NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 10_2015 DEL 10 MARZO 2015

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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 10_2015 DEL A cura di: DATA MANAGEMENT HRM S.P.A. Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: edmund.kovacs@datamanagementhrm.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI

Argomenti ADEMPIMENTI... 2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Gennaio 2015... 2 SCADENZARIO MARZO 2015... 3 12 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU... 3 16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI... 3 16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE... 3 25 MARZO: CASSA INTEGRAZIONE... 3 31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO... 4 31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS... 4 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO... 5 CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI... 5 RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI... 6 INAIL, ASSICURAZIONE AMMINISTRATORE UNICO... 9 SCADENZARIO CONTRATTUALE...10 CNCE COMUNICATO DEL 20 FEBBRAIO 2015... 10 FOCUS...16 LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER I NUOVI ASSUNTI... 16 IL QUESITO DEL MESE...17 Oggetto: CCNL Dirigenti aziende industriali riconoscimento aumenti periodici di anzianità... 17 RASSEGNA PERIODICA...18 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 4347 DEL 4 MARZO 2015: Periodo di prova eventi sospensivi del conteggio.... 18 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 4596 DEL 6 MARZO 2015: fotocopiare documenti aziendali e licenziamento disciplinare.... 18 N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l indice per visualizzare l argomento di interesse. 1 20

ADEMPIMENTI TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Gennaio 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 gennaio 2015 al 14 febbraio 2015, è pari a 0,125000%. 2 20

SCADENZARIO MARZO 2015 12 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU I sostituti d imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erronee o incomplete. 16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d imposta nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) liquidazione periodica Iva. Per i non titolari di partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite: g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: h) Uffici postali abilitati; i) Concessionario della riscossione. 16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'inpgi a mezzo modello F24. Entro lo stesso termine deve essere presentata all'inpgi la denuncia contributiva mensile a mezzo supporto magnetico (procedura Dasm). 25 MARZO: CASSA INTEGRAZIONE I datori di lavoro interessati dall intervento della Cig e della Cigs devono presentare all Inps domanda di pagamento dell integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con modalità telematiche a mezzo mod. Ig15 (Cig) e Cigs on line (Cigs). 3 20

31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO D atori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. 31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. 4 20

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI I l Governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, il Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, con le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Il Decreto legislativo entra in vigore il 7 marzo 2015. Per tutti i lavoratori ai quali si è provveduto, dal 7 marzo 2015, a stipulare un nuovo contratto di lavoro, a trasformare un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o a qualificarne uno a contenuto formativo, si applicherà il nuovo contratto a Tutele Crescenti. Diventa finalmente operativo il nuovo regime di tutela in caso di licenziamento illegittimo. D ora in poi, infatti, la reintegra si riduce a due soli casi: 1. licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale; 2. licenziamenti disciplinari qualora sia accertata l insussistenza del fatto materiale e contestato. Mentre è prevista una tutela risarcitoria certa, commisurata all anzianità di servizio, quindi sottratta alla discrezionalità del giudice, negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ossia i c.d. licenziamenti ingiustificati. Dal 7 marzo 2015, per la prima volta in assoluto, viene riscritto l art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/1970). Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in particolare, non prevede alcun limite dimensionale dell azienda che assume per la sua applicazione. Infatti, il licenziamento giudicato illegittimo per giustificato motivo oggettivo (GMO) si applica a tutti i lavoratori (assunti dal 7 marzo 2015), di tutti i datori di lavoro, sia quelli alla prima assunzione sia quelli che hanno già dipendenti in forza di qualunque entità. Tuttavia, l art. 18 non verrà abrogato totalmente. Infatti, il vecchio regime sopravvivrà a favore dei lavoratori già destinatari di tale regime al 7 marzo. In altri termini, da domani convivranno due regimi di tutela. Imprese > 15 dipendenti: a. per gli assunti fino al 6 marzo 2015, si applicherà il vecchio art. 18; b. per gli assunti dal 7 marzo 2015, si applicheranno le tutele crescenti ( nuovo art. 18). Imprese < 15 dipendenti: a. per gli assunti dal 7 marzo 2015, si applicheranno le tutele crescenti ( nuovo art. 18); Se l azienda supera il limite dimensionale dei 15 dipendenti, il nuovo art. 18 si applicherà, sia alle assunzioni dal 7 marzo 2015 sia agli assunti fino al 6 marzo 2015. In tal caso spetta solo il risarcimento del danno corrispondente a due mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità. 5 20

