Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

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Fabbricati Civili Fascicolo Informativo Modello: FascInfFabCivLloyds13.01 Il presente fascicolo informativo contenente: a) Nota Informativa al Contraente; b) Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario; c) Informativa e tutela della Privacy Deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa FascInfFIGlobFabbLloyds13.01 Pagina 1 di 24

NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione per i fabbricati civili Fabbricati Civili Ai sensi dell art. 185 del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell art. 33 del Reg. Ivass 26/05/2010 n. 35 Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2013 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente e l Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. FascInfFIGlobFabbLloyds13.01 Pagina 2 di 24

A. INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per Legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per Legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nel Modulo di Polizza (e ogni altro Assicuratore identificato nel Modulo di Polizza). La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua Sede Legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun Membro di Lloyd s. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Il recapito telefonico, l indirizzo e-mail ed il sito internet di Lloyd s sono, rispettivamente: +39026378881, servizioclienti@lloyds.com e www.lloyds.com. e. I Membri di Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della Legge Inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I.00008 dell elenco dell Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale delle Imprese Come riportato a pag. 45 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2012* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad Eur 23.649 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di EUR 19.189 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 2.509 milioni e da riserve centrali di EUR 1.951 milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al 31.12.2012 era il 3.420%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 3.939 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 115 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 60 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2012*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2012: http://www.lloyds.com/lloyds/investor-relations/financial-performance/annual- Reports/2012-Annual-Report ** Tasso di cambio al 31.12.2012: EUR 1,00 = GBP 0,8161 (fonte: www.bancaditalia.it ) L aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s è consultabile al seguente link: http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/l-italia-in-italiano/fascicolo-informativo (art. 37, Regolamento IVASS n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo. AVVERTENZA Con la forma senza tacito rinnovo la copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza naturale del contratto - vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Durata dell assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative: COPERTURE ASSICURATIVE (A) Incendio (B) Responsabilità civile verso Terzi Incendio Gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare, con il limite massimo della somma assicurata per ciascuna partita i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, dagli eventi previsti nel contratto di assicurazione vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I Incendio - Rischio Assicurato. FascInfFIGlobFabbLloyds13.01 Pagina 3 di 24

Estensioni di copertura È data facoltà di estendere le coperture assicurative prestate ai casi previsti dalle Condizioni Particolari di polizza, operanti solo se espressamente richiamate. Per i dettagli si rinvia agli appositi articoli e relativi punti in essi contenuti delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l assicurato non sarà tenuto indenne,in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune ipotesi, rimandando all articolo 22 Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un elencazione completa di tutte le ipotesi: 1. normale assestamento e/o restringimento od espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti; 2. danni generati in tutto o in parte da campi elettromagnetici e/o radiazioni elettromagnetiche; 3. subiti da alberi, cespugli, piante, coltivazioni agricole e floreali; 4. subiti da Fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione finalizzata a modificarne la volumetria per effetto di ampliamenti e/o sopraelevazioni; 5. subiti da fabbricati in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono; Avvertenza: informazioni di dettaglio circa la presenza di franchigie e limiti di indennizzo sono contenute nell articolo 35 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcune franchigie e limiti di indennizzo previste nella copertura offerta: FABBRICATO assicurato per 150.000,00 Caso A - Danno da evento atmosferico che danneggia il fabbricato Garanzia prestata con il limite dell 80% della somma assicurata Massimo indennizzabile ( 150.000,00 x 80 %) = 120.000,00 Franchigia prevista per la garanzia = 250,00 Caso A1) Danno stimato = 7.000,00 Calcolo indennizzo = 7.000,00 250,00 = 6.750,00 Caso A2) Danno = 150.000,00 Calcolo indennizzo = 150.000,00 250,00 = 149.750,00 (importo superiore al limite di indennizzo) Importo liquidato 120.000,00 Caso B - Danno da guasto elettrico Garanzia prestata a Primo Rischio Assoluto Limite massimo di indennizzo pari ad 5.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. Caso B1) Danno stimato = 2.000,00 Calcolo indennizzo = 2.000,00 Importo liquidato = 2.000,00 Caso B2) Danno stimato = 6.500,00 (importo superiore al limite di indennizzo) Importo liquidato 5.000,00 In caso di assicurazione parziale, troverà applicazione quanto previsto dalle Condizioni assicurative vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione - Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale della Sezione I Incendio. Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) e Operai (R.C.O.) Gli Assicuratori nei modi, limiti e termini previsti dalle condizioni di assicurazione che seguono, si obbligano a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della Vita Privata dell Assicurato e dei familiari conviventi, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali. Gli Assicuratori si impegnano altresì a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Sezione IV Responsabilità Civile Oggetto dell Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) ; Condizioni Generali di Assicurazione Sezione IV Responsabilità Civile Assicurazione della Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) FascInfFIGlobFabbLloyds13.01 Pagina 4 di 24

