REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

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Transcript:

T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 08.01.08, n. 1 Pres. Papiano, Est. Giovannini - Buscarini (Avv.ti Franchi, Manfredi e Monegatti Ziliotti) c. Comune di Gossolengo (Avv. Ferrari) Rifiuti Altre sentenze - Rifiuti speciali - Abbandonati in aree private - Ordine di rimozione - Ex art. 14 del D.L.vo n. 22 del 1997 - Nei confronti del proprietario dell area Legittimità - Rimasto disatteso - Rimozione e smaltimento di ufficio da parte della P.A., e richiesta di pagamento delle spese sostenute nei confronti del proprietario - Legittimità. Art. 14 D.lgs n 22/1997- Obbligo in solido proprietario area e trasgressore- Rimozione rifiuti- Recupero e smaltimento- Piena disponibilità fondo- Culpa in vigilando al proprietario o al titolare di diritti reali o personali sul fondo. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha pronunciato la presente sezione staccata di Parma (Sezione Prima) SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 469 del 1999, proposto da: Buscarini Franco, rappresentato e difeso dagli avv. Franca Franchi, Giuseppe Manfredi ed Eugenia Monegatti Ziliotti, con domicilio eletto presso lo studio di quest ultima, in Parma, p.zza Garibaldi n. 17; contro Comune di Gossolengo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Gruzza, con domicilio eletto presso lo studio dell Avv. Giorgio Ferrari, in Parma, borgo Riccio da Parma n. 27; per l'annullamento a) del provvedimento in data 12/8/1999 n. 882, con il quale l Amministrazione Comunale di Gossolengo ha intimato al ricorrente il pagamento della somma di

Lire 11.846.400 corrispondente al costo per lo smaltimento dei rifiuti speciali siti in area del territorio del suddetto Comune e di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o comunque connessi o collegati, con particolare riferimento: b) all ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale del 1/10/2007; c) dell ordinanza sindacale in data 5/5/1997 n. 810. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gossolengo e la successiva memoria depositata in data 23/10/2007; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, all'udienza pubblica del giorno 6/11/2007, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO L odierno ricorrente è proprietario di un fondo agricolo sito in Comune di Gossolengo (PC) località Pontenuovo. Nel mese di marzo 1997, gli agenti dell ARPA di Piacenza hanno accertato che su un terreno incolto antistante la proprietà del ricorrente e che risulta facilmente accessibile dalla viabilità ordinaria, erano stati abbandonati dei materiali quali pneumatici usati e lastre di cemento - amianto classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del D. Lgs. n. 22 del 1997. Con le gravate ordinanze del 1997, il Comune, supponendo che il sig. Boscarini fosse il proprietario dell area su cui erano stati abbandonati i rifiuti in questione, gli ordinava di rimuovere gli stessi. Il ricorrente eseguiva in parte dette ordinanze provvedendo allo smaltimento dei soli pneumatici usati. A seguito del parziale inadempimento a quanto precedentemente intimato, l Amministrazione Comunale incaricava dello smaltimento delle lastre di eternit l Azienda Servizi Municipalizzati di Piacenza chiedendo poi al sig. Boscarini la somma relativa al costo della suddetta operazione. Ritiene il ricorrente che gli atti impugnati siano illegittimi per i seguenti motivi in diritto: Violazione dell art. 14 del D. Lgs. n. 22 del 1997 e dell art. 3 L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, nonché per travisamento di fatti, viamento, carenza di motivazione ed ingiustizia manifesta;

