L APPLICAZIONE DEL D.LGS 235/2003 L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA

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1 L APPLICAZIONE DEL D.LGS 235/2003 L USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA Luca Mangiapane ingegnere e mail mangiapane@ingegneriasicurezza.it Loc. Vedole, Colorno (PR) Tel Fax

2 D.LGS 235/2003 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Il D.Lgs 235/2003 integra il Titolo III del D.Lgs 626/94 (uso delle attrezzature di lavoro) determinando i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota. Il D.Lgs 235/2003 è entrato in vigore il 19 luglio 2005

3 LA NORMATIVA PREVIGENTE La normativa previgente in materia di prevenzione degli infortuni derivanti da cadute dall alto non viene modificata, ma solo integrata. Normativa in materia di prevenzione delle cadute dall alto DPR 547/55 norme per la prevenzione infortuni sul lavoro DPR 164/56 norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni

4 LAVORO IN QUOTA: DEFINIZIONE Art. 34 D.Lgs 626/94 - Definizioni c bis) Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile < 2 m

5 LE INTEGRAZIONI AL D.LGS 626/94 Art. 36 bis - Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota Art. 36 ter - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli Art. 36 quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi Art. 36 quinquies - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

6 LAVORO IN QUOTA: I PRINCIPI Art. 36 bis D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota [1] Il datore di lavoro, qualora i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri: a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

7 LAVORO IN QUOTA: I PRINCIPI Realizzazione di posti di lavoro idoneamente protetti contro le cadute dall alto, anche per i lavori temporanei Utilizzo, per i lavori temporanei, di misure di protezione collettiva (opere provvisionali, ponteggi, ecc.) Utilizzo, per i lavori temporanei, di DPI anticaduta

8 LAVORO IN QUOTA: I PRINCIPI Utilizzo, per i lavori temporanei, di misure di protezione collettiva (opere provvisionali, ponteggi, ecc.) D.P.R. 164/1956 Art. 16 Ponteggi e opere provvisionali Nei lavori che sono eseguiti ad un altezza superiore a 2 m, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcatura o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.

9 LAVORO IN QUOTA: I PRINCIPI Utilizzo, per i lavori temporanei, di DPI anticaduta D.P.R. 164/1956 Art. 10 CINTURE DI SICUREZZA Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.

10 SISTEMI DI ACCESSO Art. 36 bis D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota 2] Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

11 SISTEMI DI ACCESSO Luca Mangiapane - ingegnere

12 SISTEMI DI ACCESSO Luca Mangiapane - ingegnere

13 UTILIZZO DI SCALE A PIOLI Art. 36 bis D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota 3] Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota soltanto nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

14 UTILIZZO DI PONTEGGI Art. 36 quater D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi Alla normativa previgente imperniata sul DPR 164/56 e sulle sue circolari esplicative, sono introdotti sostanzialmente due elementi innovativi: la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio(pimus), formazione obbligatoria e specifica degli addetti al montaggio/ smontaggio/trasformazione del ponteggio.

15 UTILIZZO DI PONTEGGI FORMAZIONE ADDETTI Art. 36-quater D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi 6]. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste 7] La formazione ha carattere teorico-pratico 8] In sede di conferenza Stato-regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

16 UTILIZZO DI PONTEGGI FORMAZIONE ADDETTI Art. 36-quater D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi 9] I lavoratori che al hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro il ] I preposti che al hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui all'ottavo comma entro il

17 UTILIZZO DI PONTEGGI FORMAZIONE ADDETTI Il corso licenziato dalla CONFERENZA STATO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME La Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 26 gennaio 2006 ha sottoscritto l Accordo che risponde alle richieste del comma 8 dell art. 36 quater. L accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio L accordo è diviso in due parti A e B, nella parte A sono presi in considerazione i corsi per gli addetti al montaggio dei ponteggi, nella parte B sono presi in considerazione i corsi per gli addetti ai lavori su fune.