Estensioni di copertura È data facoltà di estendere le coperture assicurative prestate ai casi previsti dalle Condizioni Particolari di polizza, operanti solo se espressamente richiamate. Per i dettagli si rinvia agli appositi articoli e relativi punti in essi contenuti delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l assicurato non sarà tenuto indenne,in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune ipotesi, rimandando all articolo 39 Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un elencazione completa di tutte le ipotesi: 1. da furto; 2. danni ai veicoli e natanti a motore di terzi in consegna e custodia all Assicurato o da lui detenuti a qualsiasi titolo diversi da quelli provocati da altri veicoli o natanti; 3. da detenzione od impiego di esplosivi e sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche; 4. a cose o animali che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo; 5. da assunzione volontaria di responsabilità anche di natura contrattuale, previste e non direttamente dalla legge; 6. arrecati da persone non in rapporto di dipendenza con l Assicurato; 7. da esercizio, da parte dell Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni, oppure dall attività personale dell Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari; Avvertenza: informazioni di dettaglio circa la presenza di franchigie e limiti di indennizzo sono contenute nell articolo 43 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcune franchigie e limiti di indennizzo previste nella copertura offerta: CAPITALE assicurato per 1.000.000,00 Caso A - Danno da evento atmosferico che danneggia il fabbricato Garanzia prestata con il limite dell 80% della somma assicurata Massimo indennizzabile ( 150.000,00 x 80 %) = 120.000,00 Franchigia prevista per la garanzia = 250,00 Caso A) Danni da acqua condotta Franchigia = 150,00 per i danni a terzi Danno al contenuto valutato = 2.500,00 Importo liquidato = 2.500,00 150,00 = 2.350,00 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative alle circostanze del rischio, possono essere causa di annullamento del contratto e/o limitazione dell indennizzo dovuto vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Dichiarazioni inesatte e/o reticenze. AVVERTENZA Il contratto di Assicurazione è nullo nei seguenti casi: 1) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell Art. 1895 del Codice Civile; 2) se al momento in cui l assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall Art. 1904 del Codice Civile; 3) nei casi previsti dall Art. 1418 del Codice Civile. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento e diminuzione del rischio vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Dichiarazioni inesatte e/o reticenze, Condizioni Generali di Assicurazione Aggravamento del rischio, Condizioni Generali di Assicurazione Diminuzione del rischio. Ai fini esemplificativi può comportare una modifica del rischio il cambio di residenza dell Assicurato, in quanto la provincia tariffaria rappresenta un parametro determinante per la classificazione del rischio. 6. Premi Il pagamento del premio di assicurazione può essere annuale o semestrale. E ammesso il frazionamento semestrale del premio previa applicazione al premio annuo di un aumento del 4%. Il pagamento del premio può essere effettuato secondo le seguenti modalità (in ottemperanza a quanto stabilito dall art. 47 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006): assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all Intermediario in qualità di agente degli Assicuratori; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbia come beneficiario gli Assicuratori o l intermediario FascInfFIGlobFabbLloyds13.01 Pagina 5 di 24

