Valutazione Ambientale VAS. Programma Energetico Ambientale Regionale - PEAR. 1 a Conferenza di Valutazione e Forum aperto al pubblico

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Valutazione Ambientale VAS Programma Energetico Ambientale Regionale - PEAR 1 a Conferenza di Valutazione e Forum aperto al pubblico Milano, 12 novembre 2013 Autorità competente per la VAS Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS > UO Strumenti per il governo del territorio > Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo

La valutazione ambientale strategica La Valutazione Ambientale - VAS, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi che possano avere effetti significativi sull'ambiente. La VAS è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione. Sua finalità è quello di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.

VAS: IL QUADRO NORMATIVO COMMISSIONE EUROPEA Direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull ambiente REGIONE LOMBARDIA Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) Art. 4 - Valutazione ambientale dei piani Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi (art. 4, comma 1, L.R 11 marzo 2005, n. 12) Deliberazione Consiglio regionale n. 351/2007 Determinazione della Procedura per la Valutazione ambientale di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R 11 marzo 2005, n. 12) Deliberazione Giunta regionale n.6420/2007 STATO DECRETO LEGISLATIVO 3.04.2006, n. 152 Norme in materia ambientale modificato ed integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 16.01.2008, n.4 modificato ed integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 29.06.2010, n.128 Adeguamento norme regionali al DECRETO LEGISLATIVO 16.01.2008, n.4: D.G.R. n. 10971/2009 Adeguamento norme regionali al DECRETO LEGISLATIVO 29.06.2010, n.128: D.G.R. n. 761/2010 Circolare applicativa (VAS nel contesto comunale d.d.s. 13071/2010) Adeguamento norme regionali alla L. 106/2011: L.R. 4/2012 D.G.R. n. 3836/2012

Ambito di applicazione della VAS Il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è oggetto di valutazione ambientale strategica: a) In quanto programma elaborato per la valutazione e gestione del settore energetico ai sensi dell art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 152/2006; b) in considerazione dei possibili effetti sui Siti che costituiscono la rete ecologica europea Natura 2000 (SIC e ZPS) ai sensi dell art. 6, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 152/2006.

Il principio di integrazione l introduzione della VAS comporta un significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani e programmi, in quanto essi devono: permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi; essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura; essere integrata il più possibile nel processo di elaborazione del P/P; accompagnare il P/P in tutta la sua vita utile ed oltre attraverso un azione di monitoraggio.

Autorità Procedente & Autorità competente per la VAS Autorità procedente DGR n.9/761 del 10/11/2010, Allegato 1 p. 3.1 ter. E la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. È la pubblica amministrazione cui compete l elaborazione della Dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all interno dell ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P. Autorità competente per la VAS DGR n.9/761 del 10/11/2010, Allegato 1 p. 3.2 L autorità competente per la VAS è individuata all interno dell ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P ( ) Essa deve possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. Formula il parere motivato (d intesa con l autorità procedente) D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Energia e Reti Tecnologiche D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo U.O. Strumenti per il governo del territorio Struttura Fondamenti, strategie per il governo del territorio e VAS

Informazione e consultazione direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE, 2003/35/CE Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (P/P e valutazione ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico: 1. L autorità procedente, d intesa con l autorità competente per la VAS, all inizio del procedimento, definiscono le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico (p.es., Forum), nonché le modalità di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni. 2. Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di valutazione. 3. Nell ambito del sistema informativo regionale è stato costituito il SIVAS (Sistema Informativo per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi): www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas

I soggetti interessati e il pubblico (dduo n. 8253 del 25/09/2012) Soggetti competenti in materia ambientale ISPRA; ARPA; ASL; Enti gestori dei Parchi Regionali e Naturali; Enti gestori dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS); Enti gestori delle riserve naturali; Enti gestori dei Siti Natura 2000; Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Direzioni Generali di Regione Lombardia, componenti del Nucleo tecnico regionale VAS; Autorità competente in materia di VIC Allegato A dduo n. 8253 del 25/09/2012 CONFERENZE DI VALUTAZIONE Enti territorialmente interessati Province; Comunità Montane; Comuni; Autorità di Bacino; Regioni confinanti; Svizzera (Canton Ticino e Grigioni) Allegato B dduo n. 8253 del 25/09/2012 Stakeholders - Pubblico interessato Associazioni rappresentative degli enti locali, del sistema delle imprese, delle parti sociali, per la tutela dell ambiente e del territorio, per la tutela dei cittadini e dei consumatori, di categoria, ordini e collegi professionali, Università ed Enti di Ricerca, Forze dell Ordine, soggetti pubblici e privati Allegato C dduo n. 2366 del 15/03/2013 FORUM

Contenuti del documento di scoping SCOPING L'analisi preliminare, detta anche scoping, ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare, nell'ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano, analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori). La fase di scoping deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga i soggetti interessati dal procedimento, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti. schema del percorso metodologico procedurale; proposta di definizione dell ambito di influenza del P/P; proposta della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

Il monitoraggio del Piano MONITORAGGIO è un processo di verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi ambientali del Piano e degli effetti negativi e positivi prodotti sul contesto ambientale durante la sua attuazione. Comprende la raccolta dei dati, il calcolo di indicatori, il confronto con gli andamenti attesi, l interpretazione delle cause degli eventuali scostamenti rispetto a questi, la formulazione di proposte di azioni correttive (ad esempio la revisione degli obiettivi, delle azioni o delle modalità attuative). Il sistema di monitoraggio del piano verifica, utilizzando lo strumento degli indicatori, il perseguimento degli obiettivi e gli effetti associati alle azioni realizzate. Fonte: Ricerca Indagini e valutazioni qualitative sulla nuova pianificazione comunale nell ambito dell Osservatorio Permanente (alias Sperimentazione regionale sul monitoraggio dei PGT comunali ) Il Rapporto Ambientale deve contenere: la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti (ALLEGATO VI d.lgs. 152/06 smi - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art.13)