18 UTILIZZO DI PONTEGGI FORMAZIONE ADDETTI I punti principali dell Accordo - Sono definiti i soggetti a cui compete l erogazione di questa formazione. - Regioni e Province autonome (mediante strutture tecniche operanti nella prevenzione e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate) - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro -ISPESL - Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile - Organismi paritetici istituiti nel settore dell edilizia -Scuole edili Il datore di lavoro non può rivolgersi a soggetti diversi da questi anche se ritenuti di maggiore esperienza e capacità.

19 UTILIZZO DI PONTEGGI FORMAZIONE ADDETTI I punti principali dell Accordo -La formazione è obbligatoria e abilitante per i preposti e gli addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi. -Il corso ha una durata di 28 ore, da frequentare interamente. E concessa solo una assenza massima pari al 10% del monte ore. - Non sono previste riduzioni della durata del corso, neppure per chi ha esperienza oppure ha già frequentato in passato corsi simili.

20 UTILIZZO DI PONTEGGI FORMAZIONE ADDETTI I punti principali dell Accordo -Il corso è composto di 2 parti della durata di 14 ore ciascuna. La prima divisa in 2 moduli è teorica, la seconda è pratica. I moduli della parte teorica sono: 1. giuridico normativo (4 ore): legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni, analisi dei rischi, norme di buona tecnica e di buone prassi, statistiche degli infortuni (2 ore) D.Lgs 235/2003 Lavori in quota e D.Lgs 494/96 e s.m.i. cantieri (2 ore) 2. tecnico (10 ore): PiMUS, autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore) DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione (2 ore) Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore) Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)

21 UTILIZZO DI PONTEGGI FORMAZIONE ADDETTI I punti principali dell Accordo Modulo pratico montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti PTG (4 ore) montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati PTP (4 ore) montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati PMTP (4 ore) Elementi di gestione prima emergenza salvataggio (2 ore)

22 UTILIZZO DI PONTEGGI FORMAZIONE ADDETTI I punti principali dell Accordo - La parte teorica è erogata per prima. Per accedere alla parte pratica occorre superare la verifica intermedia (questionario a risposte multiple). Chi non supera la verifica deve rifrequentare i moduli teorici. - L attestato di frequenza al corso, è rilasciato a chi supera la verifica finale di montaggio / smontaggio / trasformazione di parti di ponteggi e realizzazione di ancoraggi. Chi non supera la verifica finale deve rifrequentare la parte pratica. - Ogni 4 anni occorrerà frequentare un aggiornamento di 4 ore, che è erogato dagli stessi soggetti del corso delle 28 ore.

23 UTILIZZO DI PONTEGGI - PiMUS Art. 36-quater D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi 3]. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

24 CHE COSA E E IL PiMUS? E il documento operativo, da realizzare per ogni specifico lavoro in cui è presente un ponteggio, che deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi, al fine di garantire: la loro sicurezza durante l attività la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi coinvolto in queste operazioni quali: altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione. la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio. Ottenuta con la realizzazione ponteggio a norma, rispondente alle necessità dell utilizzatore e da un uso attento dello stesso.

25 PER QUALI ATTREZZATURE SERVE IL PiMUS? Il PiMUS è da redigere: per il ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto. per un impalcato o un altra opera provvisionale costruita con elementi di ponteggi metallici fissi. per un ponteggio realizzato con elementi in legno Il PiMUS non è da redigere: per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti,.

26 Il PiMUS è da redigere: QUANDO SERVE IL PiMUS? per il ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto. per un impalcato o un altra opera provvisionale costruita con elementi di ponteggi metallici fissi. per un ponteggio realizzato con elementi in legno Il PiMUS non è da redigere: per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti,.

27 CHI DEVE REDIGERE IL PiMUS? Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, quindi la redazione del PiMUS è un obbligo del datore di lavoro dell impresa che monta e smonta i ponteggi. Nel caso in cui a queste attività concorrano più imprese potrà realizzarsi un solo PiMUS sottoscritto da tutti i datori di lavoro Nel caso in cui alle attività partecipino un impresa con dei lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dall impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per accettazione. Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PiMUS sarà redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per accettazione.