in qualità di agente degli Assicuratori; contante, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. AVVERTENZA Gli Assicuratori possono applicare sconti di premio personalizzati anche in funzione di specifiche strategie tecniche e commerciali. 7. Rivalse AVVERTENZA Gli Assicuratori si riservano di esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalle condizioni di polizza. 8. Diritto di recesso AVVERTENZA Le parti possono recedere dal contratto assicurativo nel corso della sua durata a seguito di sinistro vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Recesso in caso di sinistro e cessazione del rischio. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento della rate di premio scadute si prescrive in dodici mesi dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in ventiquattro mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda secondo quanto stabilito dall art.2952 del Codice Civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. L inadempimento da parte dell Assicurato dell obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell Art. 1913 C.C., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennità. 10. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana vedi titolazione delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Rinvio alle norme di legge. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla presente copertura assicurativa, sono a carico del Contraente; attualmente sono fissati nella misura riportata nella seguente tabella: Sezione Imposta sul premio imponibile Incendio 22,25% Responsabilità Civile Generale 22,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal contratto di assicurazione, che disciplina le modalità e i termini per la denuncia del sinistro vedi titolazione articoli delle Condizioni di Assicurazione sub: Condizioni Generali di Assicurazione Obblighi in caso di sinistro, Condizioni Generali di Assicurazione Norme valide per la Sezione I Incendio, II Furto e III Elettronica Pagamento dell indennizzo. 12. Reclami Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti. Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano di Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, 68 20121 Milano Fax n. 02 63788850 E-mail servizioclienti@lloyds.com FascInfFIGlobFabbLloyds13.01 Pagina 6 di 24

Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin-net, trasmettendo il proprio reclamo all IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 13. Arbitrato Il contratto prevede l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. E possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. *** Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo. Per la consultazione dell aggiornamento dei documenti precontrattuali e delle modifiche alle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito www.allrisks.it. Gli Assuntori di rischi assicurativi di Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il testo della Nota informativa è aggiornato al 31/05/2013. FascInfFIGlobFabbLloyds13.01 Pagina 7 di 24

Fabbricati Civili Condizioni di Assicurazione CondPolGlobFabbLloyds13.01 Pagina 8 di 24

Sommario Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2013 Premessa Norme che regolano l assicurazione in generale Art.1 Decorrenza dell assicurazione e pagamento del premio Art.2 Frazionamento del premio Art.3 - Durata dell assicurazione Art.4 Forma dell assicurazione Art.5 Dichiarazioni inesatte e reticenze Art.6 Aggravamento del rischio Art.7 Diminuzione del rischio Art.8 Buona fede Art.9 Ispezione dei beni assicurati Art.10 Titolarità dei diritti nascenti dall assicurazione Art.11 Richiesta fraudolenta Art.12 Comunicazioni Art.13 - Obblighi in caso di sinistro Art.14 Recesso in caso di sinistro e cessazione del rischio Art.15 Altre assicurazioni Art.16 Validità territoriale Art.17 Oneri fiscali Art.18 - Rinvio alle norme di Legge Art.19 - Foro Competente Norme valide per la Sezione Incendio I Art.20 Oggetto dell assicurazione Art.21 - Rischio assicurato Art.22 Esclusioni Art.23 Fenomeno elettrico Art.24 Spese di demolizione e sgombero Art.25 Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale Art.26 Valutazione delle cose assicurate Art.27 Somma assicurata ridotta a seguito di sinistro e suo reintegro Art 28 Anticipo indennizzi Art.29 Esagerazione dolosa del danno Art.30 Procedura per la valutazione del danno Art.31 Mandato conferito ai Periti Art.35 Limite di indennizzo o risarcimento Norme valide per la sezione Responsabilità Civile verso Terzi II Art.36 Oggetto dell assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi Art.37 Persone non considerate Terzi Art.38 Ricorso Terzi da Incendio Art.39 Esclusioni Art.40 Gestione delle vertenze Art.41 Pagamento del risarcimento Art.42 Massimale sottolimite di risarcimento Condizioni Particolari Sezione RCT-RCO II A) Responsabilità Civile verso addetti soggetti all obbligo di assicurazione INAIL (RCO) B) Danni a terzi da spargimento d acqua C) Lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato D) Giardini, alberi ad alto fusto e giochi per bambini E) Responsabilità Civile della conduzione delle singole unità immobiliari F) Responsabilità Civile professionale dell Amministratore Art.43 Limite d indennizzo o risarcimento Informativa e tutela Privacy Art.32 Onorari Periti Art.33 Pagamento dell indennizzo Art.34 Rinunci alla rivalsa Condizioni Particolari Sezione Incendio I A) Eventi Atmosferici Socio Politici B) Danni indiretti da mancato uso del fabbricato C) Danni da acqua condotta D) Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d acqua e dispersione gas E) Danni da gelo F) Danni da occlusione e trabocco G) Lastre e cristalli H) Danni a fissi e infissi a seguito di furto CondPolGlobFabb13.01 Pagina 9 di 24

