Testo vigente. Testo proposto Articolo 5 Capitale sociale. Articolo 5



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Transcript:

1. Proposta di eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione. Conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di procedere all eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione della Società, attualmente pari a euro 1,00, con conseguente modifica degli articoli 5, 7 e 32 dello statuto sociale. Tale proposta va collocata nell ambito dell operazione finalizzata alla razionalizzazione e semplificazione della struttura del capitale di Italcementi S.p.A. e della controllata Ciments Français S.A., annunciata al mercato con comunicato stampa in data 6 marzo 2014, che prevede anche la proposta di conversione obbligatoria (ovvero, nel solo caso in cui la stessa non fosse stata approvata dall assemblea speciale degli azionisti di risparmio ovvero non avesse ad acquistare per altra causa efficacia, di conversione facoltativa) delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie prevista al secondo punto dell ordine del giorno dell assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 8 aprile 2014 e quale unico punto all ordine del giorno dell assemblea speciale degli azionisti di risparmio convocata in unica convocazione per il giorno 7 aprile 2014. Per maggiori informazioni, si rinvia alla relative relazioni illustrative sui punti all ordine del giorno delle rispettive assemblee disponibili al pubblico sul sito internet della Società all indirizzo www.italcementigroup.it, sezione Investor Relations/Assemblee azionisti. Si ricorda preliminarmente che la possibilità di emettere azioni prive del valore nominale è espressamente prevista dal codice civile (articoli 2328 e 2346 del codice civile). In caso di eliminazione dell indicazione del valore nominale, lo statuto indicherà soltanto il capitale nominale ed il numero delle azioni emesse. La partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa non in una cifra monetaria, ma in una percentuale rispetto al numero complessivo delle azioni emesse, fermo restando che si tratterà comunque di azioni il cui valore nominale, pur non più espresso, tuttavia esiste, essendo sempre implicitamente individuabile rapportando l ammontare complessivo del capitale nominale al numero totale delle partecipazioni azionarie emesse (c.d. valore di parità contabile implicito ). Pertanto, una variazione del solo ammontare del capitale sociale, fermo quindi restando il numero delle azioni emesse, oppure una variazione del numero complessivo delle azioni in circolazione, fermo quindi restando l importo del capitale sociale, determinerà una variazione del valore di parità contabile implicito delle azioni emesse. 1

L eliminazione del valore nominale espresso rappresenta uno strumento di flessibilità e di semplificazione amministrativa, che può rivelarsi utile, tra l altro, in caso di operazioni sul capitale, quale quella di cui al secondo punto dell ordine del giorno dell assemblea straordinaria, di cui sopra, in quanto vengono eliminati i problemi connessi alla presenza del valore nominale fissato in una cifra predeterminata. Tale flessibilità è di interesse per la Società, specie in periodi di forte volatilità dei prezzi di borsa. Si fa peraltro presente che la modifica di cui si discute oggi è già stata adottata da un numero rilevante di emittenti quotati sul mercato regolamentato e la migliore prassi conduce le società di nuova quotazione a scegliere, fin dall ammissione a quotazione, l emissione di azioni senza indicazione del valore nominale espresso. La proposta eliminazione dell attuale valore nominale riguarda, come del resto non potrebbe che riguardare, sia le azioni ordinarie che quelle di risparmio (le quali saranno oggetto di ulteriore e separata proposta di conversione come si è sopra detto). Si evidenzia, peraltro, che il valore nominale unitario assume rilevanza nell ambito della disciplina statutaria della Società sia per la determinazione del dividendo spettante agli azionisti (ordinari e di risparmio), sia per l individuazione di certi diritti spettanti agli azionisti di risparmio in tema di partecipazione alle perdite e di riduzione del capitale. Più specificamente, l articolo 32, lett. b) dello statuto sociale, nella sua attuale versione, individua il valore nominale unitario quale parametro della determinazione del dividendo spettante alle azioni di risparmio, prevedendo che il privilegio sia determinato, appunto, in una certa misura percentuale del valore nominale. In conseguenza dell eliminazione del riferimento al valore nominale unitario, si propone di sostituire l attuale riferimento con un valore fisso determinato applicando la misura percentuale attualmente prevista al valore nominale unitario delle azioni oggi pari ad euro 1,00 (che corrisponde alla parità contabile implicita alla data della presente Relazione). In sede di distribuzione degli utili, le azioni di risparmio riceveranno pertanto un privilegio pari al 5% di euro 1,00 per azione (e, dunque, di euro 0,05), con un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 3% di euro 1,00 per azione (e, dunque, di euro 0,03). Nella medesima prospettiva si propone di adeguare la disciplina del diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite, prevedendo all art. 7 che eventuali perdite di capitale non colpiscano le azioni di risparmio se non per la parte che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie. Del pari, nel caso di scioglimento della Società, la prelazione delle azioni di risparmio nel rimborso del capitale, a seguito della modifica statutaria, non sarà più riferita al loro valore nominale, ma fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione. Ciò precisato, si propone di modificare lo statuto sociale al fine di eliminare ogni menzione relativa al valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio, indicando, pertanto, 2