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI D al 7 marzo è entrata in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali, ossia: la NASpI, la DIS-COLL e l ASDI, che prenderanno il posto di ASpI, Mini-ASpI e una tantum per i collaboratori. Tuttavia, per la NASpI e l ASDI bisogna attendere il 1 maggio 2015 per vederli entrare in scena. Mentre la DIS-COLL, ossia la tutela rivolta ai co.co.co. e co.co.pro., sarà immediatamente efficace. Si ricorda, che quest ultimo ammortizzatore sociale sarà valido esclusivamente per l anno 2015, in quanto lo schema di Decreto Legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali prevede l abrogazione, dal 1 gennaio 2016, delle collaborazioni a progetto. NASpI Entrerà in vigore dal 1 maggio 2015, ed è rivolta ai lavoratori dipendenti con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle P.A. e degli operai agricoli (OTD e OTI). Per accedervi è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: - siano in stato di disoccupazione; - possano far valere, nei 4 anni precedenti l inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione; - possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l inizio del periodo di disoccupazione. L assegno è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Qualora l importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. In caso contrario l importo è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed il predetto importo. In ogni caso, essa non può superare l importo mensile di 1.300 euro. La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Essa è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per ricevere la NASpI, è necessario l inoltro telematico all INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI, inoltre, è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato, purché il reddito non superi gli 8.000 euro (reddito minimo escluso da imposizione fiscale), salvo il caso in cui la durata del rapporto non sia superiore ai sei mesi. Esistono dei casi di decadenza dalla NASpI, che possono essere così sintetizzati: - perdita dello stato di disoccupazione; - inizio di un attività lavorativa subordinata senza comunicazione; - raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; 6 20

- acquisizione del diritto all assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI. DIS-COLL La dis-coll è rivolta ai co.co.co. e co.co.pro., con esclusione degli amministratori e dei sindacati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, e varrà esclusivamente per l anno 2015 (1/1-31/12). Per accedervi è necessaria la presenza congiunta dei seguenti requisiti: - stato di disoccupazione al momento della domanda di presentazione; - possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; - possano far valere, nell anno solare in cui si verifica l evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell importo che dà diritto all accredito di un mese di contribuzione. L importo dell indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all anno in cui si è verificato l evento di cessazione dal lavoro e all anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. In particolare: - se l importo sia pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la Dis-Coll è pari al 75% della retribuzione mensile; - se l importo è superiore a 1.195 euro, la Dis-Coll è pari al 75% incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed il predetto importo. In ogni caso, essa non può superare l importo mensile di 1.300 euro. Essa si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4 mese di fruizione. Inoltre: - non può essere superiore a 6 mesi; - è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell anno solare precedente l evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Va inoltrata telematicamente all INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, è necessario comunicare all'inps, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di trarne. Infine, i casi decadenza sono i seguenti: - nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni; 7 20

- in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni la DI-COLL è sospesa d ufficio. ASDI Operativo in via sperimentale a decorrere dal 1 maggio 2015, l Asdi ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASpI che abbiano fruito di questa per l intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni, quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. L ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all ammontare dell assegno sociale. È erogato mensilmente per un massimo di 6 mesi. 8 20

INAIL, ASSICURAZIONE AMMINISTRATORE UNICO È stato sottoposto alla Direzione Centrale Rischi dell'inail un quesito circa l'obbligo relativo al socio che riveste anche la qualifica di amministratore unico. L'Istituto ricostruisce l'evoluzione giurisprudenziale del rapporto tra socio e società, che si concretizza nel concetto di "dipendenza funzionale". Il socio opera per conto della società che rappresenta, ed è proprio l'attività manuale che lo pone in dipendenza della stessa, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di lavoro se subordinato o meno. Lo svolgimento materiale dell'attività, pertanto, comporta l'obbligo della tutela assicurativa del socio, anche se assume il ruolo di amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ovviamente l'assicurazione scatta solo in presenza di attività manuale protetta ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 svolta a favore della società ed in conformità alle direttive della stessa. Considerato che l'attività amministrativa o l'uso di un autoveicolo, rientrano nelle normali funzioni, viene difficile immaginare un socio amministratore unico che non svolga attività "protetta". Appare il caso di precisare che nel caso l'amministratore unico non sia socio della società, l'eventuale obbligo assicurativo dipenderà dall'inquadramento che lo stesso avrà nei confronti della società. Se, infatti, il rapporto sarà incardinato nell'area della parasubordinazione, ex art. 50, comma 1, lettera c- bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, allora l'obbligo assicurativo è in vigore dall'anno 2000 in virtù dell'art. 5 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. Se l'ufficio di amministratore, invece, rientra nei compiti istituzionali e nell'oggetto proprio dell'arte o professione, allora il reddito verrà attratto nel lavoro autonomo professionale e quindi non scatterà alcun obbligo assicurativo. 9 20