Definizioni / Glossario Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicuratori: Il Membro o Membri Lloyd s che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione. Assicurazione: Il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. Autocombustione:Combustione spontanea di fiamma. Bilanci dei Membri: L utile/ (la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) Membri dei Lloyd s. Consumatore: E la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Contraente: Il soggetto che stipula il Contratto d Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall Assicurazione. Contratto d assicurazione: Il contratto in forza del quale l Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si propaga con elevata velocità. Fabbricato/Locali: Il complesso di opere edili indicate nell ubicazione del rischio, escluso solo il valore dell'area. Sono compresi fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, impianti fissi in genere, impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e/o condizionamento, posti al servizio del fabbricato o dei locali (solo per utenze domestiche), le recinzioni e tutto quanto è considerato immobile per natura o destinazione diverso da quanto indicato alla voce contenuto, recinzioni e parti comuni di immobile e di impianti costituenti proprietà comune. Fissi ed Infissi: Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione (fissi), manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e aereazione delle costruzioni (infissi). Fondi dei Membri presso i Lloyd s: I fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd s a garanzia dei contraenti e per sostenere l attività assuntiva di rischi complessiva di un Membro. Franchigia: Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell Assicurato. Tale importo va a ridurre l ammontare dell indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. Fulmine: Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica e visibile. Furto: Impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri. Implosione: Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Incendio: Combustione con fiamma, degli enti materiali al di fuori del proprio focolare, che può estendersi e propagarsi. Incombustibili: Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione. Incombustibili: Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. Insorgenza (del sinistro): Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l insorgenza è: - nell ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l evento dannoso; - nell ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali. Lastre e Cristalli: Lucernari, specchi, vetri, lastre di cristallo o altri materiali trasparenti fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all esterno che all interno del fabbricato, stabilmente collocati su porte, finestre, vetrine, banchi, mensole e simili. Massimale: L ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto di Assicurazione. Modulo di Polizza: Il documento allegato al Contratto di Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la Decorrenza, il Premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto di Assicurazione. Polizza: Il documento che prova l assicurazione. CondPolGlobFabb13.01 Pagina 10 di 24

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all Assicuratore. Regola Proporzionale: Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel Modulo di Polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall art. 1907 del C.C., qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto. Risarcimento: La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro. Scoperto: Importo che rimane a carico dell Assicurato, espresso in misura percentuale sull ammontare dell indennizzo o risarcimento, che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso. Scoppio: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti del gelo e del colpo d ariete. Sindacato: E definito Sindacato il Membro di Lloyd s o il gruppo di Membri di Lloyd s, che assumono rischi attraverso un Agente Gestore al quale è attribuito un numero di Sindacato dal Council di Lloyd s. subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio. Tetto: Insieme delle strutture portanti e non, destinate a coprire e proteggere il fabbricato ed il relativo contenuto dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti ed il manto di copertura. Ubicazione del rischio: L indirizzo dell unità immobiliare dichiarata in polizza. Valore a nuovo: per il fabbricato la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere. E escluso il valore dell area e di statue, affreschi e abbellimenti aventi valore storico artistico; - per il contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità e valore, ad eccezione delle merci, degli oggetti pregiati e dei valori in genere. Valore commerciale: Il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito derivante dal grado di vetustà, dallo stato di conservazione, dalla destinazione e modo di costruzione dalla qualità e funzionalità, dal rendimento e stato di manutenzione nonché ogni altra circostanza concomitante. Valore Intero: Forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l applicazione della regola proporzionale così come previsto dall art. 1907 del Codice Civile. Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Solaio: Complesso degli elementi che interessano la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature. Sottolimite: L ammontare che rappresenta l entità massima dell obbligazione di pagamento dell Assicuratore in forza del Contratto d Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. Terrorismo: Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità Pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. Terzi: Qualunque persona fisica con esclusione di: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente; b) le persone che essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l Assicurato CondPolGlobFabb13.01 Pagina 11 di 24