all articolo 5 l importo complessivo del capitale sociale, il numero di azioni in cui è frazionato ed eliminando l indicazione del loro valore nominale espresso. Inoltre, saranno modificati come sopra indicato gli articoli 7 e 32 dello statuto per riflettere l avvenuta introduzione del valore numerico puntuale nell ambito della disciplina di taluni diritti degli azioni di risparmio (articolo 7), della determinazione del dividendo spettante agli azionisti (articolo 32, lett. b)) e della determinazione del privilegio in fase di liquidazione (articolo 7). In linea con la prassi per operazioni simili, all articolo 7 è stata infine riformulata l ultima parte dell ultimo comma al fine di chiarirne i termini di applicazione alla luce delle modifiche in esame. Testo vigente Testo proposto Articolo 5 Capitale sociale Il capitale sociale è di euro 282.548.942, suddiviso in n. 177.117.564 azioni ordinarie ed in n. 105.431.378 azioni di risparmio, da nominali euro 1 cadauna. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni di legge. In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, con l osservanza delle disposizioni previste dalla legge. È attribuita al Consiglio di amministrazione la facoltà affinché possa, in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla deliberazione dell Assemblea straordinaria del 17 aprile 2013: Articolo 5 Capitale sociale Il capitale sociale è di euro 282.548.942, suddiviso in n. 177.117.564 azioni ordinarie ed in n. 105.431.378 azioni di risparmio, da nominali euro 1 cadauna senza indicazione del valore nominale. a) ai sensi dell art. 2443 cod. civ., aumentare il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 500.000.000, gratuitamente o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di buoni (warrant) per la loro 3

sottoscrizione differita nel tempo; b) ai sensi dell art. 2420-ter cod. civ., emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con diritti di acquisto o di sottoscrizione, fino ad un ammontare massimo di euro 500.000.000, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge, il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e le obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino ad un quarto ai sensi dell art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni. Con deliberazione del 19 aprile 2011, l Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione: - la facoltà, ai sensi dell art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla sopra indicata deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 6.000.000 mediante emissione di massime n. 6.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio, da riservare, ai sensi dell art. 2441 cod. civ., 8 comma: * a dipendenti di Italcementi S.p.A. e sue controllate, nel caso di assegnazione gratuita, * a dipendenti di Italcementi S.p.A. e sue controllate, nonché a dipendenti delle sue controllanti e delle altre società controllate da 4

