DOCUMENTO INFORMATIVO Fondo di Solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa L. 244/2007 Dm 132/2010 - DM n. 37/2013



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Data release 10/02/2015 N release 0002 Pagina 1 di 8 Il Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa è stato istituito con la Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), nel giugno del 2010 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 18 agosto) il Ministero dell Economia e delle Finanze (in breve MEF) ha emanato il decreto DM 132/2010 contenente il Regolamento attuativo del Fondo individuando nella CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) il Gestore del Fondo. Con il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 37 del 22 febbraio 2013 è stato emanato il nuovo Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132, concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l acquisto della prima casa, ai sensi dell art. 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244. E prevista la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l acquisto della prima casa di beneficiare, nel corso dell esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate per massimo due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di una situazione di temporanea impossibilità a provvedere ai pagamenti. A fronte della sospensione, che determina la proroga del contratto di mutuo per un periodo pari alla durata della sospensione stessa, il Fondo interviene rimborsando alle Banche i costi relativi alla quota interessi delle rate oggetto di sospensione, per la sola parte corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato (Euribor per i mutui a tasso variabile, Irs per quelli a tasso fisso), oltre agli eventuali onorari notarili anticipati per conto del Cliente. La differenza tra quanto rimborsato dal Fondo alla banca e quanto maturato nel periodo di sospensione e calcolato al tasso contrattuale, sarà invece corrisposto dal Cliente. Il Fondo opera nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge e sino ad esaurimento delle stesse. Sul sito www.dt.tesoro.it/fondomutuiprimacasa il Ministero dell Economia e delle Finanze ha pubblicato le Linee guida per la presentazione e l istruttoria delle richieste di sospensione e il Modello di richiesta di sospensione mutuo. A CHI SPETTA. I beneficiari dell agevolazione prevista dal Fondo sono i Clienti titolari di un mutuo contratto per l acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale sul territorio nazionale. Per accedere all agevolazione i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta, dei seguenti requisiti: 1. titolo di proprietà sull immobile oggetto di mutuo; 2. titolarità del mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno; 3. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo famigliare non superiore a 30.000 euro. In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo ad uno dei mutuatari, fermo restando che alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari.

Data release 10/02/2015 N release 0002 Pagina 2 di 8 L ammissione all agevolazione è inoltre subordinata all accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del mutuo e accaduti nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio, tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate del mutuo alla loro scadenza naturale: a) perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, oppure termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato. Tale evento deve riguardare unicamente l intestatario del mutuo, ovvero anche uno solo di essi nel caso di finanziamento cointestato; b) morte o sopraggiunta condizione di non autosufficienza da parte dell intestatario del mutuo. SU QUALI MUTUI È APPLICABILE LA SOSPENSIONE. Possono essere oggetto di sospensione i mutui che a prescindere dalla tipologia di tasso siano: - erogati a persone fisiche; - destinati all acquisto dell abitazione principale. L immobile oggetto del mutuo deve costituire l abitazione principale del beneficiario e non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nè possedere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969; - di importo erogato non superiore a 250.000 euro; - in ammortamento da almeno un anno. Rientrano nel perimetro di applicazione dell agevolazione anche i mutui che, nel rispetto di quanto sopra indicato, siano stati oggetto di: - operazioni di portabilità tramite surroga ai sensi del DL 7/2007 convertito dalla legge 40/2007. In tal caso sono ammissibili i mutui che al momento della surroga presentano un debito residuo non superiore a 250.000,00; - operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; - altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell ammortamento superiore a 18 mesi. Non rientrano invece nel perimetro di applicazione dell agevolazione i mutui per i quali: - sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura degli eventi che possono determinare l avvio della sospensione (cfr par. A chi spetta ). Tale polizza deve essere efficace nel periodo della sospensione stessa e coprire almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione; - ci sia un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; - ci sia stata fruizione di agevolazioni pubbliche.