Glossario Giuridico Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato: Arbitrato:Istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti I'interpretazione o l esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro. Vertenza Amministrativa: Contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico la cui decisione è demandata in sede giudiziale all'autorità Amministrativa competente [T.A.R. -Tribunale Amministrativo Regionale - o Consiglio di Stato]. Vertenza Contrattuale: Controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento della relative obbligazioni. Danno Extracontrattuale: Danno conseguente a fatto illecito. Non presume l esistenza di alcun rapporto finanziario. Diritto Reale: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso, ad esempio di Proprietà, e limitata nel caso ad esempio di Usufrutto), e conseguenti oneri / doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso. Illecito Amministrativo Depenalizzato: Fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di denaro alla Pubblica Amministrazione. Imputazione Colposa: Per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (artt. 42 e 43 Codice Penale). Imputazione Dolosa: Per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale). Reato: Violazione di norme penali. In relazione alla diversa specie della pena detentiva o pecuniaria prevista dalla legge, si deve distinguere tra: - delitto: per il quale è prevista la pena detentiva della reclusione e/o la pena pecuniaria della multa. - contravvenzione: per la quale è prevista la pena detentiva - dell'arresto e/o pena pecuniaria dell'ammenda. Spese di giustizia penale: Spese del procedimento, dovute allo Stato dal condannato (art. 535 Codice di Procedura Civile comma 1). Spese di soccombenza: Spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile. Sanzione Amministrativa: Provvedimento dell'autorità Amministrativa o Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. Si deve distinguere tra: - Sanzione pecuniaria: pagamento di una somma di denaro; - Sanzione accessoria: sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco. Transazione: Accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale. Trattazione Stragiudiziale: Tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice. CondPolGlobFabb13.01 Pagina 12 di 24

Globale Fabbricati Civili Il presente documento rappresenta il Contratto di Assicurazione che viene emesso sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente e riportate nel Questionario-Proposta, che forma parte integrante del Modulo di Polizza. Resta comunque inteso che, sulla base delle scelte del Contraente e/o dell Assicurato, saranno valide ed operanti, a tutti gli effetti, esclusivamente quelle partite per le quali nel Modulo di Polizza viene descritta la relativa somma assicurata, nonché le estensioni e le condizioni particolari di assicurazione presenti nel Modulo stesso con l indicazione OPERANTE o inserite negli allegati eventuali. Premessa Il Contratto di Assicurazione è sottoscritto, in collaborazione con All Risks S.r.l., con sede in Roma, Via Leonida Bissolati 54 00187 Roma, dagli Assicuratori di seguito indicati: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd s di Londra (Lloyd s) che svolgono l attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n I.00008 dell elenco dell Ivass delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1 Decorrenza dell assicurazione e pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell Art. 1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all Intermediario al quale è assegnata la polizza. Art. 2 Frazionamento del premio Pur essendo il premio annuale, qualora sia previsto il pagamento frazionato del Premio, le rate successive alla prima debbono essere pagate entro quindici giorni dalla scadenza prevista. Qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto. I premi delle rate frazionate successive alla prima sono comunque dovuti dal Contraente. Art. 3 Durata dell assicurazione Per i casi nei quali la Legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno (12 mesi), salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. L assicurazione cessa alle ore 24:00 della scadenza annuale indicata nel Modulo di Polizza, senza obbligo di disdetta. Art. 4 Forma dell assicurazione Le eventuali modifiche, proroghe e sostituzioni della presente Assicurazione debbono essere provate per iscritto. Art. 5 Dichiarazioni inesatte e/o reticenze Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relative a circostanze originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 6 Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione dell Assicurazione ai sensi dell Art. 1898 del Codice Civile. Art. 7 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del Rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento dell Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un Premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell Assicurato e/o del Contraente, salva la loro facoltà di recedere dall Assicurazione ai sensi dell Art. 1897 del Codice Civile. Art. 8 Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive del Fabbricato, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative allo stesso, rese all atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al Risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. Gli Assicuratori hanno peraltro il diritto di percepire l eventuale differenza di premio corrispondente all eventuale maggior rischio a decorrere dalla data in cui si è verificata la circostanza. Art. 9 Ispezione dei beni assicurati Gli Assicuratori hanno sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l Assicurato hanno l obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. CondPolGlobFabb13.01 Pagina 13 di 24