28 CHI DEVE REDIGERE IL PiMUS? La legge non chiarisce i requisiti che deve possedere la persona competente a cui il datore di lavoro deve far redigere il PiMUS. La normativa previgente sui ponteggi non richiede la presenza in impresa di persone con particolari competenze. L unica figura necessaria, è quella di un ingegnere o di un architetto abilitato alla libera professione per l elaborazione del progetto per i ponteggi realizzati difformemente dalla relazione di calcolo e del libretto di autorizzazione ministeriale. Si ritiene che il datore di lavoro deve realizzare questo documento con la massima perizia ed attenzione ricorrendo dove le particolarità del cantiere e del ponteggio da montare lo richiedano, alle professionalità dell ingegnere o dell architetto per la progettazione del ponteggio.

29 I CONTENUTI DEL PiMUS Identificazione del cantiere Identificazione dell impresa addetta al montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio Identificazione del personale addetto al montaggio Tipo/i di ponteggio/i da montare Descrizione del contesto ambientale in cui andrà montato il ponteggio Analisi delle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC (se presente) Schemi di montaggio dei ponteggi Sistemi di sicurezza da utilizzare per il montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi

30 I CONTENUTI DEL PiMUS Allestimento dell area di cantiere per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio Verifiche da effettuare sul ponteggio prima del suo montaggio Modalità di montaggio/trasformazione e smontaggio del ponteggio Misure per la gestione delle emergenze che si potrebbero verificare durante il montaggio/trasformazione e smontaggio del ponteggio Modalità d uso del ponteggio da parte del personale addetto

31 Art. 36-quinquies D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro concernenti l impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi LAVORO CON FUNI Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

32 LAVORO CON FUNI Lavoro in quota con uso di DPI anticaduta, ma senza uso di funi a cui il lavoratore è direttamente sostenuto Questo lavoro rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 235 come lavoro in quota, ma non è soggetto alle disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

33 LAVORO CON FUNI Questo è un lavoro in quota con funi 2 m Questo è un lavoro in quota senza funi

34 LAVORO CON FUNI IL PROGRAMMA DEI LAVORI Art. 36-quinquies D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro concernenti l impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi [1] Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti: e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche allo scopo di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro; f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'art. 36-bis, primo e secondo comma.

35 LAVORO CON FUNI FORMAZIONE LAVORATORI Art. 36-quinquies D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro concernenti l impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi 2] Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. [3] La formazione di cui al secondo comma ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari; b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; d) gli elementi di primo soccorso; e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; f) le procedure di salvataggio.

36 LAVORO CON FUNI FORMAZIONE LAVORATORI Art. 36-quinquies D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro concernenti l impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi [4] In sede di conferenza Stato-regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi. [5] I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al quarto comma entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto (19 luglio 2005)

37 LAVORO CON FUNI FORMAZIONE LAVORATORI Il corso licenziato dalla CONFERENZA STATO-REGIONI E PROVINCE AUTONOME La Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 26 gennaio 2006 ha sottoscritto l Accordo che risponde alle richieste del comma 5 dell art. 36 quinquies. L accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio L accordo è diviso in due parti A e B, nella parte A sono presi in considerazione i corsi per gli addetti al montaggio dei ponteggi, nella parte B sono presi in considerazione i corsi per gli addetti ai lavori su fune.

38 LAVORI IN QUOTA MINIMIZZAZIONE RISCHI Art. 36 bis D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota [5] Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate secondo i precedenti commi, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

39 LAVORI IN QUOTA MINIMIZZAZIONE RISCHI Art. 36 bis D.Lgs 626/94 - Obblighi del datore di lavoro nell uso di attrezzature per lavori in quota [6] Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. [7] Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

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