Data release 10/02/2015 N release 0002 Pagina 3 di 8 COMPATIBILITÀ DELL AGEVOLAZIONE CON ALTRE MISURE DI SOSPENSIONE. Al momento della presentazione della richiesta di sospensione il mutuo deve essere in corso di ammortamento e pertanto l ammissione al Fondo è concessa qualora il mutuatario non stia già beneficiando di altre misure di sospensione concordate con la Banca o previste da altre leggi statali o regionali ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti. Nel caso in cui siano in corso delle altre misure di sospensione il mutuatario potrà richiedere l accesso ai benefici del Fondo una volta ripreso il regolare ammortamento del mutuo. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE E TEMPI DI ACCOGLIMENTO. I beneficiari in possesso dei requisiti possono presentare l apposita Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e relativa Integrazione, corredata della documentazione relativa allo specifico evento per il quale si richiede la sospensione (l elenco è riportato al punto Documentazione da presentare a corredo della richiesta ). La Banca, acquisita la richiesta e la relativa documentazione, controlla la completezza e la regolarità formale della stessa e inoltra a Consap entro dieci giorni la Dichiarazione sostitutiva corredata della documentazione sopradetta. Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione Consap verificata la disponibilità delle risorse economiche del Fondo, provvede a: - rilasciare il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, in caso di pratica completa e regolare; - a comunicare alla Banca il diniego alla richiesta, in caso di mancanza dei requisiti previsti. Entro cinque giorni dal ricevimento della risposta della Consap, la Banca comunica al Cliente l accettazione della sospensione del mutuo o l eventuale diniego mediante apposita comunicazione. In caso di accettazione la Banca attiva la sospensione delle rate entro 30 giorni lavorativi dalla data di accoglimento della richiesta. CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELLA SOSPENSIONE. La sospensione del pagamento può essere richiesta per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell esecuzione del contratto e ha effetto sull importo della quota interessi. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate, fermo restando il limite massimo di 18 mesi di sospensione. Gli interessi di mora già maturati sulle rate oggetto di sospensione non saranno dovuti. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo il Fondo rimborsa alle Banche: - i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati per conto del cliente (costi non percepiti dalla nostra Banca); - gli oneri finanziari pari alla quota interessi, delle rate oggetto di sospensione, corrispondenti al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato al netto dello spread.

Data release 10/02/2015 N release 0002 Pagina 4 di 8 Per parametro di riferimento si intende: per i mutui regolati a tasso variabile: Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all Euribor, l Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate; per i mutui regolati a tasso fisso: IRS di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell ammortamento. Nel caso in cui non sia disponibile la quotazione dell IRS di pari durata alla vita residua del mutuo, sarà presa a riferimento la quotazione disponibile par la durata successiva; per i mutui con opzione di scelta di tasso (fisso o variabile): il parametro di indicizzazione corrisponde a quello vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione. Pertanto in caso di mutuo regolato a tasso variabile sarà rimborsato l Euribor come sopra descritto e in caso di mutuo regolato a tasso fisso sarà rimborsato l IRS con le modalità sopra descritte; per i mutui bilanciati (cioè tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili): si applica lo stesso parametro previsto per i mutui a tasso fisso. Gli interessi corrispettivi maturati nel periodo di sospensione e calcolati al tasso contrattuale, al netto di quanto rimborsato dal Fondo alla Banca, sono corrisposti dal Cliente, senza applicazione di ulteriori interessi. A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione. Al termine della sospensione, il rimborso del mutuo (quota capitale e quota interessi) riprende con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto. Il Cliente ha la facoltà di riprendere il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere del periodo di sospensione, facendone richiesta scritta alla Banca. La sospensione non comporta: - l applicazione di commissioni o spese di istruttoria; - la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di mutuo; - la richiesta di garanzie aggiuntive. Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

Data release 10/02/2015 N release 0002 Pagina 5 di 8 REVOCA DELL AGEVOLAZIONE Nel caso in cui Consap riscontri che l accesso all agevolazione sia stato determinato da dichiarazioni mendaci e false attestazioni, Consap provvede alla revoca delle agevolazioni accordate. Se l accertamento dei presupposti per la revoca dell agevolazione avviene durante il periodo di sospensione, Consap ne dà comunicazione alla Banca per le iniziative di quest ultima e revoca il diritto all accesso al fondo. A seguito della revoca dell agevolazione il Cliente decadrà dal beneficio della sospensione delle rate con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo. Qualora la revoca dell agevolazione avvenga successivamente al termine della sospensione il beneficiario dovrà rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta dal Fondo alla Banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA RICHIESTA. La documentazione da presentare a corredo della richiesta è diversificata a seconda dell evento che determina la richiesta di sospensione: a) Perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato: - in caso di contratto a tempo indeterminato: lettera di licenziamento; - in caso di contratto a tempo indeterminato cessato a seguito di dimissioni per giusta causa: - sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore, oppure - lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa; - in caso di termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato: copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto; - in caso di termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato cessato a seguito di dimissioni per giusta causa: - copia del contratto; - sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore, oppure - lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

Data release 10/02/2015 N release 0002 Pagina 6 di 8 Deve inoltre essere prodotta una copia della dichiarazione attestante l attuale stato di disoccupazione, resa dall interessato al Centro per l Impiego ai sensi dell art. 2 del D.Lgs 21 aprile 2000, n 181. b) Morte o sopraggiunta condizione di non autosufficienza da parte dell intestatario del mutuo: - per il caso di morte: certificato di morte; - per il caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza: certificato rilasciato dall apposita commissione istituita presso l ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%). Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del documento di identità di tutti gli intestatari del mutuo, degli eventuali eredi subentranti quali cointestatari del mutuo e l attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato.