Art. 10 Titolarità dei diritti nascenti dall assicurazione La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dagli Assicuratori. Spetta in particolare al Contraente compiere tutti gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni, fermo restando che l Indennizzo non verrà corrisposto se non nei confronti, e con il consenso del titolare dell interesse assicurato. Art. 11 Richiesta fraudolenta Qualora l Assicurato o il Contraente avanzassero una richiesta falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l importo richiesto sia altrimenti, decadrà il diritto all Indennizzo di cui al presente Contratto di Assicurazione. Art. 12 Comunicazioni Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, fax o per telegramma: a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori: a All Risks S.r.l. tramite la quale è stata effettuata l assicurazione od al Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s; b) per quanto riguarda le comunicazioni all Assicurato e/o al Contraente: all ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori. Art. 13 Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro, l Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi Indennizzo, dovranno: a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre tre giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza ai sensi dell Art. 1913; b) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; c) in caso di ipotesi di reato, denunciare l evento all Autorità giudiziaria, entro il termine di 24 ore, specificando le circostanze dello stesso e l importo approssimativo del danno. Deve essere inviata copia via fax agli Assicuratori. d) fornire agli Assicuratori o ai Periti da questi incaricati, informazioni e prove conservando al riguardo tracce e residui del sinistro che possano ragionevolmente contribuire a facilitare la liquidazione del danno. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo ai sensi dell art. 1915 del codice civile. Art. 14 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti Contraenti può recedere dal Contratto di Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni: - il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; - il recesso da parte degli Assicuratori ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Gli Assicuratori, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 15 Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato devono comunicare agli Assicuratori l esistenza o la stipulazione successiva di eventuali altre assicurazioni per la copertura degli stessi rischi. Tale obbligo non riguarda le assicurazioni stipulate per Legge o per contratto, da altro Contraente. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso agli Assicuratori ed a tutte le altre Compagnie ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi escluso dal conteggio l assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con le altre Compagnie. Gli Assicuratori, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono recedere dal presente Contratto di Assicurazione con preavviso di quindici giorni. Art. 16 Validità territoriale La garanzia viene prestata per i soli rischi ubicati nel territorio dello Stato Italiano, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art. 17 Oneri fiscali Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi alla presente Assicurazione sono comunque a carico del Contraente. Art. 18 Rinvio alle Norme di Legge Per quanto non espressamente stabilito dalle Condizioni Generali e Particolari del presente Contratto di Assicurazione, si farà riferimento alle Norme di Legge vigenti in Italia. Art. 19 Foro competente Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Norme che regolano l assicurazione Incendio - Sezione I Art. 20 Oggetto dell assicurazione La presente Assicurazione si intende prestata per i danni diretti e materiali al fabbricato condominiale costituente l oggetto dell assicurazione descritto nel Modulo di Polizza, fino a concorrenza dei capitali indicati nel Modulo stesso e precisamente per l intera costruzione edile con strutture portanti verticali, orizzontali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, compresi fissi ed infissi, opere di fondazione e/o interrate, nonché le sue pertinenze quali centrale termica, box, autorimesse private, recinzioni, cancelli automatici e simili, piscine, campi da tenni e da golf, giardini, strade private, con l esclusione dei parchi; il tutto comunque costruito, purché, realizzato nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate. Sono compresi gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi (esclusi impianti di allarme, pannelli solari e pannelli fotovoltaici) impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d aria, impianti di illuminazione, ascensori montacarichi, scale mobili e simili. Sono CondPolGlobFabb13.01 Pagina 14 di 24