queste ultime, nel caso di offerta in sottoscrizione, sia in Italia che all estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari; - la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinare i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell offerta ai dipendenti e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, compreso il relativo sovrapprezzo. Il Consiglio di amministrazione, in data 6 marzo 2014, in esercizio della delega ad esso attribuita, ha deliberato di approvare l operazione di aumento del capitale sociale in via scindibile e a pagamento per un ammontare complessivo (incluso l eventuale sovrapprezzo) di massimi euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamilioni/00), mediante emissione di un numero di azioni da offrirsi in opzione agli aventi diritto, rinviando a successiva deliberazione consiliare la determinazione dell esatto ammontare dell aumento di capitale, della/e categoria/e di azioni (ordinarie o di risparmio ovvero solo ordinarie) da emettersi, del prezzo di emissione, ed in particolare della porzione del prezzo da imputarsi a capitale e di quella da eventualmente imputarsi a sovrapprezzo, così stabilendo anche il numero delle azioni da emettere ed il rapporto di sottoscrizione. Articolo 7 Caratteristiche delle azioni di risparmio Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale per il quale non sia stato escluso o Articolo 7 Caratteristiche delle azioni di risparmio 5

limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio di nuova emissione ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni di altra categoria. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l approvazione da parte delle assemblee delle singole categorie di azioni. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dalla legge e dallo Statuto, salvo diversa disposizione dell Assemblea. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell art. 32, lett. b, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l intero valore nominale fino a concorrenza di euro 1,00 per azione. Nel caso di raggruppamenti o 6

frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente. Articolo 32 Utili - Acconti su dividendi Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue: a) il 5% alla riserva legale fino al limite stabilito dalla legge; b) alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% del valore nominale delle azioni, con un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 3% del valore nominale delle azioni; c) il residuo alle azioni, salvo che l Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione. Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Articolo 32 Utili - Acconti su dividendi Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue: a) il 5% alla riserva legale fino al limite stabilito dalla legge; b) alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del 5% del valore nominale delle azioni dell importo di euro 0,05 per azione, con un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari al 3% del valore nominale delle azioni a euro 0,03 per azione; c) il residuo alle azioni, salvo che l Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione. La presente proposta di eliminazione dell indicazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio e di introduzione di un parametro numerico puntuale non integra fattispecie previste per l esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ordinari e di risparmio, ai sensi dell articolo 2437 del codice civile e, pertanto, in caso di sua approvazione, non spetta agli azionisti il diritto di recedere dalla Società. 7

Inoltre, la proposta non è soggetta all approvazione dell assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi dell articolo 146, comma 1, lett. b) del TUF, non comportando alcun pregiudizio per i diritti della categoria. La proposta, ove approvata, sarebbe efficace dalla data di iscrizione della relativa delibera al Registro delle Imprese. Proposta di deliberazione Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera: L Assemblea straordinaria degli azionisti di ITALCEMENTI S.p.A.: - vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata; delibera 1) di eliminare l indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio di ITALCEMENTI S.p.A., ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del codice civile; 2) di sostituire i riferimenti, anche percentuali, al valore nominale delle azioni contenuti negli articoli 7 e 32, lett. b) dello statuto sociale con un importo determinato sulla base dell attuale parità contabile implicita delle stesse di Euro 1,00; 3) di adeguare alla eliminazione dell indicazione del valore nominale delle azioni le disposizioni, contenute nell articolo 7 dello statuto sociale, relative al diritto degli azionisti di risparmio ad essere postergati nella partecipazione alle perdite; 4) di modificare, in conseguenza di quanto sopra, gli articoli 5, 7 e 32 dello statuto sociale come segue: Articolo 5 Capitale Sociale Il capitale sociale è di euro 282.548.942, suddiviso in n. 177.117.564 azioni ordinarie ed in n. 105.431.378 azioni di risparmio senza indicazione del valore nominale. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti in natura o di crediti, osservate le disposizioni di legge. In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, con l osservanza delle disposizioni previste dalla legge. 8