L ordinanza impugnata è viziata in quanto adottata sul falso presupposto che il ricorrente sia proprietario dell area sulla quale sono stati depositati abusivamente i rifiuti in questione e nonostanteche questi abbia tempestivamente segnalato all Amministrazione Comunale tale errore. Il provvedimento impugnato deve ritenersi inoltre illegittimo perché, in ogni caso, ai sensi dell art. 14 del D. Lgs n. 22 del 1997, il proprietario dell area su cui sono stati depositati abusivamente dei rifiuti non può essere costretto a rimuoverli, se egli stesso non risulta il responsabile dell abuso. Nella specie, è pacifico che il ricorrente, oltre a non essere proprietario dell area, nemmeno è responsabile del deposito dei suddetti materiali. L Amministrazione Comunale di Gossolengo, costituitasi in giudizio, in via preliminare chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile per tardività, per la parte in cui sono impugnate le ordinanze comunali del 5/5/1997 e del 1/10/1997 e, nel merito, che lo stesso sia respinto, siccome infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Alla pubblica udienza del 6/11/2007, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale. DIRITTO Sono impugnati, con il presente ricorso, sia l atto in data 12/8/1999, con il quale il Responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune di Gossolengo (PC) ha ordinato al sig. Franco Buscarini attuale ricorrente di pagare una determinata somma, corrispondente al costo sostenuto dalla civica amministrazione per lo smaltimento di rifiuti speciali depositati abusivamente in un area sita nel territorio comunale, sia le precedenti ordinanze comunali del 5/5/1997 e del 1/10/1997, di intimazione al medesimo di rimuovere detti materiali (costituiti da pneumatici usati e lastre di eternit) e di successiva concessione di ulteriore termine per provvedere, con avvertenza che, in caso di ulteriore inadempimento, il Comune avrebbe provveduto alla rimozione e allo smaltimento dei materiali in questione a spese dell intimato. In via preliminare, il Tribunale ritiene di poter omettere l esame delle eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità delle censure che aggrediscono le citate ordinanze comunali del 1977, risultando il ricorso infondato nel merito. Il ricorrente sostiene l illegittimità dell intimazione di pagamento dell importo equivalente al costo delle operazioni di rimozione e smaltimento dei suddetti rifiuti speciali (costituiti peraltro dalle sole lastre di eternit, in quanto gli pneumatici usati erano già stati rimossi dallo stesso intimato) disposta dal Comune ai sensi dell art. 14 del D. Lgs. n. 22 del 1997, in quanto egli non è né il responsabile del deposito abusivo, né il proprietario dell area sulla quale tale deposito è avvenuto.

Il motivo è infondato, sia perché riguardo alle precedenti ordinanze del 1997, rispettivamente di rimozione dei rifiuti e di proroga dei termini per effettuare tale operazione, il ricorrente, oltre a non avere mai palesato di non essere il proprietario dell area, ha anche ottemperato, sia pure parzialmente, all intimazione, rimuovendo parte dei materiali depositati, sia perché il titolo (diritto reale o personale di godimento) che effettivamente lega il ricorrente all area in questione è sufficiente, in mancanza come è nel caso in questione di identificazione dell effettivo responsabile dell abuso, affinché i costi di smaltimento dei rifiuti debbano essere addebitati al titolare del diritto stesso. Prescrive infatti l art. 14 del D. Lgs.n. 22 del 1997 che all obbligo di procedere alla rimozione, all avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi siano tenuti, in solido con il trasgressore, il proprietario dell area ovvero i titolari di diritti reali o personali sulla medesima, purché ad essi la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Nella specie, dagli atti di causa risulta che il ricorrente, in quanto titolare di un allevamento suinicolo sito nell area de qua, aveva oltre alla piena disponibilità del fondo, anche la necessità di essere costantemente presente sul posto per seguire la propria attività imprenditoriale. Dal verbale di sopralluogo redatto dai tecnici A.R.P.A in data 20/3/1997, risulta inoltre che le lastre di eternit (unico materiale costituente rifiuto smaltito dal Comune ed al quale si riferisce il provvedimento impugnato) non apparivano come se fossero state scaricate alla rinfusa sul terreno, risultando invece le stesse per la gran parte impilate le une sulle altre e poste su più bancali. Notavano ancora i tecnici ARPA che le lastre, in quanto coperte da vegetazione sembravano derivare da attività di rimozione di precedente struttura. Ritiene il Collegio, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sulla questione, che i suddetti elementi siano sufficienti affinché la violazione di cui all art. 14 del D. Lgs. n. 22 del 1997 possa essere imputata, quanto meno a titolo di culpa in vigilando, al proprietario o al titolare di diritti reali o personali sul fondo (v. C.d.S., sez. V, 3/2/2006 n. 439; TAR Friuli V.G., 22/2/2006 n. 104). Dalle considerazioni che precedono discende, ulteriormente, l immunità del provvedimento impugnato dai vizi denunciati in ricorso. Per le ragioni suesposte, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza ed esse sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna il ricorrente, quale parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento, in favore dell Amministrazione Comunale di Gossolengo, delle spese relative al presente giudizio, che sono liquidate per l importo onnicomprensivo di. 2.500,00 (duemilacinquecento /00) oltre I.V.A. e C.P.A.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2007 con l'intervento dei signori: Luigi Papiano, Presidente Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore Italo Caso, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Depositata in Segreteria il 08 gennaio 2008 *****