lavoro al n dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore e dalle ore alle ore I PONTEGGI METALLICI Nei lavori eseguiti ad un altezza superiore ai 2 metri devono essere utilizzate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali, o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (Art. 122 D.Lgs. 81/08). Fra le opere provvisionali da utilizzare a seconda dei casi e delle necessità quella comunemente più usata è il ponteggio. Vengono utilizzati soprattutto ponteggi metallici, il cui impiego è subordinato all osservanza delle norme contenute nel titolo IV del Testo Unico per la sicurezza (sezione V Ponteggi fissi ) e alle specifiche riportate nel libretto del fabbricante di cui deve essere dotata ogni singola attrezzatura. I ponteggi disponibili nel mercato sono di tre tipi: 1) a tubi e giunti 2) a telai prefabbricati (a portale e ad acca ) 3) a montanti e traversi prefabbricati (multi direzionale) Tutti e tre sono costituiti da una serie di diversi elementi da collegare tra loro al fine di ottenere una struttura rigida, in grado di svilupparsi sia in senso verticale, sia in senso orizzontale, adattandosi con facilità alle caratteristiche geometriche e dimensionali degli edifici sui quali si interviene. NOTA BENE Alla luce della complessità e della particolarità dell argomento PONTEGGI METALLICI, l analisi degli aspetti specifici verrà trattata in due numeri de Il Cantiere Sicuro, per permettere un adeguato approfondimento della materia. DI QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE DOTATO IL PONTEGGIO? I ponteggi metallici devono essere SEMPRE dotati del libretto del fabbricante e del Pi.M.U.S.. Questi documenti devono sempre essere tenuti in cantiere a seguito del ponteggio a disposizione degli organi di vigilanza. - INFORMAZIONI CONTENUTE NEL LIBRETTO DEL FABBRICANTE: riporta sia l Autorizzazione ministeriale, con la quale il Ministero del Lavoro autorizza il produttore ad immettere sul mercato tutti gli elementi del ponteggio che sono stati sottoposti a calcoli e prove sperimentali di resistenza, sia gli schema tipo (cfr. immagine a lato), che rappresentano le varie condizioni di impiego già calcolate dal fabbricante. CHE COS E IL Pi.M.U.S.? Il Pi.M.U.S. è il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio. E il documento operativo (All. XXII del Testo Unico) nel 03

3 quale vengono riportate le istruzioni per eseguire in sicurezza il corretto montaggio del ponteggio. Questo documento deve essere presente in cantiere ogni qualvolta si monti un ponteggio di qualsiasi dimensione (anche il cosiddetto ponteggio minimo di 2 sole cavallette!). Il Pi.M.U.S. deve tuali parti speciali installate. Deve rappresentare il fabbricato e l opera provvisionale in pianta, in prospetto ed in facciata, in modo da offrire tutte le informazioni necessarie al corretto montaggio del ponteggio. 1) Diretta sorveglianza di un PREPOSTO alle operazioni in possesso di specifico attestato di formazione (All. XXI D.Lgs. 81/08); 2 Le operazioni devono essere eseguite solo da personale in possesso di patentino in corso di validità; 3) Il personale addetto deve essere dotato di tutti i DPI necessari, e soprattutto di un idoneo sistema di prote- VERIFICA DEL PIANO D APPOGGIO Il datore di lavoro assicura che lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio sia impedito tramite fissaggio su di una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente (art. 136 n.4 D.Lgs. 81/08). essere redatto da persona competente (ad esempio il Datore di Lavoro se ha esperienza nel montaggio dei ponteggi, il preposto della squa- zione contro le cadute dall alto (cinture, cordini, riavvolgitori ), e di un sistema di emergenza per il recupero in quota dell infortunato. Il corso per addetto e preposto al montaggio, modifica e smontaggio dei ponteggi (All.XXI) ha una durata minima di 28 ore, ed ha una validità di 4 anni, al termine dei quali Il ponteggio deve sempre essere montato completo delle BA- SETTE previste dal fabbricante, indipendentemente dal tipo di piano d appoggio (cemento, terreno, asfalto) e dalle dimensioni del ponteggio (anche una sola cavalletta!) dra di montaggio, un tecnico ). Si ricorda che dal sito internet è scaricabile una versione completa del documento da utilizzarsi per la redazione di un Pi.M.U.S. completo di tutti i conte- deve essere fatto un aggiornamento della durata minima di 4 ore. Si ricorda che tutti i corsi necessari (per preposti, per addetti, e di Laddove necessario è inoltre previsto il posizionamento, al di sotto delle basette di un idoneo elemento di ripartizione del carico (ad es. tavoloni in legno!) nuti previsti dalla normativa. ATTENZIONE Durante il montaggio lo smontaggio e la modifica del ponteggio i contenuti del Pi.M.U.S. devono sempre essere seguiti attentamente da tutti gli addetti. In alcuni casi i ponteggi metallici devono