È attribuita al Consiglio di amministrazione la facoltà affinché possa, in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla deliberazione dell Assemblea straordinaria del 17 aprile 2013: a) ai sensi dell art. 2443 cod. civ., aumentare il capitale sociale per un importo massimo di nominali euro 500.000.000, gratuitamente o a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio e/o di buoni (warrant) per la loro sottoscrizione differita nel tempo; b) ai sensi dell art. 2420-ter cod. civ., emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o di risparmio o con diritti di acquisto o di sottoscrizione, fino ad un ammontare massimo di euro 500.000.000, nei limiti volta a volta consentiti dalla legge, il tutto con ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di offrire in opzione le azioni e le obbligazioni convertibili o con warrant nella forma di cui al penultimo comma dell art. 2441 cod. civ.; riservare le medesime sino ad un quarto ai sensi dell art. 2441 cod. civ., ultimo comma; individuare i fondi e le riserve da imputare a capitale nel caso di aumento gratuito; definire prezzo di emissione, rapporti di conversione, termini e modalità di esecuzione delle operazioni. Con deliberazione del 19 aprile 2011, l Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di amministrazione: - la facoltà, ai sensi dell art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale, gratuitamente e/o a pagamento, in una o più volte entro il termine di cinque anni dalla sopra indicata deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 6.000.000 mediante emissione di massime n. 6.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio, da riservare, ai sensi dell art. 2441 cod. civ., 8 comma: * a dipendenti di Italcementi S.p.A. e sue controllate, nel caso di assegnazione gratuita, * a dipendenti di Italcementi S.p.A. e sue controllate, nonché a di-pendenti delle sue controllanti e delle altre società controllate da queste ultime, nel caso di offerta in sottoscrizione, sia in Italia che all estero e nel rispetto delle norme vigenti nei Paesi di appartenenza dei beneficiari; - la facoltà, conseguentemente, di stabilire il godimento delle azioni, di determinare i tempi, i modi, le caratteristiche e le condizioni dell offerta ai dipendenti e di fissare il prezzo di emissione delle azioni, compreso il relativo sovrapprezzo. Il Consiglio di amministrazione, in data 6 marzo 2014, in esercizio della delega ad esso attribuita, ha deliberato di approvare l operazione di aumento del capitale sociale in via scindibile e a pagamento 9

per un ammontare complessivo (incluso l eventuale sovrapprezzo) di massimi euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquantamilioni/00), mediante emissione di un numero di azioni da offrirsi in opzione agli aventi diritto, rinviando a successiva deliberazione consiliare la determinazione dell esatto ammontare dell aumento di capitale, della/e categoria/e di azioni (ordinarie o di risparmio ovvero solo ordinarie) da emettersi, del prezzo di emissione, ed in particolare della porzione del prezzo da imputarsi a capitale e di quella da eventualmente imputarsi a sovrapprezzo, così stabilendo anche il numero delle azioni da emettere ed il rapporto di sottoscrizione. Articolo 7 Caratteristiche delle azioni di risparmio Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio di nuova emissione ovvero, in mancanza o per la differenza, su azioni di altra categoria. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle già esistenti sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non richiedono l approvazione da parte delle assemblee delle singole categorie di azioni. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o di risparmio, le azioni di risparmio conservano i diritti ad esse attribuiti dalla legge e dallo Statuto, salvo diversa disposizione dell Assemblea. Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nell art. 32, lett. b, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. La riduzione del capitale sociale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di euro 1,00 per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti) gli importi per azione cui sono ancorati i privilegi delle azioni di risparmio saranno modificati in modo conseguente. Articolo 32 10

Utili - Acconti su dividendi Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue: a) il 5% alla riserva legale fino al limite stabilito dalla legge; b) alle azioni di risparmio fino alla concorrenza dell importo di euro 0,05 per azione, con un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari a euro 0,03 per azione; c) il residuo alle azioni, salvo che l Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a disposizione del Consiglio di amministrazione per altra destinazione. Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità previste dalla legge. 5) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato nonché per provvedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedente deliberazioni nonché a seguito della loro esecuzione. Bergamo, 6 marzo 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 11