Data release 10/02/2015 N release 0002 Pagina 7 di 8 LEGENDA Accollo Ammortamento Anteammortamento Debito residuo Erogazione Estinzione anticipata Euribor (Euro Interbank Offered Rate) Imposta sostitutiva Interessi di mora Interessi di antemmortamento Ipoteca Istruttoria Mutuatario Parametro di indicizzazione Piano di ammortamento francese Preammortamento Prima Casa Quota capitale Contratto tra il debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all intermediario, cioè si accolla, il debito residuo del mutuo. Processo attraverso il quale avviene la restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate. Periodo che intercorre tra la data di erogazione del finanziamento e la data di inizio maturazione della prima rata di ammortamento/preammortamento. In tale periodo maturano interessi calcolati al tasso di ammortamento ovvero preammortamento qualora presente. Parte del capitale iniziale che il mutuatario deve ancora rimborsare. Versamento da parte della Banca al mutuatario dell importo concesso. Operazione tramite la quale avviene il perfezionamento del contratto di credito. Possibilità riconosciuta al mutuatario di estinguere totalmente o in maniera parziale il prestito prima della scadenza prevista. Tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell Euribor che maggiorato dello spread concordato determina il tasso che regolerà il finanziamento. Nel caso di mutui il pagamento di tale imposta sostituisce il pagamento delle imposte indirette previste quali l imposta di registro, l imposta ipotecaria, l imposta catastale e di bollo. Interessi calcolati sulle rate scadute e non pagate per il periodo di ritardato pagamento. Interessi calcolati sull importo erogato in base all anno commerciale per i giorni che vanno dalla data di erogazione (compreso) al giorno che precede l inizio della maturazione della prima rata di ammortamento o preammortamento. L importo è addebitato: - unitamente alla prima rata qualora il periodo di ante ammortamento sia inferiore al mese - mediante apposita rata nel caso di mutui con rata semestrale e ante ammortamento maggiore di un mese. Garanzia reale su un bene immobile che attribuisce alla Banca, in caso di insolvenza del mutuatario, il potere di ottenere l espropriazione del bene, procedere alla sua vendita ed essere pagata con preferenza sul netto ricavo. Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. Intestatario del finanziamento Indice del mercato monetario preso a riferimento per determinare il tasso d interesse nominale annuo applicato. Il piano di rimborso del mutuo più diffuso in Italia con indicazione della composizione delle singole rate, calcolate al tasso definito nel contratto. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta. Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi sulla base del DPR 131/86 la qualifica di prima casa è condizione essenziale per l applicazione dell imposta di registro agevolata. Per ottenere tale qualifica e usufruire delle agevolazioni è necessario rispettare determinati requisiti: - L acquisto deve riguardare una casa di abitazione non di lusso ; - L immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l acquirente svolge la propria attività principale. - L acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l immobile da acquistare. Non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, sul territorio nazionale,di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l acquisto della prima casa. Quota della rata periodica destinata a rimborsare il capitale concesso.

Data release 10/02/2015 N release 0002 Pagina 8 di 8 Quota interessi Rata Spese di istruttoria Spese di perizia Spread Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso di interesse nominale annuo Tasso di preammortamento Tasso di mora Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso minimo Tasso variabile TUR BCE Visura camerale Visura catastale e visura ipotecaria Quota della rata periodica costituita dagli interessi maturati Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. Ciascuna rata è composta da una quota capitale e una quota interessi. Spese per l analisi di concedibilità del mutuo Spese per l accertamento del valore dell immobile offerto in garanzia effettuata da un tecnico incaricato. Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione per determinare il tasso finito da applicare per lo sviluppo del piano di ammortamento Costo totale del mutuo su base annua espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quali ad esempio spese di istruttoria della pratica, imposta sostitutiva e spesa di incasso rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili, il costo della polizza assicurativa ed eventuali spese per certificazioni interessi rilasciate a richiesta. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso applicato sulla somma finanziata nel periodo di preammortamento, cioè per il periodo che va dal momento di erogazione del mutuo all inizio dell ammortamento dello stesso Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. Tasso d interesse applicato qualora il tasso variabile determinato sulla base del parametro di indicizzazione applicato e dello spread concordato risulti inferiore a tale soglia, valido fino a che il tasso variabile non risale sopra tale soglia e valido per tutta la durata del finanziamento. Tasso di interesse che varia in relazione all andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo. Tasso minimo applicato sulle operazioni di rifinanziamento principali dell Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE). Documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva, iscritta al Registro delle imprese delle Camere di Commercio Italiane (una per ogni provincia). La visura catastale è un documento, rilasciato dall'agenzia del Territorio, che identifica un bene immobile o un terreno sito sul territorio nazionale. Essa identifica la posizione di un immobile sul territorio di uno specifico Comune, e ne definisce categoria (abitazione o ufficio, negozio, ecc.), classe e consistenza (superficie netta e la superficie lorda). La visura ipotecaria consente di accertare la titolarità di un immobile e la presenza di ipoteche, pignoramenti e altri tipi di gravami sull'immobile. È possibile verificare: i contratti di vendita e di acquisto (ricerca nominativa o per dati catastali dell'immobile), l'accensione di mutui o di ipoteche a carico di determinati beni immobili e i passaggi di proprietà avvenuti attraverso dichiarazione di successione.