altresì comprese antenne centralizzate radiotelevisive, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Per l operatività delle garanzia, è condizione essenziale che il Fabbricato risponda alle seguenti caratteristiche: - altezza non superiore a 12 piani fuori terra; - sia adibito ad uso di civile abitazione o ad uffici, per almeno ¾ della superficie totale, e che nel restante ¼ della superficie totale, non siano presenti grandi empori, supermercati di superficie superiore a 1000 m 2, cinema e teatri, autorimesse pubbliche, stazioni di rifornimento carburanti fabbriche, industrie, discoteche e night club; - risulti costruito con strutture portanti verticali ed orizzontali, pareti esterne e solai in cemento armato, laterizi e/o materiali incombustibili. - che il complesso delle opere edili assicurate non dovrà essere considerato abusivo ai sensi delle vigenti Norme di Legge in materia urbanistica ed edile, e non dovrà essere dichiarato inagibile con ordinanza dell Autorità; - il complesso delle opere edili assicurate dovrà risultare conforme alle norme tecniche costruttive di Legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi; - il complesso delle opere edili assicurate dovrà essere in buone condizioni di statica e manutenzione; - il complesso delle opere edili assicurate non potrà risultare in costruzione o in fase di ampliamento e/o rifacimento. Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio: - le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell area coperta di quella del fabbricato stesso; - i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura se la superficie da essi occupata non eccede 1/10, rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza è elevata ad 1/3 allorché, trattasi di materia plastica non espansa né alveolare; - i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento; Art. 21 Rischi assicurati Gli Assicuratori si obbligano a indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dai seguenti eventi: a) incendio, compresi i danni arrecati per ordine dell Autorità allo scopo di impedire o arrestare l Incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall Assicurato o da terzi allo scopo di limitare i danni; b) esplosione e/o scoppio, non causati da ordigni esplosivi, fatta eccezione per quelli che siano presenti ad insaputa del Contraente e dell Assicurato; c) fulmine, esclusi i danni elettrici ed apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici; d) implosione; e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi; f) onda sonica, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica; g) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti all Assicurato e/o al Contraente, né al loro servizio; h) rovina di ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni; i) fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; j) fumi, gas e vapori sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui ai punti precedenti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 50 metri da esse; k) lastre e cristalli: relativamente ad eventuali lastre e cristalli presenti nel fabbricato condominiale assicurato, fermo quanto stabilito al punto 12 dell Art. 22 Esclusioni - delle Condizioni Generali di Assicurazione della presente Sezione, la copertura assicurativa viene prestata entro il limite di risarcimento di euro 1.000,00 per sinistro e per l intera durata del contratto. Tale garanzia, a deroga dell art. 1907 del Codice Civile, viene prestata senza l applicazione della regola proporzionale. Resta comunque a carico dell Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di 50,00 per singolo sinistro. Fermo tutto quanto sopra, gli Assicuratori rimborseranno altresì, senza applicazione della regola proporzionale e con i seguenti limiti di Indennizzo: 1. le spese per la riparazione dei danni subiti da apparati ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione, di proprietà dell azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica, che si trovino nel fabbricato, escluse le cabine di trasformazione dell azienda elettrica ed ogni apparato che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso; tale garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00; 2. le spese per il rimpiazzo del combustibile liquido (nafta, gasolio, kerosene) in caso di fuoriuscita di quest ultimo, conseguente a rottura accidentale, dagli impianti di riscaldamento o condizionamento, al servizio del fabbricato o di parte di esso. In nessun caso gli Assicuratori pagheranno, per singolo sinistro per annualità, un importo superiore ad euro 2.500,00. Art. 22 Esclusioni La presente Assicurazione non copre le perdite e/o i danni che non siano materiali e/o diretti sulle cose assicurate e le perdite e/o i danni direttamente od indirettamente causati o dovuti o risultanti anche solo parzialmente, da: 1. atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo e sabotaggio, colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno); guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare od usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali; 2. dolo del Contraente e/o dell Assicurato e/o delle persone delle quali il Contraente e/o CondPolGlobFabb13.01 Pagina 15 di 24