SCADENZARIO CONTRATTUALE CNCE COMUNICATO DEL 20 FEBBRAIO 2015 Vademecum contributo contrattuale Si trasmette, in allegato, il vademecum operativo per la gestione del contributo contrattuale nei confronti dei Fondi Prevedi e Cooperlavoro, approvato nella giornata odierna dalle Associazioni nazionali firmatarie dei CCNL per l'industria, l'artigianato e la cooperazione del settore edile. Si ricorda che le imprese che non hanno provveduto a versare il citato contributo per il mese di gennaio 2015, potranno effettuare un versamento a conguaglio unitamente alla contribuzione dovuta per il mese corrente, senza alcun onere a loro carico. Si precisa, inoltre, che i sistemi di trasmissione delle denunce mensili dovranno prevedere, a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio, l'obbligatorietà di indicare nella denuncia l'importo del contributo in esame per gli operai dipendenti dalle imprese che applicano i richiamati CCNL e la possibilità di riportare nella denuncia, in apposito campo, il citato contributo relativo al mese precedente. Per le imprese cooperative, fermo restando l'indicazione in denuncia dell'importo del contributo contrattuale, si dovrà prevedere la possibilità per l'impresa di dichiarare, nella stessa denuncia, che tale importo è stato versato a Cooperlavoro e, di conseguenza, lo stralcio dello stesso dal computo del debito contributivo complessivo nei confronti della Cassa Edile. I sistemi di trasmissione della denuncia provvederanno anche al controllo della congruità dell'importo denunciato per il contributo in esame, sulla base dei valori indicati nella tabella allegata al vademecum, per gli operai e per gli apprendisti (operai ed impiegati). Per gli impiegati, invece, in relazione alla non conoscenza, da parte della Cassa Edile, delle informazioni relative alle giornate lavorative effettuate, l'indicazione dell'importo non sarà obbligatoria né lo stesso importo, per gli impiegati part time, potrà essere soggetto ad un controllo di congruità. Si sottolinea, infine, che per tutti i lavoratori, operai ed apprendisti, retribuiti ad ore, l'importo mensile del contributo (calcolato moltiplicando il valore orario di competenza per le ore ordinarie di lavoro) dovrà essere arrotondato all'euro (inferiore o superiore) secondo le normali procedure. Si fa riserva di fornire, a breve, indicazioni relative all'applicazione dei CCNL per le piccole imprese edili. Nel restare a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, si inviano cordiali saluti. Allegato 1 PREVEDI - COOPERLAVORO CONTRIBUTO "CONTRATTUALE" Come noto, gli accordi di rinnovo dei c.c.n.l. per l industria, l artigianato e la cooperazione del settore edile dispongono, con decorrenza dal 1 gennaio 2015, il versamento al Prevedi (Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini) e Cooperlavoro (Fondo Pensione della previdenza complementare delle imprese e degli enti cooperativi) di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il ccnl medesimo (c.d. contributo "contrattuale"). Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, sia per i lavoratori non iscritti. Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo contrattuale in esame. 10 20

1) Fonti: - accordo 1 luglio 2014 per il rinnovo del ccnl industria e cooperative; - accordo 26 gennaio 2014 per il rinnovo ccnl artigianato, come modificato il 16 ottobre 2014; - accordo nazionale 18 novembre 2014; - accordo nazionale 13 gennaio 2015; - accordo nazionale 4 febbraio 2015. 2) Previsione contrattuale : contributo a carico del datore di lavoro ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli. 3) Decorrenza del contributo: 1 gennaio 2015; 4) Procedure per il calcolo del contributo Il contributo "contrattuale" ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l importo del 18,5%. L ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. In sostanza il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc. L importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili che non prevedono l accantonamento delle ferie, in quanto le imprese interessate, in occasione dell erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza. Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per tali lavoratori le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero. Per gli impiegati (e per gli operai delle imprese cooperative con periodo di paga mensilizzato) il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario. Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione ed aspettativa non retribuita. Il contributo contrattuale Prevedi e Cooperlavoro per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l erogazione della 13 e della 14 mensilità. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. 11 20