essere corredati da un PROGETTO redatto da un INGEGNERE O AR- CHITETTO, abilitati all esercizio della professione. Tale calcolo deve verificare la resistenza e la stabilità della struttura nei seguenti casi: 1) Ponteggio di altezza superiore ai 20 metri; 2) Ponteggio montato oltre la quota sul livello del mare per cui gli schema tipo sono stati realizzati (vedere libretto del fabbricante); 3) Ponteggio di notevole complessità che esca dagli schema tipo realizzati dal fabbricante (partenze irregolari, uso di reti teli o graticci sulla struttura, installazione di argani o tubi di convogliamento materiali ) ATTENZIONE Il PROGETTO del ponteggio non deve essere confuso con il DISEGNO ESECUTIVO del Pi.M.U.S., che al contrario, è sempre obbligatorio. Il disegno esecutivo è la rappresentazione grafica della conformazione del ponteggio, del posizionamento degli elementi e degli ancoraggi realizzati, nonché delle even- Il disegno esecutivo, unitamente alla copia dell autorizzazione, deve essere tenuto in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. Per ponteggi di altezza inferiore a 20 m. il disegno esecutivo deve essere firmato dal responsabile del cantiere per conformità agli schemi tipo forniti dal fabbricante. Per ponteggi di altezza superiore a 20 m. o non conformi agli schemi tipo, e per opere speciali (ponti a sbalzo, partenze inclinate ) deve essere redatto un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato all esercizio della professione ed iscritto negli albi professionali. (Cap. VI libretto del fabbricante) NOTA BENE: il disegno esecutivo ed il Pi.M.U.S., sono due importanti strumenti di lavoro indispensabili al corretto montaggio in sicurezza del ponteggio, e pertanto devono essere sempre redatti PRIMA di procedere alle operazioni! CHI PUO MONTARE I PONTEGGI? Il ponteggio (indipendentemente dalle sue dimensioni!) può essere montato, modificato e smontato SOLO da personale in possesso di un apposito patentino. Le operazioni di montaggio, modifica o smontaggio, devono essere effettuate alle seguenti condizioni: aggiornamento) sono stati attivati presso la Scuola Edile Bresciana sul cui sito internet ( it) si rimanda per maggiori informazioni e per la compliazione dei moduli di iscrizione. COME DEVE ESSERE MONTATO UN PONTEGGIO? Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro (art. 112 D.Lgs.81/08) VERIFICA DEL MATERIALE Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica (art. 112). Deve essere verificato: Che tutti gli elementi del ponteggio siano di un unica marca; Che tutti gli elementi riportino il nome od il marchio del fabbricante (dalle basette, alle cavallette, alle tavole fermapiede); Che siano ancora in condizioni d uso (non deformati, arrugginiti, rotti ). ATTENZIONE: le basettine in plastica non sono sostitutive né delle basette, né dell elemento di dissipazione del peso (possono essere un elemento antiscivolo e di segnalazione visiva del pericolo presente). Si riportano di seguito la risposta del Ministero del Lavoro, pubblicata con Circolare 27/08/2010, in relazione alle specifiche proprie degli elementi di ripartizione del carico alla base del ponteggio. Quesito n.6 Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituti di tavole in legno? 04 05

4 Gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto disposto dal punto dell Allegato XVIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui più sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel Pi.M.U.S. redatto per ogni singolo cantiere MONTAGGIO DEL PONTEGGIO Il Datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste (art. 136 n.6 D.Lgs. 81/08) Durante la fase di montaggio, modifica e smontaggio dei ponteggi è d obbligo: 1) Costante presenza e supervisione del preposto ; 2) Esecuzione delle operazioni solo da parte di personale dotato di patentino; 06 GENERALE 3) Presenza in cantiere di idoneo sistema di recupero con relativa procedura d uso, per situazioni d emergenza nelle quali gli addetti restino sospesi nel vuoto; 4) La presenza in cantiere del libretto del ponteggio (autorizzazione ministeriale e schema tipo), del Pi.M.U.S. e, se necessario, del progetto realizzato da ingegnere od architetto. LE VERIFICHE DEI PONTEGGI Gli elementi dei ponteggi devono essere verificati da personale competente, sia prima del loro reimpiego (art.112 D.Lgs. 81/08) che durante il loro uso. Il responsabile del cantiere, inoltre, ad intervalli periodici (di norma le autorizzazioni ministeriali prevedono un controllo ogni tre mesi), dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti (Art. 137 D.Lgs.81/08). Si riportano di seguito due modelli di verbale di verifica che gli addetti di cantiere potranno utilizzare per effettuare i controlli, sia preliminari all uso che periodici, da tenere in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. VERBALE DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO ART. 112 ed ALL. XIX D.Lgs. 81/08 IDONEO Presenza del libretto di cui all Aut.Min. Utilizzo di elementi di un unico fabbricante Visibilità sull elemento del marchio del fabbricante Presenza di ruggine TELAIO Verticalità dei montanti Presenza di spina a verme Funzionalità di perni e boccole Orizzontalità traversi CORRENTI E DIAGONALI Linearità dell elemento Funzionalità del collegamento al telaio IMPALCATO METALLICO Orizzontalità dei piani di calpestìo Assenza di deformazioni negli agganci al traverso Efficienza dei sistemi di aggancio BASETTE FISSE/REGOLABILI Orizzontalità della base Verticalità dello stelo Stato di conservazione della filettatura TUBI Linearità degli elementi GIUNTI Bulloni completi di dadi Linearità dei martelletti Stato del perno di rotazione del giunto girevole SI NO Data. Firma NOTA BENE PARAPETTO, O PONTEGGIO? Le norme tecniche non specificano quando debba essere preferita un opera provvisionale all altra. L art. 111, c.2 D.Lgs. 81/08 stabilisce che: Il Datore di Lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello ed alla durata dell impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l evacuazione in caso di pericolo imminente. Pertanto in presenza di interventi prolungati nel tempo, e particolarmente invasivi sulla struttura (ad esempio la sostituzione completa della copertura, od il rifacimento integrale del tetto!),per quanto previsto dalla Norma appare chiaro, che i parapetti temporanei (sia della tipologia a VERIFICA STRAORDINARIA DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO ART. 137 D.Lgs. 81/08 A SEGUITO DI PROLUNGATE INTERRUZIONI DELLE LAVORAZIONI O VIOLENTE PERTURBAZIONI ATMOSFERICHE Oggi, in data., a cura del sottoscritto..., in veste di.. 1 del cantiere ove è stato montato il ponteggio di cui al presente Pi.M.U.S. 2, in seguito a.. 3, sono stati verificati: La verticalità dei montanti; Il giusto serraggio dei giunti; L efficienza degli ancoraggi; L efficienza dei controventi; in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente. In fede (firma) 1 Indicare il ruolo del redattore del verbale di verifica. 2 Il presente verbale deve essere allegato al Pi.M.U.S. relativo al ponteggio e lasciato in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. 3 Indicare il motivo per cui si redige il verbale di verifica: lunga interruzione dei lavori (specificandone la durata) o violenta perturbazione metereologica. vitone o assicurati alla facciata tramite tasselli) non possono essere considerati idonei : il loro campo di utilizzo corrisponde piuttosto alle riparazioni di modesta entità. Tali parapetti, inoltre, creano particolari problematiche per lavorazioni sul bordo della copertura, come le opere di lattoneria ed il rifacimento delle canali, posto che gli addetti alle operazioni, per poter procedere saranno costretti a rimuovere le protezioni, esponendosi in tal modo ad un grave rischio di caduta dall alto. Si aggiunga che spesso i parapetti vengono installati nel modo scorretto (senza rispettare l interasse tra un montante e l altro previsto dal fabbricante) e con tecniche pericolose per gli addetti al montaggio (il produttore prevede vengano installati con l ausilio di piattaforme per il lavoro elevato). I ponteggi risultano inoltre indubbiamente il sistema più sicuro per garantire vie di fuga d emergenza o interventi di soccorso per eventuali infortunati tra gli addetti alle lavorazioni sulle coperture. 07

5 1 LE DOMANDE DAL CANTIERE Le risposte ai quesiti tecnici rivolti dalle imprese al Comitato Paritetico Territoriale 1 - DOMANDA E obbligatorio installare un telo di protezione sulla facciata del ponteggio? 1 - RISPOSTA NO L installazione di un telo sulla facciata di un ponteggio è vietata a meno che il Datore di Lavoro non provveda a far redigere ad ingegnere od architetto abilitati all esercizio della professione uno specifico progetto che consideri il cosiddetto effetto vela provocato dalla schermatura (reti, teli, graticci o cartelloni pubblicitari) e specifichi gli interventi necessari. 2 - DOMANDA Tutti coloro che partecipano alle fasi di montaggio, smontaggio e modifica del ponteggio devono essere in possesso del patentino? 2 - RISPOSTA SI Tutti! Art. 136 c.6 D.Lgs. 81/08: Il Datore di Lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 3 - DOMANDA A che distanza massima deve essere posizionato il sottoponte rispetto al piano di lavoro? 3 - RISPOSTA 2,50 m. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. Tutte le imprese, ed i lavoratori che volessero far pervenire le proprie domande a Il Cantiere Sicuro, possono rivolgersi direttamente agli uffici del Comitato Paritetico Territoriale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle e dalle alle 17.00, al numero di telefono , oppure inviando le stesse al numero di fax

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