In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli impiegati nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti ai CCNL del settore. Per i dipendenti retribuiti ad ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all euro. 5) Part time impiegati (e per gli operai mensilizzati delle cooperative): salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro. 6) Lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro: per i lavoratori già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato; 7) Lavoratori non già associati: per i lavoratori non già associati ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall Organo di Amministrazione dello stesso in base alle caratteristiche anagrafiche ed alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per le contribuzioni ulteriori rispetto al citato contributo contrattuale si fa riferimento all accordo del 18 novembre 2014 ed alle circolari emanate successivamente dai Fondi pensione. 8) Natura irrevocabile del contributo: Il contributo contrattuale al Fondo Prevedi ed al Fondo Cooperlavoro non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è applicato il CCNL di riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro. La posizione individuale maturata presso i Fondi suddetti, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall iscrizione a Prevedi o Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti; 9) Modalità di versamento del contributo contrattuale a Prevedi e Cooperlavoro: ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute ai Fondi secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative ed operative vigenti presso i Fondi medesimi, a cui pertanto si rinvia integralmente. Per il Fondo Prevedi si rimanda al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Per il solo Fondo Prevedi, le aziende iscritte ad una Cassa Edile, trasmetteranno alla Cassa Edile stessa i dati anagrafici relativi ai propri dipendenti, operai ed impiegati, non ancora iscritti a Prevedi e, mensilmente, le contribuzioni contrattuali dovute per gli stessi. Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo Prevedi: 12 20

a) ricorrere all intermediazione della Cassa Edile territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta)e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo; oppure, in alternativa, b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L apertura di tale canale richiede il censimento dell'azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo Prevedi riportate sul sit www.prevedi.it ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo). Si precisa la modalità di cui al punto b) è l unica attivabile per i lavoratori delle imprese cooperative, secondo le indicazioni operative riportate sul sito www.cooperlavoro.it. 10) Contributo Inps di solidarietà. Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166. 11) Aspetti fiscali. Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/05). Allegato 2 TABELLA VALORI MENSILI ED ORARI CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI E COOPERLAVORO 1. CCNL INDUSTRIA E COOP 1 LUGLIO 2014 IMPIEGATI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori mensili) LIVELLI 1 gennaio 2015 8 (*) 20,00 7 16,00 6 14,40 5 12,00 4 11,20 3 10,40 2 9,36 1 8,00 13 20

(*) per le imprese cooperative OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori orari) (**) 1 gennaio 2015 a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,0767 Operaio specializzato 0,0712 Operaio qualificato 0,0641 Operaio comune 0,0548 b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti 0,0456 c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,0456 APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE - IMPIEGATI: 8 euro mensili - OPERAI: 0,05 euro orari (**) (**) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all euro 2. CCNL ARTIGIANATO 26 GENNAIO 2014 (Modificato dall Accordo del 16 Ottobre 2014) IMPIEGATI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori mensili) LIVELLI 1 gennaio 2015 7 16,40 6 14,40 5 12,00 4 11,12 3 10,40 2 9,20 14 20

1 8,00 OPERAI - CONTRIBUTO CONTRATTUALE (Valori orari) (***) 1 gennaio 2015 a) Operai di produzione Operaio di quinto livello 0,0821 Operaio di quarto livello 0,0762 Operaio specializzato 0,0712 Operaio qualificato 0,0630 Operaio comune 0,0548 b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, 0,0456 uscieri ed inservienti c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,0456 APPRENDISTI-CONTRIBUTO CONTRATTUALE - Apprendisti Impiegati: 8 euro mensili - Apprendisti Operai: 0,05 euro orari (***) (***) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all euro 15 20

FOCUS LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER I NUOVI ASSUNTI Per l articolo si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter. 16 20

IL QUESITO DEL MESE Oggetto: CCNL Dirigenti aziende industriali riconoscimento aumenti periodici di anzianità Si precisa che il riscontro riportato è mero estratto di un ampio parere legale predisposto per rispondere alle esigenze di una specifica azienda e che, pertanto, è da ritenersi solo rappresentativo dell attività svolta senza avere alcuna pretesa di esaustività, organicità completezza e correttezza se isolatamente inteso Richiesta: Ccnl dirigenti di aziende industriali: Gli aumenti periodici di anzianità non devono essere riconosciuti al dirigente che nel corso del biennio ha percepito un aumento economico strutturale? Per la risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter. 17 20

RASSEGNA PERIODICA CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 4347 DEL 4 MARZO 2015: Periodo di prova eventi sospensivi del conteggio. C on sentenza n. 4347 del 4 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento di un lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, il contratto collettivo, in deroga al principio generale, può prevedere dall esclusione dal conteggio anche le domeniche. I giudici della Suprema Corte hanno precisato che il principio generale che identifica il periodo di prova può essere ridefinito dalla contrattazione collettiva, la quale può disporre diversamente, attribuendo rilevanza sospensiva ad eventi non previsti dalla disposizione legale. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 4596 DEL 6 MARZO 2015: fotocopiare documenti aziendali e licenziamento disciplinare. C on sentenza n. 4596 del 6 marzo 2015, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare nei confronti di un dipendente che si appropria di documenti aziendali riservati, fotocopiandoli. I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come dette violazioni ledono gli obblighi di riservatezza e fedeltà in capo al lavoratore. 18 20

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